CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 26241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 20202/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: cesarefederico.glendi @ordineavvgenova.it) Oggetto: classamento catastale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 53/04/21 depositata in data 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il Franceschini ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale notificatogli con il quale l’Ufficio territoriale rettificava il classamento proposto con procedura DOCFA del 2014 da Cat. A2 cl. 3 a cat. A1 cl. 2 relativo a un appartamento in Genova, [OSCURATO:PERSONA] n. 42 int. A; - la CTP rigettava il ricorso; - gravava tal pronuncia di appello il contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione e in riforma della pronuncia di primo grado riteneva che nella DOCFA presentata non era stata richiesta, a ben vedere, la rettifica del classamento solo per “diversa distribuzione degli spazi interni”; - l’Ufficio, secondo quanto scrive la CTR, disattendendo le indicazioni date dal contribuente riguardo l’assenza di finiture di pregio e altre caratteristiche dell’immobile, aveva in realtà mancato di motivare in ordine alle ragioni per cui tali caratteristiche del bene non erano veritiere o comunque risultavano prive di rilevanza; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente; Considerato che: - il primo motivo deduce la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 17 e dell’art. 20 del r.d.L. n. 652 del 1939, dell’art. 1 del d.M. n. 701 del 1994 e dell’art. 38 c. 1 del TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare un Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in quanto proposto al fine di ottenere un riclassamento dell’immobile al di là delle ipotesi tassativamente previste dalla legge; - il motivo è inammissibile in quanto privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata; - come correttamente eccepito in controricorso, la CTR ha fondato la propria decisione sia sulla circostanza che la ragione della presentazione della DOCFA non era solo l’aver il contribuente proceduto a diversa distribuzione degli spazi interni, sia sulla ulteriore circostanza secondo la quale l’Amministrazione non aveva contestato l’insussistenza di quelle caratteristiche del bene (indicate a pag. 3 terzultimo periodo della pronuncia gravata) che secondo il contribuente legittimavano la riduzione della rendita; - a fronte di tali statuizioni, costituenti entrambe rationes decidendi, era onere del ricorrente che intendeva colpire appropriatamente la pronuncia gravata, attingerle entrambe, in quanto (Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 ) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; poiché il motivo si appunta su altro, lo stesso risulta inammissibile; - né lo stesso risulta in concreto dedurre fondatamente una ragione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, poiché la violazione dellanormativa che si paventa non ha certo effetti sull’atto di impugnazione del contribuente diretto a colpire l’accertamento catastale seguente alla presentazione, per quanto la si ritenga illegittimamente proposta, della procedura DOCFA; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della L. n. 241 del 1990 e 1 del d.M. Finanze n. 701 del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 1994 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse obbligatorio per l’Ufficio motivare le ragioni del mancato accoglimento della proposta DOCFA, mentre non fosse sufficiente a tal fine il semplice richiamo ai provvedimenti regolanti la materia catastale; - il motivo è inammissibile; - esso risulta tale a fronte dell’accertamento di fatto operato dalla CTR in ordine alla insussistenza dei requisiti per il classamento in A1: il secondo giudice ha infatti accertato, dapprima che “nella DOCFA vengono esposte le osservazioni per cui è richiesto il classamento in A/2 e non è contenuta semplicemente una «diversa distribuzione degli spazi interni»” (pag. 3 quartultimo periodo della sentenza impugnata); quindi, ancora con valutazione in fatto non più suscettibile di revisione di fronte a questa Corte di Legittimità, ha accertato come a fronte delle “indicazioni date dal contribuente circa le caratteristiche dell’appartamento (assenza di particolare finitura di pregio, caratteristiche costruttive, tecnologiche, di finiture e di impianti non di livello superiore ma bensì normali residenziali, riferimento alle categorie già presenti nei fabbricati adiacenti, scarsa luminosità, ridotte dimensioni del secondo WC) ma non ha motivato circa le ragioni per cui riteneva tali caratteristiche non veritiere ovvero irrilevanti” (pag. 3 terzultimo periodo della sentenza gravata); - questa Corte, sul punto, ritiene costantemente (tra molte, Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018) che in tem a di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; - nel presente caso, non si tratta di una diversa valutazione da parte dell’Ufficio della rilevanza di una redistribuzione degli spazi, che non avrebbe reso necessaria alcuna specifica motivazione ma semplicemente la manifestazione delle diverse valutazioni tecniche dell’Ufficio: in questo caso il contribuente ha fornito indicazioni in fatto sensibilmente diverse in ordine alla situazione attuale del bene, che risulta quindi mutato ed altro rispetto al passato; - a fronte di tali indicaz ioni in fatto, era onere dell’Ufficio, secondo la CTR, prender posizione in motivazione in ordine al difetto di veridicità o di rilevanza delle stesse, per poter legittimamente disconoscerle in sede di avviso di classamento; - per tali ragioni, quindi, il ri corso va dichiarato inammissibile; - la soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA]