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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02699/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2393/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 99 -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella TOSCANA-Firenze n.798/2020 depositata i l 05/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Negli anni 2010 e 2011, [OSCURATO:SOCIETA]. ha realizzato un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico in Modena, successivamente ammesso dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. alla c.d.

“tariffa incentivante” ex D.M. 19 febbraio 2007 (cd.

II [OSCURATO:PERSONA]).

Dopo la pubblicazione del D.M. 5 luglio 2012, la contribuente ha incaricato un tecnico di determinare la componente ambientale dell’investimento ammissibile in deduzione.

Il 13 dicembre 2016, la contribuente ha presentato all’Ufficio di Arezzo dell’Agenzia delle entrate “istanza per il riconoscimento della procedura adottata per la fruizione del beneficio”, senza ottenere risposta; “pertanto, al fine della fruizione del beneficio, ha provveduto a rigenerare i modelli Unico 2011, Unico 2012, Unico 2013 ed Unico 2014, e a ripresentare telematicamente entro il 31.12.2016, con dichiarazione integrativa a favore, il modello Unico 2012, con l’indicazione della perdita fiscale scaturente dalla cd. detassazione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, così come novellato dall’articolo 5 del Dl 193/2016” (controric. p. 3).

2. Nel 2016, l’Ufficio notificava alla contribuente avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 in ordine alla riliquidazione dell’IRES per l’anno di imposta 2013 (come, l’anno successivo, avrebbe fatto anche per l’anno di imposta 2014), giusta disconoscimento delle perdite indicate nel modello Unico 2015, a seguito di variazione in diminuzione operata dalla contribuente.

Seguiva la notifica della cartella di pagamento n. 0720170008613876000, da cui emergeva il recupero dell’imposta, con relative sanzioni e interessi.

3. La CTP di Arezzo, con sentenza n. 827/2018, depositata in data 27/12/2018, accoglieva il ricorso.

4. L’Ufficio presentava appello, rigettato dalla CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Innanzitutto la richiesta di riconoscimento delle agevolazioni è senz'altro ammissibile, in quanto l'abrogazione della cd: Tremonti ambientale, fa salvi i suoi effetti per gli investimenti effettuati prima del 25 giugno 2012, senza che rilevi - ·contrariamente a quanto sostiene l'AGE -l'avvenuto inizio di un procedimento per il riconoscimento degli investimenti.

Nel merito, come si legge già nella sentenza appellata, "[OSCURATO:SOCIETA]. ha prodotto: documentazione inerente i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto con pagamenti rintracciabili [fatture, libri, convenzione sottoscritta con il GSE, bilancio, comunicazione al MISE, perizia tecnica, Unico integrativo; ecc.]; e l'esperto incaricato ha descritto le caratteristiche dell'impianto e sviluppato argomentazioni sui vantaggi ambientali dell'investimento operando una stima prudenziale della quota tassabile, inferiore all'esborso totale seguendo il metodo incrementale […]”.

Quanto, poi, alla richiesta di consulenza tecnica per determinare il valore di investimento ambientale agevolabile, in quanto la perizia non sarebbe asseverata, va premesso che non risulta che l'AGE abbia contestato nel merito la non correttezza delle valutazioni peritali, essendosi appunto limitata a evidenziare la mancata asseverazione dell'elaborato, il che non modifica l'efficacia probatoria del documento proveniente dalla parte.

Va aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto i costi di acquisto dell'investimento ambientale tra le immobilizzazioni materiali ex art. 2424 c. 1, lett.

B), n.

II, c.c., come richiesto dalla norma.

5. Propone l’Agenzia delle entrate ricorso per cassazione con tre motivi.

Resiste la contribuente con articolato controricorso, insistito con ampia memoria telematica, ad ulteriore illustrazione delle sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.”.

1.1. “[OSCURATO:PERSONA] appare aver del tutto omesso di esaminare la censura, già formulata quale eccezione nelle controdeduzioni di primo grado, e riproposta quale motivo di appello, relativa alla mancanza, in capo alla società contribuente, dei requisiti sostanziali previsti dalla legge”.

Non esaminata la questione dalla CTP, l’Ufficio l’ha riproposta in appello, ma la CTR non l’ha affrontata.

1.2. Il motivo è infondato.

Non si versa in ipotesi di omessa pronuncia, come denunciato nel motivo, ma di implicita pronuncia di rigetto.

Nello svolgimento del processo, la CTR rammenta che “deduceva l'appellante che la contribuente non ha dimostrato (nonostante l'onere probatorio gravasse sulla società) di aver diritto alla agevolazione c.d.

Tremonti ambiente”.

