CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 32928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36188-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 5954/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 4/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5954/19, del 4 ottobre 2019, della Corte di Appello di Roma, che - accogliendone solo parzialmente il gravame esperito avverso la sentenza n. 8391/13, del 17 aprile 2013, del Tribunale di Roma - ha confermato, per quanto qui ancora di interesse, la responsabilità professionale del Corapi in relazione all'attività defensionale dallo stesso prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'obbligo di risarcirgli il danno cagionato, sebbene soltanto in relazione alla proposizione di un appello, "palesemente inammissibile", avverso lodo arbitrale. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a farne valere la responsabilità professionale, in relazione ad attività defensionale espletata, in proprio favore, nell'ambito di una procedura arbitrale. Informata, pertanto, dal Corapi la propria compagnia assicuratrice, affinché provvedesse alla gestione della lite, il medesimo apprendeva che essa non solo era rimasta contumace, ma aveva concluso una transazione "extragiudizio" con il [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava di rinunciare ad ogni domanda proposta nei confronti del legale, ad eccezione di quella relativa alla restituzione degli importi corrisposti quali compensi professionali. Accolta dal primo giudice - nella contumacia del Corapi - la domanda del [OSCURATO:PERSONA], sebbene ridimensionata dall'originario importo di C 129.040,00 in quello di C 8.300,00, siffatta decisione veniva impugnata, essendo stata motivata dal primo giudice sul rilievo che la documentazione e le deduzioni attoree non fossero state fatte oggetto di contestazione da parte del convenuto, il quale aveva, inoltre, omesso di rendere l'interpello a lui deferito, con le conseguenze di cui all'art. 332 cod. proc. civ. Il giudice del gravame, pur ritenendo l'appello fondato, sia quanto alla dedotta violazione del principio di non contestazione (operante solo a carico delle parti costituite), sia quanto a rilievo che i capitoli dell'interrogatorio riguardavano unicamente l'avvenuta ricezione dei compensi in relazione all'attività di assistenza e difesa nel giudizio arbitrale e in quello di impugnazione del lodo, sicché la mancata risposta non poteva ritenersi ammissiva di alcuna condotta di inadempimento, non faceva seguire a tale constatazione - secondo il Corapi - delle corrette conseguenze. Infatti, sebbene avesse ritenuto l'appello "fondato, corretto e condivisibile", escludendo l'inadempimento del legale e, dunque, ritenendo che lo stesso avesse diritto al compenso per l'attività prestata, il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente affermato che "la gravità dell'errore commesso dal professionista ha comportato un ingiustificato esborso per il cliente", avente, dunque, "diritto alla ripetizione di quanto pagato", sebbene solo nella misura di C 4.000,00. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione il Corapi, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 cod. civ. e 306 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata, innanzitutto, per essersi contraddetta. Essa, infatti, dopo aver riconosciuto all'obbligazione dell'esercente la professione legale la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato avrebbe statuito l'esatto contrario, ritenendo che essa comprenda anche la "gravità dell'errore commesso". Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che pure il giudice di appello avrebbe dato rilievo ad una rinuncia - quale quella operata dal [OSCURATO:PERSONA] nelle more del primo grado di giudizio, avente ad oggetto "ogni domanda formulata nei confronti del convenuto ad eccezione di quella relativa alla restituzione degli importi corrisposti" - che presenterebbe, inammissibilmente, il carattere di rinuncia condizionata, in violazione dell'art. 306 cod. proc. civ. 3.2. Il secondo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione. Lamenta il ricorrente che la Corte capitolina, dopo aver affermato che il principio di non contestazione opera con riferimento solo alle parti costituite e non al contumace, lo avrebbe, poi, disapplicato. E ciò, in particolare, non consentendo all'appellante di richiedere - avendo il giudice di appello ravvisato, in tale richiesta, violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. - di "scomputare" dall'importo complessivo dei compensi versati dal [OSCURATO:PERSONA], ed oggetto di restituzione in favore del medesimo, quelli corrisposti prima del giudizio arbitrale e per situazione ad esso non afferenti. Nessuna domanda nuova, preclusa dalla norma suddetta, sarebbe ravvisabile nel caso in esame, ma solo un'eccezione con cui si chiedeva che dai compensi corrisposti fosse detratto l'importo di C 3.500,00, perché relativo ad altre e diverse prestazioni. 