Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:763
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0612
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)
10 novembre 2021 (
*1
)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Ricerca generale e ricerca specializzata di prodotti su [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Abuso per effetto leva – Concorrenza basata sui meriti o pratica anticoncorrenziale – Condizioni di accesso da parte dei concorrenti a un servizio di un’impresa dominante il cui utilizzo non può essere effettivamente sostituito – Visualizzazione favorita dall’impresa dominante dei risultati del proprio servizio di ricerca specializzata – Effetti – Necessità di dimostrare uno scenario controfattuale – Insussistenza – Giustificazioni obiettive – Insussistenza – Possibilità di infliggere un’ammenda tenuto conto di talune circostanze – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Competenza estesa al merito»
Nella causa T‑612/17,
[OSCURATO:PERSONA] LLC
, già [OSCURATO:PERSONA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA], Inc
., con sede in [OSCURATO:PERSONA],
rappresentate da T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos‑Kyriakakos, avvocati, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, e D. Piccinin, barrister,
ricorrenti,
sostenute da
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J. Killick e A. Komninos, avvocati,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata da J. Möller, S. Heimerl e S. Costanzo, in qualità di agenti,
da
Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata da C. Zatschler e C. Simpson, in qualità di agenti,
da
Bureau européen des unions de consommateurs ([OSCURATO:PERSONA])
, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato da A. Fratini, avvocata,
da
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Crowthorne ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, M.K. Gwilliam, solicitors, e T. Vinje, avvocato,
da
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Parigi ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J. Koponen e B. Meyring, avvocati,
da
[OSCURATO:PERSONA] eV
, con sede in Berlino ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da T. Höppner, professore, P. Westerhoff e J. Weber, avvocati,
da
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
, con sede in Berlino, rappresentata da T. Höppner, professore, e P. Westerhoff, avvocato,
da
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] eV
, già [OSCURATO:PERSONA] eV, con sede in Berlino, rappresentato da T. Höppner, professore, e P. Westerhoff, avvocato,
e da
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Parigi, rappresentata da L. Godfroid, S. Hautbourg e S. Pelsy, avvocati,
intervenienti
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2017) 4444 final della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])], e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), R. da [OSCURATO:PERSONA], K. Kowalik‑Bańczyk e C. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: E. Artemiou, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 12, 13 e 14 febbraio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I.
Fatti
A.
Contesto
1
[OSCURATO:PERSONA] LLC, già [OSCURATO:PERSONA]. è una società statunitense specializzata nei prodotti e nei servizi connessi all’uso di [OSCURATO:PERSONA]. La società è principalmente nota per il suo motore di ricerca, che consente agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo indicati altresì, a seconda del contesto, come «utenti» o «consumatori») di trovare e di raggiungere, con il browser che utilizzano e mediante collegamenti ipertestuali, i siti [OSCURATO:PERSONA] che soddisfano le loro esigenze. Dal 2 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] LLC è una società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], Inc., la società capogruppo (in prosieguo denominate congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA]»).
2
Il motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA], accessibile all’indirizzo www.google.com, o a indirizzi simili con un’estensione nazionale, consente di ottenere risultati di ricerca presentati su pagine che appaiono sugli schermi degli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. Tali risultati sono selezionati da detto motore secondo criteri generali e senza che i siti a cui essi rinviano paghino [OSCURATO:PERSONA] per apparire (in prosieguo: i «risultati della ricerca generale» o i «risultati generici»), o sono selezionati secondo una logica specializzata per il particolare tipo di ricerca effettuata (in prosieguo: i «risultati della ricerca specializzata»). I risultati della ricerca specializzata possono apparire eventualmente, senza un’azione particolare da parte dell’utente di [OSCURATO:PERSONA], con i risultati della ricerca generale sulla stessa pagina (in prosieguo: la «pagina dei risultati generale» o le «pagine dei risultati generali»), oppure apparire da soli in seguito a una richiesta dell’utente di [OSCURATO:PERSONA] effettuata da una pagina specializzata del motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] o dopo l’attivazione di link presenti in talune aree delle sue pagine dei risultati generali. [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato diversi servizi di ricerca specializzata, ad esempio per le notizie, per le informazioni e le offerte commerciali di natura locale, per i viaggi aerei o per l’acquisto di prodotti. È quest’ultima categoria ad essere in discussione nel caso di specie.
3
I servizi di ricerca specializzata per l’acquisto di prodotti (in prosieguo: i «servizi di comparazione dei prodotti» o i «comparatori di prodotti») non vendono essi stessi i prodotti, ma confrontano e selezionano le offerte dei venditori su [OSCURATO:PERSONA], che propongono il prodotto cercato. Tali venditori possono essere venditori diretti o piattaforme di vendita che riuniscono le offerte di numerosi venditori e dalle quali è possibile ordinare immediatamente il prodotto cercato (eBay, [OSCURATO:PERSONA], PriceMinister o la Fnac sono tra i più noti).
4
Come i risultati della ricerca generale, i risultati della ricerca specializzata possono essere risultati, talvolta qualificati come «naturali», indipendenti dai pagamenti dei siti [OSCURATO:PERSONA] a cui essi rinviano, anche se questi ultimi sono siti commerciali. L’ordine di presentazione di tali risultati naturali nelle pagine dei risultati è anch’esso indipendente dai pagamenti.
5
Nelle pagine dei risultati di [OSCURATO:PERSONA], come in quelle di altri motori di ricerca, compaiono anche risultati che sono invece collegati ai pagamenti dei siti [OSCURATO:PERSONA] a cui essi rinviano. Tali risultati, comunemente denominati «annunci» («ads» in forma abbreviata in inglese), sono anch’essi collegati alla ricerca effettuata dall’utente di [OSCURATO:PERSONA] e si distinguono dai risultati naturali della ricerca generale o della ricerca specializzata, ad esempio con le parole «annuncio» o «sponsorizzato». Essi appaiono in spazi particolari delle pagine dei risultati oppure tra gli altri risultati. Possono costituire risultati della ricerca specializzata e, in effetti, taluni servizi di ricerca specializzata di [OSCURATO:PERSONA] sono basati su un sistema di inclusione a pagamento. La loro visualizzazione è collegata a impegni di pagamento degli inserzionisti assunti nell’ambito di aste. Vengono utilizzati eventualmente criteri complementari di selezione. Gli inserzionisti pagano [OSCURATO:PERSONA] quando un utente di [OSCURATO:PERSONA], cliccando, attiva il collegamento ipertestuale contenuto nel loro annuncio, che rinvia al loro sito [OSCURATO:PERSONA].
6
Le pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] possono includere, o hanno incluso, tutti i tipi di risultati menzionati ai precedenti punti da 2 a 5. Come indicato anche al precedente punto 2, i risultati della ricerca specializzata, naturali o basati su annunci, possono anche apparire da soli in una pagina dei risultati specializzata a seguito di una richiesta dell’utente di [OSCURATO:PERSONA] a partire da una pagina di ricerca specializzata del motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] o dopo l’attivazione di link presenti in talune aree delle sue pagine dei risultati generali.
7
Motori di ricerca diversi da quello di [OSCURATO:PERSONA] offrono, o hanno offerto, servizi di ricerca generale e servizi di ricerca specializzata, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o Qwant. Esistono inoltre motori di ricerca specifici per la comparazione dei prodotti, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IdealPrice, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o Prix.net.
8
[OSCURATO:PERSONA] le spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], non contestate, quest’ultima ha iniziato a fornire agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] un servizio di comparazione dei prodotti nel 2002, dopo o contemporaneamente ad altri motori di ricerca come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AskJeeves o [OSCURATO:PERSONA] (AOL). Tali iniziative avrebbero rappresentato una risposta alla constatazione secondo cui i processi utilizzati fino a quel momento dai motori di ricerca non fornivano necessariamente i risultati più pertinenti per ricerche particolari, come quelle riguardanti le notizie o i prodotti da acquistare. [OSCURATO:PERSONA] ha così fornito risultati di comparazione di prodotti (in prosieguo: «risultati dei prodotti») dalla fine del 2002 negli [OSCURATO:PERSONA], e successivamente, circa due anni dopo, gradualmente in taluni paesi europei. Tali risultati non erano quelli dei suoi soliti algoritmi di ricerca generale applicati alle informazioni presenti nei siti [OSCURATO:PERSONA], estratte inizialmente con il processo denominato «crawling» – che consiste in un’attività di esplorazione dei contenuti di [OSCURATO:PERSONA] effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per scopi di indicizzazione, successivamente selezionate per essere incluse nell’«indice web» di [OSCURATO:PERSONA] e, infine ordinate secondo la loro pertinenza per apparire in risposta alla richiesta dell’utente di [OSCURATO:PERSONA] – bensì i risultati di algoritmi specifici applicati alle informazioni contenute in una banca dati alimentata dagli stessi venditori, denominata «indice prodotti». Tali risultati sono stati inizialmente forniti tramite una pagina di ricerca specializzata, denominata [OSCURATO:PERSONA], distinta dalla pagina di ricerca generale del motore di ricerca, e successivamente, dal 2003 negli [OSCURATO:PERSONA] e dal 2005 in taluni paesi europei, anche dalla pagina di ricerca generale del motore di ricerca. In quest’ultimo caso, i risultati dei prodotti apparivano aggregati all’interno delle pagine dei risultati generali in ciò che veniva denominato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]»), sotto o accanto agli annunci pubblicitari che apparivano nella parte superiore o laterale della pagina e sopra i risultati della ricerca generale, come mostrato nella seguente illustrazione con didascalia aggiunta, fornita da [OSCURATO:PERSONA]:
9
[OSCURATO:PERSONA], se l’utente di [OSCURATO:PERSONA] utilizzava la pagina della ricerca generale per formulare la sua richiesta su un prodotto, le risposte fornite dal motore di ricerca comprendevano, al contempo, quelle risultanti dalla ricerca specializzata e quelle risultanti dalla ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA] l’utente di [OSCURATO:PERSONA] cliccava sul link di un risultato della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], veniva rinviato direttamente alla pagina appropriata del sito [OSCURATO:PERSONA] del venditore del prodotto cercato, consentendo l’acquisto di tale prodotto. [OSCURATO:PERSONA], uno speciale link all’interno della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consentiva il rinvio a una pagina dei risultati di [OSCURATO:PERSONA] che presentava una selezione più ampia di risultati specializzati dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per contro, i risultati di [OSCURATO:PERSONA] non comparivano mai nei risultati di ricerca generale, mentre i risultati di altri motori di ricerca specializzata di comparazione dei prodotti potevano comparirvi.
10
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dal 2007, ha cambiato il modo di elaborare i risultati dei prodotti.
11
In occasione di tali cambiamenti, [OSCURATO:PERSONA] ha abbandonato la denominazione [OSCURATO:PERSONA] per adottare quella di [OSCURATO:PERSONA] per le sue pagine di ricerca e dei risultati specializzate di comparazione dei prodotti.
12
Per quanto riguarda i risultati dei prodotti visualizzati a partire dalla pagina della ricerca generale nelle pagine dei risultati generali, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] ha arricchito il contenuto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l’aggiunta di fotografie. [OSCURATO:PERSONA] fornisce a tal proposito la seguente illustrazione del primo tipo di aggiunta di fotografie:
13
[OSCURATO:PERSONA] ha anche diversificato i possibili esiti di un clic su un link di risultato che vi appariva: a seconda dei casi, l’utente di [OSCURATO:PERSONA], come in precedenza, veniva rinviato direttamente alla pagina appropriata del sito [OSCURATO:PERSONA] del venditore del prodotto cercato, consentendo l’acquisto di tale prodotto, oppure veniva rinviato alla pagina dei risultati specializzata [OSCURATO:PERSONA] per scoprire più offerte per lo stesso prodotto. [OSCURATO:PERSONA] è stata gradualmente rinominata, nei diversi paesi, [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») (ad esempio, nel 2008, nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]), mentre veniva resa più attraente. [OSCURATO:PERSONA] fornisce la seguente illustrazione, con didascalie aggiunte, delle due varianti del [OSCURATO:PERSONA]:
14
D’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere un meccanismo, denominato [OSCURATO:PERSONA], che consente, se viene individuata una ricerca per l’acquisto di un prodotto, di dare la priorità, nella pagina dei risultati generale, ai prodotti pertinenti della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente del [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai risultati della ricerca generale.
15
Per quanto riguarda i risultati dei prodotti collegati ai pagamenti che appaiono nelle sue pagine dei risultati, [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto in [OSCURATO:PERSONA], dal settembre 2010, un formato arricchito rispetto agli annunci di solo testo (text ads in inglese; in prosieguo: gli «annunci di testo») che apparivano fino ad allora. Su opzione dell’inserzionista, cliccando sul testo, l’utente di [OSCURATO:PERSONA] poteva vedere, in un formato ingrandito rispetto all’annuncio di testo iniziale, le foto dei prodotti cercati nonché i loro prezzi come proposti dall’inserzionista. [OSCURATO:PERSONA] fornisce un’illustrazione, con una didascalia aggiunta, di un annuncio di testo così elaborato:
16
Dal novembre 2011, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha integrato tale funzione di ingrandimento degli annunci di testo con la presentazione diretta, nelle sue pagine dei risultati generali, di gruppi di annunci di più inserzionisti, con foto e prezzi, che ha denominato «elenchi di annunci dei prodotti» o «annunci dei prodotti» (in prosieguo: gli «annunci dei prodotti»), e che apparivano sulla destra o in cima alla pagina dei risultati. Cliccando su un annuncio contenuto nel gruppo, l’utente di [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato al sito [OSCURATO:PERSONA] dell’inserzionista. [OSCURATO:PERSONA] fornisce la seguente illustrazione di un annuncio dei prodotti:
17
In seguito, [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di visualizzare contemporaneamente, sulle sue pagine dei risultati generali, i risultati naturali dei prodotti della ricerca specializzata aggregati ([OSCURATO:PERSONA]), gli annunci dei prodotti aggregati (product ads), gli annunci di testo (text ads), eventualmente sviluppati, nonché i risultati della ricerca generale, poiché ha ritenuto che non fosse auspicabile mantenere tale situazione. [OSCURATO:PERSONA], nel 2013, [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine in [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e agli annunci di testo sviluppati nelle sue pagine dei risultati generali. [OSCURATO:PERSONA], sono comparsi in tali pagine solo gli annunci dei prodotti aggregati, ribattezzati «[OSCURATO:PERSONA]» o «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: le «[OSCURATO:PERSONA]»), gli annunci di testo e i risultati della ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA] fornisce la seguente illustrazione, con didascalia aggiunta, di una [OSCURATO:PERSONA], che precede annunci di testo e un risultato di ricerca generale:
18
Di conseguenza, l’utente di [OSCURATO:PERSONA] che cliccava su un annuncio contenuto in una [OSCURATO:PERSONA] era sempre rinviato al sito [OSCURATO:PERSONA] di vendita dell’inserzionista, accedendo così, dalla pagina dei risultati generale, alla pagina di ricerca e dei risultati specializzata di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA], che forniva più annunci solo se si cliccava su un link specifico che appariva in cima alla [OSCURATO:PERSONA] o su un link accessibile dal menu di navigazione generale (scheda «[OSCURATO:PERSONA]»).
19
[OSCURATO:PERSONA] precisa che la selezione degli annunci per la [OSCURATO:PERSONA] implicava non solo il meccanismo dell’asta menzionato al precedente punto 5, ma anche criteri dello stesso genere di quelli applicati per fornire i suoi risultati naturali dei prodotti, menzionati al precedente punto 8. Essa ha chiarito, senza essere contraddetta, che la selezione poteva eventualmente portare a privilegiare, nell’ordine di presentazione nella pagina dei risultati generale, gli annunci di testo rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], o viceversa, addirittura ad escludere qualsiasi presentazione di quest’ultima se il numero di annunci di qualità era insufficiente.
20
Nello stesso momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha rimosso il [OSCURATO:PERSONA] dalla sua pagina dei risultati generale, ha altresì rinunciato a presentare risultati naturali dei prodotti nella sua pagina dei risultati specializzata [OSCURATO:PERSONA], che si è evoluta in una pagina contenente solo annunci, denominata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fornisce la seguente illustrazione di una pagina [OSCURATO:PERSONA]:
B.
Procedimento amministrativo
21
Il caso di specie nasce da diverse denunce presentate alla [OSCURATO:PERSONA] europea, a partire dal novembre 2009, da imprese, associazioni di imprese e associazioni di consumatori, nonché da casi deferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità nazionali garanti della concorrenza (in particolare il Bundeskartellamt, Ufficio federale delle intese, [OSCURATO:PERSONA]).
22
Il 30 novembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102] [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2004, L 123, pag. 18
).
23
Il 13 marzo 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 [OSCURATO:PERSONA]] (
GU 2003, L 1, pag. 1
) ai fini dell’eventuale accettazione di impegni da parte di [OSCURATO:PERSONA] che rispondessero alle sue preoccupazioni. Nella sua valutazione preliminare la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in particolare, che il trattamento favorevole, nell’ambito delle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], di link che rinviano ai propri servizi di ricerca specializzata rispetto ai link che rinviano a servizi di ricerca specializzata concorrenti fosse tale da violare l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
24
Pur dichiarando di non condividere l’analisi giuridica contenuta nella valutazione preliminare e di contestare l’affermazione secondo la quale le pratiche descritte dalla [OSCURATO:PERSONA] violavano l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha presentato tre serie di impegni, la prima, il 3 aprile 2013, la seconda, il 21 ottobre 2013 e, la terza, il 31 gennaio 2014.
25
Tra il 27 maggio 2014 e l’11 agosto 2014 la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 ha inviato lettere ai denuncianti che avevano presentato una denuncia prima del 27 maggio 2014, informandoli che intendeva respingere le loro denunce. Le lettere presentavano la valutazione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la terza serie di impegni presentata da [OSCURATO:PERSONA] poteva rispondere alle preoccupazioni sulla concorrenza espresse nella valutazione preliminare.
26
In risposta a tali lettere, 19 denuncianti hanno presentato osservazioni. Dopo aver analizzato tali osservazioni, il 4 settembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato [OSCURATO:PERSONA] di non essere infine in grado di adottare una decisione di accettazione degli impegni conformemente all’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.
27
Il 15 aprile 2015 la [OSCURATO:PERSONA] è tornata al procedimento di constatazione di un’infrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], nella quale è giunta alla conclusione provvisoria che le pratiche in questione costituivano un abuso di posizione dominante e quindi violavano l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
28
Il 27 aprile 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] l’accesso al fascicolo.
29
Tra il giugno e il settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una versione non riservata della comunicazione degli addebiti a 24 denuncianti e a 10 parti interessate. Hanno presentato osservazioni, in totale, 20 denuncianti e 7 parti interessate.
30
Il 27 agosto 2015 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
31
Tra l’ottobre e il novembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una versione non riservata della risposta alla comunicazione degli addebiti a 23 denuncianti e a 9 parti interessate. Hanno presentato osservazioni 14 denuncianti e 7 parti interessate.
32
Il 14 luglio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare.
33
Il 27 luglio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore accesso al fascicolo.
34
Tra il settembre e l’ottobre 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una versione non riservata della comunicazione degli addebiti supplementare a 20 denuncianti e 6 parti interessate. Hanno presentato osservazioni sulla comunicazione degli addebiti supplementare 9 denuncianti e 3 parti interessate.
35
Il 3 novembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti supplementare.
36
Il 28 febbraio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a [OSCURATO:PERSONA] una «lettera di esposizione dei fatti», che richiamava la sua attenzione su prove che non erano espressamente menzionate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementare, ma che, dopo l’analisi del fascicolo, potevano essere potenzialmente rilevanti per sostenere la conclusione preliminare tratta da tali atti.
37
Il 1
o
marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore accesso al fascicolo.
38
Il 18 aprile 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla «lettera di esposizione dei fatti».
39
Il 27 giugno 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2017) 4444 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
C.
Decisione impugnata
40
Nella decisione impugnata, dopo aver esposto le fasi del procedimento che hanno portato alla sua adozione e dopo aver respinto le censure di [OSCURATO:PERSONA] sullo svolgimento di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto definito i mercati rilevanti ai sensi delle regole in materia di concorrenza.
41
[OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che, nell’ambito dell’individuazione di un’eventuale posizione dominante di un’impresa in un mercato, essa doveva prendere in considerazione non solo le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, ma anche la struttura dell’offerta e della domanda, al fine di determinare il mercato o i mercati rilevanti. Essa ha sottolineato che la questione se, in tale ambito, i prodotti o i servizi fossero distinti doveva essere valutata dal punto di vista della domanda dei consumatori.
42
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i mercati dei prodotti interessati fossero, da un lato, il mercato dei servizi di ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, il mercato dei servizi di comparazione dei prodotti su [OSCURATO:PERSONA].
43
In primo luogo, per quanto riguarda il mercato dei servizi di ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’attività consistente nell’offrire tale servizio era un’attività economica, poiché, pur utilizzando tale servizio gratuitamente, gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] accettano che il gestore del motore di ricerca raccolga dati che li riguardano, che può poi valorizzare, in particolare con gli inserzionisti che intendano visualizzare annunci pubblicitari nelle pagine dei risultati. In generale, nelle piattaforme «bilaterali», un lato gratuito per un tipo di utente (nella fattispecie l’utente di [OSCURATO:PERSONA]) consentirebbe, se funziona correttamente, di rafforzare la domanda dell’altro lato, a sua volta a pagamento per il suo tipo di utente (nella fattispecie l’inserzionista che intenda raggiungere il maggior numero possibile di utenti di [OSCURATO:PERSONA]). In tal senso, i vari servizi di ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA] sarebbero in concorrenza per attirare sia gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che gli inserzionisti attraverso la qualità del loro motore di ricerca.
44
[OSCURATO:PERSONA] ha poi ritenuto che, dal punto di vista della domanda degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], vi fosse poca sostituibilità tra i servizi di ricerca generale e altri servizi offerti su [OSCURATO:PERSONA].
45
In particolare, i servizi di ricerca specializzata si potrebbero difficilmente sostituire ai servizi di ricerca generale, poiché coprono solo il settore specializzato di ciascuno. [OSCURATO:PERSONA], il più delle volte rinvierebbero solo a offerte commerciali, mentre i servizi di ricerca generale rinviano a qualsiasi tipo di servizio su [OSCURATO:PERSONA]. Le modalità di risposta di questi vari servizi di ricerca sarebbero anch’esse diverse, se non altro per il modo in cui sono costituite le loro banche dati. Anche i loro modelli finanziari differirebbero, in quanto i servizi di ricerca generale sono finanziati esclusivamente mediante il pagamento per la visualizzazione di annunci pubblicitari nelle pagine dei risultati e i servizi di ricerca specializzata sono ulteriormente finanziati mediante i pagamenti delle imprese i cui siti sono menzionati nei risultati di ricerca quando gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] danno seguito a tale menzione (pagamenti mediante clic o mediante successiva transazione). Gli esempi concreti, in particolare quello di [OSCURATO:PERSONA], confermerebbero tali distinzioni. [OSCURATO:PERSONA], numerose imprese che offrono servizi di ricerca specializzata, come Shopzilla (comparatore di prodotti) o Kayak (comparatore di tariffe di viaggio), non offrirebbero un servizio di ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA] stessa distinguerebbe perfettamente i due tipi di servizi di ricerca e avrebbe sistematicamente pagine di ricerca e pagine di risultati specifiche per i suoi servizi di ricerca specializzata. Anche gli analisti del settore distinguerebbero tra i due tipi di servizi. [OSCURATO:PERSONA] mette altresì in evidenza ulteriori distinzioni, riguardanti le funzioni o l’uso dei due tipi di servizi, anche se a volte ciascuno di essi può fornire risposte alla stessa richiesta.
46
Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell’offerta, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dichiarato che vi era scarsa sostituibilità tra i servizi di ricerca generale e altri servizi offerti su [OSCURATO:PERSONA]. Essa si è basata, a tal proposito, sull’esistenza di barriere all’ingresso per quanto riguardava i servizi di ricerca generale per gli operatori di altri servizi su [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che essi difficilmente potrebbero competere, a breve termine e senza sostenere costi o rischi sostanziali, con gli attuali prestatori di servizi di ricerca generale.
47
In sostanza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un prestatore di servizi su [OSCURATO:PERSONA] che volesse offrire un nuovo servizio di ricerca generale dovrebbe affrontare investimenti particolarmente rilevanti. Diverse grandi società di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero evidenziato l’esistenza, al riguardo, di gravi barriere all’ingresso. Affinché un servizio di ricerca generale funzioni correttamente e in modo sostenibile, dovrebbe ricevere un volume significativo di richieste di ricerca. Poiché la qualità delle risposte alle richieste degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] è cambiata significativamente, rimettere in discussione le posizioni sul mercato, come si è potuto osservare in passato quando [OSCURATO:PERSONA] ha superato gli ex principali motori di ricerca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggi non sarebbe più possibile. Anche lo sviluppo della pubblicità nelle pagine dei risultati generali favorirebbe il leader del settore, che attirerebbe più inserzionisti tenuto conto del numero di utenti che ricorrono al suo servizio di ricerca generale. Ciò renderebbe ancora più difficile l’emergere di nuovi operatori e sarebbero stati osservati, per contro, dal 2007, ritiri dall’attività o il confinamento di taluni operatori in un mercato nazionale o in un’area linguistica. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto svolgere questa attività in modo significativo con il suo motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA], che non supererebbe, tuttavia, una quota di mercato del 10% in nessun paese del SEE.
48
[OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato che i servizi di ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA] non dovevano essere distinti a seconda che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] vi ricorressero da computer o da altri dispositivi come tablet o smartphone. Essa ha quindi concluso che esisteva un mercato di prodotti per i servizi di ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA].
49
In secondo luogo, per quanto riguarda il mercato dei servizi di comparazione dei prodotti su [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la sua esistenza nel seguente modo. I servizi di comparazione dei prodotti si distinguerebbero dagli altri servizi di ricerca specializzata su [OSCURATO:PERSONA]. Dal lato della domanda, ogni servizio di ricerca specializzata risponderebbe a ricerche focalizzate su un particolare tipo di argomento e risponderebbe solo a tale argomento, cosicché i diversi servizi di ricerca specializzata non sarebbero sostituibili tra loro. Dal lato dell’offerta, i criteri di selezione delle risposte, il contenuto delle banche dati, la natura e la portata degli operatori che gestiscono i siti [OSCURATO:PERSONA] ai quali un servizio di ricerca specializzata può rinviare e i rapporti contrattuali con questi ultimi sarebbero così diversi a seconda del tipo di ricerca specializzata che sarebbe difficile per il prestatore di un servizio di ricerca specializzata offrire, a breve termine e senza sostenere costi aggiuntivi sostanziali, un servizio di ricerca specializzata di altro tipo e quindi competere in tal senso. La sostituibilità tra i diversi tipi di servizi di ricerca specializzata non esisterebbe, quindi, nemmeno dal lato dell’offerta.
50
Anche i servizi generali di visualizzazione di annunci pubblicitari nelle pagine dei risultati generali (online search advertising platforms nella decisione impugnata), per varie ragioni, si potrebbero difficilmente sostituire ai servizi di comparazione dei prodotti. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito principalmente ragioni relative alle modalità di elaborazione e di funzionamento dei due tipi di servizi, in particolare ragioni relative al fatto che l’utente di [OSCURATO:PERSONA] non cercherebbe specificamente gli annunci pubblicitari, mentre si rivolgerebbe di proposito a un comparatore di prodotti per ottenere risultati.
51
Anche i servizi dei venditori diretti su [OSCURATO:PERSONA] si potrebbero difficilmente sostituire ai servizi di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato a tal riguardo, in sostanza, che i venditori diretti si concentravano sui prodotti o sui servizi che essi stessi dovevano vendere e il fatto che l’utente di [OSCURATO:PERSONA] potesse effettuare un acquisto da tali venditori senza passare per la fase di ricerca attraverso un servizio di comparazione dei prodotti non significava che esistesse una sostituibilità tra i due tipi di servizi, che sarebbero assai diversi.
52
I servizi delle piattaforme di vendita su [OSCURATO:PERSONA], le cosiddette «piattaforme commerciali», sarebbero a loro volta difficilmente sostituibili ai servizi di comparazione dei prodotti. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, segnatamente, in risposta a vari argomenti in senso contrario presentati da [OSCURATO:PERSONA], un’analisi approfondita di quelle che riteneva essere le differenze tra i due tipi di servizi, in particolare quelle relative al fatto che, a suo avviso, questi due tipi di servizi rispondevano a esigenze diverse degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] e dei venditori su [OSCURATO:PERSONA], compreso il fatto che, contrariamente a tali piattaforme, i servizi di comparazione dei prodotti non vendevano prodotti e quindi non assumevano vari servizi o obblighi connessi alla vendita.
53
Per quanto riguarda la dimensione geografica dei mercati in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che sia i mercati della ricerca generale che i mercati della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti erano di portata nazionale. Nonostante la possibilità di consultare un sito [OSCURATO:PERSONA] da qualsiasi luogo, i fattori relativi alla compartimentazione nazionale, in particolare di natura linguistica, e l’esistenza di motori di ricerca «nazionali» hanno portato a tale conclusione, non contestata del resto da [OSCURATO:PERSONA].