La CTR risponde, citando adesivamente la sentenza di primo grado, che la contribuente “ha prodotto: documentazione inerente i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto con pagamenti rintracciabili [fatture, libri, convenzione sottoscritta con il GSE, bilancio, comunicazione al MISE, perizia tecnica, Unico integrativo; ecc.]; e l'esperto incaricato ha descritto le caratteristiche dell'impianto”.

In tal guisa, la CTR ha disatteso, ancorché, come detto, per implicito, l’eccezione formulata dall’Agenzia in ordine alla mancanza di prova, da parte della contribuente, del possesso dei “requisiti sostanziali previsti dalla legge”.

In buona sostanza, la CTR, ponendo l’accento, in particolare, sul documentato sostenimento dei costi da parte della contribuente, individua questa quale società, in possesso dei requisiti, cui è imputabile la realizzazione dell’impianto, tanto da averne pagato il prezzo.

Né l’Agenzia, in difetto di autosufficienza, dimostra, mediante idonei richiami documentali, donde emergano i collegamenti societari da cui evincersi – peraltro attraverso valutazioni meritali di per sé non deducibili in sede di legittimità – il mancato possesso (“rectius”, le ragioni, in tesi, del mancato ‘effettivo’ possesso), in capo ad essa, della qualifica di PMI.

2. I successivi due motivi, per sovrapposizione di censure, possono essere enunciati ed esaminati congiuntamente.

3. Con il secondo motivo si denuncia: “Motivazione apparente, illogica e contraddittoria.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.”.

3.1. “La CTR non ha neppure preso in considerazione le lamentate incongruità della perizia del tecnico di parte, come ad es. la rilevanza della distinzione tra l'aver acquistato un ‘solo’ [enfasi nell’originale] impianto fotovoltaico (come dedotto nel ricorso introduttivo dalla contribuente), piuttosto che due; o ancora la circostanza di non aver prodotto alcuna documentazione dalla quale poter riscontrare singolarmente i costi afferenti i due impianti, impedendo così all'Ufficio di chiarire per quale dei due impianti stava agendo”.

4. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.”.

4.1. “In ogni caso, appare necessario far rilevare come la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa anche nella violazione di legge, con riferimento alla regola dell'onere della prova, spettando alla contribuente provare i presupposti del beneficio all'agevolazione fiscale”.

Essa “non poteva astenersi dal verificare se parte contribuente ave[sse] sufficientemente adempiuto al proprio onere probatorio”.

5. I motivi sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.

5.1. Invero – premesso che la CTR, citando la sentenza di primo grado, chiarisce che la contribuente ha prodotto: “documentazione inerente i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto con pagamenti rintracciabili [fatture, libri, convenzione sottoscritta con il GSE, bilancio, comunicazione al MISE, perizia tecnica, Unico integrativo; ecc.]; e l'esperto incaricato[, nella perizia di parte,] ha descritto le caratteristiche dell'impianto e sviluppato argomentazioni sui vantaggi ambientali dell'investimento” – essi non si confrontano con l’avere la CTR aggiunto che l’Ufficio in appello non “ha contestato nel merito la non correttezza delle valutazioni peritali, essendosi appunto limitata a evidenziare la mancata asseverazione dell'elaborato, il che non modifica l'efficacia probatoria del documento”.

5.2. Un tanto, con riferimento al secondo motivo, esclude l’autoreferenzialità della sentenza impugnata, la quale riproduce bensì, “in parte qua”, quella di primo grado, ma dimostra di condividerne criticamente gli esiti, esibendo per l’effetto una motivazione effettiva dal punto di vista grafico e contenutistico (Cass. Sez.

U n. 8053 del 2014); con riferimento al terzo motivo, evidenzia avere la contribuente, attraverso, perizia e produzioni documentali, assolto l’onere probatorio incombentele.

5.3. Fermo ciò, anche dal tenore dello stralcio delle devoluzioni dell’Ufficio in appello riportate a p. 8 del ricorso, non emerge una contestazione di merito sugli esiti della perizia.

La mera riproduzione di tale stralcio - per un verso – in ulteriore difetto di autosufficienza – non rende conto dell’asserita inidoneità di detta perizia – non minimamente riprodotta o comunque riassunta, onde consentire a questa S.C. l’apprezzamento della sua effettiva consistenza – a soddisfare l’onere probatorio incombente alla contribuente; -per altro verso – in difetto di precisione – convoglia doglianze, in tal guisa alla medesima rivolte, che, nel complesso, si palesano non testualmente radicate nel suo tenore o comunque nei calcoli e nei risultati espostivi, pur avversati.

6. In definitiva, il ricorso è integralmente da respingersi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite, liquidate in eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2393/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 99 -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella TOSCANA-Firenze n.798/2020 depositata i l 05/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Negli anni 2010 e 2011, [OSCURATO:SOCIETA]. ha realizzato un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico in Modena, successivamente ammesso dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. alla c.d. “tariffa incentivante” ex D.M. 19 febbraio 2007 (cd. II [OSCURATO:PERSONA]). Dopo la pubblicazione del D.M. 5 luglio 2012, la contribuente ha incaricato un tecnico di determinare la componente ambientale dell’investimento ammissibile in deduzione. Il 13 dicembre 2016, la contribuente ha presentato all’Ufficio di Arezzo dell’Agenzia delle entrate “istanza per il riconoscimento della procedura adottata per la fruizione del beneficio”, senza ottenere risposta; “pertanto, al fine della fruizione del beneficio, ha provveduto a rigenerare i modelli Unico 2011, Unico 2012, Unico 2013 ed Unico 2014, e a ripresentare telematicamente entro il 31.12.2016, con dichiarazione integrativa a favore, il modello Unico 2012, con l’indicazione della perdita fiscale scaturente dalla cd. detassazione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, così come novellato dall’articolo 5 del Dl 193/2016” (controric. p. 3). 2. Nel 2016, l’Ufficio notificava alla contribuente avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 in ordine alla riliquidazione dell’IRES per l’anno di imposta 2013 (come, l’anno successivo, avrebbe fatto anche per l’anno di imposta 2014), giusta disconoscimento delle perdite indicate nel modello Unico 2015, a seguito di variazione in diminuzione operata dalla contribuente. Seguiva la notifica della cartella di pagamento n. 0720170008613876000, da cui emergeva il recupero dell’imposta, con relative sanzioni e interessi. 3. La CTP di Arezzo, con sentenza n. 827/2018, depositata in data 27/12/2018, accoglieva il ricorso. 4. L’Ufficio presentava appello, rigettato dalla CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Innanzitutto la richiesta di riconoscimento delle agevolazioni è senz'altro ammissibile, in quanto l'abrogazione della cd: Tremonti ambientale, fa salvi i suoi effetti per gli investimenti effettuati prima del 25 giugno 2012, senza che rilevi - ·contrariamente a quanto sostiene l'AGE -l'avvenuto inizio di un procedimento per il riconoscimento degli investimenti. Nel merito, come si legge già nella sentenza appellata, "[OSCURATO:SOCIETA]. ha prodotto: documentazione inerente i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto con pagamenti rintracciabili [fatture, libri, convenzione sottoscritta con il GSE, bilancio, comunicazione al MISE, perizia tecnica, Unico integrativo; ecc.]; e l'esperto incaricato ha descritto le caratteristiche dell'impianto e sviluppato argomentazioni sui vantaggi ambientali dell'investimento operando una stima prudenziale della quota tassabile, inferiore all'esborso totale seguendo il metodo incrementale […]”. Quanto, poi, alla richiesta di consulenza tecnica per determinare il valore di investimento ambientale agevolabile, in quanto la perizia non sarebbe asseverata, va premesso che non risulta che l'AGE abbia contestato nel merito la non correttezza delle valutazioni peritali, essendosi appunto limitata a evidenziare la mancata asseverazione dell'elaborato, il che non modifica l'efficacia probatoria del documento proveniente dalla parte. Va aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] ha iscritto i costi di acquisto dell'investimento ambientale tra le immobilizzazioni materiali ex art. 2424 c. 1, lett. B), n. II, c.c., come richiesto dalla norma. 5. Propone l’Agenzia delle entrate ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la contribuente con articolato controricorso, insistito con ampia memoria telematica, ad ulteriore illustrazione delle sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.”. 1.1. “[OSCURATO:PERSONA] appare aver del tutto omesso di esaminare la censura, già formulata quale eccezione nelle controdeduzioni di primo grado, e riproposta quale motivo di appello, relativa alla mancanza, in capo alla società contribuente, dei requisiti sostanziali previsti dalla legge”. Non esaminata la questione dalla CTP, l’Ufficio l’ha riproposta in appello, ma la CTR non l’ha affrontata. 