CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PAGLIALUNGA Santo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/12/2019 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha motivato in ordine ai motivi di inammissibilità del proposto ricorso, chiedendo altresì la liquidazione delle spese sostenute per la costituzione e rappresentanza in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 dicembre 2019, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado, resa dal tribunale del medesimo capoluogo in data 20/11/2015, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di usura a lui ascritto, annetteva tale condanna in continuazione rispetto al precedente giudicato. 2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione la difesa del Paglia lunga. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per il travisamento della prova dichiarativa, monco della valutazione degli elementi favorevoli all'imputato pure esposti dalla parte civile (primo motivo); -violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di usura, atteso che l'interesse praticato, calcolato in relazione alla durata del rapporto obbligatorio, non può ritenersi superiore al tasso soglia (secondo motivo); -vizio esiziale di motivazione in ordine alla negazione, non argomentata, delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Con il ricorso viene innanzitutto dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione. 2.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). 2.2. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.3. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un A alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593).Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso. 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva genuinamente offerto al vaglio giurisdizionale una situazione di fatto incontrovertibile, formata dalla certa sottoscrizione di 9 effetti cambiari (portanti la somma di euro duecento ciascuno) offerti in pagamento frazionato di un debito contratto per mille euro; il termine per la restituzione era stato pattuito entro l'anno. Non è dato pertanto cogliere quale aspetto di favor per l'imputato la Corte abbia pretermesso nell'accertamento di fatto e quale perizia occorresse per determinare il superamento del tasso soglia in una vicenda che vede pattuita la restituzione in un anno di una cifra di poco inferiore al doppio di quella mutuata. Per il resto, il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va - come detto - dichiarata manifestamente infondata. 4. Aspecifico è il secondo motivo, neppure esplicitamente dedotto innanzi alla Corte di merito con i motivi di gravame. Nel merito della doglianza, si osserva come la Corte territoriale abbia comunque argomentato in ordine al carattere usurario della pattuizione di interessi con il calcolo della somma dovuta nel termine di un anno a titolo di interesse, pari a poco meno del doppio della sorta capitale imprestata, calcolo che non necessita all'evidenza di alcun accertamento peritale. 5. Del pari è a dirsi per il terzo motivo. Anche in relazione al medesimo, la Corte territoriale, con valutazione di merito discrezionale, assistita da non manifesta illogicità, ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di motivazione a supporto della ricorrenza di precisi presupposti oggettivi e soggettivi. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Illicorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che ne ha fatto ritualmente richiesta e che vanno pertanto liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 n