54
[OSCURATO:PERSONA] ha poi affermato che [OSCURATO:PERSONA] deteneva dal 2008 una posizione dominante nel mercato della ricerca generale in tutti i paesi del SEE, tranne che nella Repubblica Ceca, in cui tale posizione sarebbe detenuta solo dal 2011. [OSCURATO:PERSONA] si è basata, a tal proposito, su vari fattori. [OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza le quote di mercato di [OSCURATO:PERSONA] assai elevate e stabili in termini di volume, osservate in vari studi, quasi sempre superiori all’80% dal 2008, salvo che nella Repubblica Ceca, in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque diventato il leader indiscusso dal gennaio 2011 con una quota di mercato superiore al 70%. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato le esigue quote di mercato dei concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha ribadito le considerazioni sulle barriere all’ingresso nel mercato già esposte nella sua analisi sulla definizione del mercato e ha altresì sottolineato che pochi utenti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzavano vari motori di ricerca generale, che [OSCURATO:PERSONA] beneficiava di una solida reputazione e che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], essendo indipendenti gli uni dagli altri, non costituivano un contropotere dell’acquirente. Essa ha respinto gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatto che il servizio fosse gratuito per gli utenti [OSCURATO:PERSONA] cambiava la situazione e ha dichiarato che la posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] esisteva sia per le ricerche effettuate da computer desktop che per le ricerche effettuate da dispositivi mobili.
55
[OSCURATO:PERSONA] ha poi ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse abusato, a partire da momenti diversi, risalenti al più tardi al gennaio 2008, della sua posizione dominante esistente in tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno del SEE, riducendo il traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti e aumentando tale traffico verso il proprio comparatore di prodotti, il che poteva avere, o aveva verosimilmente, effetti anticoncorrenziali sui tredici mercati nazionali corrispondenti della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti, ma anche sui suddetti mercati della ricerca generale. I paesi interessati sono il Belgio, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la [OSCURATO:PERSONA], la Spagna, la [OSCURATO:PERSONA], l’Italia, i [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la Polonia, la Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] e la Norvegia.
56
[OSCURATO:PERSONA] ha così descritto l’abuso contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda i principi, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che i divieti contenuti nell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e nell’articolo 54 dell’accordo SEE potevano riguardare non solo la condotta di un’impresa che intendeva rafforzare la propria posizione nel mercato in cui era già dominante, ma anche la condotta di un’impresa in posizione dominante in un determinato mercato che tendeva ad estendere la propria posizione in un mercato vicino, falsando la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che l’abuso di posizione dominante era vietato a prescindere dai mezzi o dai metodi utilizzati a tal fine e indipendentemente da qualsiasi colpa e che, tuttavia, l’impresa interessata poteva fornire una giustificazione dimostrando che la sua condotta era obiettivamente necessaria o che l’effetto di esclusione generato poteva essere compensato da vantaggi in termini di aumenti di efficienza di cui beneficiavano anche i consumatori.
57
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, nella sezione 7.2 della decisione impugnata, che l’abuso rilevato nel caso di specie consisteva nel posizionamento e nella presentazione più favorevoli, nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], del proprio comparatore di prodotti rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti.
58
Per dimostrare come tali pratiche fossero abusive e si discostassero dalla concorrenza basata sui meriti, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto, in primo luogo, nella sezione 7.2.1 della decisione impugnata, come [OSCURATO:PERSONA] posizionasse e presentasse il proprio comparatore di prodotti in modo più favorevole rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, anzitutto, come i comparatori di prodotti concorrenti fossero posizionati e presentati tra i risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], prima di esaminare, successivamente, come il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] fosse, a sua volta, posizionato e presentato all’interno delle sue pagine dei risultati generali.
59
Per quanto riguarda, da un lato, il posizionamento dei comparatori di prodotti concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che questi ultimi apparivano nei risultati generici, sotto forma di link che rinviavano alle loro pagine dei risultati in grado di rispondere alla richiesta, pur essendo soggetti a retrocessione, all’interno della classifica dei risultati generici, da parte dei cosiddetti algoritmi di «aggiustamento» di tali risultati, in particolare quello denominato Panda, a causa, in particolare, delle caratteristiche dei comparatori di prodotti e, in particolare, della loro mancanza di contenuto originale. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in particolare che, dopo il loro lancio, gli algoritmi in questione erano stati applicati alla stragrande maggioranza dei 361 comparatori di prodotti indicati da [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (in prosieguo: i «361 comparatori di prodotti concorrenti indicati da [OSCURATO:PERSONA]») e che, nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Italia e in Spagna, tra il 2 agosto 2010 e il 2 dicembre 2016, la visibilità dei comparatori di prodotti concorrenti nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], che aveva raggiunto il picco alla fine del 2010 e all’inizio del 2011, aveva subito un calo improvviso dopo il lancio dell’algoritmo Panda, senza alcun recupero successivo.
60
Per quanto riguarda, d’altro lato, la presentazione dei comparatori di prodotti concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che detti comparatori potevano apparire solo come risultati generici nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], vale a dire sotto forma di semplici link blu, e non potevano quindi essere visualizzati in un formato arricchito con immagini e informazioni aggiuntive sui prodotti, sui prezzi e sul venditore, sebbene tali informazioni aumentassero il tasso di clic (tasso di attivazione del link). [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato una serie di elementi a sostegno di tale affermazione, tra cui studi ed esperimenti.
61
[OSCURATO:PERSONA] ha poi esaminato il modo in cui il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] era posizionato e presentato nelle pagine dei risultati generali. Per quanto riguardava il suo posizionamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato due differenze rispetto al posizionamento dei comparatori di prodotti concorrenti, vale a dire, da un lato, che il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto agli stessi meccanismi di classificazione e, in particolare, agli algoritmi di aggiustamento come Panda e, dall’altro, che quando il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] veniva visualizzato in una «box», appariva in una posizione di estrema visibilità. Per quanto riguardava l’applicazione dei meccanismi di aggiustamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che detti algoritmi non erano applicati al comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il fatto che condividesse numerose caratteristiche con i comparatori di prodotti concorrenti, caratteristiche che lo avrebbero esposto alle stesse retrocessioni nei risultati generici. Per quanto riguardava la visibilità del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] all’interno delle pagine dei risultati generali, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato più in particolare che, dopo il lancio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva posizionato nella maggior parte dei casi i risultati del proprio comparatore di prodotti al di sopra di tutti i risultati generici o al livello dei primi risultati generici, con l’obiettivo, secondo una e‑mail interna di [OSCURATO:PERSONA], di «aumentare il traffico in modo significativo». [OSCURATO:PERSONA], dopo aver descritto l’evoluzione del [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 e il 2012, ha esaminato il posizionamento della [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato che quest’ultima era sempre posizionata al di sopra dei primi risultati generici di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, a tal proposito, in risposta all’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il tasso di attivazione (tasso di apparizione) della [OSCURATO:PERSONA] era basso, che il tasso di attivazione di quest’ultima superava, nella maggior parte dei casi, il tasso di attivazione dei 361 comparatori di prodotti concorrenti indicati da [OSCURATO:PERSONA], sia tra i primi quattro risultati generici che come primo risultato generico. A sostegno di tale affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito dati numerici per i tredici mercati geografici rilevanti.
62
Per quanto riguardava la presentazione del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la principale differenza di presentazione rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti consisteva nel fatto che il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] era presentato con caratteristiche grafiche più ricche, tra cui immagini e informazioni dinamiche. [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali caratteristiche grafiche arricchite porterebbero a un tasso di clic più elevato per [OSCURATO:PERSONA] e quindi a un aumento dei suoi introiti. [OSCURATO:PERSONA] ha elencato diversi elementi in tal senso, tratti dalle spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] stessa e dal contributo di un’altra impresa al procedimento amministrativo.
63
[OSCURATO:PERSONA] ha poi risposto agli argomenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] per contestare il favoritismo imputatole. In particolare, essa ha esposto varie ragioni per cui la visualizzazione e l’uso dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] avvantaggiavano il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha altresì ritenuto irrilevante l’argomento secondo cui [OSCURATO:PERSONA] applicava gli stessi criteri di pertinenza, da un lato, al [OSCURATO:PERSONA] e ai risultati generici e, dall’altro, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri annunci riguardanti i prodotti.
64
Per dimostrare il carattere abusivo delle pratiche in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in secondo luogo, nella sezione 7.2.2 della decisione impugnata, il valore del volume di traffico dei servizi di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, a tal proposito, che il volume di traffico era rilevante, sotto vari aspetti, per la capacità di competere di un comparatore di prodotti. Dopo aver citato, su tale punto, il proprietario di diversi comparatori di prodotti, secondo il quale il traffico è la risorsa essenziale di un motore di ricerca specializzato, in quanto, per varie ragioni, più tale traffico è significativo, più aumenta la pertinenza dei servizi di ricerca, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, in particolare, sulla base di numerose dichiarazioni, che la pertinenza di un servizio di ricerca specializzata era collegata alla portata e alla novità delle informazioni fornite. [OSCURATO:PERSONA], un traffico significativo consentirebbe ai comparatori di prodotti di convincere i venditori a fornire loro più dati sui loro prodotti e quindi di aumentare la loro offerta di comparazione di prodotti su [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, i loro introiti. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì osservato, citando, a tal proposito, numerose dichiarazioni, che il traffico portava ad effetti di apprendimento che consentivano di aumentare la pertinenza dei risultati di ricerca e, pertanto, l’utilità del servizio di comparazione dei prodotti offerto agli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che il traffico consentiva ai comparatori di prodotti di effettuare esperimenti per migliorare i loro servizi di ricerca e di suggerire ulteriori ricerche agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che li consultavano.
65
Per dimostrare il carattere abusivo delle pratiche in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, in terzo luogo, nella sezione 7.2.3 della decisione impugnata, che tali pratiche riducevano il traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti e aumentavano il traffico da tali pagine verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha suffragato tale conclusione con tre elementi. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un’analisi del comportamento degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che i risultati generici avrebbero generato un traffico significativo verso un sito [OSCURATO:PERSONA] quando erano classificati nei primi tre‑cinque risultati della prima pagina dei risultati generale, in quanto gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] prestavano poca o nessuna attenzione ai risultati successivi, che spesso non apparivano direttamente sullo schermo. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che i primi dieci risultati ricevevano circa il 95% dei clic degli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di studi condotti da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la posizione di un determinato link nei risultati generici aveva un impatto notevole sul tasso di clic su tale link, indipendentemente dalla pertinenza della pagina [OSCURATO:PERSONA] cui era collegato, e un cambiamento nella posizione di un risultato di ricerca nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] aveva un impatto notevole sul traffico derivante dalla ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA] ha poi dichiarato che le pratiche in questione avevano portato a una riduzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] a quasi tutti i comparatori di prodotti concorrenti, per un periodo di tempo significativo, in ciascuno dei tredici paesi del SEE nei quali erano state attuate. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le pratiche in questione avevano portato a un aumento del traffico di [OSCURATO:PERSONA] verso il proprio comparatore di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ha invocato diversi elementi a sostegno di tali constatazioni. Ha confutato gli argomenti che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato per contestare i cambiamenti di traffico individuati o il nesso causale tra il suo comportamento e tali cambiamenti.
66
Per dimostrare il carattere abusivo delle pratiche in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in quarto luogo, nella sezione 7.2.4 della decisione impugnata, che il traffico deviato da tali pratiche rappresentava un’ampia percentuale del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti e non poteva essere efficacemente sostituito dalle altre fonti di traffico attualmente disponibili per i comparatori di prodotti concorrenti, vale a dire gli annunci di testo AdWords, le applicazioni per telefoni cellulari, il traffico diretto, i rinvii da altri siti [OSCURATO:PERSONA] partner, i social network e gli altri motori di ricerca generale.
67
Per dimostrare il carattere abusivo delle pratiche in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, in quinto luogo, nella sezione 7.3 della decisione impugnata, che tali pratiche avevano potenziali effetti anticoncorrenziali sui tredici mercati nazionali della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti e nei tredici mercati nazionali della ricerca generale menzionati al precedente punto 55. Per quanto riguarda i primi, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso dimostrare che le pratiche in questione potevano indurre i comparatori di prodotti concorrenti a cessare le loro attività, potevano avere un impatto negativo sull’innovazione e potevano quindi ridurre le possibilità dei consumatori di accedere ai servizi più efficienti. Ciò inciderebbe quindi sulla struttura concorrenziale di tali mercati. Se le piattaforme commerciali dovessero essere incluse in tali mercati, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli stessi effetti si manifesterebbero sui concorrenti più vicini a [OSCURATO:PERSONA], ossia i comparatori di prodotti concorrenti. Per quanto riguarda i mercati nazionali della ricerca generale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli effetti anticoncorrenziali delle pratiche in questione deriverebbero dal fatto che le risorse supplementari ricavate dal comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] dalle sue pagine dei risultati generali le consentirebbero di rafforzare il suo servizio di ricerca generale.
68
In sintesi, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] posizionava e valorizzava il suo comparatore di prodotti, nelle sue pagine dei risultati generali, in modo più favorevole rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti (sezione 7.2.1 della decisione impugnata), che un traffico significativo, in altri termini un elevato numero di visitatori, era essenziale per i comparatori di prodotti (sezione 7.2.2 della decisione impugnata), che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] portava a un aumento del traffico verso il suo comparatore di prodotti e a una riduzione del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti (sezione 7.2.3 della decisione impugnata), che il traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un’ampia quota del traffico di tali comparatori di prodotti concorrenti e che non poteva essere efficacemente sostituito da altre fonti di traffico (sezione 7.2.4 della decisione impugnata), che il comportamento in questione poteva portare all’estensione della posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] in mercati diversi da quello in cui tale posizione era già detenuta, vale a dire quelli della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti (sezione 7.3.1 della decisione impugnata), che, anche se i servizi di comparazione dei prodotti dovessero essere inclusi in mercati più ampi comprendenti anche i servizi delle piattaforme di vendita su [OSCURATO:PERSONA], gli stessi effetti anticoncorrenziali si manifesterebbero sul segmento di tali mercati relativo ai servizi di comparazione dei prodotti (sezione 7.3.2 della decisione impugnata) e che tale comportamento proteggeva anche la posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA] nei mercati della ricerca generale (sezione 7.3.3 della decisione impugnata). In particolare, essa ha evidenziato i danni ai consumatori che potrebbero derivare da tale situazione. [OSCURATO:PERSONA] ha confutato gli argomenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] contro tale analisi, secondo cui i criteri giuridici utilizzati non erano corretti (sezione 7.4 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha anche confutato le giustificazioni addotte da [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che il suo comportamento non era abusivo (sezione 7.5 della decisione impugnata), derivanti dal fatto che esso era oggettivamente necessario o dal fatto che le eventuali restrizioni della concorrenza che esso comportava erano controbilanciate da aumenti di efficienza a vantaggio del consumatore.
69
Come risulta in particolare dai punti 344 e 512 della decisione impugnata, il comportamento specificamente individuato dalla [OSCURATO:PERSONA] come fonte dell’abuso da parte di [OSCURATO:PERSONA] è, in sostanza, il fatto che quest’ultima ha visualizzato il suo comparatore di prodotti nelle sue pagine dei risultati generali in modo prominente e attraente in «boxes» apposite, senza che esso fosse soggetto ai suoi algoritmi di aggiustamento utilizzati per la ricerca generale, mentre, al contempo, i comparatori di prodotti concorrenti potevano apparire su tali pagine solo sotto forma di risultati di ricerca generale (link blu) e con tendenza a esservi classificati in modo meno favorevole a causa dell’applicazione di tali algoritmi di aggiustamento. Ai punti 440 e 537 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che non rimetteva in discussione, di per sé, i vari criteri di selezione scelti da [OSCURATO:PERSONA], qualificati come criteri di pertinenza, ma il fatto che gli stessi criteri di posizionamento e di presentazione non si applicassero, al contempo, al suo comparatore di prodotti e ai comparatori concorrenti. Analogamente, al punto 538 della decisione impugnata, essa ha precisato che non rimetteva in discussione, in quanto tale, la valorizzazione dei risultati specializzati di comparazione dei prodotti ritenuti pertinenti da [OSCURATO:PERSONA], ma il fatto che la stessa valorizzazione non si applicasse, al contempo, al suo comparatore di prodotti e ai comparatori concorrenti.
70
A seguito di tali dimostrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, all’articolo 1 della decisione impugnata, che [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA], dopo l’acquisizione del controllo di [OSCURATO:PERSONA] da parte di quest’ultima, avevano violato l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 54 dell’accordo SEE nei tredici paesi menzionati al precedente punto 55, che erano [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea o altri [OSCURATO:PERSONA] parti dell’accordo SEE, a partire da diverse date corrispondenti all’introduzione di risultati specializzati dei prodotti o di annunci dei prodotti nella pagina dei risultati generale di [OSCURATO:PERSONA].
71
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la situazione giustificasse, da parte sua, un ordine a [OSCURATO:PERSONA] di cessare il comportamento censurato entro 90 giorni e di non adottare una condotta equivalente avente lo stesso oggetto o lo stesso effetto. Essa ha sottolineato che, anche se [OSCURATO:PERSONA] poteva conformarsi a tale ordine in vari modi, si sarebbero dovuti rispettare alcuni principi, indipendentemente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] scegliesse di mantenere o meno le [OSCURATO:PERSONA] o altri gruppi di risultati di ricerca di comparazione dei prodotti nelle sue pagine dei risultati generali. Tali principi includevano, in sostanza, il principio del trattamento non discriminatorio tra il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e i comparatori concorrenti. L’ordine di cessazione del comportamento censurato è contenuto nell’articolo 3 del dispositivo della decisione impugnata.
72
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che fosse giustificato infliggere a [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria. Essa ha ricordato che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (
GU 1994, L 305, pag. 6
), poteva infliggere tale sanzione alle imprese che avessero violato, intenzionalmente o per negligenza, l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 54 SEE. Essa ha inoltre ricordato i parametri generali per la determinazione delle sanzioni pecuniarie previsti all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, ossia la gravità e la durata dell’infrazione, nonché il modo in cui aveva indicato che avrebbe applicato tali parametri nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (
GU 2006, C 210, pag. 2
; in prosieguo: gli «orientamenti»).
73
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, a tal riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare la sua posizione dominante nei mercati nazionali della ricerca generale, né il carattere abusivo del suo comportamento, anche se taluni aspetti della situazione non erano stati esaminati in casi precedenti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi agito intenzionalmente o per negligenza. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il fatto che vi fossero state discussioni, in una fase del procedimento, per affrontare il problema della concorrenza individuato attraverso impegni assunti da [OSCURATO:PERSONA] non ostasse all’imposizione di un’ammenda.
74
[OSCURATO:PERSONA] ha poi dichiarato che, visto il controllo esercitato, a partire dal 2 ottobre 2015, su [OSCURATO:PERSONA]. da parte della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima doveva essere ritenuta responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta per il periodo avente inizio da tale data.
75
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi determinato, come base di partenza per il calcolo della sanzione pecuniaria, definita ai punti da 12 a 19 degli orientamenti come «valore delle vendite», i ricavi generati nel 2016 nei tredici paesi per i quali aveva individuato il comportamento censurato, dagli annunci dei prodotti rientranti nelle [OSCURATO:PERSONA] o nella pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA] e dagli annunci di testo rientranti anch’essi in detta pagina.
76
[OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, tenuto conto della rilevanza economica dei tredici mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si trovava non solo in posizione dominante nei paesi interessati nel mercato dei servizi di ricerca generale, ma era anche molto più avanti dei suoi concorrenti in termini di quote di mercato, il coefficiente di gravità da considerare per determinare la sanzione pecuniaria, quale previsto ai punti da 20 a 23 degli orientamenti, doveva essere pari al 10% della base descritta al precedente punto 75. [OSCURATO:PERSONA], come previsto dal punto 24 degli orientamenti, ha poi moltiplicato tale importo, per ciascuno dei tredici paesi interessati dalla constatazione dell’infrazione, per il numero di anni di infrazione trascorsi dal lancio del [OSCURATO:PERSONA] o, altrimenti, della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato periodi di durata che andavano da 1305 a 3435 giorni a seconda dei paesi.
77
Per garantire, in sostanza, un effetto dissuasivo alla sanzione, considerando, in particolare, imprese delle stesse dimensioni e della stessa capacità finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] – sottolineando che il suo fatturato totale era pari a EUR 81597000000 nel 2016 – la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto un importo supplementare, come previsto al punto 25 degli orientamenti, corrispondente al 10% della base menzionata al precedente punto 75, e ha applicato alla somma ottenuta un fattore di moltiplicazione di 1,3. Non ha considerato circostanze aggravanti o attenuanti che avrebbero giustificato l’aumento o la riduzione dell’ammenda.
78
[OSCURATO:PERSONA], con l’articolo 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA]. una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 2424495000, di cui EUR 523518000 in solido con la [OSCURATO:PERSONA].
II.
Procedimento
79
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2017.
80
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2017, il Bureau européen des unions de consommateurs (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori; in prosieguo: il [OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
81
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e Pricegrabber.com hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
82
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
83
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2017, l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA] e la Initiative for a [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
84
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA].
85
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
86
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCIA») ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:PERSONA].
87
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2017, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]., il [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: il «VDZ»), la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] eV, già [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] (OIP) e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
88
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2017, FairSearch ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
89
[OSCURATO:PERSONA] ha depositato il controricorso il 31 gennaio 2018.
90
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2018, la StyleLounge GmbH ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
91
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto, con lettera del 23 marzo 2018, conformemente all’articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale, che taluni elementi del fascicolo non fossero comunicati agli intervenienti per motivi di riservatezza. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato, a tale titolo, domande identiche nel contenuto nei confronti di tutti coloro che avevano presentato istanza di intervento, compresa l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA].
92
[OSCURATO:PERSONA] ha depositato la replica il 7 maggio 2018.
93
Con ordinanza del 16 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:292
), il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha respinto l’istanza di intervento della StyleLounge a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardiva.
94
[OSCURATO:PERSONA] ha depositato la controreplica il 20 luglio 2018.
95
A seguito di una misura di organizzazione del procedimento, adottata dal Tribunale per ridurre la portata delle domande di trattamento riservato degli elementi del fascicolo, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, nei confronti di tutti coloro che avevano presentato istanza di intervento, domande di trattamento riservato rivedute per quanto riguarda il ricorso e il controricorso il 28 settembre 2018, successivamente domande di trattamento riservato per quanto riguarda la replica e la controreplica il 12 ottobre 2018. Tali domande erano anch’esse identiche nel contenuto nei confronti di tutti coloro che avevano presentato istanza di intervento.
96
Con ordinanze del 7 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:978
), del 7 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:982
), del 7 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:996
), del 7 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1001
), e del 7 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1002
), il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha respinto rispettivamente le istanze di intervento della [OSCURATO:PERSONA], di FairSearch, del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] UK, della [OSCURATO:PERSONA] e di Pricegrabber.com nonché della Initiative for a [OSCURATO:PERSONA] per non aver dimostrato un interesse alla risoluzione della controversia.
97
Con ordinanze del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1007
), del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1008
), del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1009
), del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1010
), del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1011
), del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1028
), e del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1029
), il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso gli interventi, rispettivamente, del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della CCIA, del VDZ, del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], dell’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. In tali ordinanze le spese connesse agli interventi sono state riservate.
98
Con ordinanza del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:1005
), il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha respinto l’istanza di intervento dell’OIP per non aver dimostrato un interesse alla risoluzione della controversia.
99
Nelle ordinanze di accoglimento delle istanze di intervento, la decisione sulla fondatezza delle domande di trattamento riservato è stata riservata e una versione non riservata degli atti procedurali è stata comunicata al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla CCIA, al VDZ, al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], all’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], in attesa delle loro eventuali osservazioni sulle domande di trattamento riservato.
100
Il 15 gennaio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato in parte le domande di trattamento riservato di [OSCURATO:PERSONA].
101
Il 15 gennaio 2019, e successivamente il 25 gennaio 2019, l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di ritenere che, per quanto la riguardava, le domande di trattamento riservato della [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] fossero totalmente o parzialmente irrilevanti o infondate. [OSCURATO:PERSONA], essa ha precisato che non chiedeva che le fossero comunicate le versioni riservate degli atti del fascicolo.
102
Con ordinanza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:250
), il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha accolto, da un lato, talune domande di trattamento riservato rivedute per le informazioni contenute nel ricorso e nel controricorso e, dall’altro, talune domande di trattamento riservato per le informazioni contenute nella replica e nella controreplica. Ha respinto le domande di trattamento riservato quanto al resto. [OSCURATO:PERSONA], è stato impartito un termine a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per presentare nuove versioni non riservate di taluni documenti del fascicolo ed è stato impartito un termine alla [OSCURATO:PERSONA] per poter completare la sua memoria di intervento alla luce degli elementi la cui riservatezza era stata eliminata. In risposta alle osservazioni dell’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto valere la sua particolare posizione nell’ambito dei procedimenti amministrativi che portano a decisioni della [OSCURATO:PERSONA], come la decisione impugnata, che constatano una violazione delle regole di concorrenza previste dall’accordo SEE, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha dichiarato che, nell’ambito del procedimento giurisdizionale applicabile dinanzi al Tribunale, tale autorità era soggetta agli stessi obblighi degli altri intervenienti e che, nelle circostanze del caso di specie, le sue osservazioni non potevano essere prese in considerazione.
103
Il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la CCIA, il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ciascuno la propria memoria di intervento il 15 marzo 2019 e la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria di intervento supplementare l’11 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni sulla memoria intervento della CCIA il 20 maggio 2019 e [OSCURATO:PERSONA] osservazioni sulle memorie intervento del [OSCURATO:PERSONA], della CCIA, del VDZ, del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], dell’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], il 21 giugno 2019 e, per quanto riguarda specificamente quella della [OSCURATO:PERSONA], il 1
o
luglio 2019.
104
Su proposta della Nona Sezione, il Tribunale ha deciso, il 10 luglio 2019, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.
105
Con lettere del 9 e del 23 agosto 2019, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto, rispettivamente, che, per motivi di riservatezza, taluni elementi delle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] su diverse memorie di intervento non fossero comunicati al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla CCIA, al VDZ, al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], all’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
106
Il 5 e il 10 settembre 2019 il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato, rispettivamente, talune domande di riservatezza di [OSCURATO:PERSONA] relative alle osservazioni di quest’ultima sulle loro memorie di intervento.
107
Con ordinanza dell’8 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:770
), il presidente della Nona Sezione ampliata del Tribunale ha considerato che non era necessario pronunciarsi sulle domande di riservatezza non contestate di cui al precedente punto 105 e, per quanto riguarda quelle contestate, ne ha accolto alcune per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la CCIA, il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], ne ha accolto altre tranne che per [OSCURATO:PERSONA], e ne ha respinte altre.
108
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, ai sensi dell’articolo 89, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura, ha invitato le parti principali a rispondere a vari quesiti, per iscritto o all’udienza.
109
Il 21 e 22 gennaio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto, rispettivamente, ai quesiti del Tribunale che richiedevano una risposta scritta. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che, per motivi di riservatezza, taluni elementi della sua risposta non fossero comunicati al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla CCIA, al VDZ, al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], all’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
110
Il 5 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha contestato talune domande di riservatezza di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale, ma anche riguardanti allegati al controricorso e alla replica.
111
Con ordinanza del 10 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑612/17
, non pubblicata,
EU:T:2020:69
), il presidente della Nona Sezione ampliata del Tribunale ha respinto in quanto irricevibili le domande di rinuncia alla riservatezza presentate dal [OSCURATO:PERSONA], riguardanti gli allegati al controricorso e alla replica, ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulle domande di riservatezza non contestate di cui al precedente punto 109 e, per quanto riguarda le domande contestate, le ha accolte.
112
L’udienza si è tenuta dal 12 al 14 febbraio 2020, dopo che, a seguito di una riunione preparatoria del presidente di sezione e del giudice relatore con le parti principali, che ha avuto luogo il 15 gennaio 2020 in base all’articolo 89 del regolamento di procedura, dette parti hanno accettato di rinunciare alla riservatezza di taluni elementi del fascicolo per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la CCIA, il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il pubblico.
III.
Conclusioni delle parti
113
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
in via principale, annullare la decisione impugnata;
–
in subordine, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda;
–
in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese relative ai loro interventi.
114
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
–
condannare la CCIA alle spese sostenute a causa del suo intervento.
115
La CCIA chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al suo intervento.
116
La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
117
Il [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al suo intervento.
118
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
IV.
In diritto
A.
Considerazioni preliminari
119
Occorre anzitutto sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] non contesta la sua posizione dominante nei tredici mercati nazionali della ricerca generale corrispondenti ai paesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che avesse abusato di tale posizione. Tale dato costituisce una premessa per tutte le analisi che seguono.