1.2. Il motivo è infondato. Non si versa in ipotesi di omessa pronuncia, come denunciato nel motivo, ma di implicita pronuncia di rigetto. Nello svolgimento del processo, la CTR rammenta che “deduceva l'appellante che la contribuente non ha dimostrato (nonostante l'onere probatorio gravasse sulla società) di aver diritto alla agevolazione c.d. Tremonti ambiente”. La CTR risponde, citando adesivamente la sentenza di primo grado, che la contribuente “ha prodotto: documentazione inerente i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto con pagamenti rintracciabili [fatture, libri, convenzione sottoscritta con il GSE, bilancio, comunicazione al MISE, perizia tecnica, Unico integrativo; ecc.]; e l'esperto incaricato ha descritto le caratteristiche dell'impianto”. In tal guisa, la CTR ha disatteso, ancorché, come detto, per implicito, l’eccezione formulata dall’Agenzia in ordine alla mancanza di prova, da parte della contribuente, del possesso dei “requisiti sostanziali previsti dalla legge”. In buona sostanza, la CTR, ponendo l’accento, in particolare, sul documentato sostenimento dei costi da parte della contribuente, individua questa quale società, in possesso dei requisiti, cui è imputabile la realizzazione dell’impianto, tanto da averne pagato il prezzo. Né l’Agenzia, in difetto di autosufficienza, dimostra, mediante idonei richiami documentali, donde emergano i collegamenti societari da cui evincersi – peraltro attraverso valutazioni meritali di per sé non deducibili in sede di legittimità – il mancato possesso (“rectius”, le ragioni, in tesi, del mancato ‘effettivo’ possesso), in capo ad essa, della qualifica di PMI. 2. I successivi due motivi, per sovrapposizione di censure, possono essere enunciati ed esaminati congiuntamente. 3. Con il secondo motivo si denuncia: “Motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.”. 3.1. “La CTR non ha neppure preso in considerazione le lamentate incongruità della perizia del tecnico di parte, come ad es. la rilevanza della distinzione tra l'aver acquistato un ‘solo’ [enfasi nell’originale] impianto fotovoltaico (come dedotto nel ricorso introduttivo dalla contribuente), piuttosto che due; o ancora la circostanza di non aver prodotto alcuna documentazione dalla quale poter riscontrare singolarmente i costi afferenti i due impianti, impedendo così all'Ufficio di chiarire per quale dei due impianti stava agendo”. 4. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.”. 4.1. “In ogni caso, appare necessario far rilevare come la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa anche nella violazione di legge, con riferimento alla regola dell'onere della prova, spettando alla contribuente provare i presupposti del beneficio all'agevolazione fiscale”. Essa “non poteva astenersi dal verificare se parte contribuente ave[sse] sufficientemente adempiuto al proprio onere probatorio”. 5. I motivi sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. 5.1. Invero – premesso che la CTR, citando la sentenza di primo grado, chiarisce che la contribuente ha prodotto: “documentazione inerente i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto con pagamenti rintracciabili [fatture, libri, convenzione sottoscritta con il GSE, bilancio, comunicazione al MISE, perizia tecnica, Unico integrativo; ecc.]; e l'esperto incaricato[, nella perizia di parte,] ha descritto le caratteristiche dell'impianto e sviluppato argomentazioni sui vantaggi ambientali dell'investimento” – essi non si confrontano con l’avere la CTR aggiunto che l’Ufficio in appello non “ha contestato nel merito la non correttezza delle valutazioni peritali, essendosi appunto limitata a evidenziare la mancata asseverazione dell'elaborato, il che non modifica l'efficacia probatoria del documento”. 5.2. Un tanto, con riferimento al secondo motivo, esclude l’autoreferenzialità della sentenza impugnata, la quale riproduce bensì, “in parte qua”, quella di primo grado, ma dimostra di condividerne criticamente gli esiti, esibendo per l’effetto una motivazione effettiva dal punto di vista grafico e contenutistico (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014); con riferimento al terzo motivo, evidenzia avere la contribuente, attraverso, perizia e produzioni documentali, assolto l’onere probatorio incombentele. 5.3. Fermo ciò, anche dal tenore dello stralcio delle devoluzioni dell’Ufficio in appello riportate a p. 8 del ricorso, non emerge una contestazione di merito sugli esiti della perizia. La mera riproduzione di tale stralcio - per un verso – in ulteriore difetto di autosufficienza – non rende conto dell’asserita inidoneità di detta perizia – non minimamente riprodotta o comunque riassunta, onde consentire a questa S.C. l’apprezzamento della sua effettiva consistenza – a soddisfare l’onere probatorio incombente alla contribuente; -per altro verso – in difetto di precisione – convoglia doglianze, in tal guisa alla medesima rivolte, che, nel complesso, si palesano non testualmente radicate nel suo tenore o comunque nei calcoli e nei risultati espostivi, pur avversati. 6. In definitiva, il ricorso è integralmente da respingersi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite, liquidate in eu
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