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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32935/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in data 9 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, nelle forme della detenzione domiciliare, da svolgersi nello Stato di residenza (Germania) formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di tre mesi di reclusione inflitta per il reato di violazione di custodia di beni pignorati.

Il Tribunale - pur ritenendo la domanda astrattamente ammissibile, mostrando di conoscere l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità secondo cui «a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1 n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338) - l'ha rigettata evidenziando come l'istante non avesse né documentato il consenso dello Stato estero, né collaborato con l'ufficio penale esecuzione sterna, così rendendo impossibile ogni doveroso accertamento sulle sue attuali condizioni di vita e sulla sua affidabilità.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo - con due distinti motivi - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai presupposti applicativi della misura alternativa invocata.

Il Tribunale ha errato nel ritenere il consenso dello Stato estero ove il condannato chiede di svolgere la misura quale condizione di ammissibilità dell'istanza e ha trascurato di considerare che questi aveva più volte provato a stabilire un contatto con l'ufficio esecuzione penale esterna a mezzo telefono, pec e raccomandata.

L'ordinanza sarebbe, per tali ragioni, meritevole di annullamento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Non è superfluo premettere come il precedente orientamento della Corte secondo il quale la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale debba svolgersi, in via continuativa, all'interno del territorio nazionale e non in un Paese estero - affermato sul presupposto che gli uffici di esecuzione penale esterna siano deputati a svolgere la loro attività soltanto in ambito nazionale e che, per la sua specifica natura, detta attività non sia ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra le molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 e in senso conforme Sez. 7, n. 34747 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Calanna, Rv. 264445; Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160; Sez.1, n. 3278 del 28/4/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213724; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, Ceruti, Rv. 215027) - sia stato ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità, pervenuta alla opposta soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

In seguito dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo si è, infatti, ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807; Sez. 1, n. 169542 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338).

Ciò in quanto l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e) , d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere».

Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall'altro lato, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l'occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc.

In questa prospettiva, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa in Germania, ove è stabilmente domiciliato cori il suo nucleo familiare, non trova alcun impedimento sul piano normativo, come del resto affermato nello stesso provvedimento impugnato.

Tuttavia, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 38 del 2016 prevede che, in ogni caso, la decisione da eseguire all'estero sia assunta dagli Organi dello Stato italiano, con successiva trasmissione del provvedimento applicativo a quelli dello Stato straniero in cui la misura deve essere eseguita, cui è demandato - tra gli altri - il compito di verificare se l'interessato abbia prestato la necessaria collaborazione per dare corso al relativo procedimento.

E' stato correttamente posto in risalto come, per un verso, «la comune adesione all'Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione»; per altro verso, «il controllo sull'osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggetto dell'attribuzione allo Stato di esecuzione», chiarendosi altresì che «permane l'obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen.)» e che «l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta» (così in Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338).

Ebbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, in maniera puntuale e argomentata, di non poter formulare la doppia prognosi richiesta dall'art. 47 Ord. pen., in ragione del comportamento assolutamente non collaborativo tenuto dal condannato che, pur se convocato per la necessaria attività istruttoria dall'Uepe, non si è presentato.

A fronte di tanto la difesa afferma, in modo apodittico, che l'istante aveva provato più volte a contattare l'ufficio esecuzione penale esterna e, tuttavia, omettendo di fornire riscontro documentale di tale asserto.

Inoltre, e in senso assorbente, non risulta neppure che il condannato abbia eletto domicilio in Italia.

Sicché il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente giudicato sulla base del materiale documentale a sua disposizione, ha preso atto della mancata cooperazione dell'istante e, con motivazione congrua e logica, ha inferito una scarsa motivazione a portare proficuamente avanti il percorso risocializzante in regime di affidamento.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il gravame sia stato presentato «senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 9 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, nelle forme della detenzione domiciliare, da svolgersi nello Stato di residenza (Germania) formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di tre mesi di reclusione inflitta per il reato di violazione di custodia di beni pignorati. Il Tribunale - pur ritenendo la domanda astrattamente ammissibile, mostrando di conoscere l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità secondo cui «a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo» (Sez. 1 n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338) - l'ha rigettata evidenziando come l'istante non avesse né documentato il consenso dello Stato estero, né collaborato con l'ufficio penale esecuzione sterna, così rendendo impossibile ogni doveroso accertamento sulle sue attuali condizioni di vita e sulla sua affidabilità. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo - con due distinti motivi - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai presupposti applicativi della misura alternativa invocata. Il Tribunale ha errato nel ritenere il consenso dello Stato estero ove il condannato chiede di svolgere la misura quale condizione di ammissibilità dell'istanza e ha trascurato di considerare che questi aveva più volte provato a stabilire un contatto con l'ufficio esecuzione penale esterna a mezzo telefono, pec e raccomandata. L'ordinanza sarebbe, per tali ragioni, meritevole di annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Non è superfluo premettere come il precedente orientamento della Corte secondo il quale la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale debba svolgersi, in via continuativa, all'interno del territorio nazionale e non in un Paese estero - affermato sul presupposto che gli uffici di esecuzione penale esterna siano deputati a svolgere la loro attività soltanto in ambito nazionale e che, per la sua specifica natura, detta attività non sia ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra le molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 e in senso conforme Sez. 7, n. 34747 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Calanna, Rv. 264445; Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160; Sez.1, n. 3278 del 28/4/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213724; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, Ceruti, Rv. 215027) - sia stato ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità, pervenuta alla opposta soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. In seguito dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo si è, infatti, ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807; Sez. 1, n. 169542 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144; Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Ciò in quanto l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e) , d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall'altro lato, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l'occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc. In questa prospettiva, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa in Germania, ove è stabilmente domiciliato cori il suo nucleo familiare, non trova alcun impedimento sul piano normativo, come del resto affermato nello stesso provvedimento impugnato. Tuttavia, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 38 del 2016 prevede che, in ogni caso, la decisione da eseguire all'estero sia assunta dagli Organi dello Stato italiano, con successiva trasmissione del provvedimento applicativo a quelli dello Stato straniero in cui la misura deve essere eseguita, cui è demandato - tra gli altri - il compito di verificare se l'interessato abbia prestato la necessaria collaborazione per dare corso al relativo procedimento. E' stato correttamente posto in risalto come, per un verso, «la comune adesione all'Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione»; per altro verso, «il controllo sull'osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all'esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l'oggetto dell'attribuzione allo Stato di esecuzione», chiarendosi altresì che «permane l'obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen.)» e che «l'eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta» (così in Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338). Ebbene, nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, in maniera puntuale e argomentata, di non poter formulare la doppia prognosi richiesta dall'art. 47 Ord. pen., in ragione del comportamento assolutamente non collaborativo tenuto dal condannato che, pur se convocato per la necessaria attività istruttoria dall'Uepe, non si è presentato. A fronte di tanto la difesa afferma, in modo apodittico, che l'istante aveva provato più volte a contattare l'ufficio esecuzione penale esterna e, tuttavia, omettendo di fornire riscontro documentale di tale asserto. Inoltre, e in senso assorbente, non risulta neppure che il condannato abbia eletto domicilio in Italia. Sicché il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente giudicato sulla base del materiale documentale a sua disposizione, ha preso atto della mancata cooperazione dell'istante e, con motivazione congrua e logica, ha inferito una scarsa motivazione a portare proficuamente avanti il percorso risocializzante in regime di affidamento. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il gravame sia stato presentato «senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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