1.
Sull’ordine in cui i motivi e gli argomenti devono essere esaminati nella presente causa
120
[OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi di annullamento relativamente alla decisione impugnata, che presenta come segue:
«Il primo e il secondo motivo dimostrano che la decisione conclude, erroneamente, che [OSCURATO:PERSONA] favorisce il suo servizio di comparazione dei prodotti visualizzando i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo spiega che la decisione è errata in quanto considera che il posizionamento e la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] hanno deviato il traffico di ricerca di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo, sarà dimostrato che la congettura della decisione sugli effetti anticoncorrenziali è infondata. Il quinto motivo dimostra che la decisione qualifica, erroneamente, come pratiche abusive miglioramenti qualitativi che costituiscono una concorrenza basata sui meriti. Il sesto motivo dimostra che le ragioni per le quali la decisione ha inflitto un’ammenda sono infondate».
121
Il Tribunale osserva che gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] contengono numerosi elementi fattuali e tecnici, nonché censure di natura giuridica che si ripetono a sostegno di vari motivi. Il Tribunale affronterà i motivi e gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] nel seguente ordine.
122
Il Tribunale esaminerà anzitutto, nella sezione B della presente parte, vertente sulla domanda presentata in via principale, al punto 1, gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le pratiche contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono, in realtà, miglioramenti qualitativi del suo servizio di ricerca su [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo), da cui risulterebbe, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto commettere un abuso, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato elementi, in tali miglioramenti, che si discostino dalla concorrenza basata sui meriti e, dall’altro, che, non avendo potuto isolare tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, in realtà, imposto a [OSCURATO:PERSONA] un obbligo di fornitura, senza soddisfare le condizioni rigorose richieste dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
). A tal proposito, più precisamente, secondo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe imposto di fornire ai concorrenti l’accesso ai suoi servizi come se costituissero un «servizio essenziale», indispensabile per loro, senza dimostrare che le condizioni richieste a tal fine dalla giurisprudenza della Corte fossero soddisfatte. Sempre nell’ambito della tesi di [OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza basata sui meriti, sarà esaminato l’argomento secondo il quale, in sostanza, essa non ha perseguito alcun obiettivo anticoncorrenziale nel predisporre i risultati specializzati di cui trattasi nel caso di specie, in quanto essi costituiscono miglioramenti qualitativi del suo servizio di ricerca. Tale argomento, dedotto nella prima parte del primo motivo, sarà esaminato anch’esso nella sezione B, punto 1.
123
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale esaminerà, nella sezione B, punto 1, la legittimità della qualificazione giuridica di favoritismo adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in base all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e la questione se siffatta nozione di abuso, con la quale si contesta, in sostanza, a un’impresa in posizione dominante, di favorire il proprio servizio a scapito di quelli dei suoi concorrenti, possa essere stata giustamente adottata dalla [OSCURATO:PERSONA].
124
Il Tribunale esaminerà, successivamente, nella sezione B, punto 2, della presente parte, la rilevanza della differenza di trattamento alla base di tale qualificazione, ossia l’esistenza o meno di una discriminazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] a favore del proprio servizio di ricerca specializzata, rispettivamente per il periodo corrispondente all’introduzione del [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e per il periodo corrispondente all’introduzione della [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo).
125
Il Tribunale esaminerà, successivamente, nella sezione B, punto 3, della presente parte, il terzo e il quarto motivo dedotti da [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali il comportamento censurato non ha avuto effetti anticoncorrenziali.
126
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale esaminerà, nella sezione B, punto 4, della presente parte, la terza parte del primo e del secondo motivo dedotti da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il comportamento censurato era obiettivamente giustificato e, di conseguenza, non era contrario all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
127
Dopo aver raggiunto una conclusione nel merito nella sezione B, punto 5, della presente parte, il Tribunale esaminerà nella sezione C della presente sentenza il sesto motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la sanzione pecuniaria è in ogni caso ingiustificata e, quanto meno, troppo elevata.
2.
Sulla portata del controllo del Tribunale nella presente causa
128
Il Tribunale ricorda, in via preliminare, la portata del controllo del giudice dell’Unione sulle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
129
Il controllo giurisdizionale effettuato da Tribunale comprende il controllo di legittimità degli atti delle istituzioni previsto all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], eventualmente integrato, in applicazione dell’articolo 261 [OSCURATO:PERSONA], da una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni inflitte (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, punto
71
).
130
Come precisato dalla Corte, la portata del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA] si estende a tutti gli elementi delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 [OSCURATO:PERSONA], decisioni di cui il Tribunale assicura un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalle parti ricorrenti e in considerazione di tutti gli elementi presentati da queste ultime, a prescindere dal fatto che essi siano anteriori o posteriori alla decisione adottata e che siano stati preventivamente presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o, per la prima volta, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, laddove questi ultimi elementi siano pertinenti per il controllo della legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, punto
72
; v. anche, in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, punto
48
).
131
La Corte ha considerato che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un potere discrezionale in materia economica, il giudice dell’Unione non doveva per ciò stesso astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di natura economica. [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (sentenze del 15 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑12/03 P
,
EU:C:2005:87
, punto
39
, dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA],
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, punto
54
, e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, punto
54
). [OSCURATO:PERSONA], per qualificare una pratica alla luce del disposto dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce un’importanza concreta all’analisi economica, il giudice dell’Unione è tenuto a esaminare tutti gli argomenti formulati dall’impresa sanzionata riguardo a tale analisi (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punti da
141
a
144
).
132
[OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nel settore del diritto della concorrenza, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova atti a dimostrare adeguatamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione. Qualora sussista un dubbio nella mente del giudice, esso deve andare a beneficio dell’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione (sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA],
C‑89/11 P
,
EU:C:2012:738
, punti
71
e
72
, e del 16 febbraio 2017, Hansen & Rosenthal e H&R [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑90/15 P
, non pubblicata,
EU:C:2017:123
, punti
17
e
18
).
133
[OSCURATO:PERSONA] spetti all’autorità che deduce una violazione delle regole sulla concorrenza l’onere di provare l’esistenza di tale violazione, spetta all’impresa che solleva un mezzo difensivo contro la constatazione di un’infrazione l’onere di provare che tale mezzo difensivo deve essere accolto, di modo che detta autorità dovrà basarsi su altri elementi di prova contenuti nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava vuoi sulla [OSCURATO:PERSONA] vuoi sull’impresa interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato assolto (v. in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/08 P
,
EU:C:2010:346
, punti
29
e
30
e giurisprudenza ivi citata).
134
[OSCURATO:PERSONA], allorquando la [OSCURATO:PERSONA] si basa su elementi di prova che risultano sufficienti, in linea di principio, per dimostrare la sussistenza dell’infrazione, l’impresa interessata non può limitarsi ad evocare la possibilità che si sia verificata una circostanza atta ad incidere sul valore probatorio di tali elementi di prova affinché sulla [OSCURATO:PERSONA] gravi l’onere di dimostrare che detta circostanza non ha potuto incidere sul valore probatorio degli stessi. Al contrario, a meno che la prova in questione non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa [OSCURATO:PERSONA], incombe all’impresa interessata dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA],
C‑89/11 P
,
EU:C:2012:738
, punto
76
).
135
[OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che la Corte e il Tribunale non possono, in ogni caso, nell’ambito del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 [OSCURATO:PERSONA], sostituire la propria motivazione riguardante la valutazione dei fatti a quella dell’autore dell’atto impugnato (sentenze del 27 gennaio 2000, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑164/98 P
,
EU:C:2000:48
, punto
38
, del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA],
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punto
89
, e del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, punto
73
). Poiché il controllo della legittimità della decisione impugnata verte sulle motivazioni contenute in tale decisione, il giudice non può, né d’ufficio né su istanza dell’amministrazione, aggiungere motivazioni a quelle utilizzate nella suddetta decisione.
B.
Sulla domanda, presentata in via principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata
1.
Sul quinto motivo e sulla prima parte del primo motivo, vertenti sulla conformità delle pratiche in questione alla concorrenza basata sui meriti
136
Come indicato ai precedenti punti 122 e 123, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, anzitutto, nella prima parte del quinto motivo, che la decisione impugnata non individua nella sua condotta, consistente nel porre in essere miglioramenti qualitativi del suo servizio di ricerca su [OSCURATO:PERSONA], alcun elemento che si discosti dalla concorrenza basata sui meriti.
137
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella seconda parte del quinto motivo, che la condotta censurata dalla decisione impugnata costituisce, in realtà, un rifiuto di fornitura, poiché la [OSCURATO:PERSONA] le contesta di non aver reso accessibili le sue «tecnologie e design» e, in particolare, le «boxes» che appaiono in cima alle sue pagine dei risultati generali ai risultati dei comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare che siffatto comportamento era contrario all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che sussistevano le condizioni fissate dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), cosa che non avrebbe fatto. [OSCURATO:PERSONA], nell’individuare un atto di favoritismo, avrebbe quindi cercato, in realtà, di eludere le condizioni applicabili al rifiuto di fornitura e avrebbe quindi viziato la sua decisione con un errore di diritto.
138
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella prima parte del primo motivo, che la decisione impugnata travisa le ragioni dell’introduzione dei risultati specializzati dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe introdotto i gruppi di risultati dei prodotti per indirizzare il traffico verso il proprio comparatore, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], ma per migliorare la qualità dei suoi risultati e la loro presentazione agli utenti.
a)
Sulla prima parte del quinto motivo, secondo la quale le pratiche in questione costituiscono miglioramenti qualitativi rientranti nella concorrenza basata sui meriti e non possono essere qualificate come abusive
1)
Argomenti delle parti
139
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella prima parte del suo quinto motivo, che le pratiche censurate costituiscono miglioramenti qualitativi rientranti nella concorrenza basata sui meriti e non possono essere qualificate come abusive.
140
Sul primo aspetto, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento in particolare alle sentenze del 13 febbraio 1979, Hoffmann‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
85/76
,
EU:C:1979:36
, punto
91
), del 3 luglio 1991, AKZO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑62/86
,
EU:C:1991:286
, punto
70
) e del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punto
177
), per precisare che la Corte distingue, per quanto riguarda le imprese dominanti, tra le pratiche abusive anticoncorrenziali e i comportamenti favorevoli alla concorrenza che rientrano in una concorrenza «normale» o «fondata sui meriti».
141
[OSCURATO:PERSONA], l’elemento centrale di tutte le cause che hanno dato luogo alle sentenze citate al precedente punto 140 sarebbe costituito dal fatto che le imprese hanno il diritto di utilizzare tutti i mezzi «normali» per partecipare al gioco della concorrenza e conquistare quote di mercato. Ciò implicherebbe per [OSCURATO:PERSONA] il diritto di «competere meglio», migliorando la qualità delle sue tecnologie e dei suoi servizi di ricerca specializzata per i risultati naturali dei prodotti e per gli annunci dei prodotti, disponibili a partire dalla sua pagina di ricerca generale. A tal proposito, la CCIA sottolinea che lo sviluppo e il miglioramento del «design» di un sito [OSCURATO:PERSONA] fa parte del processo concorrenziale. [OSCURATO:PERSONA], tali sviluppi corrisponderebbero alle aspettative sia dei consumatori che degli inserzionisti. La qualità di un sito [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un parametro fondamentale della concorrenza nei mercati digitali. La CCIA aggiunge che, nell’attuale economia, l’integrazione verticale è onnipresente e, in generale, positiva da un punto di vista economico.
142
[OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], la teoria avanzata nella decisione impugnata non individuerebbe nulla che consenta di distinguere le sue pratiche dalla concorrenza basata sui meriti. L’affermazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere pratiche di favoritismo e la presunzione di effetti potenziali non cambierebbe il fatto che i risultati e gli annunci dei prodotti aggregati hanno migliorato la qualità del suo servizio di ricerca generale. Visualizzando tali «design» nelle sue pagine dei risultati generali e sviluppando le tecnologie innovative sottostanti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere una concorrenza basata sui meriti nel mercato della ricerca generale.
143
[OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di eludere tali fatti sostenendo, al punto 334 della decisione impugnata, che la «pratica di una società in posizione dominante in un determinato mercato» può essere abusiva se «tende ad estendere tale posizione a un mercato distinto ma vicino». Essa affermerebbe, al punto 652 della decisione impugnata, che applicare tale regola al miglioramento dei prodotti e dei servizi è conforme alla giurisprudenza esistente. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a considerare che il suo comportamento mirava, attraverso un «effetto leva», ad estendere la sua posizione dominante su mercati vicini a quelli in cui deteneva tale posizione, senza tener conto del fatto che tale comportamento consisteva nel migliorare i suoi servizi e che non si discostava da una concorrenza «normale» o «fondata sui meriti».
144
[OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza risulterebbe che non tutti gli effetti di esclusione dal mercato pregiudicano necessariamente la concorrenza, in quanto la concorrenza basata sui meriti può portare alla sparizione dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno efficienti. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, a tal riguardo, alle sentenze del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
22
), e del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
134
). Tale affermazione sarebbe valida non solo quando tale effetto si verifica nel mercato in cui la posizione dominante è detenuta, ma anche quando si verifica in un altro mercato. È vero che il miglioramento di un servizio non «immunizzerebbe» da una qualificazione come abuso di posizione dominante, ma, nel caso di specie, senza aver individuato alcun elemento anticoncorrenziale aggiuntivo a tale «effetto leva» nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto qualificare tale comportamento come abusivo.
145
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla CCIA, afferma, a tal proposito, che l’espressione «abuso per effetto leva» è un termine «ombrello», generico, che comprende diversi tipi di abuso. Per ogni singolo tipo di «abuso per effetto leva», la giurisprudenza individuerebbe elementi specifici che distinguono il comportamento in questione dalla concorrenza basata sui meriti e rendono tale comportamento abusivo, come un deterioramento della qualità, una compressione dei margini o un rifiuto di fornire un input indispensabile. [OSCURATO:PERSONA], una pratica di prezzi bassi, da parte di un’impresa dominante, non potrebbe essere considerata, di per sé, abusiva. [OSCURATO:PERSONA] se venisse individuato un elemento aggiuntivo che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti, essa potrebbe essere qualificata come pratica di prezzi predatori. [OSCURATO:PERSONA], secondo la CCIA, la mancanza di una base teorica per l’abuso di favoritismo individuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non permetterebbe di includere gli elementi aggiuntivi o i principi giuridici che pongono tale favoritismo, del resto perfettamente naturale, in contrasto con l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], il che porrebbe un problema di certezza del diritto per l’intero settore di [OSCURATO:PERSONA].
146
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta a tal riguardo dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], afferma che il miglioramento di un servizio non esclude che esso costituisca un abuso di posizione dominante, in particolare se porta un’impresa dominante a favorire il proprio servizio con il ricorso a mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti e se ciò può comportare effetti anticoncorrenziali.
147
[OSCURATO:PERSONA] precisa che essa contesta del resto il miglioramento del servizio di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA]. Anche se è effettivamente possibile per [OSCURATO:PERSONA] migliorare il suo servizio di ricerca generale visualizzando «taluni» risultati aggregati sulle sue pagine dei risultati generali, essa non avrebbe potuto migliorare il suo servizio di ricerca generale visualizzando «unicamente» risultati aggregati provenienti dal proprio comparatore di prodotti nelle sue pagine dei risultati generali. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, a suo avviso, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] non può essere giustificato da alcuna ragione obiettiva relativa al miglioramento della qualità del suo servizio di ricerca generale.
148
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] afferma che il comportamento censurato di [OSCURATO:PERSONA] non rientra nell’ambito di una concorrenza basata sui meriti, in quanto impedisce l’esistenza di una concorrenza basata sulla qualità dell’algoritmo che consente di effettuare ricerche specializzate di prodotti. [OSCURATO:PERSONA], la qualità dell’algoritmo di ricerca specializzata sarebbe il parametro in base al quale le imprese interessate sarebbero in concorrenza. Con il comportamento in questione, [OSCURATO:PERSONA] incoraggerebbe gli utenti a cliccare non sui risultati più pertinenti, bensì sui risultati più visibili, ossia i propri risultati, indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza per l’utente.
149
Il VDZ afferma che la questione se [OSCURATO:PERSONA] abbia migliorato il suo servizio è irrilevante. L’unica questione sarebbe se [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato le nuove caratteristiche dei suoi servizi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], algoritmi di aggiustamento) come strumento per promuovere il suo comparatore di prodotti a scapito dei comparatori di prodotti concorrenti. I miglioramenti del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] potrebbero essere valutati, tutt’al più, sotto il profilo dell’aumento di efficienza. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non fornirebbe la prova di tali aumenti di efficienza, come richiesto dalla giurisprudenza. Il VDZ aggiunge che il caso di specie è un tipico caso di abuso per effetto leva. In sostanza, le pratiche si discosterebbero dalla concorrenza basata sui meriti, in quanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato primario non potrebbe avere altro significato economico se non quello di limitare la concorrenza nel mercato secondario. [OSCURATO:PERSONA], il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] diretto a favorire il proprio comparatore di prodotti a scapito dei comparatori concorrenti porterebbe all’esclusione dei risultati della ricerca specializzata più pertinenti dei concorrenti, il che non avrebbe senso dal punto di vista economico.
2)
Giudizio del Tribunale
150
Come risulta da una giurisprudenza costante, all’impresa che detiene una posizione dominante incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno (v. sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
135
e giurisprudenza ivi citata).
151
A tal proposito, l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] riguarda, in particolare, i comportamenti di un’impresa che detiene una posizione dominante, i quali abbiano, a danno dei consumatori, l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (v. sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata).
152
[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] osta, in particolare, a che un’impresa che detiene una posizione dominante attui pratiche che hanno l’effetto di escludere i concorrenti, avvalendosi di mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata, e del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
136
).
153
L’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] riguarda non solo le pratiche che provocano un danno immediato ai consumatori, ma anche quelle che li danneggiano pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva (sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑336/07
,
EU:T:2012:172
, punto
171
).
154
L’elenco delle pratiche abusive contenuto nell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] non è esaustivo, ragion per cui l’elencazione delle pratiche abusive contenute in tale disposizione non esaurisce le modalità di sfruttamento abusivo di posizione dominante vietate dal diritto dell’Unione (sentenze del 21 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
6/72
,
EU:C:1973:22
, punto
26
, del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punto
26
, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑336/07
,
EU:T:2012:172
, punto
174
).
155
L’abuso può assumere la forma di una differenza di trattamento ingiustificata (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, GT‑Link,
C‑242/95
,
EU:C:1997:376
, punto
41
, del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/[OSCURATO:PERSONA],
C‑82/01 P
,
EU:C:2002:617
, punto
114
, e del 7 ottobre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑228/97
,
EU:T:1999:246
, punto
140
). A tal riguardo, il principio generale della parità di trattamento, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑127/07
,
EU:C:2008:728
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata).
156
[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente lo scopo di impedire ad un’impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti, una posizione dominante in un dato mercato (v. sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
133
e giurisprudenza ivi citata).
157
In tal senso, non tutti gli effetti di esclusione dal mercato pregiudicano necessariamente la concorrenza. Per definizione, la concorrenza basata sui meriti può portare alla sparizione dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno interessanti per i consumatori, segnatamente dal punto di vista dei prezzi, della scelta, della qualità o dell’innovazione (v. sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
134
e giurisprudenza ivi citata).
158
In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] afferma che le pratiche oggetto della decisione impugnata contribuiscono al miglioramento qualitativo dei suoi servizi di ricerca e, pertanto, rientrano nell’ambito della concorrenza basata sui meriti. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a tal proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] non individua alcun elemento nelle pratiche contestatele che si discosti dalla concorrenza basata sui meriti. [OSCURATO:PERSONA], miglioramenti qualitativi di un prodotto o di un servizio non sarebbero mai stati considerati dal giudice dell’Unione come un ostacolo alla concorrenza.
159
Per quanto riguarda l’asserita mancanza di individuazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di elementi che distinguano le pratiche in questione dalla normale concorrenza, che sarebbe stata limitata, occorre constatare che la sola posizione dominante di un’impresa, sia pure di ampiezza pari a quella di [OSCURATO:PERSONA] nel servizio di ricerca generale, non può essere condannata ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
160
[OSCURATO:PERSONA], da una giurisprudenza costante risulta che la constatazione dell’esistenza di una posizione dominante non comporta di per sé alcuna censura nei confronti dell’impresa interessata (v. sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
21
e giurisprudenza ivi citata). È lo «sfruttamento abusivo» di una posizione dominante ad essere vietato dall’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
161
Incombe, a tal riguardo, alla [OSCURATO:PERSONA], per qualificare siffatto «sfruttamento abusivo», individuare come l’impresa di cui trattasi, utilizzando la sua posizione dominante, abbia fatto ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione (v. supra, punto 151).
162
A tal riguardo, la semplice estensione della posizione dominante di un’impresa in un mercato vicino non può costituire, di per sé, la prova di un comportamento che si discosta dalla normale concorrenza, anche se tale estensione porta alla sparizione o all’emarginazione dei concorrenti (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
22
, e del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
134
).
163
[OSCURATO:PERSONA], come risulta in sostanza dalla sentenza del 25 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑5/02
,
EU:T:2002:264
, punti
156
,
158
e
217
), l’effetto leva è un termine generico relativo agli effetti che una pratica riscontrata in un mercato può avere su un altro mercato. Detto termine può indicare una serie di pratiche diverse che possono essere abusive, quali, in particolare, vendite collegate come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
), pratiche di compressione dei margini come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑336/07
,
EU:T:2012:172
), o sconti di fedeltà come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑203/01
,
EU:T:2003:250
)
164
Occorre constatare che, sebbene gli effetti della leva praticati da un’impresa dominante non siano vietati in quanto tali dall’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che tale articolo è applicabile a siffatte pratiche. [OSCURATO:PERSONA], senza che, in questa fase, sia necessario pronunciarsi sui presupposti del loro divieto, occorre constatare, come è stato affermato al precedente punto 163, che vari tipi di effetto leva sono già stati dichiarati contrari all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nella sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punto
1344
), il Tribunale ha considerato che le pratiche in questione, ossia la vendita collegata e il rifiuto di fornire le informazioni relative all’interoperabilità, rientravano in un’infrazione consistente nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] applicava una strategia ad effetto leva, vale a dire l’uso della posizione dominante da essa detenuta nel mercato dei sistemi operativi per personal computer (PC) clienti per estenderla ad altri due mercati vicini.
165
[OSCURATO:PERSONA], l’ambito di applicazione materiale della responsabilità particolare che incombe ad un’impresa dominante deve essere valutato alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto, le quali riflettano una situazione di concorrenza affievolita (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punto
84
e giurisprudenza ivi citata).
166
Nel caso di specie, come risulta dalla decisione impugnata e come è stato giustamente ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, essa non si è limitata a fare riferimento a pratiche per effetto della leva finanziaria per concludere che esisteva una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
167
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, attraverso l’effetto leva, [OSCURATO:PERSONA] si basasse sulla sua posizione dominante nel mercato della ricerca generale per favorire il proprio servizio di comparazione dei prodotti nel mercato della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti, valorizzando il posizionamento e la presentazione di tale comparatore e dei suoi risultati nelle sue pagine dei risultati generali, rispetto ai servizi dei comparatori concorrenti, i cui risultati erano, date le loro caratteristiche intrinseche, soggetti a retrocessione, in dette pagine, da parte di algoritmi di aggiustamento.
168
A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, al punto 344 della decisione impugnata, che, mentre i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti potevano apparire solo come risultati generici, ossia semplici link blu che potevano anche essere retrocessi da algoritmi di aggiustamento, i risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] erano invece posizionati bene in vista in cima alle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], presentati in un formato arricchito e non soggetti a retrocessione da parte di tali algoritmi, con conseguente differenza di trattamento sotto forma di favoritismo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del proprio comparatore.
169
[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, in particolare, che, a causa della combinazione di tre circostanze specifiche, vale a dire, in primo luogo, l’entità del traffico generato dal motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] per i comparatori di prodotti (sezione 7.2.2 della decisione impugnata), in secondo luogo, il comportamento degli utenti quando effettuano ricerche su [OSCURATO:PERSONA] (sezione 7.2.3 della decisione impugnata) e, in terzo luogo, il fatto che il traffico deviato, proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], rappresenti un’ampia percentuale del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti e non possa essere effettivamente sostituito da altre fonti (sezione 7.2.4 della decisione impugnata), detto favoritismo era tale da comportare un indebolimento della concorrenza nel mercato.
170
In primo luogo, per quanto riguarda l’entità del traffico generato dal motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA], nella sezione 7.2.2 della decisione impugnata (punti da 444 a 450), la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che esso era, secondo la dichiarazione di un comparatore di prodotti concorrente riportata al punto 444 della decisione impugnata, la «risorsa più significativa di un motore di ricerca specializzato». [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato che tale traffico consentiva di aumentare la pertinenza dei risultati di ricerca specializzati e, in particolare, la novità e l’ampiezza dell’offerta dei servizi di comparazione dei prodotti, aumentando la loro capacità di persuadere i commercianti a fornire loro dati sui propri prodotti (punto 445), che esso avrebbe generato introiti o attraverso commissioni pagate dai commercianti o attraverso la pubblicità online (punto 446), e che esso forniva informazioni sul comportamento degli utenti, il che consentiva di migliorare la pertinenza e l’utilità dei risultati attraverso, in particolare, effetti di apprendimento automatico (machine learning, punto 447), esperimenti (punto 448) o il suggerimento di altri termini di ricerca di interesse per gli utenti (punto 449).
171
[OSCURATO:PERSONA] ha così affermato, in sostanza, nella sezione 7.2.2 della decisione impugnata, che detto traffico consentiva di beneficiare di effetti di rete, in quanto più un comparatore di prodotti riceveva visite dagli utenti di [OSCURATO:PERSONA], più aumentava la pertinenza e l’utilità dei suoi servizi e più i commercianti sarebbero stati inclini ad utilizzarlo, e che tale traffico consentiva anche di generare introiti grazie a commissioni o ad annunci pubblicitari, introiti che potevano essere, eventualmente, impiegati per migliorare l’utilità dei servizi forniti e quindi di distinguersi dai concorrenti. In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che generare traffico consentiva di innescare un circolo virtuoso, ossia migliorare la pertinenza dei risultati e quindi attirare più utenti e, in definitiva, più introiti, dai partner pubblicitari o dai venditori su [OSCURATO:PERSONA] che collocavano i loro prodotti sul sito del comparatore, il che implicava, correlativamente, la capacità dell’impresa interessata di effettuare più investimenti per migliorare o, quanto meno, mantenere la sua posizione nella concorrenza, in un settore, quello digitale, in cui l’innovazione è la chiave del successo commerciale. Viceversa, la perdita di traffico può portare a un circolo vizioso e, alla lunga, a un’uscita dal mercato, a causa della mancanza di concorrenza su elementi essenziali di quest’ultima, come la pertinenza dei risultati e l’innovazione, collegati fra loro, poiché i comparatori di prodotti innovano per migliorare la pertinenza dei loro risultati e attirare così più traffico e quindi più introiti.
172
In secondo luogo, per quanto riguarda il comportamento degli utenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il favoritismo posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] per visualizzare i propri risultati in modo più evidente e i risultati concorrenti in modo meno evidente poteva influenzare il comportamento degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] quando intendevano consultare siti [OSCURATO:PERSONA] di comparazione dei prodotti (sezione 7.2.3.1 e punti da 454 a 461 della decisione impugnata). A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, ai punti da 455 a 457 della decisione impugnata, che gli utenti si concentravano, in generale, sui primi tre‑cinque risultati di ricerca e prestavano poca o nessuna attenzione ai risultati che seguivano, e in particolare ai risultati al di sotto della parte immediatamente visibile dello schermo (fold). [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sostenuto, al punto 535 della decisione impugnata, che gli utenti tendevano a supporre che i risultati più visibili fossero i più pertinenti, indipendentemente dalla loro effettiva pertinenza.
173
In terzo luogo, per quanto riguarda l’impatto del traffico deviato, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che esso rappresentava un’ampia percentuale del traffico verso i servizi di comparazione dei prodotti concorrenti (sezione 7.2.4.1 della decisione impugnata) e non poteva essere efficacemente sostituito da altre fonti, compresi gli annunci di testo, le applicazioni mobili, il traffico diretto, i rinvii a siti partner, i social network o altri motori di ricerca (sezione 7.2.4.2 della decisione impugnata).
174
L’entità del traffico di [OSCURATO:PERSONA] proveniente dalle sue pagine di ricerca generali e la sua effettiva insostituibilità, tenuto conto degli elementi contestuali ricordati ai precedenti punti da 168 a 173, sono stati considerati dalla [OSCURATO:PERSONA], senza incorrere in un errore di diritto, come circostanze pertinenti che possono caratterizzare l’esistenza di pratiche non rientranti nella concorrenza basata sui meriti.
