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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20639/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y7YN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 cod. pen., nonché del vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità strutturale delle norme giuridiche violate, connotate peraltro da identiche modalità esecutive e da una stretta contiguità spazio-temporale) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti fi illogicità o di contraddittorietà.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, dunque dell'adozione di un determinato stile di vita.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rìcorrendo ipotesi dì esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y7YN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 cod. pen., nonché del vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità strutturale delle norme giuridiche violate, connotate peraltro da identiche modalità esecutive e da una stretta contiguità spazio-temporale) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti fi illogicità o di contraddittorietà. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, dunque dell'adozione di un determinato stile di vita. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rìcorrendo ipotesi dì esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2