CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 22790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente depositata il 31.3.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diNapoli rigettava l’istanza presentata dall’odierno ricorrente avente ad oggetto laliberazione condizionale ex art. 176 cod. pen.Osservava che non risultano sussistenti i presupposti per accedere albeneficio in quanto Amendola non ha adempiuto alle obbligazioni civili nascentida reato, non avendo né pagato le spese processuali, né risarcito le vittime deigravi reati per i quali è stato condannato (art. 416-bis cod. pen. e art. 575 cod.pen.) e non ha dato prova di sicuro ravvedimento. Su questo specifico punto,rilevava che la presunzione assoluta di pericolosità connessa alle condanne perreati di associazione mafiosa non era stata superata dalla collaborazione con lagiustizia e non sussistevano elementi per ritenere che questa sia impossibile oinesigibile. Inoltre, riferiva che, nel corso della detenzione, egli aveva commessoun ulteriore reato nel 2020 ex art. 337-bis cod. pen. ed aveva commesso illecitidisciplinari per i quali, nel marzo 2023, veniva punito con 10 giorni di EAC.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.In ordine al mancato adempimento delle obbligazioni civili da reato contesta,in primo luogo, che tra queste debbano essere incluse le spese processuali.Quanto al risarcimento alle vittime del reato di omicidio, rispetto al quale egli si èsempre affermato innocente, richiama le conclusioni degli accertamenti dellaGuardia di Finanza compiuti sull’istante e sui membri della famiglia, dai quali sievince che egli non ha risorse per effettuare risarcimenti. In ogni caso, rileva chedall’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 22.3.2022, si evince che“sono in itinere dei contatti con gli operatori trattamentali e gli operatoridell’associazione DIKE che si occupa di percorsi di mediazione penale e giustiziariparativa, al fine di comprendere le eventuali modalità di un percorso in taledirezione”, circostanza indicativa della seria volontà del detenuto di iniziare unpercorso per poter incontrare in futuro i familiari delle vittime.Quanto al sicuro ravvedimento desumibile dall’attività di collaborazione conla giustizia, osserva che, nonostante nel parere della DDA si affermi che lacollaborazione di Amendola è utile e possibile, in realtà egli, detenuto da oltre 34anni ininterrottamente, non è a conoscenza delle dinamiche e degli affari del“nuovo” clan Mariano, essendo stato egli membro del precedente clan, sicchénessuna informazione utile può fornire.Quanto alla collaborazione in relazione al precedente clan, richiamal’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 19.1.2022, nella quale siriferisce che egli non è mai stato collaboratore di giustizia, nonostante abbia resodichiarazioni auto ed etero accusatorie, in quanto le dichiarazioni rese non sonostate ritenute tali da giustificare la sua posizione tra i collaboratori di giustizia eche non risultano collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Rilevaaltresì che egli non possiede informazioni utili all’accertamento dei fattidell’epoca di appartenenza alla compagine camorrista, essendo state pienamenteesplorate ed accertate sia le vicende relative ai due omicidi per i quali è statocondannato, sia le vicende relative all’associazione camorristica di cui fupartecipe, sicché la sua collaborazione sarebbe priva di utilità. Sotto tale profilo,lamenta che vi sia stata violazione dell’art. 4-bis comma 1-bis ord. pen. e 58-terdella stessa legge in quanto non ha tenuto conto della impossibilità/inesigibilitàdella collaborazione.Infine, osserva che risulta inapplicata anche la norma di cui al comma 1-bise comma 2 dell’art. 4-bis ord. pen., il quale riconosce la possibilità di accedere aibenefici anche in assenza di collaborazione, qualora, all’esito di una istruttoriarafforzata, sia emersa la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzatae con il contesto in cui si sono verificati i reati e non vi sia pericolo di ripristino ditali collegamenti, eventualmente anche applicando prescrizioni cautelari ex art.4-bis, comma1-bis.1.1 ord. pen.Conclude osservando che l’ordinanza non motiva in ordine ai permessipremio concessi al ricorrente e ai motivi posti a fondamento della decisione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso. Ha osservato che «il provvedimento impugnato dà atto ditutte le criticità emergenti dalla richiesta, sottolineando come non solol’interessato non ha mai collaborato ai fini di giustizia, ma non ha mai allegatocircostanze idonee a valutarne la impossibilità o inesigibilità della stessa, né hamai chiarito