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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14075/2022

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te L. DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 30906/2020 la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato per cassazione il decreto n. 577/2020, depositata il 27/10/2020 dalla Corte di appello di Potenza; che il fallimento della srl [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dalla parte stessa e dai difensori; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che in conseguenza della mancata accettazione della rinuncia da parte de fallimento controricorrente occorre però provvedere sulle spese di lite fra esso e la ricorrente; che non si ravvisano sufficienti ragioni per non porle a carico della parte rinunciante, liquidandole in euro 150,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge; P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore del fallimento della srl [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi Zola ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza.

Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL ,IFASI tk E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te L. DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 30906/2020 la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato per cassazione il decreto n. 577/2020, depositata il 27/10/2020 dalla Corte di appello di Potenza; che il fallimento della srl [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dalla parte stessa e dai difensori; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che in conseguenza della mancata accettazione della rinuncia da parte de fallimento controricorrente occorre però provvedere sulle spese di lite fra esso e la ricorrente; che non si ravvisano sufficienti ragioni per non porle a carico della parte rinunciante, liquidandole in euro 150,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge; P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore del fallimento della srl [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite, che si liquidano in euro 150,00 per esborsi Zola ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL ,IFASI tk E
Decreto Cassazione n. 14075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris