CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toMichele Torre ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA].- Controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata diSassari, n. 467/2019 depositata il 15/10/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 23 ottobre 2025.Numero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per il rigetto del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’avvocatoMichele Torre, per parte ricorrente.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di due appartamenti delcondominio [OSCURATO:PERSONA], in Palau ([OSCURATO:PERSONA]), impugnava ladelibera adottata dal condominio il 7 agosto 2012, che, in suaassenza e nonostante la sua opposizione, aveva approvato il ripartotra tutti i condòmini delle spese per il 2013, compresa quella delservizio di animazione, nonostante il carattere voluttuario della spesee la richiesta della condòmina di esserne esonerata, per la superfluitàdel servizio, fruibile separatamente dai condòmini interessati.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] A1(“Condominio”) contestava la domanda, eccepiva l’inammissibilità delsindacato del giudice sulla scelta discrezionale della spesa ad operadella maggioranza assembleare, negava sia la novità del servizio dianimazione, di cui il complesso fruiva da oltre quindici anni, sia ilcarattere voluttuario della spesa rispetto alla finalità turistica dellostesso condominio.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda dopo averescluso la novità del servizio (di cui il complesso condominiale fruivada oltre quindici anni) e il carattere voluttuario della spesa, che eraconnaturata alla finalità turistica della struttura, che comprendevaappartamenti privati e appartamenti/residence che, d’estate, eranodati in locazione ai turisti.2. La Corte d’appello di Sassari, nel contraddittorio delCondominio, in accoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA],ha annullato la delibera condominiale del 7 agosto 2012 nella parteNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026che poneva anche a carico dell’attrice/appellante le spese dianimazione.In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che la deliberaimpugnata avesse introdotto un’innovazione nella gestione delcondominio, inserendo, per la prima volta, la voce “spese dianimazione” tra i costi di gestione ordinaria, dato che, prima di allora,il servizio di animazione era gestito e finanziato esclusivamente dallastruttura alberghiera RTA, che lo offriva ai suoi ospiti e ne sostenevainteramente gli oneri, salvo avvalersi di qualche occasionalecontributo del (testuale, a pag. 5 della sentenza) “consorzio”.Sotto altro profilo, ad avviso del giudice d’appello, si tratta dispesa voluttuaria, suscettibile di godimento separato, il che èconsegnata la cosiddetta “tessera club” che consentiva (anche) diusufruire del “servizio di animazione”.3. Avverso la sentenza d’appello il Condominio ha propostoricorso per cassazione, con sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il PM ha depositato una memoria e ha chiesto che il ricorso siarespinto.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazionedell’art. 1137 c.c.: la sentenza avrebbe sindacato l’oggetto delladelibera assembleare estendendo indebitamente il proprio scrutinioall’esame dell’opportunità e della convenienza economica della sceltadi ripartire le spese di animazione tra i condòmini.1.1. Il motivo è inammissibile: esso non si confronta con la ratiodecidendi che sta alla base del provvedimento impugnato.Numero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il sindacato della Corte di Sassari, infatti, non riguardal’opportunità o meno della decisione dell’assemblea di includere lespese di animazione tra le spese correnti, da ripartire tra i condòminisecondo il criterio generale dettato dall’art. 1123 c.c., ma risolve ladiversa questione della validità o meno della delibera in relazione alcriterio di ripartizione di tale voce di spesa previsto dalla legge o dauna convenzione.2. Con il secondo motivo è censurata la violazione degli artt.1123, 1321, 1322, 1332, 1372 c.c., degli artt. 112, 113, 115 e 116c.p.c., e infine dell’art. 16 lett. b) del regolamento condominialeComparto A1: si addebita alla Corte d’appello di avere trascurato chela norma del regolamento (contrattuale) di condominio predispostodall’originario proprietario dell’edificio, la [OSCURATO:SOCIETA](regolamento trascritto in data 27 giugno 1984), vincolante tra leparti, in punto di “spese consorziali” (voce di spesa distinta dalle“spese condominiali”) prevedeva quelle relative agli “impianti sportivie di svago ed attrezzatture ad uso pubblico che dovessero esserecostruite dalla [OSCURATO:SOCIETA]”, e aggiungeva che “tali spese sonoripartite a cura del [OSCURATO:PERSONA] tra i comparticondominiali ultimati in proporzione al volume edificato ed ultimato”.2.1. Il motivo è inammissibile.La violazione dei criteri di riparto delle spese fissati dalregolamento di condominio - con specifico riferimento alle “speseconsorziali” che, secondo la raffigurazione del Condominio, eranoripartite tra tutti i condòmini – è questione nuova, che non risultatrattata dal giudice d’appello.Per la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 27/09/2023, n.27474 e la giurisprudenza ivi indicata), qualora una questionegiuridica, implicante un accertamento di fatto (come nella specie,poiché il motivo è incentrato sull’interpretazione delle clausole delNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026regolamento di condominio - in tema, tra le altre, Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021, Rv. 662142 – 01, secondo cui«L’interpretazione delle clausole di un regolamento contrattualecontenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per laconservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in sededi legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneuticacontrattuale ovvero per l'omesso esame di un fatto storico, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»), non risulti trattata nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede dilegittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità dellacensura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qualeIn precedenza si era chiarito che «[è] inammissibile, perviolazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello suuno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamenteriportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte diverificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutarela fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame deifascicoli di ufficio o di parte» (Cass. 20/08/2015, n. 17049).3. Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., l’omesso esame, da parte del giudice di appello, delregolamento condominiale, accettato dai condòmini al momentodell’acquisto delle rispettive proprietà individuali, sul quale ilCondominio aveva basato tutte le argomentazioni difensive sviluppatenei gradi di merito.3.1. Il motivo è inammissibile.consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360 comma 1Numero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026n. 5 c.p.c., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366comma 1 n. 6, e 369 comma 2 n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicareil «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando»tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e lasua «decisività».Ciò detto sul piano dei principi, anche alla luce delle precedenticonsiderazioni (vedi punto 2.1.), è ovvio che il Condominio non siduole dell’”omesso esame circa un fatto decisivo”, ma lamenta, inmaniera non consentita, l’omessa pronuncia, da parte della Corteterritoriale, sulla questione, relativa al contenuto del regolamento,che non è stata sottoposta al vaglio della Corte di Sassari nédall’appellante, come motivo di impugnazione, né dal Condominio,nelle forme della questione rilevante, dell’eccezione o della meradifesa.4. Con il quarto motivo è fatta valere la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1120 e 1121 c.c.: la sentenza sarebbe errata,nella parte in cui riconosce il diritto della condòmina dissenziente dinon concorrere alle spese di animazione, trattandosi diun’innovazione di carattere voluttuario, senza considerare che non siera in presenza di una “innovazione”, così come interpretata dallagiurisprudenza di legittimità, e che l’assemblea aveva il potere – sullascorta del regolamento di condominio – di deliberare in materia diimpianti sportivi e di svago e quindi di inserire, tra le spese comuniNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026da ripartire tra i condòmini, (vedi pag. 20 del ricorso per cassazione)“[i] costi relativi all’animazione che viene effettuata per la gestioneordinaria della piscina (leggasi bagnino) e della animazione”, tenutoconto della spiccata natura turistico-residenziale del complessocondominiale.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Queste, in breve, le disposizioni e la giurisprudenza diriferimento.Sul piano normativo, ai sensi dell’art. 1120 comma 1 c.c., sulle“Innovazioni”: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quintocomma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette almiglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento dellecose comuni”.A proposito delle “Innovazioni gravose o voluttuarie”, l’articolo1121 c.c., al primo comma, stabilisce che: “Qualora l'innovazioneimporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuariorispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, econsista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazioneseparata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sonoesonerati da qualsiasi contributo nella spesa”.Il secondo comma dell’articolo 1121 dispone che: “Sel'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non èconsentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'hadeliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa”.L’art. 1123 c.c., in tema di ripartizione delle spese, prevede, alprimo comma, che: “Le spese necessarie per la conservazione e per ilgodimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione deiservizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dallamaggioranza sono sostenute dai condomini in misura proposizionaleal valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”; ilNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026secondo comma dello stesso articolo, aggiunge che: “Se si tratta dicose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sonoripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.Sul versante della giurisprudenza, è stato affermato che, in temadi condominio negli edifici, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. sidistinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c., sia dalpunto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilooggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, cheincidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originariafunzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltàriconosciute al condòmino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazionedella cosa; per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelleinnovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata,espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invecedifetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interessegenerale, bensì con quello del singolo condomino, al cuiperseguimento sono rivolte (Sez. 2, Ordinanza n. 20712 del04/09/2017, Rv. 645550 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35957 del22/11/2021, Rv. 663217 - 02).Un’interessante pronuncia (vedi Sez. 2, Sentenza n. 8253 del28/03/2025, Rv. 674552 - 01) rimarca che le spese necessarie per laconservazione