la sua posizione circa l’adempimento delle obbligazioni civili nascentida reato. Anche i fatti di cui alle note di polizia in atti e richiamate nelprovvedimento decisorio, relativamente recenti alla luce della lunga detenzionedell’interessato, non denotano un apprezzabile ravvedimento del condannato».4. Con memoria del 31.3.2026, la difesa del ricorrente ha osservato chedal parere della DDA sul quale si è basato il provvedimento di rigetto, emergeche questo è stato reso con riferimento ad altra e diversa istanza, nel 2023,sicché nel presente procedimento risulta omessa l’acquisizione del parererichiesto dall’art. 4-bis ord. pen. e, quindi, la valutazione di “utilità e possibilità”della collaborazione risulta non attuale. Inoltre, ha osservato che, ove si ritengaapplicabile l’art. 4-bis nella nuova formulazione più favorevole al condannato, lacircostanza che il parere non sia aggiornato comporta anche che non sia stataaccertata l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Rileva, infine,che il Tribunale ha deciso in assenza del parere della DNA, benché richiesto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 176 cod. pen. subordina la concessione del beneficiodella liberazione condizionale ad un triplice presupposto:- Che il condannato abbia scontato una parte della pena, lacui entità è indicata nella norma citata;- Che egli abbia tenuto un comportamento tale da farritenere sicuro il suo ravvedimento;- Che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dareato o che abbia dimostrato di essere nell’impossibilità diadempierle, tali dovendo ritenersi quelle di cui agli artt. 185 e 188cod. pen. e, quindi, sia il risarcimento del danno patrimoniale enon patrimoniale causato (art. 185 cod. pen.) sia le spese per ilmantenimento negli istituti di pena (art. 188 cod. pen.) sia lespese del procedimento (art. 189 comma 1, n. 2 cod. pen.)L’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 prevede condizioniaggiuntive per coloro che si siano resi responsabili di reati diparticolare gravità, enunciati nella norma, tra i quali rientra quellocommesso dall’odierno ricorrente ovvero il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. In tali casi, la norma citata subordina la concessione deibenefici, alla collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-terdella legge citata.Il comma 1-bis dispone che il beneficio possa essere concesso,anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti per ireati elencati, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delleobbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguentialla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento ealleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolarecondotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorsor ieducat ivo e a l la mera d ich iaraz ione d i d issoc iaz ionedall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, checonsentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalitàorganizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reatoè stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti,anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personalie ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno dellamancata collaborazione, della revisione critica della condottacriminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine dellaconcessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza diiniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle formerisarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Recenti pronunce diquesta Corte hanno affermato la immediata applicabilità alleprocedure pendenti del comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen., inapplicazione del principio tempus regit actum più volte affermata dallagiurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone,Rv. 285203 - 01).Il comma 2, inoltre, dispone che nei casi di cui ai commi 1-bis e1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezzadegli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito alperdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o delcontesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilocriminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'internodell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari odi prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alleinfrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudicechiede, altresì, il parere del pubblico ministero presso il giudice che haemesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per idelitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., delpubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove èstata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratorenazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalladirezione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone,nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiaree delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine allecondizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivitàeconomiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività dimisure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, leinformazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sonotrasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta.Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni inragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, ilgiudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degliesiti degli accertamenti richiesti.3. Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza haescluso la sussistenza di entrambe le condizioni necessarie per laconcessione della liberazione condizionale ovvero il sicuroravvedimento del reo e l’adempimento delle obbligazioni civili nascentida reato.3.1 Quanto all’adempimento delle obbligazioni civili, occorreprecisare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, lespese del processo penale rientrano nel novero delle obbligazioni civilida reato posto che queste consistono sia nelle obbligazioni risarcitorienei confronti delle vittime dei reati in base all’art. 185 cod. pen., sianelle spese per il mantenimento in carcere del condannato ex art. 188cod. pen., sia nelle spese del procedimento, per quanto desumibiledall’art. 189 comma 1 n. 2 cod. pen.Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non vi è prova incircostanza non è contestata. Il ricorrente ha dedotto che dallarelazione della DDA sarebbe emerso che dalle indagini patrimonialisull’istante e sui componenti della famiglia si evince l’impossibilità dirisarcire, ma la relazione della DDA non è allegata ai finidell’autosufficienza del ricorso. In ogni caso, si osserva che questaCorte (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Rv. 280864-01) ha ritenutoche «In tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostratala obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civiliderivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo commadell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno diinteresse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sulpiano materiale, quanto meno su quello morale, possano esserelegittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine allasussistenza o meno del requisito del ravvedimento [...]».Si è affermato che «Il risarcimento del danno previsto dall'ultimocomma dell'articolo 176 cod. pen. non può essere considerato comeun elemento a sè, ma deve, nel quadro delle dimostrazioni diravvedimento che il condannato deve fornire, essere valutato comecommesso, la fattiva volontà del reo di eliminarne o attenuarne, leconseguenze dannose deve, cioè, essere considerato non tanto nellasua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, quanto sotto ilprofilo soggettivo, come concreta manifestazione del sincero propositodi fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto. Neconsegue che da una parte deve riconoscersi che la "impossibilità diadempiere" le obbligazioni civili nascenti dal reato (come causa dellacondizione di cui trattasi) non può identificarsi con la mancanzaassoluta di ogni risorsa economica, d'altra parte va accertato se ilcondannato abbia dimostrato un effettivo interessamento e abbia fattoquanto in suo potere per eliminare le conseguenze materiali del delittoda lui commesso» (Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993,Rv. 195932 – 01).Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto (senza allegare ilrelativo documento) di aver avviato un percorso di giustizia riparativa.In ogni caso, dallo stralcio dell’ordinanza riportata, si evince che ilpercorso è ancora in una fase molto iniziale.3.2 Quanto alla mancata collaborazione, l’ordinanza rileva che ilricorrente non ha mai collaborato con la giustizia e che, nell’istanza,nulla si è dedotto in ordine alla impossibilità o inesigibilità dellacollaborazione. Il ricorrente non ha negato tale circostanza (lamancata deduzione), né ha documentato l’erroneità dell’assunto. Lamancata allegazione costituisce circostanza rilevante. Questa Corte,sia pure con pronunce risalenti, alle quali, tuttavia, il Collegio ritiene didare continuità, ha affermato che «In tema di benefici penitenziari, lesentenze della Corte Costituzionale n. 357/94 e n. 68/95 - pur avendodichiarato incostituzionale l'art. 4 bis, comma primo, dell'OrdinamentoPenitenziario nella parte in cui non prevedeva