CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11891/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 03.02.2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis D.Lvo. n. 285 del 30 aprile 1992. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sulla base degli elementi venuti in rilievo nella fattispecie considerata. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). I giudici di merito hanno considerato che, alla luce del tasso alcolemico riscontrato nell'imputato, che integra la più grave ipotesi prevista dalla norma, nonchè della condotta di guida tenuta dal predetto imputato, che aveva arrecato danni ingenti alla vettura tamponata, può escludersi la particolare tenuità dell'offesa. Si tratta di considerazioni conformi ai principi, non arbitrarie né illogiche, insindacabili nella presente sede di legittimità. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2