e per il godimento della cosa comune e per laprestazione dei relativi servizi al condominio devono essere sostenuteda tutti i condòmini, non essendo necessariamente correlate allacontitolarità della res, bensì derivando solamente dalla utilitaspotenziale recata alle singole unità immobiliari; nell'eserciziodell'autonomia negoziale, è ammissibile una deroga che subordini lacontribuzione delle spese all'uso effettivo, purché adottataall'unanimità, con clausola chiara e inequivoca. La fattispecie concretaNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026oggetto di questa massima attiene alla conferma, da parte dellaCassazione, della sentenza di merito che aveva respinto le doglianze,mosse in sede di impugnazione della deliberazione condominialerelativa al rendiconto consultivo e preventivo, in ordine allaripartizione delle spese del servizio spiaggia, confermando che essedovevano gravare su tutti i condòmini e non sui soli "utenti delservizio" come genericamente indicato in regolamento.4.3. Ricondotto entro il suo alveo naturale il tema del decidere,diviene agevole rispondere, in termini di infondatezza, alla censurasottesa al motivo in esame.Non prima, però, di un’importante precisazione che, sul pianoprocessuale, si riflette nella necessità di correggere la motivazionedell’impugnata sentenza: in questa vicenda sostanziale, diversamenteda quanto pare ritenere la Corte di Sassari – laddove, ad esempio, (v.pag. 6 della sentenza) argomenta che la delibera del 7 agosto 2012avrebbe “introdotto un’innovazione nella gestione condominiale e nelriparto delle spese dell’intero complesso, inserendo per la prima voltala voce ‘spese animazione’ tra i costi di gestione ordinaria” – inmancanza di un opus novum, si è senz’altro al di fuori dell’ambitodelle “innovazioni”.Queste ultime, in realtà, come ha spiegato la giurisprudenzasopra indicata, consistono in opere di trasformazione che incidonosull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e ladestinazione.È priva di pregio, a maggior ragione, la definizione prescelta dallaCorte territoriale (ibidem, pag. 8) per il servizio di animazione, qualespesa di natura “innovativa” e “voluttuaria”, con terminologia cherimanda, sul piano concettuale e lessicale, alla locuzione “innovazionigravose o voluttuarie” dell’art. 1121 c.c.: si tratta, per queste ultime,di interventi che comportano spese rilevanti o che, per la loro natura,Numero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026non rispondono a esigenze essenziali del condominio, ed in relazionealle quali la stessa disposizione permette ai partecipanti alcondominio dissenzienti di non contribuire alla spesa.4.4. Ciò precisato, ritiene il Collegio che sia sufficiente correggere,nei punti sopra indicati, la motivazione della sentenza d’appello, aisensi dell’art. 384 ultimo comma c.p.c., poiché l’illustrato errore didiritto ascrivibile al giudice d’appello non compromette radicalmentela tenuta di tutto quanto l’impianto argomentativo della decisione, ilcui dispositivo è comunque conforme a diritto laddove accogliel’appello della condòmina, ponendo l’accento, fondatamente, sulla(ibidem, pag. 8) “nullità per contrarietà ad una norma di legge delladelibera che approva(va) il riparto comprensivo anche di un onereeconomico per la Faccenda”.La ragione della nullità della delibera del 7 agosto 2012, ad avvisodi questa Corte, non deve essere ricercata nella violazione dell’art.1121 c.c., a cui impropriamente allude la Corte distrettuale, mapiuttosto nell’impossibilità di includere le spese di animazione nellamateria condominiale, perché le stesse (oltre a non derivare dainnovazioni deliberate dalla maggioranza) non sono necessarie per laconservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio e perla prestazione dei servizi nell’interesse comune.4.5. È ormai acquisito dalla giurisprudenza della Corte, a far datada una fondamentale pronuncia delle sezioni unite (vedi Sent. n.9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 02), che la categoria giuridicadella nullità ha un’estensione del tutto residuale rispetto alla generalecategoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmenteradicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico.In particolare, per quanto qui di rilievo, l’importante arrestonomofilattico (v. punto 6.3.), tra i casi di nullità della delibera,individua puntualmente l’ipotesi della: «”Impossibilità dell'oggetto, inNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026senso materiale o in senso giuridico”, da intendersi riferito alcontenuto (c.d. decisum) della deliberazione […]», e subito dopoaggiunge che: «l'impossibilità giuridica dell'oggetto […] va valutata inrelazione alle "attribuzioni" proprie dell'assemblea. In ordineall'impossibilità giuridica dell'oggetto, vale la pena di osservare chel'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale,può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni; essa èabilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previstodalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioniindicate dall'art. 1135 cod. civ. carattere meramente esemplificativo),purché destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni. Perciò,l'assemblea non può perseguire finalità extracondominiali (Cass., Sez.2, n. 5130 del 06/03/2007); e neppure può occuparsi dei beniappartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condòmini o a terzi,giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comunidell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionaledell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorsoal metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietariesclusivi. E allora, il potere deliberativo dell'assemblea in tantosussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprieconferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamenteimpossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Il"difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene alquomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potereesistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato:in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effettogiuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per"impossibilità giuridica" dell'oggetto».Numero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/20264.6. In ultima analisi, la Corte di Sassari, la cui statuizione è inlinea con il principio (successivamente) enunciato dalle sezioni unite,alla stregua di un giudizio di fatto, il cui vaglio non rientra tra icompiti della S.C., argomenta che la delibera in questione è nulla percontrarietà a una norma di legge – o, più specificamente, riprendendola precedente correzione della motivazione della sentenza d’appello: acausa della natura extracondominiale delle spese di animazione – inrapporto alle peculiarità delle caratteristiche del condominiocontroricorrente.E infatti, sottolinea il giudice d’appello (ibidem, pag. 7), «[il]complesso turistico [OSCURATO:PERSONA], nel quale la gestione alberghieradel tipo residence, realmente avvantaggiata dall’aggiunta di unservizio stabile di animazione, convive con unità residenziali di privati,come appunto i due appartamenti di proprietà della Faccenda, checondividono in un regime di supercondominio alcuni spazi e servizicomuni: piscina, spazi verdi, camminamenti, impianti sportivi,piazzetta ecc., alla cui amministrazione, custodia e manutenzione isingoli condomini sono tenuti a contribuire in base ai millesimi. Ciòche accomuna le diverse unità immobiliari residenziali e alberghiere èpertanto il fatto di far parte di un complesso turistico condominiale,dove la finalità turistica assume diverse connotazioni per il villaggio eper le unità residenziali. La previsione di uno stabile servizio dianimazione, se può considerarsi diretto al maggior rendimento dellagestione alberghiera, non può considerarsi allo stesso modo diretto almiglior godimento delle unità residenziali dei privati».La Corte territoriale conclude il proprio convincente ragionamentoosservando che (ibidem, pag. 8) «per servizio animazione s’intendonocomunemente specifiche attività d’intrattenimento musicale, teatrale,ludico, competizioni sportive, alle quali i singoli condomini sono liberidi partecipare o meno, con conseguente diritto di quelli che nonNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026vogliono trarne vantaggio di essere esonerati dalle relative spese.Che è esattamente ciò che accadeva prima della delibera dell’agosto2012, con la quale il condominio, per l’appunto innovando rispetto alpregresso regime e sull’errato presupposto della comunanza delservizio animazione a tutti i condòmini, ne ha inserito i costi tra lespese di gestione ordinaria. Che il servizio fosse suscettibile difruizione separata si ricavava indirettamente anche dal fatto che agliospiti del villaggio turistico veniva consegnata la c.d. “tessera club”,che consentiva di accedere, tra gli altri, anche al “servizio dianimazione”».5. Con il quinto motivo è denunciata l’illogicità della motivazionedella decisione impugnata, lì dove desume la fruizione separata delservizio di animazione dal presupposto della consegna dellacosiddetta “tessera club” agli ospiti del villaggio turistico, aspetto,quest’ultimo, ad avviso del Condominio, irrilevante poiché è notorioche la tessera veniva consegnata agli ospiti della struttura, perescludere l’accesso degli estranei al complesso turistico, macertamente non per escludere le unità residenziali, che, evidenziaparte ricorrente, sono membri di diritto del Comparto A1 CostaSerena.5.1. Il motivo è manifestamente infondato.È noto (vedi, tra le più recenti, Cass. n. 24235/2025) che il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando essa, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche,congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 01/03/2022); il vizio sussistequando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione delNumero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/2026criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del14/02/2020).Nella fattispecie in esame, in forza degli argomenti sopra illustrati(vedi punto 4.), è indubitabile che la sentenza d’appello reca unamotivazione, lineare e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del“minimo costituzionale”, nel senso indicato dalla giurisprudenza diquesta Corte (vedi Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita,in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U.18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679).6. Il sesto motivo pone è basato sulla violazione degli artt. 1102,1139 c.c.: la ricorrente osserva, conclusivamente, che la Corted’appello avrebbe dovuto sussumere la fattispecie concreta entrol’art. 1102 c.c. (richiamata dall’art. 1139 c.c.), in materia di usolegittimo della cosa comune.6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e didecisività.Esso non rivolge una critica puntuale al provvedimentoimpugnato, ma si limita a ribadire, in maniera puramente assertiva,che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la legittimità delladelibera del 7 agosto 2012.Prospettazione, questa, senz’altro priva di fondamento alla lucedegli argomenti esposti nell’esame dei precedenti motivi.7. Il ricorso va quindi rigettato.Per la novità della questione e per l’assenza di precedentigiurisprudenziali specifici, le spese del giudizio di cassazione debbonoessere compensate tra le parti.Numero registro generale 1142/2020Numero sezionale 2538/2025Numero di raccolta generale 9563/2026Data pubblicazione 14/04/20268. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese delgiudizio di cassazione.Dichiara che, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 23 ottobre 2025.Il Consigliere est. La PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]