CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha riformato, dichiarando l'imputato responsabile per il reato ascrittogli, la sentenza del Tribunale di Genova del 29 ottobre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione a quanto emerso dagli atti processuali, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato; - che il secondo motivo, diretto a contestare l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942 in punto di dissipazione e distrazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è anche riproduttivo di profili di censura già correttamente vagliati dalla Corte territoriale, la quale, a pagina 1 del provvedimento impugnato, afferma come il carattere dissipativo dell'acquisto dell'autovettura consegue al fatto che la stessa non aveva alcuna attinenza con l'attività di impresa svolta, mentre, la successiva distrazione deriva dal fatto che l'autovettura, acquistata nel marzo 2007 al prezzo di C 58.500, fu venduta all'imputato il 26 agosto 2008 al prezzo di C 33.000; - che il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale affermato che, ad eccezione della sostanziale incensuratezza dell'imputato, di per sé insufficiente, non si ravvisano ragioni che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C