CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 27008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15678-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRAGHI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Oggetto R.G.N. 15678/2019 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 432/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/11/2018 R.G.N. 410/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro che accoglieva la domanda proposta dai lavoratori la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria dell'illegittimità dell'accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, nella parte in cui stabilisce un periodo di franchigia di 15 minuti o 30 minuti a carico dei lavoratori per la copertura dei tempi di spostamenti dal domicilio o dall’azienda al luogo di primo intervento (e ritorno), sottraendo tale tempo al computo dell'orario di lavoro, condannando la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in loro favore delle differenze retributive misurate a 30 o 60 minuti in più (secondo i casi, alternativi, della mera disponibilità oppure del ricovero del veicolo aziendale) - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, alla luce delle circostanze fattuali asseverate in primo grado, integrare il tempo trascorso dai lavoratori a bordo dell'auto aziendale per recarsi nel luogo di primo intervento e per tornare alla sede aziendale al termine dell'ultimo, gli estremi della prestazione eterodiretta, prodromica allo svolgimento dell'attività lavorativa, stante la coerenza di tale qualificazione con la normativa comunitaria e nazionale in materia di orario di lavoro nonché con la giurisprudenza resa dalla Corte di Giustizia europea, in particolare con la sentenza del 10.9.2015 nella causa C-266/14 e da disapplicare l'accordo aziendale inteso a negare quella qualificazione; - per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui hanno resistito, con controricorso, tutti gli originari istanti; - che nelle more dell'udienza di discussione sono stati depositati i verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale dalla Società con i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; risulta altresì depositata memoria depositata da parte dei controricorrenti ; 3.- Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 in relazione all'art. 2, n. 1, della Direttiva n. 93/104 nonché dell'art. 1375 c.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui le limitazioni in via di fatto imposte ai lavoratori circa l'utilizzo dell'autovettura aziendale accertate in sede istruttoria non valgano a configurare il tempo ivi trascorso come prestazione eterodiretta prodromica allo svolgimento dell'attività lavorativa e, in quanto tale, suscettibile di essere inclusa nell'orario di lavoro, non potendosi trarre argomento, al fine di sostenere la fondatezza del predetto convincimento, dalla sentenza della Corte di Giustizia 10.9.2015, C-266/14, avente ad oggetto una fattispecie diversa; che il motivo deve ritenersi infondato, valendo nei confronti dei prestatori di lavoro che operano secondo le modalità fattuali accertate in sede istruttoria, da qualificarsi "trasfertisti", l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. Lavoro, 26.7.2010, n. 17511, ma già Cass., sez. Lavoro, nn. 5496/2006 e 5775/2003), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione" il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto ( cfr. Cass.27920/2021); sotto altro aspetto, deve essere inoltre rilevato alla stregua, delle sentenze n. 37286/21 e n. 37340/2021 , che la censura sollevata col motivo di ricorso si basa anche su di una, neppure specificamente contestata, interpretazione degli accordi collettivi in materia fornita dalla Corte di merito. E che secondo il pacifico orientamento di questa Corte è inammissibile la censura con cui il ricorrente alleghi la violazione da parte del giudice del merito dei criteri di ermeneutica contrattuale, allorché si limiti a contrapporre la propria interpretazione del contratto agli esiti cui si perviene nella sentenza impugnata (Cass. 26 dicembre 2006 n.26683). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, peraltro, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 20 novembre 2009 n.24539; 2 maggio 2006 n. 10131; Cass. n. 11254 del 2018). Partendo comunque dalla pur corretta tesi [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui è tempo di lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che (in linea di massima, cfr. Cass.n.5496/06) non è retribuibile il tempo necessario per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio, nella specie la Corte di merito ha accertato che, in base alla nuova organizzazione scaturente dai menzionati accordi collettivi, l'auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi presso il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che compete alla società stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento, sicché non si comprenderebbe perché tale tempo non debba essere considerato tempo di lavoro. La società, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in [OSCURATO:SOCIETA] per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi così come rientravano in [OSCURATO:SOCIETA] alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento in pejus per i lavoratori è dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede [OSCURATO:SOCIETA] al luogo dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia. La Corte ha inoltre accertato che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, 'timbrano' l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della [OSCURATO:SOCIETA]: ciò rafforza il concetto che in tali tempi sono etero diretti dall'azienda. Deve d'altro canto precisarsi che per pacifica giurisprudenza di legittimità i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. 14972/18 n.20714/13, nn. 1819-1841/12) rientrano nell'orario di lavoro se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro. - che, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, relativamente ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il ricorso va dunque rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dei residui controricorrenti; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle spese di lite, rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la stessa al pagamento nei confronti dei residui controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d