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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21741/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con un unico atto; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d.m. del 5 agosto del 2008, n. 192 (il primo) e l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di occupazione abusiva oggetto del presente procedimento e un omologo precedente ascritto agli odierni ricorrenti (il secondo), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché - come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che si sarebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto - tali censure sono state dedotte per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devolute ai giudici di merito con l'atto di appello, con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, in opposizione all'invocato e invero inesistente "diritto" alla concessione della sospensione condizionale, deve sottolinearsi che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la concessione di tale beneficio, dovendo essere compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e non può essere sindacata in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno; che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno posto a base del rigetto della richiesta del suddetto beneficio una congrua e incensurabile motivazione (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, sull'esistenza di un precedente penale specifico a carico di entrambi i prevenuti, il persistere nella condotta delittuosa di occupazione abusiva dell'alloggio, e più in generale l'assenza di qualsivoglia elemento positivo da porre a base di un giudizio di prognosi favorevole di non reiterazione futura di reati), in linea sia con il dato normativo di cui all'art.164 cod. pen. , sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 0=i= in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con un unico atto; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d.m. del 5 agosto del 2008, n. 192 (il primo) e l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di occupazione abusiva oggetto del presente procedimento e un omologo precedente ascritto agli odierni ricorrenti (il secondo), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché - come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che si sarebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto - tali censure sono state dedotte per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devolute ai giudici di merito con l'atto di appello, con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, in opposizione all'invocato e invero inesistente "diritto" alla concessione della sospensione condizionale, deve sottolinearsi che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la concessione di tale beneficio, dovendo essere compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e non può essere sindacata in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno; che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno posto a base del rigetto della richiesta del suddetto beneficio una congrua e incensurabile motivazione (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, sull'esistenza di un precedente penale specifico a carico di entrambi i prevenuti, il persistere nella condotta delittuosa di occupazione abusiva dell'alloggio, e più in generale l'assenza di qualsivoglia elemento positivo da porre a base di un giudizio di prognosi favorevole di non reiterazione futura di reati), in linea sia con il dato normativo di cui all'art.164 cod. pen. , sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 0=i= in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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