175
Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a constatare l’esistenza di un effetto leva e, come richiesto dalla giurisprudenza, ha qualificato in diritto le pratiche di [OSCURATO:PERSONA] che accompagnavano tale effetto, basandosi su criteri pertinenti. [OSCURATO:PERSONA], supponendo che il favoritismo e i suoi effetti, individuati tenendo conto delle circostanze specifiche dei mercati interessati, siano stati validamente dimostrati dalla [OSCURATO:PERSONA], circostanza che sarà verificata alla luce di tutti i motivi e di tutti gli argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrà correttamente considerato che tale favoritismo si discostava dalla concorrenza basata sui meriti.
176
Va osservato, a tal riguardo, che, data la vocazione universale del motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA], che, come risulta dal punto 12 della decisione impugnata, è concepito per indicizzare risultati comprendenti tutti i contenuti possibili, la promozione, nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], di un tipo di risultati specializzati, ossia i propri, rispetto ai risultati specializzati concorrenti, è alquanto anomala.
177
[OSCURATO:PERSONA], l’infrastruttura in questione, ossia le pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] che generano traffico verso gli altri siti [OSCURATO:PERSONA], in particolare quelli dei comparatori di prodotti concorrenti, è un’infrastruttura, in linea di principio, aperta, il che la distingue da altre infrastrutture menzionate dalla giurisprudenza e costituite da beni materiali (sistemi di distribuzione della stampa) o immateriali (diritti di proprietà intellettuale), il cui valore dipende dalla capacità del loro proprietario di riservarsene l’uso esclusivo.
178
A differenza di queste ultime infrastrutture, la ragion d’essere e il valore di un motore di ricerca generale stanno nella sua capacità di essere aperto ai risultati provenienti dall’esterno, ossia da fonti terze, e di visualizzare tali fonti, molteplici e diverse, nelle sue pagine dei risultati generali, fonti che arricchiscono, danno credibilità a tale motore di ricerca presso il grande pubblico e gli consentono di beneficiare degli effetti di rete e delle economie di scala, essenziali per il suo sviluppo e per la sua sopravvivenza in un mercato dove, per natura, poche infrastrutture di questo tipo possono sopravvivere, tenuto conto dei suddetti effetti di rete. [OSCURATO:PERSONA], è necessario un numero assai elevato di utenti per raggiungere una dimensione critica in grado di compensare la gratuità del servizio da un lato del mercato e di generare introiti pubblicitari dall’altro, cosicché, per un motore di ricerca, il fatto di limitare la portata dei suoi risultati ai propri presenta un elemento di rischio e non è necessariamente razionale, salvo in una situazione, come nel caso di specie, in cui la posizione dominante e le barriere all’ingresso sono tali che nessun ingresso entro un periodo di tempo sufficientemente breve è possibile in risposta a tale limitazione della scelta degli utenti di [OSCURATO:PERSONA].
179
[OSCURATO:PERSONA], il fatto che [OSCURATO:PERSONA] favorisca, ammesso che sia dimostrato, i propri risultati specializzati rispetto a quelli di terzi, che sembra andare contro il modello economico alla base del successo iniziale del suo motore di ricerca, può essere solo alquanto anomalo. Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 133, spetta all’autore di tale differenza di trattamento giustificarla alla luce del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2018, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑691/14
, con impugnazione pendente,
EU:T:2018:922
, punto
1377
e giurisprudenza ivi citata).
180
Si può del resto osservare, ad abundantiam, che, anche se si tratta di una situazione diversa da quella del caso di specie, per quanto riguarda i fornitori di servizi di accesso a [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che il legislatore dell’Unione, con il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’[OSCURATO:PERSONA] aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (
GU 2015, L 310, pag. 1
), aveva inteso imporre a tali operatori un obbligo generale di trattamento equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze del traffico, al quale non si può in alcun caso derogare mediante pratiche commerciali (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑807/18 e C‑39/19
,
EU:C:2020:708
, punto
47
). L’esistenza di tale scelta da parte del legislatore e il conseguente obbligo giuridico di trattamento non discriminatorio per i fornitori di servizi di accesso a [OSCURATO:PERSONA] nel mercato a monte non possono essere ignorati nell’analisi delle pratiche di un operatore come [OSCURATO:PERSONA] nel mercato a valle, tenuto conto dell’indiscussa posizione ultradominante di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato della ricerca generale e della sua particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno. È irrilevante, a tal riguardo, il fatto che un testo legislativo imponga o meno, in generale, tale accesso non discriminatorio ai risultati di ricerca su [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui, come risulta dalla giurisprudenza, un sistema di concorrenza non falsato può essere garantito unicamente se sia assicurata la parità di opportunità tra i singoli operatori economici (v. sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punto
230
e giurisprudenza ivi citata), il che va nel senso della possibilità, quando sono in discussione pratiche di favoritismo poste in essere da operatori in posizione dominante nel settore di [OSCURATO:PERSONA], di considerare talune differenze di trattamento come contrarie all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
181
[OSCURATO:PERSONA], come sottolinea il VDZ, la deviazione dalla concorrenza basata sui meriti del comportamento in questione, ammesso che sia dimostrata, sarebbe tanto più evidente se si verificasse a seguito di un cambiamento nel comportamento dell’operatore dominante. [OSCURATO:PERSONA] ha cambiato, infatti, il suo comportamento nel mercato della ricerca generale.
182
Dal fascicolo risulta che, storicamente, [OSCURATO:PERSONA], in un primo tempo, ha fornito servizi di ricerca generale e ha acquisito una posizione «superdominante» in tale mercato caratterizzato da barriere all’ingresso particolarmente rigide. In tale mercato [OSCURATO:PERSONA] visualizzava risultati che indirizzavano gli utenti verso servizi di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] visualizzava tutti i risultati dei servizi di ricerca specializzata nello stesso modo e secondo gli stessi criteri. Del resto, lo scopo stesso di un servizio di ricerca generale è quello di sfogliare o addirittura di indicizzare il maggior numero possibile di pagine [OSCURATO:PERSONA] per visualizzare tutti i risultati che corrispondono a una ricerca.
183
In un secondo tempo, [OSCURATO:PERSONA] è entrato nel mercato della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato le sue attività nel mercato della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti, esistevano già numerosi fornitori di tali servizi. [OSCURATO:PERSONA], data la sua posizione «superdominante», il suo ruolo di porta di accesso a [OSCURATO:PERSONA] e le barriere all’ingresso particolarmente rigide nel mercato della ricerca generale, le incombeva un obbligo rafforzato di non compromettere, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato collegato della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti.
184
[OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], dopo essere entrata nel mercato della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti e dopo aver fallito con la sua pagina [OSCURATO:PERSONA] dedicata a tale servizio ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ha cambiato le sue pratiche nel mercato dominato della ricerca generale, il che avrebbe avuto l’effetto di aumentare la visibilità dei risultati del proprio comparatore di prodotti nelle pagine dei risultati della ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA], dal lancio dei risultati di prodotti aggregati, tutti i comparatori di prodotti non sarebbero stati più trattati allo stesso modo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo in evidenza i propri risultati di ricerca specializzata (posizionamento e presentazione) e retrocesso i risultati dei suoi concorrenti, che, per di più, non beneficiavano dello stesso tipo di visualizzazione (semplici «link blu» senza immagini né testo arricchito). Il cambiamento di comportamento di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto come conseguenza di ridurre la visibilità dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti e, allo stesso tempo, di aumentare la visibilità dei risultati del proprio servizio di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], l’attuazione delle pratiche in questione avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di mettere in evidenza il proprio servizio di comparazione dei prodotti nelle sue pagine dei risultati della ricerca generale, rendendo al contempo quasi invisibili in tali pagine i comparatori di prodotti concorrenti, il che, in linea di principio, non corrisponde allo scopo previsto di un servizio di ricerca generale.
185
[OSCURATO:PERSONA], a condizione che il favoritismo e i suoi effetti individuati al termine dell’analisi sintetizzata ai precedenti punti da 170 a 173 siano stati validamente dimostrati, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] non può rientrare, in quanto tale, nella concorrenza basata sui meriti.
186
Tale conclusione non è inficiata dall’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] non può essere qualificata come abusiva, in quanto tali risultati e tali annunci avrebbero costituito miglioramenti qualitativi dei suoi servizi rientranti nella concorrenza basata sui meriti.
187
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, occorre sottolineare che l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’errata premessa che il comportamento in questione consista unicamente nella particolare presentazione e nel particolare posizionamento dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], mentre tale comportamento consiste nella combinazione di due pratiche, ossia la promozione dei risultati specializzati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA] e la concomitante retrocessione dei risultati dei comparatori concorrenti mediante algoritmi di aggiustamento. Va osservato, a tal proposito, che [OSCURATO:PERSONA] non qualifica come «miglioramento qualitativo», atto a caratterizzare una concorrenza basata sui meriti, la retrocessione dei comparatori di prodotti concorrenti nelle sue pagine dei risultati generali, ma non del proprio.
188
D’altro lato, contrariamente a quanto suggerito da [OSCURATO:PERSONA], non risulta da alcuna delle sentenze citate dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 334 della decisione impugnata che un comportamento che determina un miglioramento del prodotto o del servizio non possa costituire, di per sé, una forma autonoma di abuso qualora detto miglioramento porti l’impresa in posizione dominante a favorire il proprio prodotto o servizio con il ricorso a mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza basata sui meriti e qualora tale comportamento possa avere effetti anticoncorrenziali. A tal proposito, come sottolinea giustamente il VDZ, i miglioramenti di un prodotto o di un servizio di natura tecnica o commerciale possono essere presi in considerazione solo nella fase di esame di eventuali giustificazioni oggettive e di eventuali aumenti di efficienza che ne deriverebbero.
189
Tale conclusione secondo cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA], se viene accertato che risponde alla qualificazione di favoritismo, può discostarsi da una concorrenza basata sui meriti non è inficiata dagli argomenti della CCIA secondo cui la mancanza di un chiaro criterio giuridico formulato nella decisione impugnata violerebbe il principio della certezza del diritto.
190
Va constatato, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità di tale argomento, sostenendo che esso è irricevibile perché, in sostanza, sarebbe nuovo rispetto agli argomenti di [OSCURATO:PERSONA].
191
Conformemente all’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, le conclusioni dell’istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. [OSCURATO:PERSONA], una parte autorizzata a intervenire in una controversia proposta dinanzi al Tribunale non può modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle conclusioni e dai motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli argomenti di un interveniente che rientrino nel quadro delineato da tali conclusioni e motivi (sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑654/17 P
,
EU:C:2019:634
, punto
50
). [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto del suo intervento.
192
A tal riguardo, occorre ricordare che, sebbene tali disposizioni non ostino a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte sostenuta, pena la limitazione del suo intervento alla ripetizione degli argomenti dedotti nel ricorso, non si può ammettere tuttavia che tali disposizioni gli consentano di modificare o di snaturare l’ambito della controversia definito dal ricorso sollevando nuovi motivi (sentenza del 12 dicembre 2006, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑155/04
,
EU:T:2006:387
, punto
42
).
193
[OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, l’argomento di cui trattasi è presentato a sostegno degli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla giurisprudenza in materia di abuso per effetto leva, non individua, nel caso di specie, alcun elemento specifico che distingua il comportamento in questione da quello rientrante nella concorrenza basata sui meriti, traendone al contempo una conseguenza concreta per i membri della CCIA, ossia una violazione del principio della certezza del diritto. In tali circostanze, detto argomento è ricevibile.
194
Per quanto riguarda la valutazione della fondatezza di tale argomento, occorre ricordare che il rispetto del principio della certezza del diritto richiede che le istituzioni evitino, per principio, le incongruenze che possano sorgere nell’applicazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione (v. sentenza del 22 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑50/06 [OSCURATO:PERSONA] e T‑69/06 [OSCURATO:PERSONA]
,
EU:T:2016:227
, punto
59
e giurisprudenza ivi citata).
195
È vero che, nel caso di specie, il punto 341 della decisione impugnata espone le ragioni per cui le pratiche in questione si discostano dalla concorrenza basata sui meriti precisando, in sostanza, che, da un lato, tali pratiche hanno deviato il traffico e, dall’altro, che esse possono avere effetti anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA], con tale punto, considerato isolatamente, la [OSCURATO:PERSONA] sembra aver dedotto la natura deviante di tali pratiche dalla concorrenza basata sui meriti dall’esistenza di effetti di esclusione dal mercato che ne derivano. Siffatta descrizione, vertente soltanto sugli effetti di esclusione dal mercato delle pratiche, potrebbe sollevare dubbi sul fatto che il criterio utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per qualificare la violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] sia conforme al principio della certezza del diritto. [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza citata al precedente punto 157 risulta che qualsiasi pratica, tariffaria o non tariffaria, che abbia effetti di esclusione dal mercato non può essere considerata, per ciò solo, anticoncorrenziale.
196
[OSCURATO:PERSONA], il punto 341 della decisione impugnata deve essere letto in combinato disposto con il punto 342 di detta decisione, in cui la [OSCURATO:PERSONA] afferma, «al fine di dimostrare il motivo per cui la condotta è abusiva e non rientra nell’ambito della concorrenza basata sui meriti», che le pratiche in questione consistono nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] favorisce il proprio comparatore di prodotti a scapito dei comparatori concorrenti e che tale favoritismo si inserisce in un contesto particolare. [OSCURATO:PERSONA] indica, a tal riguardo, nel suddetto punto, i numerosi elementi che essa ha preso in considerazione per dimostrare il motivo per cui la pratica è abusiva e si discosta dalla concorrenza basata sui meriti e, in particolare, come risulta dai precedenti punti da 170 a 173, i tre criteri relativi all’entità del traffico generato dal motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] per i comparatori di prodotti (sezione 7.2.2 della decisione impugnata), il comportamento degli utenti quando effettuano ricerche su [OSCURATO:PERSONA] (sezione 7.2.3.1 della decisione impugnata) e l’effettiva insostituibilità del traffico deviato (sezione 7.2.4 della decisione impugnata).
197
[OSCURATO:PERSONA], l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] che porta alla constatazione di un abuso non è affatto «incongruente», ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 194, rispetto alla giurisprudenza sull’abuso per effetto leva citata al punto 334 della decisione impugnata, nei limiti in cui consente di concludere che esiste un’infrazione basata, da un lato, su elementi sospetti alla luce del diritto della concorrenza (in particolare una differenza di trattamento ingiustificata) che sono assenti nel caso di un rifiuto di accesso e, dall’altro, su circostanze specifiche, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 165 e relative alla natura dell’infrastruttura che ha dato luogo a tale differenza di trattamento (nel caso di specie, in particolare, importanza ed effettiva insostituibilità).
198
Ciò premesso, la prima parte del quinto motivo deve essere respinta.
b)
Sulla seconda parte del quinto motivo, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] richiederebbe a [OSCURATO:PERSONA] di fornire ai comparatori di prodotti concorrenti l’accesso ai suoi servizi migliorati senza soddisfare le condizioni individuate dalla giurisprudenza
1)
Argomenti delle parti
199
La seconda parte del quinto motivo di annullamento mira a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva richiedere a [OSCURATO:PERSONA] di concedere ai comparatori di prodotti concorrenti l’accesso ai servizi risultanti dai suoi miglioramenti nel settore della comparazione dei prodotti senza soddisfare le condizioni individuate dalla giurisprudenza e, in particolare, quelle applicabili alle infrastrutture qualificate come servizi essenziali.
200
In una prima fase, [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è proprio questa la portata della decisione impugnata, che le imporrebbe un obbligo di fornitura, anche se il comportamento censurato è descritto solo come favoritismo, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] privilegerebbe i suoi risultati di ricerca rispetto a quelli dei concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] si basa, a tal riguardo, in particolare, sui punti 538 e 662 della decisione impugnata; quest’ultimo afferma che «[l]’abuso accertato in tale decisione consiste semplicemente nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] non posiziona e non presenta allo stesso modo i risultati del proprio comparatore di prodotti e quelli dei comparatori di prodotti concorrenti». [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione impugnata non individua alcun criterio né alcun principio che consenta di distinguere l’infrazione in questione da un caso riguardante un obbligo di fornitura. Avrebbe scarsa importanza il fatto che la decisione abbia utilizzato una formulazione diversa per sanzionare un rifiuto di fornitura. La necessità di applicare i criteri relativi a un obbligo di fornitura dipenderebbe dalla sostanza e dalla natura di tale obbligo e non dal modo in cui è formulato.
201
L’affermazione di favoritismo nella decisione impugnata riguarderebbe, in realtà, l’accesso dei comparatori di prodotti concorrenti alle «tecnologie e design» di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non cercherebbe di impedirle di visualizzare i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] (punti 656 e 662 della decisione impugnata), ma le contesterebbe di non posizionare e visualizzare allo stesso modo i comparatori di prodotti concorrenti, il che implicherebbe che questi ultimi abbiano accesso a tali «tecnologie e design». Lo stesso argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per constatare una pratica di favoritismo avrebbe potuto essere sollevato nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), poiché l’editore di quotidiani interessato, la Mediaprint, includeva i suoi giornali nella sua rete di distribuzione e non quelli del concorrente. Analogamente, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 ottobre 1985, CBEM (
311/84
,
EU:C:1985:394
), si sarebbe potuto sostenere che la rete televisiva in questione favoriva i propri servizi di telemarketing autorizzando soltanto le pubblicità contenenti il proprio numero di telefono. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], se la decisione impugnata dovesse essere confermata, qualsiasi obbligo di fornitura potrebbe essere riqualificato come atto di favoritismo senza nemmeno dover rispettare il requisito di indispensabilità richiesto dalla Corte nella sua giurisprudenza. Tutte le sentenze in cui quest’ultima ha richiesto la presenza di tale requisito sarebbero rimesse in discussione. [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe stato sottolineato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) al quale sono state presentate denunce sugli stessi fatti di favoritismo, le imprese non devono sovvenzionare i loro concorrenti.
202
[OSCURATO:PERSONA], non sarebbe contestato a [OSCURATO:PERSONA] di aver eretto barriere all’ingresso o di aver creato restrizioni che impediscono ai comparatori di prodotti concorrenti di attirare traffico da fonti terze. [OSCURATO:PERSONA], dato che i presunti effetti anticoncorrenziali risulterebbero dalla mancanza di accesso al traffico di [OSCURATO:PERSONA], spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare, conformemente alla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), che tale accesso era «indispensabile» per la concorrenza e che la mancanza di accesso rischiava di eliminare la concorrenza.
203
In una seconda fase, [OSCURATO:PERSONA] osserva che la decisione impugnata non dimostra che l’accesso ai suoi servizi fosse indispensabile per i comparatori di prodotti concorrenti e che, senza tale accesso, la concorrenza effettiva potesse essere eliminata, condizioni che sarebbero necessarie, secondo la giurisprudenza, per imporre un obbligo di fornitura a un’impresa dominante. La decisione impugnata si limiterebbe quindi ad affermare che il traffico di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] è «significativo per la capacità di un servizio di comparazione dei prodotti di competere» (punto 444) senza mai dimostrare che tale traffico è «indispensabile», così come si limiterebbe ad affermare che le altre fonti di traffico sono meno vantaggiose per i comparatori di prodotti concorrenti (punto 542).
204
In una terza fase, [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si discosta erroneamente dalla giurisprudenza sull’obbligo di fornitura adducendo due motivazioni errate. [OSCURATO:PERSONA], al punto 650 della decisione impugnata, essa avrebbe dichiarato che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] non consisteva in un semplice rifiuto passivo di accesso alle sue pagine dei risultati generali, ma in un comportamento attivo che privilegiava il proprio comparatore di prodotti mediante un posizionamento e una presentazione favorevoli in tali pagine. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], ad esempio nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 ottobre 1985, CBEM (
311/84
,
EU:C:1985:394
, punto
5
), benché il comportamento in questione fosse anche attivo, la Corte avrebbe sottolineato il carattere indispensabile del servizio negato e il rischio di eliminazione di qualsiasi concorrenza per constatare che un’impresa dominante non potesse riservarsi tale servizio.
205
[OSCURATO:PERSONA], nel punto 651 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che il criterio di indispensabilità non si applicasse, in quanto la decisione avrebbe richiesto soltanto che «[OSCURATO:PERSONA] cessasse le pratiche» e non che [OSCURATO:PERSONA] trasferisse un bene o stipulasse nuovi accordi. [OSCURATO:PERSONA], anche se [OSCURATO:PERSONA], invece di fornire l’accesso ai servizi in questione stipulando accordi con gli interessati, poteva effettivamente rinunciare a utilizzarli a proprio vantaggio, la stessa scelta sarebbe stata offerta anche alle imprese alle quali era stato imposto un obbligo di fornitura per porre fine ad un abuso di posizione dominante.
206
In sintesi, la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione impugnata, contesterebbe i miglioramenti riguardanti i risultati di ricerca e gli annunci relativi ai prodotti nonché le tecnologie sottostanti per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito l’accesso ad essi ai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], per provare un abuso in base a tale ragionamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che tale accesso era indispensabile e che la sua mancanza rischiava di eliminare del tutto la concorrenza.
207
Più in generale, la CCIA ritiene che la decisione impugnata si basi sulla premessa errata che il motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] sia il portale di [OSCURATO:PERSONA]. Oggi, più che mai, esisterebbero vari punti di accesso per rendere possibile la concorrenza su [OSCURATO:PERSONA] e nessun sito costituirebbe il portale di [OSCURATO:PERSONA].
208
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], sostiene che i criteri stabiliti nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
) non sono applicabili nel caso di specie. A tal proposito, essa ribadisce gli argomenti esposti nella decisione impugnata, menzionati ai precedenti punti 204 e 205, e precisa di aver lasciato a [OSCURATO:PERSONA] la scelta dei mezzi per garantire la parità di trattamento tra il suo comparatore di prodotti e i comparatori di prodotti concorrenti, il che comprendeva la possibilità di continuare a visualizzare le [OSCURATO:PERSONA] nella sua pagina dei risultati generale inserendovi, nell’ambito di contratti, i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti, oppure la possibilità di rinunciare alla visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] in tale pagina.
209
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la possibilità di constatare un abuso di posizione dominante è subordinata alla sussistenza delle condizioni relative al rifiuto di fornire un «servizio essenziale», mentre possono esistere altri comportamenti anticoncorrenziali che hanno l’effetto di estendere o di rafforzare una posizione dominante in un mercato. Nei limiti in cui dimostri che la concorrenza può essere limitata dal comportamento anticoncorrenziale di un’impresa dominante, essa non sarebbe tenuta a dimostrare che vi sia stato un rifiuto, da parte di tale impresa, di fornire un prodotto o un servizio indispensabile ai suoi concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] fornisce l’esempio della causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 ottobre 2003, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑65/98
,
EU:T:2003:281
, punti
159
e
161
).
210
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] fa valere, a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente al caso oggetto della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), l’accesso a un «servizio essenziale» non è in discussione nel caso di specie. A suo avviso, [OSCURATO:PERSONA] «forniva» già ai suoi concorrenti dando loro accesso al suo servizio di ricerca generale. Non vi sarebbe, come nella situazione che ha dato luogo a detta sentenza, alcuna esclusione dei concorrenti. Al contrario, la censura della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] verterebbe sulla presentazione meno favorevole dei servizi dei concorrenti rispetto al proprio servizio, in quanto i risultati dei concorrenti venivano presentati come meno pertinenti di quelli di [OSCURATO:PERSONA].
211
Il VDZ afferma che il comportamento in questione costituisce un caso tipico di abuso per effetto leva simile a pratiche già condannate come l’accoppiamento e la vendita collegata, la compressione dei margini e alcuni tipi particolari di rifiuto di fornitura e detto comportamento è stato inteso come tale.
2)
Giudizio del Tribunale
212
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
) non fossero applicabili alle circostanze del caso di specie, in particolare, per tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, in primo luogo, che gli abusi per effetto leva costituivano forme consolidate e autonome di abuso che si discostavano dalla concorrenza basata sui meriti (punto 649), in secondo luogo, che le pratiche in questione non riguardavano un rifiuto di accesso passivo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], alle sue pagine dei risultati generali, ma un favoritismo attivo mediante la promozione del proprio comparatore di prodotti rispetto ai comparatori concorrenti (punto 650) e, in terzo luogo, che, nel caso di specie, non era necessario che l’impresa in questione, per porre fine all’abuso, cedesse un bene o stipulasse contratti con persone che non aveva scelto. [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato l’inapplicabilità della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), su quest’ultima base, citando la sentenza del 23 ottobre 2003, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑65/98
,
EU:T:2003:281
, punto
161
) (punto 651).
213
In via preliminare, occorre ricordare che, nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), la Corte ha considerato che, affinché il rifiuto, da parte di un’impresa in posizione dominante, di concedere l’accesso a un servizio potesse costituire un abuso ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], occorreva che tale rifiuto potesse eliminare del tutto la concorrenza nel mercato da parte del richiedente il servizio, che tale rifiuto non fosse oggettivamente giustificabile e che il servizio fosse, di per sé, indispensabile per l’esercizio dell’attività del richiedente, nel senso che non esisteva, per quest’ultimo, alcun servizio che potesse realmente o potenzialmente sostituirlo (sentenza del 26 novembre 1998, Bronner,
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
, punto
41
; v. anche, sentenza del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA],
T‑301/04
,
EU:T:2009:317
, punto
147
e giurisprudenza ivi citata).
214
In sostanza, nella seconda parte del quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato le pratiche di cui trattasi come un «rifiuto di fornitura» senza aver verificato, in particolare, il carattere «indispensabile» dell’accesso agli elementi in questione, vale a dire le pagine dei risultati generali e i propri risultati specializzati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché il rischio di eliminazione di qualsiasi concorrenza, come avrebbe dovuto fare alla luce della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi sanzionato un rifiuto di fornitura, sottraendosi alle condizioni e alle prove relative all’accertamento di tale infrazione.
215
Le condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), si applicano, in linea di principio, a infrastrutture o a servizi che sono spesso qualificati come «servizio essenziale» nel senso che sono indispensabili per esercitare un’attività in un mercato, in quanto non esistono sostituti reali o potenziali (v. sentenze del 15 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94
,
EU:T:1998:198
, punti
208
e
212
nonché giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA],
T‑301/04
,
EU:T:2009:317
, punto
147
e giurisprudenza ivi citata), cosicché negare l’accesso ad essi può portare all’eliminazione di qualsiasi concorrenza. La giurisprudenza relativa ai servizi essenziali attiene segnatamente alle situazioni in cui il libero esercizio di un diritto esclusivo, che sancisce la realizzazione di un investimento o di una creazione, può essere limitato nell’interesse di una concorrenza non falsata nel mercato interno (v. sentenze del 1o luglio 2010, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑321/05
,
EU:T:2010:266
, punto
679
e del 18 novembre 2020, Lietuvos geležinkeliai/[OSCURATO:PERSONA],
T‑814/17
, con impugnazione pendente,
EU:T:2020:545
, punto
87
e giurisprudenza ivi citata).
216
In numerose occasioni (sentenze del 6 marzo 1974, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
6/73 e 7/73
,
EU:C:1974:18
, punto
25
, del 3 ottobre 1985, CBEM,
311/84
,
EU:C:1985:394
, punto
26
, del 6 aprile 1995, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA],
C‑241/91 P e C‑242/91 P
,
EU:C:1995:98
, punto
56
, del 26 novembre 1998, Bronner,
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
, punto
41
, del 29 aprile 2004, IMS Health,
C‑418/01
,
EU:C:2004:257
, punto
52
, del 12 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑504/93
,
EU:T:1997:84
, punto
132
, e del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punto
332
), il giudice dell’Unione, ispirandosi alla dottrina dei servizi essenziali, ha utilizzato il criterio di indispensabilità e il criterio relativo al rischio di eliminare del tutto la concorrenza per qualificare o escludere l’esistenza di un abuso in cause in cui era in discussione la possibilità per un’impresa in posizione dominante di riservarsi un’attività in un mercato vicino.
217
Come spiega in sostanza l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:264
, paragrafi
56
,
57
e
62
), la scelta del criterio di indispensabilità, nonché quello relativo al rischio di eliminare del tutto la concorrenza, corrisponde alla volontà, da un punto di vista giuridico, di tutelare il diritto di un’impresa di scegliere i suoi partner contrattuali e di disporre liberamente dei suoi beni, principi universalmente sanciti negli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e che assumono talvolta natura costituzionale, e, dal punto di vista economico, di favorire la concorrenza a lungo termine, nell’interesse dei consumatori, consentendo a un’impresa di riservare per uso proprio le strutture che ha sviluppato. La finalità delle tre condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), e richiamate al precedente punto 213, è pertanto di garantire che l’obbligo, imposto a un’impresa che si trovi in una situazione di posizione dominante, di fornire un accesso alla sua infrastruttura non ostacoli, in definitiva, la concorrenza riducendo, per tale impresa, l’incentivo iniziale a costruire tale infrastruttura. [OSCURATO:PERSONA], un’impresa in posizione dominante sarebbe meno incentivata ad investire in infrastrutture qualora ai suoi concorrenti fosse consentito, su richiesta, di condividerne i vantaggi (sentenza del 18 novembre 2020, Lietuvos geležinkeliai/[OSCURATO:PERSONA],
T‑814/17
, con impugnazione pendente,
EU:T:2020:545
, punto
90
).
