CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24 settembre2925 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine ai reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 337 cod. pen. e 582 e 585 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione. La Corte, in aderenza al principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01), ha rilevato non sussistere elementi da giustificare ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio e ha dato risalto in senso contrario alla gravità del fatto, consistito in una azione prolungata di resistenza anche fisicamente violenta. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q P.Q.M