3.3. Il terzo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 306 cod. proc. civ., oltre a nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente si duole del fatto che il secondo giudice, pur accogliendo parzialmente il gravame avrebbe aggravato in punto spese - anziché alleggerirla - la posizione dell'appellante, sebbene avesse disposto la compensazione, tra le parti, nella misura del 50%. Essa, infatti, ha liquidato quelle del primo grado non più in C 1.320,00, bensì in C 2.542,00 oltre accessori (somma pari al 50% di quella complessiva di C 5.085,00), nonché quelle del giudizio di appello in C 1.885,00, corrispondente al 50% di C 3.770,00. Inoltre, la Corte romana sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva esperito alcun appello incidentale che potesse giustificare il ricalcolo. Infine, quanto alle spese del primo grado, l'applicazione dell'art. 306, comma 4, cod. proc. civ., avrebbe dovuto comportarne l'integrale compensazione. 4. Ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Hanno depositato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo è infondato, in ciascuna delle due censure in cui si articola. 6.1.1. Non vi è alcuna contraddizione - meno che mai "irriducibile", ciò che è necessario per ritenere integrato il vizio motivazionale (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) - nella parte motiva della decisione adottata dalla Corte capitolina, che si mantiene bel al di sopra del "minimo costituzionale", soglia solo superata la quale può dirsi integrato il vizio di motivazione apparente (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). La sentenza esclude che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si sia reso inadempiente ai propri obblighi professionali, in relazione all'attività espletata nell'ambito della procedura arbitrale in cui aveva assistito il [OSCURATO:PERSONA], ma non pure in relazione all'impugnazione del lodo (ritenuto dalla Corte territoriale "palesemente inammissibile"), unico profilo con riferimento al quale è stata sancita la responsabilità professionale - e l'obbligo di risarcire il danno - dell'odierno ricorrente, in parziale riforma della sentenza impugnata. In questi termini, dunque, si spiega l'affermazione con cui il giudice di appello (nel circoscrivere, peraltro, la responsabilità del professionista, rispetto alla decisione adottata in prime cure) ha dato rilievo alla gravità dell'errore commesso dal legale. 6.1.2. Inconferente è, poi, il riferimento - contenuto sempre nel presente motivo di ricorso - all'art. 306 cod. proc. civ., giacché, nel caso di specie, a prescindere dalla novità della questione sull'impossibilità di una rinuncia condizionata (novità che ne comporterebbe addirittura l'inammissibilità; cfr. Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02), non viene in rilievo alcuna rinuncia agli atti del giudizio da parte del [OSCURATO:PERSONA], bensì un contenimento della domanda in relazione ad un accordo transattivo extragiudiziario, raggiunto con l'assicuratore dell'[OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Il secondo motivo non è, del pari, fondato. 6.2.1. Anche nei confronti della parte contumace in primo grado, poi costituitasi in appello, vige il divieto c.d. di "nova", ex art. 345 cod. proc. civ. È principio pacifico quello secondo cui nel "giudizio di appello la parte rimasta volontariamente contumace in primo grado deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi, e non può invocare l'art. 294 cod. proc. civ. ma soltanto l'art. 345 comma 2 dello stesso codice" (così già Cass. Sez. 3, sent. 4 gennaio 1967, n. 10, Rv. 325610-01). Nella specie, l'allora appellante pretendeva di allegare un fatto parzialmente modificativo del credito altrui, potere - di competenza esclusiva alla parte - che va esercitato, però, nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (Cass. Sez. Un., sent. 3 febbraio 1998, n. 1099, Rv. 515986-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. 18 agosto 2020, n. 17216, Rv. 661735-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20317, Rv. 654871-01). 6.3. Infine, anche il terzo motivo non è fondato. 6.3.1. Nel procedere - in ragione della parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma - ad una rinnovata liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, la Corte capitolina si è attenuta al principio secondo cui il "potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord.13 luglio 2020, n. 14916, Rv. 658671-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2018, n. 9064, Rv. 648466-01). 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 9. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi E 1.800,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i