218
È alla luce di queste considerazioni preliminari che occorre esaminare gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] sanzionando le pratiche in questione senza dimostrare che le condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), e, in particolare, la condizione di indispensabilità, fossero soddisfatte.
219
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie sono in discussione le condizioni alle quali [OSCURATO:PERSONA] fornisce il suo servizio di ricerca generale attraverso l’accesso alle pagine dei risultati generali da parte dei comparatori di prodotti concorrenti, poiché tale accesso, come risulta dalla sezione 7.2.2 della decisione impugnata, è presentato come «significativo» per generare traffico sul sito [OSCURATO:PERSONA] dei comparatori e quindi, alla fine, introiti e, come risulta dalla sezione 7.2.4.2, «non efficacemente sostituibile».
220
[OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 662 della decisione impugnata, si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di non consentire ai comparatori di prodotti concorrenti di beneficiare di un posizionamento e di una visualizzazione simili a quelli di cui beneficia il proprio comparatore e quindi di non garantire la parità di trattamento tra il proprio comparatore e i comparatori concorrenti.
221
A tal riguardo, la decisione impugnata afferma, al punto 699, che qualsiasi «misura» di esecuzione deve garantire che [OSCURATO:PERSONA] non tratti i servizi di comparazione dei prodotti concorrenti «in modo meno favorevole» del proprio servizio di comparazione dei prodotti nelle sue pagine dei risultati generali e, al punto 700, lettera c), che qualsiasi misura di esecuzione dovrebbe sottoporre il servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] agli «stessi processi e metodi» di posizionamento e di presentazione di quelli utilizzati per i servizi di comparazione dei prodotti concorrenti.
222
La decisione impugnata considera quindi la parità di accesso tra il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e i comparatori di prodotti concorrenti alle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal tipo di risultati in questione (risultati generici, [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]), e tende quindi a garantire l’accesso ai comparatori di prodotti concorrenti alle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] con un posizionamento e una presentazione visibili quanto quelli del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], anche se non esclude che, per dare esecuzione alle misure correttive richieste dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rinunci a visualizzare e a posizionare il proprio comparatore di prodotti in modo più favorevole dei comparatori di prodotti concorrenti nelle sue pagine dei risultati generali.
223
In secondo luogo, occorre constatare che, in presenza di tale problema di accesso, come risulta dai punti da 649 a 652 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto riferimento, almeno espressamente, alle condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
) per considerare l’abuso accertato. Al contrario, come risulta dai punti 334 e 649 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulla giurisprudenza applicabile agli abusi per effetto leva per considerare accertate le pratiche anticoncorrenziali in questione. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] facesse leva sulla sua posizione dominante nel mercato della ricerca generale per favorire il proprio comparatore di prodotti nel mercato dei servizi di comparazione dei prodotti, favoritismo che portava a un’esclusione potenziale o effettiva della concorrenza nel mercato a valle (punti 341 e 342 della decisione impugnata).
224
[OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che la pagina dei risultati generale di [OSCURATO:PERSONA] presenta caratteristiche che la avvicinano a un servizio essenziale (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94
,
EU:T:1998:198
, punti
208
e
212
e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA],
T‑301/04
,
EU:T:2009:317
, punto
147
e giurisprudenza ivi citata), nel senso che non esiste attualmente alcun sostituto reale o potenziale disponibile che consenta di sostituirla in modo economicamente sostenibile nel mercato (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punti
208
,
388
,
390
,
421
e
436
).
225
Va osservato, a tal proposito, come risulta dai precedenti punti da 170 a 173, che nella sezione 7.2.4 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il traffico di ricerca generale proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un’ampia percentuale del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti e che tale traffico non poteva essere efficacemente sostituito da altre fonti di traffico attualmente disponibili per i comparatori di prodotti, elementi presentati come aspetti essenziali nell’analisi del comportamento abusivo.
226
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi precisato, nella sezione 7.2.4.2 della decisione impugnata, che non esisteva attualmente un’alternativa valida per il traffico che rappresentava un’ampia percentuale dell’attività dei servizi di comparazione dei prodotti. Al punto 588 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «il traffico proveniente da altri motori di ricerca generali (come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) era insignificante e non in grado di crescere a causa delle barriere all’ingresso nei mercati nazionali dei servizi di ricerca generale». Ai punti da 285 a 305 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto le barriere all’ingresso nei mercati della ricerca generale. Essa ha considerato che tali barriere provenivano da investimenti significativi nonché da effetti di scala e di rete. Ha spiegato come la storia dei mercati della ricerca generale corroborasse l’esistenza di tali barriere all’ingresso, con un solo ingresso significativo nel mercato dal 2009 (quello di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]) e una posizione quasi monopolistica di [OSCURATO:PERSONA] (su scala pressoché mondiale). Al punto 544 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche dichiarato che un maggiore investimento negli annunci di testo per compensare la perdita di traffico dal motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva una soluzione «economicamente sostenibile», non più delle altre fonti di traffico come le applicazioni mobili o il traffico diretto (punti 568 e 580).
227
[OSCURATO:PERSONA] facendo, nel constatare che il traffico generato dalle pagine di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] non era «efficacemente sostituibile» e che le altre fonti di traffico non erano «economicamente sostenibili», la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il traffico di [OSCURATO:PERSONA] fosse indispensabile per i comparatori di prodotti concorrenti (v., in tal senso, e per analogia per quanto riguarda un sistema operativo per computer avente caratteristiche dello stesso tipo, sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punti
208
,
388
,
390
,
421
e
436
).
228
[OSCURATO:PERSONA], nella sezione 7.3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che le pratiche in questione potevano portare alla potenziale eliminazione di qualsiasi concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato, al punto 594 della decisione impugnata, che tali pratiche «potevano portare i servizi di comparazione dei prodotti concorrenti a cessare la fornitura dei loro servizi».
229
In terzo luogo, occorre constatare che, sebbene le pratiche in questione, come sostiene [OSCURATO:PERSONA], non siano estranee a un problema di accesso, esse sono tuttavia distinte nei loro elementi costitutivi dal rifiuto di fornitura in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), il che giustifica la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di considerarle in base a criteri diversi da quelli specifici di tale sentenza.
230
[OSCURATO:PERSONA], non ogni problema di accesso, totale o parziale, come quello del caso di specie, implica necessariamente l’applicazione delle condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), relative ai rifiuti di fornitura.
231
Ciò vale, in particolare, come afferma la [OSCURATO:PERSONA] al punto 649 della decisione impugnata (v. supra, punto 212), quando la pratica in questione consiste in un comportamento autonomo che si distingue, nei suoi elementi costitutivi, da un rifiuto di fornitura, anche se può avere gli stessi effetti di esclusione.
232
[OSCURATO:PERSONA], un «rifiuto» di fornitura che giustifica l’applicazione delle condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), implica, da un lato, un carattere espresso, ossia l’esistenza di una «domanda» o in ogni caso della volontà di ottenere un accesso e di un «rifiuto» correlativo e, dall’altro, che il fatto generatore dell’effetto di esclusione dal mercato, ossia il comportamento censurato, consiste principalmente nel rifiuto in quanto tale e non in una pratica estrinseca come, in particolare, un’altra forma di abuso per effetto leva (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1974, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
6/73 e 7/73
,
EU:C:1974:18
, punti
24
e
25
, del 3 ottobre 1985, CBEM,
311/84
,
EU:C:1985:394
, punti
26
e
27
, del 6 aprile 1995, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA],
C‑241/91 P e C‑242/91 P
,
EU:C:1995:98
, punti
9
,
11
,
54
e
55
, del 26 novembre 1998, Bronner,
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
, punti
8
,
11
e
47
, del 12 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑504/93
,
EU:T:1997:84
, punti
5
,
7
,
110
,
131
e
132
, e del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punti
2
e
7
).
233
Per contro, la mancanza di tale rifiuto espresso di fornitura esclude che siano qualificate come rifiuto di fornitura e analizzate alla luce delle condizioni rigorose stabilite per siffatto rifiuto, pratiche che, per quanto possano alla fine tradursi in un rifiuto implicito di accesso, costituiscono, tenuto conto dei loro elementi costitutivi, che per loro stessa natura si discostano dalla concorrenza basata sui meriti, una violazione autonoma dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
234
Come ha affermato, del resto, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑152/19 P e C‑165/19 P
,
EU:C:2020:678
, paragrafi da
85
a
89
), tutte, o almeno, la maggior parte delle pratiche che possono limitare o eliminare la concorrenza (in prosieguo: le «pratiche di esclusione») possono costituire rifiuti impliciti di fornitura, poiché tendono a rendere più difficile l’accesso a un mercato. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
) non può essere applicata a tutte queste pratiche, salvo disattendere la lettera e lo spirito dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], la cui portata non può essere limitata alle pratiche abusive vertenti su beni e servizi «indispensabili» ai sensi di tale sentenza.
235
Occorre del resto osservare che, in varie cause che hanno sollevato, al pari della causa in esame, questioni di accesso a un servizio, non è stato richiesto di dimostrare il requisito di indispensabilità. [OSCURATO:PERSONA] è stato, in particolare, nel caso delle pratiche di compressione dei margini (sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punti da
55
a
58
, e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, punto
75
) e delle vendite collegate (sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA],
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punto
961
)
236
A tal proposito, come ha dichiarato la Corte, non si può dedurre dai punti 48 e 49 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), che le condizioni necessarie per stabilire la sussistenza di un rifiuto abusivo di fornitura devono essere necessariamente applicate nel contesto della valutazione del carattere abusivo di un comportamento consistente nel sottoporre la fornitura di servizi o la vendita di prodotti a condizioni svantaggiose o alle quali l’acquirente potrebbe non essere interessato, poiché tali comportamenti possono costituire, di per sé, una forma autonoma di abuso diversa dal rifiuto di fornitura (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punti
55
e
56
; v. anche, in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, punti
75
e
96
).
237
Occorre constatare, a tal proposito, come risulta dalla sezione 7.2.3 della decisione impugnata, che le pratiche in questione si basano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], su una discriminazione interna tra il servizio di comparazione dei prodotti proprio di [OSCURATO:PERSONA] e i servizi di comparazione dei prodotti concorrenti, attraverso un effetto leva a partire da un mercato dominato, caratterizzato da rigide barriere all’ingresso, ossia il mercato dei servizi di ricerca generale.
238
[OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 344 della decisione impugnata e dal suo articolo 1, non è in discussione, nel caso di specie, un semplice rifiuto unilaterale, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di fornire alle imprese concorrenti un servizio necessario per competere in un mercato vicino, che sarebbe contrario all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e che legittimerebbe pertanto l’applicazione della teoria dei «servizi essenziali» (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑419/03
,
EU:T:2011:102
, punto
109
), bensì una differenza di trattamento contraria alle disposizioni di tale articolo.
239
[OSCURATO:PERSONA], gli avvocati generali della Corte hanno costantemente distinto le cause aventi ad oggetto una differenza di trattamento dalle cause aventi ad oggetto un rifiuto di accesso, escludendovi l’applicazione delle condizioni risultanti dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
). Siffatta esclusione è stata menzionata dall’avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni nella causa Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:264
, paragrafo
54
), dall’avvocato generale Mazák, che ha espressamente escluso l’applicazione del requisito di indispensabilità nei casi in cui «l’impresa in posizione dominante può discriminare tra i concorrenti e tra le proprie operazioni sul mercato a valle ai sensi dell’articolo 102, lettera c), [OSCURATO:PERSONA]» (conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2010:483
, paragrafo
32
), ed è confermata dal Tribunale nella sentenza del 7 ottobre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑228/97
,
EU:T:1999:246
, punti
166
e
167
).
240
Si deve quindi concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dimostrare che le condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), erano soddisfatte, per giungere alla constatazione di un’infrazione sulla base delle pratiche accertate, in quanto, come afferma la [OSCURATO:PERSONA] al punto 649 della decisione impugnata, le pratiche in questione costituiscono una forma autonoma di abuso per effetto leva che implicano, come afferma altresì la [OSCURATO:PERSONA] al punto 650 di tale decisione, un carattere «attivo» che si traduce in atti positivi di discriminazione nel trattamento dei risultati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA], che sono promossi nelle sue pagine dei risultati generali, e dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti, che sono invece soggetti a retrocessione. Esse si distinguono quindi dal comportamento oggetto della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), che consisteva in un semplice rifiuto di accesso, come ha del resto sottolineato la Corte nella sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑152/19 P
,
EU:C:2021:238
, punto
45
), pronunciata dopo l’udienza nella presente causa.
241
È irrilevante, a tal riguardo, contrariamente a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 204), il fatto che, nella sentenza del 3 ottobre 1985, CBEM (
311/84
,
EU:C:1985:394
), la Corte abbia applicato le condizioni relative ai servizi essenziali a una pratica di esclusione dal mercato «attiva» come quella di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA], in tale sentenza, la Corte era chiamata a pronunciarsi, attraverso una questione pregiudiziale, su un «rifiuto di fornitura» e si è quindi limitata a prendere posizione sulle condizioni applicabili a tale pratica come definita dalla questione pregiudiziale (sentenza del 3 ottobre 1985, CBEM,
311/84
,
EU:C:1985:394
, punti
19
e
26
). Non se ne può dedurre che il criterio in materia di rifiuto di fornitura e il conseguente requisito di indispensabilità si applichino a tutte le pratiche di esclusione dal mercato di cui all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], compresa la pratica di favoritismo oggetto del caso di specie, il che sarebbe del resto contrario all’interpretazione adottata dalla Corte nella sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige (
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punti
55
e
56
).
242
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se, come dichiara la [OSCURATO:PERSONA] al punto 651 della decisione impugnata, il Tribunale ha già escluso l’applicazione delle condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), in particolare, per il fatto che non era necessario che l’impresa in questione cedesse un bene né che concludesse contratti con persone che non aveva scelto applicando la decisione controversa (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2003, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑65/98
,
EU:T:2003:281
, punto
161
), il proprietario di un bene indispensabile può sempre porre fine al rifiuto di fornitura eliminando il bene in questione, cosicché tale criterio non opera, tanto più che, nel caso di specie, la decisione impugnata gli imporrebbe, in sostanza, di trasferire un bene di valore, ossia lo spazio assegnato ai risultati di ricerca. Ne conseguirebbe che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe erroneamente basata sulla sentenza del 23 ottobre 2003, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑65/98
,
EU:T:2003:281
), per escludere l’applicabilità delle condizioni stabilite nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
).
243
È vero che, come risulta dai precedenti punti da 219 a 222, nella causa in esame sono in discussione, sia pure indirettamente, le condizioni alle quali [OSCURATO:PERSONA] fornisce il suo servizio di ricerca generale attraverso l’accesso alle pagine dei risultati generali da parte dei comparatori di prodotti.
244
[OSCURATO:PERSONA], l’obbligo per l’impresa che sfrutta in modo abusivo una posizione dominante di cedere beni, stipulare contratti o fornire l’accesso al suo servizio a condizioni non discriminatorie non implica necessariamente l’applicazione dei criteri fissati nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
). [OSCURATO:PERSONA], non può esistere un’automaticità tra i criteri di qualificazione giuridica dell’abuso e le misure correttive che consentono di porvi rimedio. [OSCURATO:PERSONA], se, in una situazione come quella in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), l’impresa che deteneva il sistema di recapito a domicilio dei giornali avesse non solo rifiutato di fornire l’accesso alla sua infrastruttura, ma avesse anche attuato pratiche attive di esclusione che ostacolavano lo sviluppo di un sistema concorrente di recapito a domicilio o che impedivano l’uso di mezzi alternativi di distribuzione, i criteri per individuare l’abuso sarebbero stati diversi. [OSCURATO:PERSONA], in tal caso, sarebbe stato eventualmente possibile, per l’impresa sanzionata, porre fine all’abuso fornendo l’accesso al proprio sistema di recapito a domicilio a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. [OSCURATO:PERSONA], ciò non avrebbe significato che l’abuso individuato fosse solo un rifiuto di accesso al suo sistema di recapito a domicilio.
245
In altri termini, solo perché uno dei modi per porre fine al comportamento abusivo consiste nel permettere ai concorrenti di apparire nelle «boxes» visualizzate in cima alla pagina dei risultati di [OSCURATO:PERSONA], ciò non significa che le pratiche abusive debbano essere limitate alla visualizzazione di dette «boxes» e che le condizioni per individuare l’abuso debbano essere definite solo in relazione a tale aspetto. Nel caso di specie, come risulta in particolare dal punto 344 della decisione impugnata, le pratiche in questione comprendono anche il fatto di relegare i comparatori di prodotti concorrenti nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] mediante algoritmi di aggiustamento, il che, unito alla promozione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei propri risultati, è un elemento costitutivo di tali pratiche, il quale, del resto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], svolge un ruolo importante nell’effetto di esclusione dal mercato constatato e non è direttamente collegato all’accesso alle «boxes» di [OSCURATO:PERSONA] nella sua pagina dei risultati generale.
246
[OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità dei criteri della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
), non può dipendere dalle misure disposte dalla [OSCURATO:PERSONA] per porre fine all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento dell’infrazione precede, per sua natura, la determinazione delle misure idonee a porvi fine. In tali circostanze, l’esistenza dell’infrazione e l’applicabilità delle condizioni fissate nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
) non possono dipendere dalle misure che l’impresa deve successivamente adottare per porvi fine.
247
Ne consegue che il criterio basato sulla necessità di cedere beni o di stipulare contratti per porre fine all’infrazione è inoperante nell’ambito delle infrazioni attive che, come nel caso di specie, si distinguono da un semplice rifiuto di fornitura.
248
[OSCURATO:PERSONA], è infondata l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) avrebbe costantemente respinto le denunce secondo le quali una società dominante commetterebbe un abuso concedendosi un trattamento più favorevole di quello dei suoi concorrenti, sulla base del fatto che le imprese non sono tenute a sovvenzionare i loro concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], come affermato dalla la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento, tale riferimento a una «sovvenzione» della concorrenza da parte di un’impresa dominante è stato utilizzato solo in un contesto molto specifico, quello dei flussi finanziari infragruppo caratterizzati dalla fissazione di prezzi d’acquisto particolarmente vantaggiosi da parte di una società madre a una controllata. In ogni caso, anche se la nozione di favoritismo non fosse stata riconosciuta dai giudici tedeschi, ciò non escluderebbe la sua pertinenza come base per la constatazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i giudici dell’Unione non possono essere vincolati dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, sia pure di corti supreme o costituzionali (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Acino/[OSCURATO:PERSONA],
C‑269/13 P
,
EU:C:2014:255
, punto
114
), anche se nulla impedisce loro di trarne ispirazione e di tenerne conto come elemento di analisi. Per contro, spetta ai giudici e alle autorità nazionali applicare l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] in modo uniforme e in conformità alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione, poiché divergenze tra i giudici e le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in merito alla sua applicazione potrebbero compromettere l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e violare la certezza del diritto.
249
In tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del quinto motivo e il motivo nel suo insieme.
c)
Sulla prima parte del primo motivo, secondo la quale i fatti sarebbero stati presentati in modo errato in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto i gruppi di risultati dei prodotti al fine di migliorare la qualità del suo servizio e non per indirizzare il traffico verso il proprio servizio di comparazione dei prodotti
1)
Argomenti delle parti
250
[OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato i fatti in modo errato. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto i gruppi di risultati dei prodotti al fine di migliorare la qualità del suo servizio di ricerca generale e non per indirizzare il traffico verso il proprio servizio di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] spiega quindi che non perseguiva alcun obiettivo anticoncorrenziale nell’introdurre i risultati dei prodotti, contrariamente a quanto risulta dalla presentazione dei fatti effettuata al punto 386 della decisione impugnata.
251
D’altro lato, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i [OSCURATO:PERSONA] non hanno danneggiato gli utenti, ma hanno migliorato la qualità e la pertinenza dei suoi risultati, contrariamente a quanto risulterebbe, in particolare, dal punto 598 della decisione impugnata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sempre mostrato agli utenti i risultati più pertinenti. In sintesi, la decisione impugnata ignorerebbe gli elementi che dimostrano lo scopo favorevole alla concorrenza perseguito da [OSCURATO:PERSONA] nello sviluppo dei gruppi di risultati dei prodotti, nelle soluzioni tecniche che hanno migliorato la qualità del suo servizio di ricerca generale nonché nella concreta evoluzione del traffico. I fatti dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] perseguiva uno scopo favorevole alla concorrenza nel visualizzare i [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero migliorato la qualità del servizio di ricerca generale a vantaggio degli utenti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe migliorato le sue tecnologie per essere più competitiva in relazione ai parametri sui quali competevano i motori di ricerca generale. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia concentrata sulla pertinenza sarebbe corroborato dalla prudente attivazione dei [OSCURATO:PERSONA], dalle prove documentali e dai dati del traffico.
252
[OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che, nella decisione impugnata, non contesta lo scopo favorevole alla concorrenza dello sviluppo dei [OSCURATO:PERSONA] in quanto tali. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa contesta a [OSCURATO:PERSONA] di aver visualizzato in modo attraente i [OSCURATO:PERSONA], mentre, contemporaneamente, i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti potevano apparire solo attraverso i risultati generici, senza alcuna funzione di visualizzazione arricchita, e gli algoritmi potevano declassarli all’interno di tali risultati (punti 344 e 512 della decisione impugnata).
253
Il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la vera motivazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata quella di proteggere e di massimizzare i suoi introiti riservandosi sistematicamente la parte più redditizia dello schermo per i propri risultati, presentati con caratteristiche grafiche attraenti anche se tali risultati non erano necessariamente i più pertinenti per una determinata richiesta. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, dal canto suo, che [OSCURATO:PERSONA] ha adottato un comportamento anticoncorrenziale per escludere i suoi concorrenti e per promuovere il proprio comparatore di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così posto in essere deliberatamente una strategia di esclusione volta, da un lato, a relegare i suoi concorrenti attraverso i suoi algoritmi di aggiustamento e, dall’altro, a favorire il proprio comparatore di prodotti grazie a una presentazione e un posizionamento preferenziali. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la ragione, asseritamente favorevole alla concorrenza, alla base dell’introduzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei [OSCURATO:PERSONA] è, secondo la giurisprudenza, irrilevante e, in ogni caso, non potendo giovare a tutti i comparatori di prodotti concorrenti, il presunto miglioramento operato da [OSCURATO:PERSONA] con i [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto migliorare la pertinenza dei suoi risultati considerati nel loro complesso.
2)
Giudizio del Tribunale
254
Occorre osservare che, quando la [OSCURATO:PERSONA] esamina il comportamento di un’impresa in posizione dominante – esame indispensabile per concludere se vi sia un abuso di tale posizione – essa deve necessariamente valutare la strategia commerciale di detta impresa. In tale contesto appare normale che la [OSCURATO:PERSONA] valuti fattori di natura soggettiva, ossia i motivi sottesi alla strategia commerciale in questione (sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑549/10 P
,
EU:C:2012:221
, punto
19
).
255
[OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di un eventuale intento anticoncorrenziale costituisce solo una delle numerose circostanze di fatto che possono essere prese in considerazione per accertare un abuso di posizione dominante (sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑549/10 P
,
EU:C:2012:221
, punto
20
).
256
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta in alcun modo a dimostrare l’esistenza di tale intento da parte dell’impresa in posizione dominante ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], anche se la prova di tale intento, pur non essendo sufficiente di per sé, costituisce una circostanza di fatto che può essere presa in considerazione ai fini della determinazione di un abuso di posizione dominante [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a.,
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
162
e giurisprudenza ivi citata].
257
[OSCURATO:PERSONA], l’esistenza della volontà di esercitare una concorrenza basata sui meriti, quand’anche accertata, non può dimostrare la mancanza di un abuso (sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑549/10 P
,
EU:C:2012:221
, punto
22
).
258
Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver inteso in alcun modo deviare dalla concorrenza basata sui meriti e afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] travisa i fatti suggerendo, nella decisione impugnata, la presenza di tale intento anticoncorrenziale alla base delle pratiche in questione.
259
[OSCURATO:PERSONA], dai punti della decisione impugnata citati da [OSCURATO:PERSONA] (in particolare i punti 386, da 490 a 492 e 598 della decisione impugnata) non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione, almeno in quanto tale, ai fini della definizione dell’esistenza dell’abuso in questione, un eventuale «obiettivo anticoncorrenziale» di [OSCURATO:PERSONA] alla base dello «sviluppo» delle tecnologie che hanno portato all’introduzione dei [OSCURATO:PERSONA].
260
Al contrario, come risulta dal testo della sezione 7.2.1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il comportamento abusivo fosse costituito da elementi oggettivi, vale a dire «il posizionamento e la presentazione più favorevoli, nei risultati della ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA], del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai comparatori concorrenti», comportamento che, secondo la sezione 7.2.3 della decisione impugnata, con il sistema degli algoritmi di aggiustamento della ricerca generale applicati ai comparatori di prodotti concorrenti, avrebbe «ridotto il traffico dei risultati delle ricerche generali di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti e aumentato [detto] traffico verso il proprio comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]». Tale constatazione è stata effettuata mentre il traffico era, secondo la sezione 7.2.2 della decisione impugnata, «significativo» per i servizi di comparazione dei prodotti concorrenti e, secondo la sezione 7.2.4 della decisione impugnata, il traffico deviato, che rappresentava una parte significativa del traffico dei servizi di comparazione dei prodotti concorrenti, non poteva essere efficacemente sostituito da altre fonti.
261
[OSCURATO:PERSONA], come ha ripetuto più volte nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA] consistesse, in particolare, nella combinazione di due pratiche oggettive, vale a dire, da un lato, il posizionamento e la presentazione più favorevoli dei propri risultati specializzati nelle sue pagine dei risultati generali rispetto a quelli dei risultati dei comparatori concorrenti e, dall’altro, la concomitante retrocessione, mediante algoritmi di aggiustamento, dei risultati dei comparatori concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare l’infrazione, ha quindi accuratamente confrontato, in una prima fase, il modo in cui erano posizionati e presentati i risultati dei comparatori concorrenti (sezione 7.2.1.1 della decisione impugnata) e, in una seconda fase, il modo in cui erano posizionati e presentati i risultati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA] (sezione 7.2.1.2 della decisione impugnata), prima di esaminare, in una terza fase, le circostanze particolari in cui si erano inserite le pratiche in questione, vale a dire l’entità del traffico e la sua effettiva insostituibilità, nonché il comportamento degli utenti di [OSCURATO:PERSONA].
262
[OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a confrontare il modo in cui [OSCURATO:PERSONA] posizionava e presentava i risultati dei comparatori concorrenti rispetto ai risultati del proprio comparatore e ha descritto il contesto economico in cui veniva esercitata la concorrenza tra i servizi di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], nell’accertare l’infrazione, non ha quindi preso in considerazione né una strategia né obiettivi anticoncorrenziali che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perseguito, come essa ha espressamente confermato in udienza in risposta a un quesito scritto del Tribunale.
263
È vero che, come risulta dalla risposta del Tribunale alla prima parte del quinto motivo (v. supra, punto 175), la [OSCURATO:PERSONA] ha constato che le pratiche di cui trattasi si discostavano dalla concorrenza basata sui meriti. [OSCURATO:PERSONA], tale constatazione non può essere inficiata dal presunto intento di [OSCURATO:PERSONA] di esercitare una concorrenza basata sui meriti migliorando la qualità del suo servizio di ricerca generale e la pertinenza dei suoi risultati specializzati, poiché, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 257, il semplice intento di esercitare una concorrenza basata sui meriti, quand’anche accertata, non può dimostrare la mancanza di un abuso.
264
[OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante vietato dall’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] è una nozione oggettiva (sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
85/76
,
EU:C:1979:36
, punto
91
). Occorre rilevare, inoltre, che, contrariamente all’articolo 101, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun riferimento allo scopo della pratica (sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA],
T‑203/01
,
EU:T:2003:250
, punto
237
), anche se rinvia, sia pure indirettamente, a un obiettivo anticoncorrenziale.
265
[OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto commentare la strategia commerciale perseguita da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del lancio dei [OSCURATO:PERSONA] e menzionare, a tal proposito, fattori di natura soggettiva, come la preoccupazione di correggere le scarse prestazioni di [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti relativi a un travisamento degli elementi di fatto riguardanti le ragioni dell’introduzione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché fanno riferimento a motivazioni che non sono utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] come elementi costitutivi dell’infrazione (questi ultimi elementi sono sintetizzati al precedente punto 260), devono essere respinti in quanto inoperanti nell’ambito dell’analisi dell’accertamento dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2018, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑691/14
, con impugnazione pendente,
EU:T:2018:922
, punto
188
e giurisprudenza ivi citata).
266
[OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i [OSCURATO:PERSONA] non hanno danneggiato gli utenti, ma hanno migliorato la qualità e la pertinenza dei suoi risultati, occorre constatare che tali eventuali aumenti di efficienza generati dalle pratiche in questione devono essere presi in considerazione come eventuali giustificazioni oggettive, cosicché non possono suffragare la prima parte del primo motivo, che verte, in sostanza, su un travisamento dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tali argomenti sul miglioramento della qualità e della pertinenza dei risultati saranno dunque esaminati in tale fase successiva dell’analisi, nella sezione B, punto 4.
