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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42969/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/12/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Firenze per il reato di tentato furto all'interno di un appartamento in uso a turisti giapponesi, deducendo il vizio di motivazione, e sostenendo che l'imputata non è stata vista entrare nell'appartamento, e che il tempo in cui si è trattenuta nello stabile è eccessivamente breve per entrare, rovistare nei bagagli e uscire.

2. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati.

La sentenza impugnata ha infatti compiutamente e logicamente motivato in merito alla affermazione di responsabilità, evidenziando che l'imputata è stata vista attraverso lo spioncino dal vicino delle persone offese, che abita sul medesimo pianerottolo, all'interno dello stabile ove è avvenuto il fatto, in compagnia di un giovane (risultato infraquattordicenne, non imputabile), mentre fungeva da palo e l'uomo scassinava la porta e si introduceva, sia pur senza trovare nulla di valore; veniva poi vista dagli agenti uscire dallo stabile e darsi a precipitosa fuga, venendo poi trovata in possesso di arnesi da scasso.

Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre la deduzione difensiva, sollecitando una rivalutazione del merito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/12/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Firenze per il reato di tentato furto all'interno di un appartamento in uso a turisti giapponesi, deducendo il vizio di motivazione, e sostenendo che l'imputata non è stata vista entrare nell'appartamento, e che il tempo in cui si è trattenuta nello stabile è eccessivamente breve per entrare, rovistare nei bagagli e uscire. 2. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha infatti compiutamente e logicamente motivato in merito alla affermazione di responsabilità, evidenziando che l'imputata è stata vista attraverso lo spioncino dal vicino delle persone offese, che abita sul medesimo pianerottolo, all'interno dello stabile ove è avvenuto il fatto, in compagnia di un giovane (risultato infraquattordicenne, non imputabile), mentre fungeva da palo e l'uomo scassinava la porta e si introduceva, sia pur senza trovare nulla di valore; veniva poi vista dagli agenti uscire dallo stabile e darsi a precipitosa fuga, venendo poi trovata in possesso di arnesi da scasso. Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre la deduzione difensiva, sollecitando una rivalutazione del merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il C
Sentenza Cassazione n. 42969/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris