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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 37160/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 /5/1958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte d'appello di Roma il 24 febbraio 2022 con il quale è stata rigettata l'istanza di modifica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 159 del 2011, del regime della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con cui il ricorrente ha chiesto di spostare il luogo di obbligatoria dimora dal Comune di Roma a quello di Sacrofano e di essere autorizzato ad allontanarsi da quest'ultimo Comune per recarsi in Roma al fine di svolgere attività lavorativa.

La Corte d' appello ha rigettato l' istanza, reiterando analoghe decisioni assunte in precedenza il 17 novembre 2021 e il 10 gennaio 2022.

2. Il ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Deduce che l'istanza, con cui chiede di spostare il luogo previsto per l'obbligo di dimora, trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'attuale abitazione, in Roma, via Sacrofanese - Prima Porta n. 3358, necessita di lavori di riparazione che ne rendono impossibile l'utilizzo a fini abitativi e che la ragione per cui chiede il trasferimento nel vicino comune di Sacrofano risiede nell'esigenza di assistere la propria compagna gravemente ammalata.

Deduce il ricorrente che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato siffatto interesse là dove hanno ritenuto che comunque la donna fruisce di un supporto psicologico professionale adeguato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. [OSCURATO:PERSONA].

U. . 33451 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Repaci, Rv. 260246 hanno affermato il principio secondo cui «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)». 2 i Quanto detto rende ex se inammissibile il ricorso posto che, nella fattispecie in esame, la Corte spiega, in modo conciso, ma sufficiente, i motivi per cui ritiene di non poter accogliere l'istanza per cui non si versa né in un'ipotesi di evidente omissione di motivazione, né di mera apparenza della stessa non potendo affermarsi, con riferimento a quest'ultima situazione, che la Corte abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato che, singolarmente considerato, sarebbe tale da determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 26119).

In conclusione, quindi, non essendo incorsa la Corte d'appello in alcun vizio di legge e non ravvisandosi, nello specifico, il vizio di omessa o apparente motivazione, il ricorso non può che essere considerato inammissibile non potendo essere valutata, in questa sede, la dedotta contraddittorietà e illogicità della decisione, attesi i limiti che incontra in argomento il sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rocchi, Rv. 266365 - 01).

4. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 /5/1958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte d'appello di Roma il 24 febbraio 2022 con il quale è stata rigettata l'istanza di modifica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 159 del 2011, del regime della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con cui il ricorrente ha chiesto di spostare il luogo di obbligatoria dimora dal Comune di Roma a quello di Sacrofano e di essere autorizzato ad allontanarsi da quest'ultimo Comune per recarsi in Roma al fine di svolgere attività lavorativa. La Corte d' appello ha rigettato l' istanza, reiterando analoghe decisioni assunte in precedenza il 17 novembre 2021 e il 10 gennaio 2022. 2. Il ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Deduce che l'istanza, con cui chiede di spostare il luogo previsto per l'obbligo di dimora, trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'attuale abitazione, in Roma, via Sacrofanese - Prima Porta n. 3358, necessita di lavori di riparazione che ne rendono impossibile l'utilizzo a fini abitativi e che la ragione per cui chiede il trasferimento nel vicino comune di Sacrofano risiede nell'esigenza di assistere la propria compagna gravemente ammalata. Deduce il ricorrente che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato siffatto interesse là dove hanno ritenuto che comunque la donna fruisce di un supporto psicologico professionale adeguato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. [OSCURATO:PERSONA]. U. . 33451 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Repaci, Rv. 260246 hanno affermato il principio secondo cui «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)». 2 i Quanto detto rende ex se inammissibile il ricorso posto che, nella fattispecie in esame, la Corte spiega, in modo conciso, ma sufficiente, i motivi per cui ritiene di non poter accogliere l'istanza per cui non si versa né in un'ipotesi di evidente omissione di motivazione, né di mera apparenza della stessa non potendo affermarsi, con riferimento a quest'ultima situazione, che la Corte abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato che, singolarmente considerato, sarebbe tale da determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 26119). In conclusione, quindi, non essendo incorsa la Corte d'appello in alcun vizio di legge e non ravvisandosi, nello specifico, il vizio di omessa o apparente motivazione, il ricorso non può che essere considerato inammissibile non potendo essere valutata, in questa sede, la dedotta contraddittorietà e illogicità della decisione, attesi i limiti che incontra in argomento il sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rocchi, Rv. 266365 - 01). 4. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favor
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