267
In tali circostanze, occorre respingere la prima parte del primo motivo di ricorso e il quinto motivo nel suo insieme in quanto infondati.
2.
Sugli elementi del primo e del secondo motivo, vertenti sul carattere non discriminatorio delle pratiche in questione
a)
Sugli elementi del primo motivo, vertenti sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito il proprio servizio di comparazione dei prodotti mediante la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA]
268
A sostegno del suo primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] elabora tre parti. Come è stato affermato in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella prima parte, che i fatti sono presentati in modo errato nella decisione impugnata in quanto essa ha introdotto i gruppi di risultati dei prodotti al fine di migliorare la qualità del suo servizio e non per indirizzare il traffico verso il proprio servizio di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella seconda parte, che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso erroneamente che il diverso trattamento dei [OSCURATO:PERSONA] e dei risultati generici aveva dato luogo a un atto di favoritismo, mentre non vi era alcuna discriminazione. [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di discriminazione, non ci può essere abuso. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella terza parte, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le norme giuridiche applicabili alla valutazione delle giustificazioni oggettive che permettono in taluni casi di giustificare comportamenti a priori anticoncorrenziali, per quanto riguarda la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato se gli elementi presentati da [OSCURATO:PERSONA] sui benefici per gli utenti dei [OSCURATO:PERSONA] compensassero gli effetti restrittivi asseriti.
269
Il Tribunale ritiene opportuno trattare la terza parte del primo motivo, relativa alle giustificazioni oggettive, nell’ambito di una trattazione autonoma, dopo l’esame del terzo e del quarto motivo sugli effetti anticoncorrenziali, conformemente a quanto è stato annunciato al precedente punto 126.
270
Si ricorda, inoltre, che la prima parte del primo motivo, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto i gruppi di risultati dei prodotti al fine di migliorare la qualità del suo servizio e non per indirizzare il traffico verso il proprio servizio di comparazione dei prodotti, come affermerebbe la [OSCURATO:PERSONA], è stata trattata ai precedenti punti da 250 a 267. [OSCURATO:PERSONA], nella presente parte sarà esaminata solo la seconda parte del presente motivo.
1)
Argomenti delle parti
271
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata è errata in diritto in quanto si conclude che essa ha favorito i [OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato le condizioni necessarie per dimostrare una discriminazione.
272
In una prima fase, [OSCURATO:PERSONA] dichiara che i suoi meccanismi per generare i risultati dei prodotti e i risultati generici trattavano in modo diverso situazioni diverse, e ciò per motivi legittimi. [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto di aver applicato meccanismi diversi per generare i risultati dei prodotti e i risultati generici. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, per i risultati generici, [OSCURATO:PERSONA] si basava sui dati ottenuti attraverso il processo denominato «crawling» e sui segnali di pertinenza generici derivati da tali dati. D’altro lato, per i risultati dei prodotti, [OSCURATO:PERSONA] si basava su flussi di dati forniti direttamente dai commercianti e su segnali di pertinenza specifici dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], applicando tecnologie diverse ai risultati generici e ai risultati dei prodotti, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe trattato diversamente situazioni simili. Essa avrebbe trattato situazioni diverse in modo diverso per una ragione legittima, ossia per migliorare la qualità dei suoi risultati.
273
In una seconda fase, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per classificare tali risultati nelle sue pagine di ricerca generali, applicava poi lo stesso standard di pertinenza ai risultati specializzati e ai risultati generici, e lo faceva in modo coerente. A tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che è errata anche l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] hanno beneficiato di un posizionamento e di una presentazione favorevoli rispetto ai risultati generici, poiché le differenze di trattamento non avrebbero concesso ai [OSCURATO:PERSONA] un posizionamento immeritato nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea che la decisione impugnata non tiene conto del funzionamento della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe creato un sistema coerente di classificazione per tutte le categorie di risultati di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto «guadagnarsi» il loro posizionamento in una pagina dei risultati sulla base dello stesso standard di pertinenza che [OSCURATO:PERSONA] applicava ai risultati generici. [OSCURATO:PERSONA] afferma, a tal proposito, che, grazie alla [OSCURATO:PERSONA] e alle sue componenti, essa confrontava direttamente la pertinenza dei risultati dei prodotti con i risultati generici, e sulla base dello stesso standard di pertinenza. [OSCURATO:PERSONA], quando un [OSCURATO:PERSONA] veniva visualizzato in una buona posizione nella pagina di ricerca generale, ciò sarebbe stato il risultato del fatto che era più pertinente dei risultati generici classificati al di sotto di essa e non di un trattamento favorevole.
274
[OSCURATO:PERSONA], la risposta fornita nella decisione impugnata a tali argomenti sarebbe errata. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe erroneamente, al punto 440 della decisione impugnata, che è irrilevante la questione se [OSCURATO:PERSONA] applicasse lo stesso standard di pertinenza ai [OSCURATO:PERSONA] e ai risultati generici. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe visualizzato i [OSCURATO:PERSONA] solo quando erano più pertinenti dei risultati generici classificati al di sotto di essi e non avrebbero potuto essere favoriti. Il posizionamento ottenuto nella pagina dei risultati generale sarebbe stato meritato. Classificare i risultati in base alla loro pertinenza sarebbe l’opposto del favoritismo.
275
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe erroneamente, al punto 441 della decisione impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato di applicare gli stessi standard di pertinenza ai [OSCURATO:PERSONA] e ai risultati generici. Tale ragionamento tenterebbe di invertire l’onere della prova. Spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato standard di pertinenza coerenti nella visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA]. Altrimenti, non potrebbe dimostrare l’esistenza di un favoritismo.
276
In terzo luogo, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato di applicare standard di pertinenza coerenti ai [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, al punto 442 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe erroneamente che [OSCURATO:PERSONA] si basa unicamente su due relazioni di valutazione comparativa per fornire tale dimostrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] numerosi documenti sul funzionamento del suo sistema di classificazione e sugli standard di pertinenza applicati. Le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata riguardo a queste due relazioni sarebbero infondate. [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe altrettanto erroneamente, al punto 390 della decisione impugnata, che, tra il 2009 e il settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe seguito una regola interna che consentiva di garantire che i [OSCURATO:PERSONA] «fossero sempre collocati in cima» ogni volta che il risultato di un comparatore di prodotti concorrente era classificato nei primi tre risultati generici. Si tratterebbe di una proposta che non sarebbe mai stata attuata. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contraddetta dai dati sul posizionamento dei [OSCURATO:PERSONA] quando un comparatore di prodotti appariva fra i primi tre risultati tra il dicembre 2009 e il settembre 2010, periodo durante il quale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], era in vigore la regola interna di cui trattasi.
277
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene in particolare che gli algoritmi di aggiustamento non si applicavano al comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e i comparatori di prodotti concorrenti non disponevano dei formati di presentazione applicabili a detto comparatore. Il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i risultati di ricerca dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] non erano determinati unicamente dalla loro pertinenza per il consumatore, in quanto vi erano considerazioni commerciali alla base del loro trattamento. Ciò sarebbe contrario al legittimo affidamento, da parte dei consumatori, sulla neutralità di [OSCURATO:PERSONA] nel trattamento dei risultati. Quest’ultima manipolerebbe i risultati delle ricerche rendendo invisibili i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti.
2)
Giudizio del Tribunale
278
In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che le pratiche in questione abbiano potuto portare a una discriminazione in quanto, da un lato, applicava meccanismi diversi, ossia i meccanismi delle ricerche generiche attraverso il processo denominato «crawling» e meccanismi di ricerca specializzata attraverso il trattamento di flussi inviati dai rivenditori affiliati, a situazioni diverse, vale a dire risultati generici e risultati specializzati, e, dall’altro, applicava a tutti i risultati gli stessi criteri di pertinenza, grazie alla sua tecnologia [OSCURATO:PERSONA] e al suo algoritmo Superroot. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], non poteva esservi discriminazione in quanto essa visualizzava i [OSCURATO:PERSONA] solo quando questi ultimi erano più pertinenti, tenuto conto di tali tecnologie, dei risultati generici, cosicché i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero guadagnato il loro posizionamento in base ai propri meriti.
279
In via preliminare, per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto concludere correttamente per l’esistenza di una discriminazione, occorre esaminare la differenza di trattamento che essa ha ritenuto contraria all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda il posizionamento e la presentazione dei [OSCURATO:PERSONA].
280
A tal riguardo, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, nella sezione 7.2.1 della decisione impugnata, che il comportamento abusivo consisteva nel «posizionamento» e nella «presentazione» più favorevoli dei risultati del proprio servizio di comparazione dei prodotti (compresi i [OSCURATO:PERSONA]), nelle sue pagine dei risultati generali, rispetto a quelli dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti. Come risulta da detta sezione, dal punto 344 della decisione impugnata e dall’articolo 1 del suo dispositivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta quindi a [OSCURATO:PERSONA] di posizionare e di presentare, nelle sue pagine dei risultati generali, il proprio comparatore di prodotti «in modo più favorevole» dei comparatori di prodotti concorrenti.
281
Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha confrontato il modo in cui i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti erano «posizionati» e «presentati» nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] (sezione 7.2.1.1) e il modo in cui i risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, i [OSCURATO:PERSONA], erano «posizionati» e «presentati» in tali pagine (sezione 7.2.1.2).
282
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, mentre i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti potevano apparire solo sotto forma risultati generici, ossia sotto forma di semplici link blu senza immagini o informazioni aggiuntive sui prodotti e i loro prezzi (punto 371 della decisione impugnata), ed erano soggetti, a differenza dei risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], alla possibilità che la loro classificazione nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] fosse retrocessa in fondo alla prima pagina o nelle pagine successive da parte di taluni algoritmi di aggiustamento (punti da 352 a 355), come era avvenuto del resto dopo l’introduzione dell’algoritmo Panda (punto 361), i risultati specializzati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e, per il periodo in questione, i [OSCURATO:PERSONA], erano posizionati, a loro volta, in modo prominente nei risultati della ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] (punti 379 e 385), presentati in un formato ricco con immagini e informazioni sui prodotti (punto 397), e non potevano essere oggetto di retrocessione dagli algoritmi di aggiustamento (punto 512).
283
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi constatato che tale trattamento differenziato dei risultati dei comparatori concorrenti rispetto ai risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] (i [OSCURATO:PERSONA]) favoriva quest’ultimo comparatore di prodotti rispetto ai servizi di comparazione dei prodotti concorrenti, tenuto conto, in particolare, dell’entità del traffico generato dal motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] per i comparatori di prodotti concorrenti (sezione7.2.2. della decisione impugnata), del comportamento degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] la cui attenzione tendeva a concentrarsi sui risultati più visibili nella pagina dei risultati di ricerca generale, vale a dire i risultati meglio posizionati (sezione 7.2.3.1 della decisione impugnata), nonché del carattere «non efficacemente sostituibile» del traffico deviato dalle pratiche da parte di altre fonti (sezione 7.2.4 della decisione impugnata).
284
In primo luogo, ne consegue che il trattamento differenziato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] non consiste, come suggerisce [OSCURATO:PERSONA], nell’applicazione di meccanismi diversi di selezione dei risultati di ricerca per trattare i risultati di ricerca del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e i risultati di ricerca dei comparatori di prodotti concorrenti, ossia meccanismi di selezione dei risultati generici per i comparatori concorrenti e meccanismi di selezione dei risultati di ricerca specializzata per il proprio comparatore, ma un trattamento privilegiato in termini di posizionamento e di presentazione dei propri risultati specializzati rispetto ai risultati dei comparatori di prodotti concorrenti che appaiono nei risultati generici.
285
[OSCURATO:PERSONA], anche se [OSCURATO:PERSONA] afferma che il trattamento differenziato tra i suoi risultati di ricerca viene realizzato in base alla natura dei risultati prodotti dal suo motore di ricerca generale, ossia a seconda che si tratti di risultati specializzati o di risultati generici, tale trattamento differenziato viene realizzato, in realtà, in base all’origine dei risultati, ossia a seconda che provengano da comparatori concorrenti o dal proprio comparatore. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] favorisce quest’ultimo rispetto ai primi e non un tipo di risultato rispetto a un altro.
286
[OSCURATO:PERSONA], solo i risultati di ricerca specializzati di [OSCURATO:PERSONA], ossia i [OSCURATO:PERSONA], possono apparire nelle «boxes» nella pagina di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA], con una presentazione arricchita, e sottrarsi alle retrocessioni effettuate dagli algoritmi di aggiustamento.
287
Viceversa, i risultati dei comparatori concorrenti, quand’anche siano particolarmente pertinenti per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], non possono mai beneficiare di un trattamento analogo a quello dei risultati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA], che si tratti del livello del loro posizionamento, in quanto, per le loro stesse caratteristiche, tendono ad essere retrocessi dagli algoritmi di aggiustamento e in quanto le «boxes» sono riservate ai risultati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA], oppure della loro presentazione, dato che i caratteri arricchiti e le immagini sono anch’essi riservati al comparatore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anche qualora, nonostante l’effetto degli algoritmi di retrocessione, i risultati dei comparatori concorrenti appaiano, per la loro pertinenza, nella prima pagina dei risultati generale di [OSCURATO:PERSONA], non possono mai comparire in modo così visibile e attraente come i risultati visualizzati nei [OSCURATO:PERSONA].
288
[OSCURATO:PERSONA], tale differenza di trattamento, lungi dall’essere il risultato di una differenza oggettiva tra due tipi di risultati su [OSCURATO:PERSONA], deriva da una scelta di [OSCURATO:PERSONA] di trattare i risultati dei comparatori concorrenti in modo meno favorevole di quelli del proprio comparatore, applicando loro una presentazione e un posizionamento meno visibili.
289
In secondo luogo, dalla descrizione delle pratiche constatate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai precedenti punti da 280 a 283, risulta che si deve respingere l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa applicava lo «stesso standard di pertinenza» ai gruppi di risultati dei prodotti e ai risultati generici e, in sostanza, visualizzava i [OSCURATO:PERSONA] solo quando questi ultimi erano più pertinenti dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti grazie alla sua tecnologia [OSCURATO:PERSONA] e al suo algoritmo Superroot, in modo tale che non poteva esservi discriminazione.
290
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, occorre constatare che, come risulta dal punto 440 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta a [OSCURATO:PERSONA] il fatto di applicare o di non applicare lo stesso standard di pertinenza a due tipi di risultati, vale a dire i risultati specializzati dei prodotti e i risultati generici, ma piuttosto di non applicare gli stessi standard di presentazione e di posizionamento ai comparatori di prodotti concorrenti e al proprio comparatore di prodotti, poiché il primi sono svantaggiati rispetto a quest’ultimo.
291
[OSCURATO:PERSONA], come risulta dal precedente punto 287, i risultati dei comparatori concorrenti, indipendentemente dalla loro pertinenza, non possono mai beneficiare di un trattamento analogo a quello dei risultati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA], che si tratti del livello del loro posizionamento o della loro presentazione, in modo tale che essi sono necessariamente svantaggiati nel competere con quest’ultimo.
292
[OSCURATO:PERSONA], anche se il risultato di un comparatore concorrente si rivela meno pertinente, alla luce dei criteri di pertinenza stabiliti dagli algoritmi di [OSCURATO:PERSONA], di un risultato del comparatore di [OSCURATO:PERSONA], la sua retrocessione nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] mediante algoritmi di aggiustamento e la sua presentazione limitata a un semplice link blu generico, se del caso, al di sotto della «box» riservata al risultato del comparatore di [OSCURATO:PERSONA] presentato in modo arricchito, non è necessariamente proporzionale al presunto minor grado di pertinenza alla luce di detti criteri. [OSCURATO:PERSONA], anche quando i risultati di un comparatore concorrente sono più pertinenti, alla luce di tali criteri, essi non possono mai beneficiare, come ricordato ai precedenti punti 286 e 287, della stessa presentazione o dello stesso trattamento per quanto riguarda il loro posizionamento, in modo tale che la concorrenza è falsata ancor prima che l’utente lanci una ricerca di prodotti.
293
Ne consegue che l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’esistenza di uno standard di pertinenza comune deve essere respinto in quanto inoperante.
294
A tal proposito, le valutazioni oggetto del punto 442 della decisione impugnata, al pari, del resto, degli altri esperimenti menzionati da [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che dimostrino una maggiore pertinenza dei [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai risultati generici che presentano risultati di comparatori concorrenti, non dissipano il timore relativo alla concorrenza, individuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sezione 7.2.1 della decisione impugnata e sintetizzato al punto 440 di detta decisione, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] tratta i propri risultati specializzati e i risultati dei comparatori concorrenti secondo meccanismi di presentazione e di posizionamento diversi, il che ha necessariamente l’effetto di porre i risultati dei comparatori concorrenti in una posizione di svantaggio rispetto ai risultati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA].
295
Del resto, anche supponendo che i valutatori abbiano preferito i [OSCURATO:PERSONA] ai primi risultati generici che apparivano nella prima pagina dei risultati generali, cosa che non risulta del resto chiaramente dagli esperimenti in questione in quanto essi indicano che i valutatori si formano un’idea simile dell’utilità dei risultati di ricerca specializzati e dei risultati generici dei prodotti, ciò non significa che essi abbiano preferito che i [OSCURATO:PERSONA] fossero costituiti esclusivamente dai risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non significa neppure che essi abbiano preferito che i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti fossero visualizzati in modo meno evidente e fossero soggetti a retrocessione nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA].
296
D’altro lato, occorre constatare, ad abundantiam, che l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] vertente su uno standard comune di pertinenza, oltre ad essere inoperante, si rivela infondato, come risulta del resto dalle sue stesse memorie. [OSCURATO:PERSONA], come afferma [OSCURATO:PERSONA] stessa, nella terza parte del suo primo motivo, essa non poteva confrontare direttamente, secondo parametri applicabili alla ricerca specializzata come il prezzo, le scorte o la reputazione del venditore, i risultati specializzati del proprio comparatore di prodotti con i risultati specializzati dei comparatori di prodotti concorrenti, poiché non conosceva il funzionamento degli algoritmi di ricerca di questi ultimi e non aveva accesso ai flussi di dati inviati dai rivenditori affiliati ai loro siti, in particolare in materia di prezzi.
297
[OSCURATO:PERSONA], secondo le spiegazioni stesse di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, essa non aveva alcuna conoscenza delle modalità in base alle quali i comparatori di prodotti concorrenti classificavano e valutavano i loro risultati per le richieste relative ai prodotti e, dall’altro, ricavava i dati sui prodotti elencati nel proprio comparatore di prodotti dai flussi forniti direttamente dai commercianti e non dal cosiddetto processo «crawling» dei siti [OSCURATO:PERSONA], come avviene per le ricerche generiche. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di informazioni analoghe sui risultati dei comparatori di prodotti concorrenti, poiché i siti dei comparatori di prodotti concorrenti hanno il proprio flusso e il proprio modo di classificare i prodotti.
298
È vero che, come rileva la [OSCURATO:PERSONA] al punto 440 della decisione impugnata, grazie alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] applicava «determinati standard di pertinenza» per confrontare i propri risultati specializzati con i suoi risultati generici, che riproducevano pagine dei risultati dei suoi concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], secondo le spiegazioni di [OSCURATO:PERSONA], contenute nella sua relazione sulle tecnologie allegata al ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] opera utilizzando criteri statistici basati su sondaggi riguardanti gli utenti. [OSCURATO:PERSONA], non è dimostrato né asserito, tenuto conto delle difficoltà che [OSCURATO:PERSONA] stessa ha esposto nel confrontare diversi tipi di risultati (v. supra, punto 297), che tale strumento, senza pregiudicare la sua qualità, potesse dare risultati tanto affidabili in termini di selezione dei risultati pertinenti quanto un confronto effettuato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei propri criteri applicabili alla ricerca specializzata dei prodotti, ossia, in particolare, il prezzo, il livello delle scorte, la popolarità del prodotto o la reputazione del venditore.
299
[OSCURATO:PERSONA], tali sondaggi, per quanto affidabili, costituiscono, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, soltanto un’approssimazione statistica di quello che potrebbe essere il risultato più pertinente. A tal proposito, da un documento interno di [OSCURATO:PERSONA], citato nella sua relazione sulle tecnologie, risulta che «una delle maggiori difficoltà nella valutazione umana è che i valutatori devono interpretare la ricerca dell’utente; per quanto gli umani possano essere più accurati nell’interpretare una ricerca rispetto a una macchina, è impossibile sapere esattamente quale sia l’intenzione dell’utente (...), tale valutazione rappresenta solo l’opinione comune dei nostri valutatori, che probabilmente differisce da quella degli utenti in generale».
300
[OSCURATO:PERSONA], la circostanza asserita da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati attivati solo in risposta al 23% delle «ricerche di prodotti» ed essa avrebbe visualizzato i [OSCURATO:PERSONA] in cima alle pagine dei risultati generali solo in risposta al 4% delle richieste di prodotti non è sufficiente ad escludere l’esistenza di una differenza di trattamento. [OSCURATO:PERSONA], tale tasso di attivazione non può essere considerato, di per sé, come un elemento per escludere l’esistenza di una pratica di favoritismo in quanto tale tasso deve essere messo in relazione con il tasso di attivazione in un posizionamento analogo (fermo restando che una presentazione analoga era esclusa) delle centinaia di comparatori di prodotti concorrenti che erano, date le loro caratteristiche, intrinsecamente soggetti ad essere retrocessi in fondo alla pagina dagli algoritmi di aggiustamento di [OSCURATO:PERSONA].
301
Per tutte le ragioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del primo motivo.
b)
Sugli elementi del secondo motivo, vertenti sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito il proprio servizio di comparazione dei prodotti mediante la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA]
302
A sostegno del secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] elabora tre parti. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] concluderebbe erroneamente che il fatto di trattare in modo diverso gli annunci dei prodotti aggregati e i risultati generici costituisce un atto di favoritismo, sebbene ciò non comporti alcuna discriminazione.
303
In secondo luogo, la decisione impugnata concluderebbe erroneamente che gli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] favoriscono un servizio di comparazione di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
304
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] violerebbe le norme giuridiche applicabili alla valutazione delle giustificazioni oggettive riguardanti la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA]. In quest’ultima parte, [OSCURATO:PERSONA] mette incidentalmente in dubbio l’esistenza di un favoritismo nei confronti del proprio comparatore, in quanto afferma che le [OSCURATO:PERSONA] includevano già i risultati dei comparatori concorrenti. Va osservato, del resto, che tale argomento è stato dedotto da [OSCURATO:PERSONA] per contestare l’esistenza di favoritismi nell’ambito del procedimento amministrativo (punto 405 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], tali elementi della terza parte devono essere trattati dopo la seconda parte. [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di tale parte che si ricollegano alle giustificazioni oggettive saranno trattati insieme a quelli relativi ai [OSCURATO:PERSONA], dopo che saranno stati esaminati, nella sezione B, punto 3, i motivi vertenti sugli effetti delle pratiche in questione.
1)
Sulla prima parte del secondo motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che il diverso trattamento degli annunci dei prodotti e dei risultati generici costituiva un atto di favoritismo, sebbene ciò non comporti alcuna discriminazione
i)
Argomenti delle parti
305
In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla CCIA, afferma che la [OSCURATO:PERSONA] confronta erroneamente il trattamento degli annunci dei prodotti, cioè le [OSCURATO:PERSONA], con il trattamento dei risultati generici gratuiti, che corrisponderebbero a due scelte diverse, per cui non potrebbe esistere alcuna discriminazione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a tal proposito, che gli annunci a pagamento, compresi gli annunci dei prodotti, servono a finanziare il suo servizio di ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] li visualizzerebbe necessariamente in modo diverso dai risultati generici gratuiti, il che sarebbe una normale conseguenza del suo modello economico bilaterale basato sul finanziamento tramite annunci pubblicitari. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, a tal proposito, il fatto che essa identifica le [OSCURATO:PERSONA], nella pagina dei risultati generale, come «sponsorizzate» per evidenziare la loro natura a pagamento. [OSCURATO:PERSONA], l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la dicitura «sponsorizzato»«[sarebbe] verosimilmente compresa solo dagli utenti più avveduti» (punti 536, 599 e 663 della decisione impugnata) non sarebbe fondata su alcuna prova. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] elenca, nella decisione impugnata, dodici differenze tra gli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] e gli annunci di testo (punti da 426 a 438 della decisione impugnata), per dimostrare che gli annunci dei prodotti non costituirebbero un miglioramento degli annunci di testo, neppure tali differenze dimostrerebbero che gli annunci dei prodotti siano paragonabili ai risultati generici gratuiti e debbano essere posizionati e visualizzati allo stesso modo.
306
In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa visualizza le [OSCURATO:PERSONA] in quanto contengono annunci migliori per una richiesta di prodotti rispetto agli annunci di testo e non per favorire le prime. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le [OSCURATO:PERSONA] non meritavano lo spazio loro assegnato nelle pagine dei risultati generali. Annunci di elevata qualità sarebbero più utili per gli utenti e più efficaci per gli inserzionisti e aumenterebbero il valore del servizio di ricerca per entrambe le categorie. [OSCURATO:PERSONA] visualizzerebbe le [OSCURATO:PERSONA] solo quando i suoi annunci dei prodotti offrono migliori risposte a una richiesta rispetto agli annunci di testo. Di conseguenza, le [OSCURATO:PERSONA] apparirebbero solo in risposta a circa il 25% delle richieste di prodotti, il che contraddirebbe l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] colloca «sempre» le [OSCURATO:PERSONA] in cima alla pagina (punto 395 della decisione impugnata). L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che essa «applicava alle [OSCURATO:PERSONA] gli stessi standard di pertinenza applicati agli annunci [di testo]» (punto 441 della decisione impugnata) sarebbe contraddetta dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto un processo nel cui ambito essa confronta direttamente gli annunci dei prodotti con gli annunci di testo. Gli annunci dei prodotti e gli annunci di testo competerebbero in base agli stessi standard di pertinenza e di valore. [OSCURATO:PERSONA], i dati empirici dimostrerebbero che gli annunci dei prodotti nelle [OSCURATO:PERSONA] sono migliori per gli utenti e per gli inserzionisti rispetto agli annunci di testo.
307
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
308
Il [OSCURATO:PERSONA] fa valere gli stessi argomenti presentati nella seconda parte del primo motivo (v. supra, punto 277). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le [OSCURATO:PERSONA] accentuano la natura anticoncorrenziale del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito risultati basati sulla pertinenza con pubblicità a pagamento la cui visualizzazione è determinata dal profitto che può ricavarne. [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa mostra le [OSCURATO:PERSONA] solo quando queste ultime sono più pertinenti degli annunci di testo o dei risultati generici deve essere respinto, in quanto è proprio perché i suoi annunci con formati arricchiti sono più visibili ai consumatori dei semplici «link blu» che [OSCURATO:PERSONA] non può riservarli per i propri servizi senza privare i consumatori di risultati più pertinenti provenienti da altri comparatori di prodotti. Sarebbe proprio il fatto che gli annunci dei prodotti, grazie al loro formato arricchito, sono migliori per gli utenti e per gli inserzionisti ad obbligare [OSCURATO:PERSONA] a visualizzare i risultati degli altri comparatori di prodotti negli stessi formati.
ii)
Giudizio del Tribunale
309
In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] ribadisce l’argomento dedotto nella seconda parte del primo motivo. Essa sostiene che la discriminazione constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] non esiste in quanto, da un lato, essa si limita a trattare in modo diverso risultati che sono, per loro natura, diversi, vale a dire i risultati generici gratuiti che riproducono i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti e gli «annunci dei prodotti» a pagamento, di carattere pubblicitario, del proprio comparatore (le [OSCURATO:PERSONA]), e, dall’altro, essa visualizza le [OSCURATO:PERSONA] solo quando tali annunci dei prodotti offrono risposte migliori a una richiesta rispetto agli annunci di testo, ossia gli annunci che visualizzano un link al sito [OSCURATO:PERSONA] dell’inserzionista in un breve frammento di testo (senza immagini né informazioni dinamiche).
310
Va osservato che la [OSCURATO:PERSONA], nel constatare il favoritismo posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] per i risultati del proprio comparatore di prodotti, ha confrontato il posizionamento e la presentazione delle [OSCURATO:PERSONA] con il posizionamento e la presentazione dei risultati generici dei comparatori concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, come per i [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti da 280 a 283), che tali risultati erano favoriti dal fatto del loro posizionamento prominente nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] (sezione 7.2.1.2.1 della decisione impugnata), in quanto le [OSCURATO:PERSONA] erano sempre posizionate al di sopra dei primi risultati di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] (punto 395 della decisione impugnata), e dal fatto della loro presentazione arricchita nelle «boxes» che apparivano in cima alla pagina dei risultati generale di [OSCURATO:PERSONA] (sezione 7.2.1.2.2 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], le [OSCURATO:PERSONA] non possono essere oggetto di retrocessione da parte degli algoritmi di aggiustamento concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato, al punto 439 della decisione impugnata, che i risultati dei comparatori concorrenti non potevano essere inclusi nelle [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, essere soggetti allo stesso posizionamento e alla stessa presentazione dei risultati specializzati di [OSCURATO:PERSONA], salvo, per tali comparatori, modificare il loro modello economico divenendo siti commerciali che offrono annunci pubblicitari per poter essere inclusi nelle [OSCURATO:PERSONA], e quindi vendendo essi stessi prodotti.