la possibilità di beneficio misure alternative per i condannati per il reato ex art.416 biscod.pen. - non hanno escluso per ciò solo che, in assenza comunquedi qualsiasi attività collaborativa del richiedente, debba essere costuiin sede di istanza ad indicare le ragioni della asserita impossibilità afornire detta collaborazione, rimettendo poi al giudicante l'onere diverificare quanto dallo stesso affermato e, in caso di rigettodell'istanza, a motivare al riguardo [...]» (Sez. 1, n. 2923 del19/05/1998, Rv. 210868 – 01; succ. conformi Sez. 1, n. 47044del 24/01/2017, Rv. 271474 - 01). Inoltre, si è affermato che «[...] ènecessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle lineegenerali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della suacollaborazione tanto da consentire il superamento delle condizioniostative all'esame del merito alla luce dei principi espressi nellesentenze n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Cortecostituzionale, non essendovi dubbio che solo in tal caso sia possibilevalutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perchéfatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati, oirrilevante perché la posizione marginale nell'organizzazione criminalenon consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livellosuperiore» (tra le altre, Sez. 1, n. 3034 del 18/5/1995, Zito, Rv.202082; Sez. 1, n. 2923 del 19/05/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210868; Sez.1, n. 39795 del 26/09/2007, Gioco, Rv. 237741; Sez. 1, n. 18658 del12/02/2008, Sanfilippo, Rv. 240177; Sez. 1, n. 10427 del24/02/2010, P.M. in proc. C., Rv. 246397; Sez. 1, n. 29217 del06/06/2013, Imparato, Rv. 256796)» (Sez. 1, n. n. 47044del 24/01/2017, Rv. 271474 – 01).L’ordinanza impugnata, in coerenza con tali principi, ha datoconto, in termini congruenti, seppur sintetici, delle ragioni che nonconsentivano di ritenere superata la preclusione normativa di cuiall'art. 4-bis Ord. Pen., poiché - posto il titolo del reato (art. 416-biscod. pen e 575 cod. pen.) ostativo alla concessione all'istante degliinvocati benefici- ha rilevato che l'istante non ha mai intrapreso alcunpercorso di collaborazione con l’[OSCURATO:PERSONA], né ha dedotto edocumentato l'impossibilità o l'irrilevanza della sua prestazione, e haritenuto che dette circostanze negative, tratte dalla istanzaintroduttiva, integrassero una causa di rigetto dell'istanza proposta.La decisione non è inficiata dalle argomentazioni del ricorrente,che, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto trarre i lconvincimento circa l'impossibilità di prestazione da parte sua diun'utile collaborazione, neppure rappresenta di avere fatto oggetto diespressa e motivata richiesta l'accertamento della impossibilità diqualsiasi contributo conoscitivo da parte sua.Inoltre, l’ordinanza, benché sinteticamente, enuncia il parere dellaDNA nel quale si evidenzia che Amendola non ha mostrato unconcreto ravvedimento rispetto all’appartenenza al clan di camorra;richiama il parere della DDA nel quale si esprime parere contrarioall’accoglimento del beneficio in quanto il clan Mariano, cui aderiva ilricorrente, è tuttora attivo; evidenzia che la condotta carceraria non èstata sempre regolare e il ricorrente ha commesso un reato ex art.337-bis cod. pen. nel corso della detenzione. Infine, osserva che l’avertenuto una regolare condotta carceraria e l’aver beneficiato dipermessi premio non consente di ritenere sussistente il presuppostocui è subordinata la concessione del beneficio.4. Quanto alla circostanza che la relazione della DDA nonsarebbe aggiornata, il motivo, formulato con la memoria depositata il31.3.2026, è inammissibile. I motivi nuovi devono consistere in unaillustrazione “ulteriore” delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoche sorreggono l 'or ig inar ia r ich iesta r ivo l ta a l g iud icedell'impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggettodel gravame, e pertanto non possono consistere in deduzioniriguardanti parti del provvedimento gravato che non sono stateoggetto della primitiva impugnazione, frustrandosi altrimenti i terminiprescritti dalla legge e la cui inosservanza è sanzionata conl'inammissibilità del gravame.Nel caso in esame, nessuna questione era stata proposta conriferimento alla presenza di un parere aggiornato della DDA, che,invece, era stato riportato solo nel merito. Per tale ragione, il motivo,in quanto mai prima proposto, è inammissibile. Ciò, peraltro, aprescindere dal fatto che l’atto non è stato allegato ai finidell’autosufficienza del ricorso così da consentire di verificare lafondatezza della deduzione.5. Alla luce di motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]