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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05388/2022

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eguente Sb ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4267/2021 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Marsala (TP), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel procedimento iscritto al n. 36216/2018 R.G.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO E l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: All'esito del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 21 maggio 2018 n. 2095/08/2018, l'ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801 ha dichiarato l'inammissibilità del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo di ricorso ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese giudiziali in favore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Il difensore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l'omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso può trovare accoglimento.

2. Invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6A-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202).

3. Nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest'ultimo, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso.

4. Pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge», la locuzione «da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Marsala (TP), per dichiarato anticipo».

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza depositata il 6 luglio 2020 n. 13801 mediante l'aggiunta nel dispositivo, dopo le parole «Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge», della locuzione «da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Marsala (TP), per dichiarato anticipo».

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Sb ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4267/2021 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Marsala (TP), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel procedimento iscritto al n. 36216/2018 R.G.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO E l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: All'esito del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 21 maggio 2018 n. 2095/08/2018, l'ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801 ha dichiarato l'inammissibilità del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo di ricorso ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese giudiziali in favore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Il difensore della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l'omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso può trovare accoglimento. 2. Invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6A-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202). 3. Nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest'ultimo, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso. 4. Pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge», la locuzione «da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Marsala (TP), per dichiarato anticipo». P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza depositata il 6 luglio 2020 n. 13801 mediante l'aggiunta nel dispositivo, dopo le parole «Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge», della locuzione «da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Marsala (TP), per dichiarato anticipo». Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]