311
In primo luogo, occorre rispondere all’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale i suoi annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, tenuto conto della loro natura pubblicitaria, diversi per loro stessa natura dai risultati gratuiti dei comparatori concorrenti, il che escluderebbe qualsiasi discriminazione.
312
Va osservato che le [OSCURATO:PERSONA] presentano risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e competono con i comparatori di prodotti concorrenti. A tal riguardo, è irrilevante che, per collocare prodotti nelle [OSCURATO:PERSONA], i venditori debbano pagare un canone pubblicitario, in quanto, per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], il servizio di ricerca specializzata di [OSCURATO:PERSONA] offre lo stesso servizio gratuito di comparazione dei prodotti dei comparatori concorrenti, come risulta dalla sezione 5.2.2 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non dimostra quindi come il servizio di comparazione dei prodotti offerti dalle [OSCURATO:PERSONA] agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] sia diverso, per sua stessa natura, da quello offerto dagli altri comparatori di prodotti. Per contro, risulta che lo scopo dei due servizi è quello di confrontare i prodotti su [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, essi sono sostituibili dal punto di vista degli utenti di [OSCURATO:PERSONA].
313
È vero che le [OSCURATO:PERSONA] sono accompagnate dalla dicitura «sponsorizzato», il che ha lo scopo di indicare la loro natura pubblicitaria agli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 536, 599 e 663 della decisione impugnata, la dicitura «sponsorizzato» non è facilmente inteso dalla maggior parte degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che i risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti sono classificati secondo meccanismi diversi e che, pertanto, tali comparatori di prodotti concorrenti possono essere retrocessi e visualizzati in modo meno evidente nelle pagine dei risultati generali, non a causa della minore pertinenza dei loro risultati rispetto ai risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], ma semplicemente perché non si tratta dei risultati propri di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò vale in particolare quando il loro declassamento nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] è il risultato degli algoritmi di aggiustamento e non della minore adeguatezza del loro contenuto rispetto alla ricerca lanciata dall’utente di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale meccanismo non è noto agli utenti di [OSCURATO:PERSONA].
314
Contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata, contestando il posizionamento e la presentazione delle [OSCURATO:PERSONA], non rimette in discussione il suo modello economico bilaterale alla base del finanziamento di servizi gratuiti attraverso la pubblicità. [OSCURATO:PERSONA], se il metodo di finanziamento di un’impresa la porta, come nel caso di specie, a partecipare ad un abuso di posizione dominante, niente consente di escludere tale metodo di finanziamento dal divieto di cui all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. È del resto una caratteristica di numerosi abusi di posizione dominante il fatto che siano volti a migliorare le fonti di finanziamento di un’impresa.
315
Del resto, [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente, per estensione, che la [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione la liceità dei suoi annunci di testo, che sono, tuttavia, all’origine del suo modello economico e del suo successo commerciale e sui quali la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai trovato nulla da obiettare. [OSCURATO:PERSONA], a differenza delle [OSCURATO:PERSONA], gli annunci di testo non fanno parte del servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e non sono rimessi in discussione per aver danneggiato i concorrenti nell’ambito di una pratica di favoritismo.
316
In secondo luogo, nei limiti in cui [OSCURATO:PERSONA] contesta l’esistenza del favoritismo constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto visualizzerebbe le [OSCURATO:PERSONA] solo quando i suoi annunci dei prodotti forniscono risposte migliori a una richiesta rispetto agli annunci di testo di cui al precedente punto 309, in modo tale che non vi sarebbe discriminazione, occorre ricordare che la differenza di trattamento constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] esiste, come risulta dal precedente punto 310, tra i risultati generici che riproducono i risultati dei comparatori concorrenti e i risultati specializzati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA] che sono inclusi nelle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il confronto pertinente per determinare se vi sia stata discriminazione non è tra le [OSCURATO:PERSONA] e gli annunci di testo, bensì tra le [OSCURATO:PERSONA] e i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti che possano essere riprodotti nei risultati generici.
317
È vero che la [OSCURATO:PERSONA], in risposta a un argomento di [OSCURATO:PERSONA] sintetizzato al punto 406 della decisione impugnata, afferma, al punto 440 di tale decisione, che è irrilevante il fatto di accertare se [OSCURATO:PERSONA] applicasse uno standard di pertinenza comune per le [OSCURATO:PERSONA] e per gli altri annunci relativi ai prodotti, prima di aggiungere, al punto 441, che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non applicava tale standard comune di pertinenza a questi diversi tipi di annunci.
318
[OSCURATO:PERSONA], tale valutazione non rimette in discussione il fatto che, come risulta dai precedenti punti 310 e 316, la differenza di trattamento di cui trattasi nella decisione impugnata non riguarda gli annunci visualizzati da [OSCURATO:PERSONA] riguardanti prodotti diversi da quelli contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA], bensì i risultati generici che riproducono i risultati dei comparatori concorrenti. Come risulta dal punto 440 della decisione impugnata, «la [OSCURATO:PERSONA] (...) contesta (...) il fatto che il servizio proprio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] non è soggetto agli stessi criteri dei servizi di comparazione di prodotti concorrenti».
319
[OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 439 della decisione impugnata, che precede il punto 440 di tale decisione, e dal precedente punto 310, i comparatori di prodotti concorrenti non possono beneficiare degli stessi criteri di visualizzazione del comparatore di [OSCURATO:PERSONA], pur pagando, per integrare le [OSCURATO:PERSONA], salvo modificare il modello economico, come viene spiegato di seguito ai punti 346 e seguenti.
320
Ne consegue che la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta.
2)
Sulla seconda parte del secondo motivo, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che gli annunci dei prodotti contenti nelle [OSCURATO:PERSONA] andavano a vantaggio del servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA]
i)
Argomenti delle parti
321
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente considerato che gli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] «anda[va]no a vantaggio» del servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i loro link non porterebbero a tale servizio e non genererebbero alcun introito per tale servizio. La decisione impugnata lo riconoscerebbe espressamente.
322
A tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] elenca nella decisione impugnata, otto motivazioni che intendono spiegare come la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] sia un mezzo per favorire il «sito» [OSCURATO:PERSONA] (punti da 414 a 421 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], sette di tali motivazioni non individuerebbero alcun beneficio che il sito [OSCURATO:PERSONA] trarrebbe dagli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA], né tanto meno un beneficio che possa giustificare il conteggio dei clic sugli annunci dei prodotti come traffico verso il sito [OSCURATO:PERSONA]. La decisione impugnata menzionerebbe, in particolare, i link di una scheda di menu e i link «vedi tutto» nelle [OSCURATO:PERSONA], che rinviano infatti al sito [OSCURATO:PERSONA] (punto 419 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], ciò non giustificherebbe né le censure relative agli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA], né il conteggio dei clic sugli annunci dei prodotti come traffico verso il sito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rileverebbe altresì che i clic sugli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] e nella pagina [OSCURATO:PERSONA] possono rinviare ai siti degli stessi venditori (punto 418 della decisione impugnata). Ciò spiegherebbe il beneficio creato ai venditori dagli annunci dei prodotti – indipendentemente dalla loro fonte –, ma non come il sito [OSCURATO:PERSONA] beneficerebbe dei clic sugli annunci dei prodotti in una [OSCURATO:PERSONA]. Neppure le altre motivazioni contenute nella decisione impugnata (punti da 414 a 417 e 420) sarebbero tali da dimostrare che il sito [OSCURATO:PERSONA] beneficiava dei clic sugli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA].
323
L’unica motivazione fornita nella decisione impugnata per il conteggio dei clic sugli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] come traffico verso il sito [OSCURATO:PERSONA] sarebbe che tali clic attivavano un pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] (punti 421 e 630 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], tale affermazione sarebbe falsa, poiché gli introiti generati dagli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] non spetterebbero al sito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] assegnerebbe gli introiti ricavati dagli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] al suo servizio di ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA] lo riconosce, del resto, al punto 642 della decisione impugnata, in cui osserva che la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] «serve a finanziare il suo servizio di ricerca generale».
324
L’affermazione secondo cui gli introiti ricavati dai clic sugli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] andavano a vantaggio del servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi errata in fatto. Il ragionamento seguito nella decisione impugnata sarebbe errato anche in diritto, in quanto si baserebbe, in sostanza, su una censura di sovvenzione incrociata per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sovvenziona il sito [OSCURATO:PERSONA] con gli introiti ricavati dagli annunci dei prodotti presenti nelle pagine dei risultati generali. [OSCURATO:PERSONA], anche se gli introiti ricavati dalle [OSCURATO:PERSONA] andassero a vantaggio del sito [OSCURATO:PERSONA], ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ciò non consentirebbe di dimostrare l’esistenza di un abuso.
325
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le [OSCURATO:PERSONA] fanno parte del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], che il fatto di visualizzare chiaramente le [OSCURATO:PERSONA] costituisce un mezzo per [OSCURATO:PERSONA] di favorirlo, che ogni clic sulle [OSCURATO:PERSONA] va a vantaggio del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il fatto che tali clic indirizzano l’utente [OSCURATO:PERSONA] ai siti dei venditori e non alla pagina specializzata autonoma di [OSCURATO:PERSONA], e che, anche se gli introiti generati dagli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] non spettano al sito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presenta le [OSCURATO:PERSONA] e la pagina autonoma [OSCURATO:PERSONA] ai venditori e agli utenti come rientrante in un unico servizio o in un unico esperimento. Per i venditori e gli utenti, l’assegnazione degli introiti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irrilevante (punto 420 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di collegare l’individuazione di vantaggi per il suo comparatore di prodotti alle modalità di assegnazione degli introiti generati dai clic sulle [OSCURATO:PERSONA], senza prendere in considerazione i diversi benefici che essa trae dai clic sulle [OSCURATO:PERSONA], individuati ai punti 445, 447 e 450 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che i punti da 414 a 420 della decisione impugnata contengono sette ragioni che giustificano la constatazione secondo la quale i clic sulle [OSCURATO:PERSONA] favoriscono il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
326
Su tali aspetti, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che l’assegnazione interna delle entrate di [OSCURATO:PERSONA] non può consentirle di sottrarsi a una constatazione di abuso ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide anche l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] esposta al punto 630 della decisione impugnata, secondo cui il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] beneficia «economicamente» dei clic sui link delle [OSCURATO:PERSONA] come avverrebbe se l’utente avesse fatto il passo intermedio di visitare prima il sito autonomo [OSCURATO:PERSONA] e di cliccare sul prodotto del venditore partner. Essa ricorda che, come risulta dal punto 421 della decisione impugnata, i link nelle [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] svolgono la stessa funzione economica. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sviluppano, in sostanza, gli stessi argomenti.
ii)
Giudizio del Tribunale
327
In via preliminare, va osservato che l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’errata premessa che la [OSCURATO:PERSONA] le contesterebbe di favorire il suo comparatore di prodotti, inteso come il sito [OSCURATO:PERSONA] autonomo corrispondente alla pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA], attraverso una presentazione e un posizionamento privilegiati delle [OSCURATO:PERSONA].
328
[OSCURATO:PERSONA], i servizi di comparazione dei prodotti sono definiti al punto 191 della decisione impugnata come servizi di ricerca specializzata che, da un lato, consentono agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] di cercare prodotti e di compararne i prezzi e le caratteristiche tra le offerte di una moltitudine di venditori online e di piattaforme commerciali e, dall’altro, forniscono link che conducono (direttamente o tramite una o più pagine intermedie successive) ai siti di tali venditori o di tali piattaforme. Tale definizione non è contestata da [OSCURATO:PERSONA].
329
[OSCURATO:PERSONA], si deve ritenere che i punti da 26 a 35 della decisione impugnata forniscano motivi sufficienti per concludere che il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] ha assunto diverse forme, vale a dire una pagina specializzata, da ultimo denominata [OSCURATO:PERSONA], i gruppi di risultati dei prodotti, il cui ultimo sviluppo è costituito dai [OSCURATO:PERSONA], e gli annunci dei prodotti, il cui ultimo sviluppo è costituito dalle [OSCURATO:PERSONA].
330
In tali circostanze, sia le pagine specializzate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia i gruppi di risultati dei prodotti, in particolare i [OSCURATO:PERSONA], e gli annunci dei prodotti, in particolare le [OSCURATO:PERSONA], devono essere considerati come parte integrante del servizio di comparazione dei prodotti, in altri termini del comparatore di prodotti, che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto agli utenti di [OSCURATO:PERSONA].
331
Contrariamente a quanto suggerito da [OSCURATO:PERSONA], il comportamento di cui trattasi nel caso di specie non si limita a un trattamento privilegiato della pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA] mediante un posizionamento e una visualizzazione favorevoli delle [OSCURATO:PERSONA], né riguarda una pratica di «sovvenzione incrociata». Si tratta, nella fattispecie, di un trattamento più favorevole del servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] considerato nel suo insieme, comprendente le [OSCURATO:PERSONA].
332
[OSCURATO:PERSONA], come osservato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 412 della decisione impugnata, «ciò che [essa] sostiene (...) è che il posizionamento e la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] offrono a [OSCURATO:PERSONA] un mezzo per favorire il proprio servizio di comparazione dei prezzi».
333
[OSCURATO:PERSONA], come risulta dalle conclusioni dettagliate della [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] non ha confutato, le [OSCURATO:PERSONA] sono intrinsecamente legate a [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il loro database di prodotti (punto 414 della decisione impugnata), il loro meccanismo di selezione dei risultati (punto 415 della decisione impugnata) e i loro stessi risultati, poiché rinviano alla stessa pagina di destinazione dei siti commerciali (punto 418 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], come risulta anche dalle prove materiali prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di dette conclusioni, le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono presentate agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] e ai rivenditori come un unico servizio e un unico esperimento (punto 420 della decisione impugnata).
334
[OSCURATO:PERSONA], i venditori non sanno se stanno pagando per un clic sulla loro offerta di prodotti nelle [OSCURATO:PERSONA] o sul sito [OSCURATO:PERSONA] autonomo [OSCURATO:PERSONA] (punto 417 della decisione impugnata), mentre gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] sono indirizzati verso [OSCURATO:PERSONA] da un link di intestazione (header link) e da un link «visualizza tutto» durante la navigazione nelle [OSCURATO:PERSONA] (punto 419 della decisione impugnata), in modo che, sia per i venditori che per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un unico servizio di comparazione dei prodotti.
335
Più specificamente, occorre sottolineare che tutti i risultati presentati nelle varie strutture menzionate al precedente punto 329 erano risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto afferma quest’ultimo, un comparatore di prodotti non merita detta qualificazione solo se è tale da raggiungere un livello di precisione che consente di fornire diverse offerte di un unico prodotto o modello, come avrebbe fatto la pagina specializzata di [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto comparatore di prodotti può anche fornire offerte di vari prodotti che possono soddisfare la domanda dell’utente di [OSCURATO:PERSONA], come avrebbero fatto i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]. Tutto dipende, al contempo, dalla configurazione del comparatore e dalla precisione della richiesta di ricerca iniziale da parte dell’utente di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non può imporre una definizione generale di comparatore di prodotti sulla base del modo in cui essa stessa ha configurato la sua pagina specializzata, i [OSCURATO:PERSONA] o le [OSCURATO:PERSONA].
336
Nel caso di specie, occorre adottare la definizione di comparatore di prodotti fornita al punto 191 della decisione impugnata e richiamata al precedente punto 328, che non è stata del resto contestata da [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] stessa, nel glossario dei termini tecnici che ha allegato al ricorso, dichiara che un aggregatore è «un sito [OSCURATO:PERSONA] che elenca prodotti e offerte di prodotti di diversi rivenditori e consente agli utenti di cercarli e confrontarli tra loro» e precisa che «la decisione» denomina tali siti «servizi di comparazione di prodotti».
337
Su tale base, sia le pagine specializzate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia i gruppi di risultati dei prodotti, in particolare i [OSCURATO:PERSONA], sia gli annunci dei prodotti, in particolare i [OSCURATO:PERSONA], devono essere considerati come facenti parte del servizio di comparazione dei prodotti, in altri termini del comparatore di prodotti, che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto agli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda più in particolare le [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, segnatamente ai punti da 414 a 421 della decisione impugnata, che il database delle [OSCURATO:PERSONA] e quello della pagina specializzata era lo stesso, che la loro infrastruttura tecnica e di relazione con i venditori era in gran parte la stessa, che i venditori dovevano accettare che le loro offerte fossero presentate in entrambe le strutture, che essi ignoravano da quale struttura provenissero i clic ad essi fatturati, che il sistema di pagamento da parte dei venditori era lo stesso e che i link [OSCURATO:PERSONA] delle due strutture rinviavano alle stesse pagine [OSCURATO:PERSONA] dei siti dei venditori. [OSCURATO:PERSONA], un clic in una [OSCURATO:PERSONA] doveva essere effettivamente considerato come una manifestazione di utilizzo del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla pagina dei risultati generale, vale a dire come traffico verso tale comparatore a partire da detta pagina.
338
Va precisato che talune formulazioni della decisione impugnata, come quelle contenute nei punti 408 e 423, possono sembrare ambigue, se considerate isolatamente e prima facie. [OSCURATO:PERSONA], tali formulazioni non rimettono in discussione l’analisi generale svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] veniva offerto in diverse forme. In particolare, il punto 423 della decisione impugnata va inteso come continuazione dei punti da 414 a 421, diretti a dimostrare che le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono le componenti di uno stesso insieme. A tal proposito, occorre rilevare che il punto 422 precisa che, in sei paesi del SEE, per un certo periodo di tempo, «[OSCURATO:PERSONA] esisteva solo sotto forma di [OSCURATO:PERSONA] senza un sito [OSCURATO:PERSONA] autonomo associato».
339
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto correttamente constatare che le [OSCURATO:PERSONA] favorivano il servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente, del resto, dalla questione se favorissero o meno direttamente il sito [OSCURATO:PERSONA] autonomo [OSCURATO:PERSONA], fornendogli introiti.
340
[OSCURATO:PERSONA], occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso, secondo cui gli annunci dei prodotti contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA] non giovano al comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
c)
Sugli elementi della terza parte del secondo motivo, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] include già i comparatori di prodotti concorrenti nelle [OSCURATO:PERSONA], per cui non potrebbe esistere alcun favoritismo
1)
Argomenti delle parti
341
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di includere già gli annunci dei prodotti provenienti dai comparatori di prodotti nelle [OSCURATO:PERSONA], cosicché non le si potrebbe contestare di favorire il proprio comparatore di prodotti. Essa dichiara, pertanto, di organizzare gli annunci dei prodotti offerti dai comparatori di prodotti con i suoi sistemi di catalogazione e indicizzazione e di effettuare gli stessi controlli di qualità da essa applicati agli annunci degli altri inserzionisti.
342
Vari comparatori di prodotti in [OSCURATO:PERSONA] – tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ceneo, Check24, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – utilizzano con successo tali possibilità, mettendo milioni di annunci dei prodotti su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contesta, a tal proposito, l’affermazione della decisione impugnata esposta ai punti 344 e 371 secondo cui i «servizi di comparazione dei prodotti concorrenti possono apparire solo come risultati di ricerca generica». In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non contesterebbe il fatto che i comparatori di prodotti possano partecipare alle [OSCURATO:PERSONA].
343
Al contrario, nella sua lettera di esposizione dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe individuato il modo in cui il motore di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], visualizzava gli annunci dei prodotti e la proposta di misure correttive da parte di [OSCURATO:PERSONA] come mezzi per porre fine alla presunta infrazione. [OSCURATO:PERSONA], entrambi gli approcci corrisponderebbero a ciò che [OSCURATO:PERSONA] stava già facendo.
344
[OSCURATO:PERSONA] lamenterebbe che l’accesso a una [OSCURATO:PERSONA] richiederebbe ai comparatori di prodotti di cambiare il loro modello economico aggiungendo una funzione di acquisto o di agire «in qualità di intermediari». [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe e né suffragherebbe tale censura nella decisione impugnata. Non individuerebbe le particolari preoccupazioni sulle condizioni che i comparatori di prodotti devono soddisfare per partecipare alle [OSCURATO:PERSONA] e non spiegherebbe come queste condizioni siano incompatibili con le regole della concorrenza.
345
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. Il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i comparatori di prodotti concorrenti non possono apparire nelle [OSCURATO:PERSONA], poiché ciò richiederebbe la creazione di un account «[OSCURATO:PERSONA]», il che implica il fatto di essere un rivenditore, ossia, secondo le linee guida di [OSCURATO:PERSONA], consentire gli acquisti direttamente sul sito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ricorda che i siti di comparazione indirizzano gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] verso i siti dei venditori. Per quanto riguarda le due opzioni offerte ai comparatori per apparire nelle [OSCURATO:PERSONA] (aggiungere un pulsante «Acquista» o diventare intermediari dei venditori), il [OSCURATO:PERSONA] precisa che esse modificano sostanzialmente il loro modello economico e non sono utili a convincere i venditori ad affidare le loro vendite ai comparatori, in quanto i venditori, in via principio, intendono mantenere il controllo sul rapporto con i clienti. Questo sarebbe il motivo per cui solo un numero assai limitato di comparatori avrebbe potuto utilizzare le [OSCURATO:PERSONA].
2)
Giudizio del Tribunale
346
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 439, che i comparatori di prodotti concorrenti non potevano partecipare a [OSCURATO:PERSONA] a meno che non cambiassero il loro modello economico, o aggiungendo il pulsante «Acquista» o agendo come intermediari per collocare i risultati dei prodotti a pagamento dei venditori nelle [OSCURATO:PERSONA].
347
Dal punto 220, paragrafo 2, della decisione impugnata risulta quindi che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente al servizio polacco di comparazione di prodotti Ceneo che poteva partecipare a [OSCURATO:PERSONA], e quindi apparire nelle [OSCURATO:PERSONA], solo se riproduceva le caratteristiche dei venditori online o delle piattaforme commerciali (i principali clienti di [OSCURATO:PERSONA]), o introducendo la funzione di acquisto diretto e rendendo «[il suo sito] simile a un negozio» o «sottoponendo articoli a [OSCURATO:PERSONA] per conto di singoli venditori» per la visualizzazione nella [OSCURATO:PERSONA] e a condizione che la pagina di destinazione «non dia l’impressione di essere un sito di comparazione [di prodotti]».
348
[OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 439 e 220 della decisione impugnata, menzionati ai precedenti punti 346 e 347, i comparatori di prodotti concorrenti, in quanto tali, non potevano apparire nelle [OSCURATO:PERSONA]. Come confermato da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, possono esservi inclusi solo cambiando il loro modello economico con l’aggiunta del pulsante «Acquista» o agendo come intermediari per sottoporre prodotti a [OSCURATO:PERSONA] per conto dei venditori su [OSCURATO:PERSONA]. Come risulta dal ricorso e dalla replica, [OSCURATO:PERSONA] non lo contesta.
349
[OSCURATO:PERSONA], come sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA], tali opzioni modificano sostanzialmente il modello economico di un comparatore di prodotti. Dal punto 240 della decisione impugnata risulta quindi che una funzione di acquisto diretto distingue le piattaforme commerciali dai servizi di comparazione dei prodotti, dal punto di vista sia degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che dei venditori.
350
[OSCURATO:PERSONA], come viene spiegato al punto 240 della decisione impugnata, l’aggiunta di tale funzione può far sì che il servizio non sia più considerato dagli utenti di [OSCURATO:PERSONA] come un servizio di comparazione di prodotti. Tale aggiunta può anche portare a un cambiamento nel quadro giuridico dei servizi forniti e, soprattutto, a un cambiamento nella relazione del sito di comparazione dei prodotti con i suoi clienti. [OSCURATO:PERSONA], come risulta anche dal punto 221 della decisione impugnata, la maggior parte dei grandi venditori non sono favorevoli all’aggiunta del pulsante «Acquista» nei siti di comparazione dei prodotti, in quanto tali venditori intendono «mantenere il pieno controllo sulle loro attività di vendita al dettaglio (compresa la strategia di merchandising, le relazioni con i clienti e il trattamento delle transazioni)». [OSCURATO:PERSONA], tale mantenimento dell’autonomia dei venditori nel loro rapporto di vendita con gli acquirenti dei loro prodotti che hanno consultato comparatori di prodotti costituisce l’originalità dei comparatori di prodotti rispetto alle piattaforme, come [OSCURATO:PERSONA], che garantiscono a loro volta la funzione di vendita per i venditori che vi aderiscono, e che i venditori che collocano i loro prodotti sui comparatori considerano come concorrenti. È questo del resto il motivo per cui, come risulta anche dal punto 241 della decisione impugnata e come sottolinea il [OSCURATO:PERSONA], solo un numero assai limitato di comparatori di prodotti ha introdotto tale funzione (7 sui 361 comparatori di prodotti concorrenti individuati da [OSCURATO:PERSONA]) e, in questo numero assai limitato di comparatori, la funzione in questione è stata introdotta solo per un numero ridotto di venditori e di offerte. A tal proposito, da detto punto risulta che la [OSCURATO:PERSONA], che è il più grande servizio di comparazione di prodotti dopo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], era riuscito soltanto a convincere, nel 2015, meno del 5% dei suoi venditori ad aggiungere il pulsante «Acquista».
351
[OSCURATO:PERSONA], l’alternativa offerta ai comparatori di prodotti concorrenti per poter essere presenti nelle [OSCURATO:PERSONA], ossia agire come intermediari, li obbliga anche a cambiare il loro modello economico, in quanto il loro ruolo consiste nel collocare prodotti nel comparatore di [OSCURATO:PERSONA], come farebbe un venditore, e non più nel comparare prodotti. [OSCURATO:PERSONA], per accedere alle [OSCURATO:PERSONA], i comparatori di prodotti concorrenti dovrebbero diventare clienti del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e rinunciare esserne concorrenti diretti.
352
Tale valutazione non è contraddetta dagli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali essa applicherebbe già il metodo usato da [OSCURATO:PERSONA] per visualizzare gli annunci dei prodotti e la proposta di misure correttive da parte di [OSCURATO:PERSONA] per porre fine all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] afferma, a tal proposito, che, come per i propri annunci di prodotti, ossia le [OSCURATO:PERSONA], gli annunci di prodotti visualizzati da [OSCURATO:PERSONA] devono rimandare alle pagine in cui gli utenti possono acquistare l’offerta in questione e che, come propone [OSCURATO:PERSONA], essa riceve i dati da comparatori terzi in flussi e poi organizza tali flussi utilizzando i propri algoritmi.
353
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, [OSCURATO:PERSONA] non dimostra, nelle sue memorie, di aver applicato il metodo raccomandato da [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, del resto, lo contesta e inserisce nel fascicolo un documento che dimostra come i risultati dei comparatori concorrenti dovrebbero essere trattati affinché sia garantita la parità di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] afferma, a tal proposito, che, nell’affermazione citata da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, secondo la quale essa avrebbe ammesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva già applicato le misure correttive richieste, lungi dal riconoscere che le preoccupazioni relative alla concorrenza espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero superate, essa criticava l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale quest’ultima non poteva applicare gli stessi processi e metodi ai suoi risultati e ai risultati concorrenti. Anche se, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] consente, come suggerito da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni sulla risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, ai rivenditori di inviarle flussi di dati contenenti un inventario dei loro prodotti, per beneficiare di tale possibilità, i comparatori di prodotti, come è stato spiegato al precedente punto 348, devono cambiare il loro modello economico, il che non risponde affatto alla preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA].
354
D’altro lato, anche supponendo che, come afferma [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, «gli annunci di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] devono indirizzare verso pagine nelle quali gli utenti possono acquistare i prodotti», ciò non risponde alla preoccupazione relativa alla concorrenza individuata. [OSCURATO:PERSONA], non è in discussione, nel caso di specie, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] attraverso il suo motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA], che, del resto, non si trova in posizione dominante nel mercato della ricerca generale, bensì il comportamento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il fatto che anche gli annunci di [OSCURATO:PERSONA] rinviino gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] ai rivenditori non può privare il comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA] della sua natura anticoncorrenziale.
355
In tali circostanze, occorre respingere gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA], dedotti nella terza parte del secondo motivo, secondo i quali i comparatori di prodotti concorrenti erano già inclusi nelle [OSCURATO:PERSONA], per cui non potrebbe esistere alcun favoritismo.
3.
Sul terzo e sul quarto motivo, vertenti sul fatto che le pratiche in questione non avrebbero avuto effetti anticoncorrenziali
356
Il terzo e il quarto motivo vertono entrambi sugli effetti delle pratiche in questione. Il terzo motivo è volto a contestare le loro conseguenze materiali, come presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], sul traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] e diretto ai vari comparatori di prodotti. Il quarto motivo è volto a contestare il fatto che tali pratiche hanno avuto un impatto anticoncorrenziale sui vari mercati individuati. Tali aspetti sono collegati. [OSCURATO:PERSONA], come esposto ai precedenti punti da 65 a 67, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha ritenuto, in sostanza, che le pratiche in questione avessero modificato tale traffico, il che aveva generato effetti anticoncorrenziali di vario tipo nei mercati interessati. In tali circostanze, la mancata dimostrazione delle conseguenze materiali su tale traffico implicherebbe necessariamente che mancano le premesse per la constatazione di effetti anticoncorrenziali nei mercati interessati. Analogamente, il grado di rilevanza delle conseguenze materiali su tale traffico, che siano dimostrate, ha un impatto sull’accertamento o meno di effetti anticoncorrenziali sui mercati.
357
Occorre quindi esaminare, in una prima fase, le contestazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative alle conseguenze materiali delle pratiche in questione sul traffico dalle sue pagine dei risultati generali ai comparatori di prodotti, compreso il proprio, prima di esaminare i suoi argomenti relativi alla mancanza di effetti anticoncorrenziali di tali pratiche.
a)
Sulla prima parte del terzo motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le pratiche in questione hanno comportato una riduzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti
1)
Argomenti delle parti
358
Nella prima parte del terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto, nella sezione 7.2.3.2 della decisione impugnata, che le pratiche in questione avessero «comportato una riduzione del traffico della ricerca generica» verso quasi tutti i comparatori di prodotti concorrenti «in modo duraturo» (punto 462). Anche se presenta, in tale sezione, numerosi grafici che mostrano l’evoluzione del traffico di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti, non essa non dimostrerebbe alcun nesso causale tra tale evoluzione e le pratiche in questione. La CCIA denuncia altresì la mancanza di tale manifestazione. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che la riduzione da essa constatata era imputabile al posizionamento e alla presentazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto limitarsi a presumere la causalità, come risulterebbe dalla sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑457/10 P
,
EU:C:2012:770
, punto
199
).
359
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto a tal riguardo dalla CCIA, la [OSCURATO:PERSONA] doveva effettuare un’analisi controfattuale ed esaminare come si sarebbe evoluto il suo traffico di ricerca se non fossero state adottate le pratiche in questione relative al posizionamento e alla presentazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] imputerebbe le riduzioni del traffico di ricerca dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti ad altre pratiche, che essa avrebbe ha ritenuto lecite, vale a dire i cambiamenti apportati dall’introduzione di algoritmi di aggiustamento che retrocedono alcuni tipi di siti [OSCURATO:PERSONA] nella classifica dei risultati generici. Contrariamente a quanto affermerebbe la [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, l’analisi controfattuale non dovrebbe partire dall’ipotesi dell’abbandono degli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici, che possono retrocedere i comparatori di prodotti, poiché tali algoritmi non sarebbero rimessi in discussione, come ripete [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni su diverse memorie di intervento, ad esempio quella di [OSCURATO:PERSONA], che contesterebbe tali algoritmi. [OSCURATO:PERSONA], l’alternativa offerta a [OSCURATO:PERSONA] per conformarsi alla decisione impugnata, esposta nel controricorso della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire abbandonare le [OSCURATO:PERSONA] o includervi i comparatori di prodotti concorrenti, non implicherebbe in nessuno dei due casi l’abbandono di tali algoritmi. La CCIA sottolinea, a tal proposito, che lo scenario controfattuale adeguato è semplicemente quello corrispondente a una situazione senza l’abuso asserito, in altri termini che esso doveva essere basato sulla situazione in cui i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] sarebbero abbandonati, ma non le modifiche apportate alla classifica dei risultati generici. In risposta all’argomento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria intervento, secondo cui sarebbe assurdo che [OSCURATO:PERSONA] rinunciasse ai risultati dei prodotti o agli annunci dei prodotti senza rinunciare anche ai suoi algoritmi di aggiustamento, che possono retrocedere i comparatori di prodotti concorrenti all’interno dei risultati generici, [OSCURATO:PERSONA] afferma che ciò è tuttavia quanto essa fa in vari paesi, anche in [OSCURATO:PERSONA], il che dimostrerebbe che l’analisi controfattuale che essa propone non è ipotetica e che detti algoritmi si spiegano unicamente con un problema di qualità dei risultati.
360
[OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], due serie di fatti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero proprio portare a imputare le riduzioni di traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti alle modifiche apportate alla classifica generica dagli algoritmi di aggiustamento e non al posizionamento e alla presentazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dai punti da 464 a 474 della decisione impugnata risulterebbe che nessuno dei comparatori di prodotti concorrenti ivi menzionati sostiene che la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] è stata la causa della perdita di traffico. Anzi, alcuni avrebbero espressamente respinto tale collegamento. Analogamente, la seconda serie di fatti utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 475 a 477 della decisione impugnata riguarderebbe il cambiamento di visibilità dei comparatori di prodotti concorrenti nei risultati generici «dopo l’introduzione o l’aggiornamento dell’algoritmo Panda». La decisione impugnata comprenderebbe anche, in altri punti, valutazioni secondo cui la visibilità di tali comparatori è diminuita «dopo il lancio dell’algoritmo Panda» o valutazioni simili (punti 361, 367, 513 e 514), mentre la classificazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei comparatori concorrenti nei risultati generici, anche con l’applicazione di algoritmi di aggiustamento come Panda, non farebbe parte delle pratiche considerate abusive.
361
A tal proposito, il punto 661 della decisione impugnata affermerebbe che le pratiche in questione consistono unicamente nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] «non ha applicato» i suoi algoritmi di aggiustamento previsti per i risultati generici (più in particolare Panda) ai [OSCURATO:PERSONA] e alle [OSCURATO:PERSONA]. Ciò risulterebbe chiaramente dalla delimitazione, effettuata nella decisione impugnata, dell’ambito geografico e della durata del comportamento asseritamente abusivo, che coprirebbe solo i paesi o i periodi di tempo interessati dall’uso dei [OSCURATO:PERSONA] o delle [OSCURATO:PERSONA]. È per questo motivo che oggi, secondo [OSCURATO:PERSONA], visto l’abbandono dei [OSCURATO:PERSONA], la semplice rimozione delle [OSCURATO:PERSONA] porrebbe fine all’infrazione individuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
362
Un’analisi controfattuale appropriata avrebbe confermato che le pratiche contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] non hanno avuto di per sé alcuna incidenza sul traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti.
363
[OSCURATO:PERSONA], sotto un primo profilo, tale traffico si sarebbe sviluppato in modo simile nei paesi in cui erano stati introdotti i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] e in quelli in cui non lo erano stati. [OSCURATO:PERSONA] produce, a tal proposito, un’analisi denominata «differenze nelle differenze», che coinvolge uno scenario controfattuale di paesi in cui i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] non sono stati introdotti oppure sono stati introdotti tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] confronta quindi, dal 2004 al 2014, la situazione nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio, nonché nei [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio, ogni volta per una decina di comparatori di prodotti in concorrenza con quelli di [OSCURATO:PERSONA], attivi in ciascuno dei due paesi confrontati. Il confronto è illustrato sotto forma di diagrammi contenenti le curve di traffico per ogni comparatore di prodotti nei due paesi confrontati. Ad esempio, l’evoluzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso il comparatore di prodotti [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], dove sono stati introdotti i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA], viene confrontata con l’evoluzione di tale traffico in Belgio, dove non sono stati introdotti. [OSCURATO:PERSONA], anche se i volumi di traffico possono essere diversi, in ogni paese rispetto a un altro, l’evoluzione del traffico nel tempo sembrerebbe in gran parte simile. La valutazione di tale analisi, da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, sarebbe errata per due motivi. In primo luogo, essa affermerebbe erroneamente, al punto 520, che l’analisi non tiene conto dell’effetto degli algoritmi di aggiustamento della ricerca generale, compreso Panda. In secondo luogo, essa affermerebbe erroneamente, al punto 521, che il traffico non si sviluppava allo stesso modo nei paesi confrontati prima del lancio dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] in uno di tali paesi.
364
Sotto un secondo profilo, il traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti non cambierebbe quando i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] vengono rimossi. [OSCURATO:PERSONA], nel 2011, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di condurre un esperimento (il «[OSCURATO:PERSONA]») che consisteva nel rimuovere i risultati di ricerca di tipo [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA], suo motore di ricerca, per un gruppo di utenti e confrontare la situazione con quella di un altro gruppo di utenti che manteneva tali risultati specializzati. [OSCURATO:PERSONA], i dati ricavati da tale esperimento dimostrerebbero che la visualizzazione o meno dei risultati di tipo [OSCURATO:PERSONA] aveva un’incidenza trascurabile sul traffico verso i comparatori di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] stesso avrebbe effettuato un esperimento simile, cosiddetto «di ablazione», con le [OSCURATO:PERSONA], che ha portato a risultati simili. La differenza tra il traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti generato dal gruppo di utenti che non vedono le [OSCURATO:PERSONA] e quello generato dal gruppo di controllo ammonterebbe a una piccola percentuale del traffico totale di tali comparatori, ben al di sotto del livello che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe definito ininfluente sulla concorrenza nella comunicazione degli addebiti, al punto 446, e nella decisione impugnata, ai punti 571 e 581, anche facendo riferimento a una quota di quasi il 20% del traffico ricevuto dai comparatori di prodotti. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene erroneamente, al punto 523 della decisione impugnata, che l’esperimento di ablazione non tiene conto neppure dell’effetto degli algoritmi della ricerca generale, in particolare di Panda.
365
Per quanto riguarda i due calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel riutilizzare dati provenienti dall’esperimento di ablazione, al fine, a suo avviso, di correggerlo, commentati ai punti da 524 a 535 della decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sono errati. [OSCURATO:PERSONA], per il primo calcolo, riportato nella tabella 22 della decisione impugnata, non sussistono elementi che consentono di considerare l’ipotesi di uno scenario in cui un comparatore di prodotti appare sempre nei primi quattro risultati generici, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto la possibilità di commentare tale calcolo durante il procedimento amministrativo, in violazione dei suoi diritti della difesa. Per il secondo calcolo, oggetto della tabella 23 della decisione impugnata, effettuato partendo dall’ipotesi di ricerche di soli prodotti, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe equiparato alle ricerche che mostrano normalmente [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato il fatto che i comparatori di prodotti ricevevano anche un traffico generico significativo dalle numerose richieste di prodotti per le quali le [OSCURATO:PERSONA] non apparivano. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato anche il fatto che i comparatori di prodotti ricevevano circa il 50% del loro traffico da fonti diverse dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dalla tabella 24 contenuta nella decisione impugnata. Tale traffico dovrebbe essere preso in considerazione quando si valuta l’impatto della presenza delle [OSCURATO:PERSONA] sul traffico. [OSCURATO:PERSONA], se risultasse che la riduzione del traffico di ricerca proveniente da [OSCURATO:PERSONA] era stata scarsa rispetto al traffico totale dei comparatori di prodotti, essa non avrebbe potuto avere un impatto sulla concorrenza. [OSCURATO:PERSONA], a tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare, al punto 539 della decisione impugnata, che il traffico asseritamente deviato rappresentava una «quota significativa del traffico» verso i comparatori di prodotti, senza mai dimostrarlo.
366
Sotto un terzo profilo, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto né dell’evoluzione generale del settore né del cambiamento delle preferenze degli utenti, illustrati dalla crescente popolarità delle piattaforme commerciali, come [OSCURATO:PERSONA], che costituirebbero alternative per condurre ricerche di comparazione di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] le piattaforme commerciali avessero guadagnato popolarità, la loro classificazione nei risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe migliorata da sé rispetto a quella dei comparatori di prodotti, indipendentemente dalla questione se partecipassero allo stesso mercato. Un confronto dell’evoluzione del traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, verso le piattaforme dei commercianti e, dall’altro, verso i comparatori di prodotti confermerebbe tale analisi. A partire dal 2008 il traffico verso i comparatori avrebbe ristagnato, mentre quello verso le piattaforme avrebbe continuato a crescere. Mentre, secondo i documenti interni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è affermata come il «punto di riferimento per i risultati, la rapidità e la qualità» nella ricerca dei prodotti, i comparatori di prodotti non avrebbero migliorato i loro servizi, il che sarebbe confermato da valutazioni contenute nel fascicolo.
367
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA].
2)
Giudizio del Tribunale
368
In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le pratiche in questione avessero comportato una riduzione del traffico dalle sue pagine dei risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], tale riduzione di traffico, che essa non contesta, sarebbe unicamente imputabile al sistema degli algoritmi di aggiustamento, in particolare di Panda, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rimesso in discussione. Non vi sarebbe alcun nesso causale tra la promozione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del proprio comparatore di prodotti, che la [OSCURATO:PERSONA] le contesta, e l’effetto individuato da quest’ultima, vale a dire l’esclusione dal mercato dei comparatori concorrenti a causa della riduzione del traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati generali.
369
Occorre tuttavia sottolineare fin d’ora che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] e come esposto al precedente punto 69, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] contestato nella decisione impugnata consiste nella combinazione di due pratiche, vale a dire, da un lato, aver mostrato il suo comparatore di prodotti sulle sue pagine dei risultati generali in modo prominente e attraente in «boxes» apposite, senza essere soggetto ai suoi algoritmi di aggiustamento utilizzati per la ricerca generale, e, dall’altro, al contempo, aver mostrato i comparatori di prodotti concorrenti su tali pagine solo sotto forma di risultati di ricerca generale (link blu) che tendevano ad essere classificati in modo meno favorevole a causa dell’applicazione di tali algoritmi di aggiustamento. Occorre anche ricordare che il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], al pari di altri servizi di [OSCURATO:PERSONA], non appare mai sotto forma di risultati di ricerca generale.
370
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato, ai punti 440 e 537 della decisione impugnata, che non rimetteva in discussione, in quanto tali, i criteri di selezione scelti da [OSCURATO:PERSONA], qualificati come criteri di pertinenza, ma il fatto che i risultati del suo comparatore di prodotti e quelli dei comparatori concorrenti non fossero trattati allo stesso modo in termini di posizionamento e di presentazione.
371
Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, al punto 538 della decisione impugnata, che non rimetteva in discussione, in quanto tale, la valorizzazione dei risultati specializzati di comparazione di prodotti ritenuti pertinenti da [OSCURATO:PERSONA], bensì il fatto che la stessa valorizzazione non si applicasse sia al suo comparatore di prodotti sia ai comparatori di prodotti concorrenti.
372
In sostanza, ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato sono le pratiche combinate che, da un lato, valorizzavano il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, svalutavano i comparatori di prodotti concorrenti nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l’analisi degli effetti di tali pratiche combinate non può essere effettuata isolando gli effetti di un aspetto di tali pratiche da quelli dell’altro aspetto di tali pratiche.
373
Come sottolinea [OSCURATO:PERSONA], di per sé e isolatamente, nessuno di tali aspetti delle pratiche ha suscitato obiezioni in materia di concorrenza secondo la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ognuno di questi aspetti è stato attuato insieme all’altro per i periodi e i territori per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] ed è la loro attuazione congiunta, che ha portato, a suo avviso, a effetti combinati, ad essere stata giudicata anticoncorrenziale dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].
374
[OSCURATO:PERSONA], l’analisi degli effetti deve prendere proprio in considerazione sia gli effetti dell’applicazione degli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici, in particolare di Panda, sia gli effetti della valorizzazione del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] mediante i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostiene essenzialmente [OSCURATO:PERSONA], l’analisi degli effetti delle pratiche in questione sui comparatori di prodotti concorrenti non può limitarsi all’impatto che può aver avuto sugli stessi la comparsa di risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] e nelle [OSCURATO:PERSONA], che corrisponde solo a uno dei due aspetti di tali pratiche, ma deve anche prendere in considerazione l’impatto dell’applicazione degli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici. Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], effettuare confronti tra scenari nell’ambito di un’analisi controfattuale, come fa [OSCURATO:PERSONA], nei quali varia solo la componente delle pratiche legate alla visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] o delle [OSCURATO:PERSONA], porta a neutralizzare l’effetto degli algoritmi di aggiustamento, poiché quest’ultimo rimane identico nei due scenari di ciascuno di tali confronti.
375
Ne consegue che le critiche di [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, per misurare gli effetti delle pratiche in questione sui comparatori di prodotti concorrenti, dell’impatto dell’applicazione degli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici sul traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinte e che gli studi che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, che mirano solo a misurare l’impatto specifico della comparsa dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] su tale traffico, al pari dell’analisi «differenze nelle differenze» o dell’esperimento di ablazione, sono insufficienti per riflettere l’impatto delle pratiche in questione sui comparatori di prodotti concorrenti.
376
[OSCURATO:PERSONA], poiché la situazione considerata anticoncorrenziale nel caso di specie corrisponde a una combinazione di pratiche, l’unico scenario controfattuale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto validamente presentare sarebbe stato quello in cui nessuna delle componenti di tali pratiche fosse stata attuata, salvo intendere solo in parte gli effetti combinati di tali pratiche combinate.
377
Del resto, l’individuazione di uno scenario controfattuale affidabile per analizzare gli effetti di presunte pratiche anticoncorrenziali in un mercato, vale a dire l’individuazione degli eventi che si sarebbero verificati in mancanza delle pratiche esaminate e l’individuazione della situazione che ne sarebbe derivata, può essere, in una situazione come quella del caso di specie, un esercizio aleatorio, se non addirittura impossibile, qualora tale scenario controfattuale non esista nella realtà per un mercato che aveva inizialmente caratteristiche simili al mercato o ai mercati nei quali tali pratiche sono state attuate. [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, quando sono in gioco rapporti di concorrenza esistenti e non solo di concorrenza eventuale o potenziale, uno scenario controfattuale affidabile deve corrispondere a una situazione reale, inizialmente simile, ma la cui evoluzione non è influenzata da tutte le pratiche in questione. Confrontando siffatto scenario controfattuale con la situazione osservata nel mercato oggetto delle pratiche, si possono normalmente stabilire gli effetti reali di tali pratiche, isolandoli dai cambiamenti dovuti ad altre ragioni. In tal senso, l’analisi controfattuale, che confronta in tale situazione due sviluppi reali, si distingue dalla valutazione degli effetti potenziali che, sebbene debba essere realistica, si traduce nella descrizione di una situazione probabile.
378
[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della ripartizione dell’onere della prova ricordata ai precedenti punti da 132 a 134, per dimostrare una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda gli effetti di pratiche sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tenuta, né spontaneamente né in risposta a un’analisi controfattuale presentata dall’impresa in questione, a dimostrare sistematicamente uno scenario controfattuale, nel senso sopra indicato, contrariamente a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ciò le imporrebbe del resto di dimostrare che il comportamento in questione ha avuto effetti reali, il che, come si ricorderà più dettagliatamente ai successivi punti 441 e 442 nell’ambito dell’esame della prima parte del quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], non è necessario in caso di abuso di posizione dominante, dove è sufficiente dimostrare l’esistenza di effetti potenziali.
379
Per contestare la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli effetti potenziali di una pratica sul mercato, o dei suoi effetti reali se la [OSCURATO:PERSONA] li determina, l’impresa interessata può certamente presentare un’analisi controfattuale. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima deve poi consentire di dimostrare gli effetti dell’intera pratica contestata, e non effetti parziali.
380
Nel caso di specie, sebbene abbia elaborato essa stessa la tabella 23 della decisione impugnata sulla base di dati ricavati dall’esperimento di ablazione di [OSCURATO:PERSONA], in risposta a quest’ultima che poneva l’accento su detto esperimento, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che esso costituiva uno scenario controfattuale. [OSCURATO:PERSONA], come è stato spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 523 e seguenti della decisione impugnata, detta tabella prende in considerazione solo uno dei due aspetti delle pratiche in questione, vale a dire la misurazione dell’impatto della comparsa delle [OSCURATO:PERSONA] sul traffico dalle pagine dei risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal precedente punto 378, [OSCURATO:PERSONA] non può utilmente contestare alla [OSCURATO:PERSONA] per non aver elaborato uno scenario controfattuale.
381
Va precisato, per inciso, che è inoperante l’argomento di [OSCURATO:PERSONA], menzionato al precedente punto 365, secondo cui essa non ha avuto la possibilità di commentare il calcolo che porta alla tabella 22 della decisione impugnata, il che avrebbe costituito una violazione dei suoi diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA], tale calcolo intermedio, che ha poi permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di redigere la tabella 23 menzionata al precedente punto 380, aveva solo lo scopo di rispondere in modo dettagliato all’analisi controfattuale di [OSCURATO:PERSONA], già presentata nel corso del procedimento amministrativo, ma inesatta, come risulta dal precedente punto 375, e non contribuiva alla dimostrazione, che sarà ricordata di seguito, degli effetti di tutte le pratiche in questione sul traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti.
382
[OSCURATO:PERSONA], per dimostrare gli effetti reali o potenziali delle pratiche che esamina, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi in particolare su altri elementi tratti dall’osservazione dell’evoluzione reale del mercato o dei mercati interessati dalle pratiche. Se si osserva una correlazione tra queste pratiche e il cambiamento della situazione concorrenziale su tali mercati, ulteriori prove, che possono includere, ad esempio, valutazioni da parte degli operatori del mercato, dei loro fornitori, dei loro clienti, delle associazioni di categoria o dei consumatori, possono dimostrare il nesso causale tra tali pratiche e l’evoluzione del mercato. Spetta eventualmente all’impresa in questione presentare, a sua volta, prove pertinenti per mettere in dubbio tale causalità.
383
Nel caso di specie, nella sezione 7.2.3.2 della decisione impugnata, specificamente dedicata all’impatto delle pratiche in questione sul traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto innanzitutto riferimento, ai punti da 464 a 474, alle dichiarazioni di nove gruppi che gestiscono comparatori di prodotti in diversi paesi interessati, come eBay, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], in cui si precisa che tali comparatori avevano sperimentato riduzioni significative del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] a partire da varie date dalla metà del 2007, anche se talvolta si erano verificate riprese temporanee. Ad esempio, si afferma, al punto 464 della decisione impugnata, che le controllate di eBay che gestiscono comparatori di prodotti avevano perso, il tra settembre 2009 e il settembre 2010, circa il 30% di tale traffico nel [OSCURATO:PERSONA], il 40% in [OSCURATO:PERSONA] e il 55% in [OSCURATO:PERSONA] prima che venissero rilevate ulteriori riduzioni di traffico su uno qualsiasi dei loro comparatori di prodotti. In sostanza, secondo quanto riportato nella decisione impugnata, tali gruppi attribuiscono dette riduzioni ai cambiamenti negli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], in particolare Panda, concretizzati da una riduzione dell’indice di visibilità Sistrix dei comparatori di prodotti interessati. L’indice di visibilità Sistrix è, come indicato nella nota 398 della decisione impugnata, un dato pubblicato una volta alla settimana dalla società omonima, che tiene conto sia della frequenza di apparizione (trigger rate) di un sito [OSCURATO:PERSONA] nei risultati della ricerca generale sia del suo rango tra questi.
384
A tal proposito, al punto 476 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] mostra, mediante nove grafici, l’evoluzione dell’indice di visibilità Sistrix e l’evoluzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] (misurato dal numero di «clic» effettuati sui link generici) verso tre comparatori di prodotti concorrenti tra il 2010 e il 2014 nel [OSCURATO:PERSONA], tra il 2008 e il 2014 in [OSCURATO:PERSONA] e tra il 2010 e il 2014 in [OSCURATO:PERSONA]. Si può constatare una correlazione abbastanza stretta tra le due evoluzioni – fatta eccezione per idealo.de in [OSCURATO:PERSONA] nel 2014, anno per il quale le due curve divergono – e, complessivamente nel periodo, un calo di entrambe le curve – fatta eccezione, ancora una volta, per idealo.de, il che, secondo quanto affermato nella nota 575 della decisione impugnata sulla base di un chiarimento fornito da [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essere spiegato dal fatto che l’algoritmo Panda non è mai stato applicato a idealo.de. Trascurando i valori di fine periodo che sono troppo vicini allo zero, le riduzioni tra l’inizio e la fine del periodo, indipendentemente dalle variazioni intermedie, vanno da un ordine di grandezza da 2 a 1, o il 50% (guenstiger.de e touslesprix.com), a un ordine di grandezza da 15 a 1, o il 93% (dealtime.co.uk).
385
Al punto 479 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’analisi «differenze nelle differenze» effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che ripercorre, in particolare, l’evoluzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] a dieci comparatori di prodotti concorrenti, nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] dal 2004 al 2014, consente anche di constatare un riduzione del traffico verso i comparatori di prodotti interessati, in particolare dopo l’introduzione dell’algoritmo Panda, ma anche nel lungo periodo. Anche se l’aspetto differenziale di tale analisi presentata da [OSCURATO:PERSONA] è inadeguato, poiché si basa su uno scenario controfattuale insufficiente, come è stato affermato al precedente punto 375, i dati grezzi di tale analisi, forniti nell’allegato A90 del ricorso, consentono effettivamente di stimare l’evoluzione di tale traffico per i periodi di infrazione individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] per ogni paese, vale a dire dal momento in cui i [OSCURATO:PERSONA] vi sono stati introdotti. Le riduzioni possono essere constatate per tutta la durata di tali periodi, nella maggior parte dei casi significative a partire dal 2011, per la stragrande maggioranza dei 40 comparatori di prodotti che erano oggetto dell’analisi «differenze nelle differenze», anche se possono essere state precedute o intervallate da aumenti e se non si verificano per tutti i comparatori di prodotti in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA].
386
Al punto 481 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] presenta, sotto forma di grafici realizzati a partire da dati forniti da [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Spagna, i [OSCURATO:PERSONA], l’Italia, la Danimarca e la Polonia, l’evoluzione aggregata dal gennaio 2004 al dicembre 2016 del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai 361 comparatori di prodotti concorrenti comparabili individuati da [OSCURATO:PERSONA] (grafici da 27 a 36 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], nonostante alcune riprese intermedie, ne deriva un calo significativo di tale traffico dal settembre 2010 (passaggio da oltre 30 milioni di clic a meno di 5 milioni). [OSCURATO:PERSONA], la stessa situazione si osserva dal settembre 2010 (passaggio da oltre 60 milioni di clic a meno di 10 milioni). [OSCURATO:PERSONA], la stessa constatazione può essere fatta dal settembre 2010 (passaggio da oltre 80 milioni di clic a meno di 40 milioni). Lo stesso vale in Spagna dal gennaio 2011 (passaggio da oltre 20 milioni di clic a meno di 5 milioni). [OSCURATO:PERSONA], invece, la riduzione si osserva solo dal gennaio 2015 (passaggio da 18 milioni di clic a circa 10 milioni). Analogamente, in Italia, da un picco nel settembre 2010 a quasi 35 milioni di clic, la curva è irregolare e finisce a poco più di 20 milioni di clic, livello raggiunto per la prima volta nel 2008. Per questi ultimi due paesi, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che il traffico in questione è rimasto complessivamente stabile. Per quanto riguarda la Danimarca, il traffico è piuttosto in aumento, salvo che, come fa la [OSCURATO:PERSONA], il comparatore di prodotti PriceRunner sia rimosso dalle statistiche, nel qual caso il traffico è tendenzialmente in calo dal settembre 2010 (passaggio da oltre 2 milioni di clic a circa 500000). La stessa situazione può essere osservata in Polonia, con il comparatore di prodotti Ceneo che porta la tendenza al rialzo. Se viene rimosso dalle statistiche, come fa la [OSCURATO:PERSONA], il traffico tende a diminuire dal maggio 2013 (passaggio da 18 milioni di clic a 8 milioni).
387
Ai punti 482 e seguenti della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver anche costituito campioni di comparatori di prodotti in concorrenza con quello di [OSCURATO:PERSONA] in quattro paesi in cui l’impatto a lungo termine del trattamento riservato a tali comparatori da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle sue pagine dei risultati generali poteva essere ben illustrato, poiché il tasso di comparsa delle [OSCURATO:PERSONA] era particolarmente elevato in tali paesi. Tali paesi sono il [OSCURATO:PERSONA], per il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha formato un campione di dodici comparatori di prodotti concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], per la quale ha formato un campione di nove comparatori di prodotti concorrenti, i [OSCURATO:PERSONA], per i quali ha formato un campione di sei comparatori di prodotti concorrenti, e la [OSCURATO:PERSONA], per la quale ha formato un campione di otto comparatori di prodotti concorrenti. Come mostrerebbero i grafici da 53 a 56 della decisione impugnata, il traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori che fanno parte di tali campioni sarebbe effettivamente diminuito dal 2011 al 2016 nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] e, dopo essere aumentato nei [OSCURATO:PERSONA] fino al 2014, da allora sarebbe diminuito in tale paese. Una lettura di tali grafici mostra più precisamente un calo di oltre la metà nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], un lieve calo dal 2014 in [OSCURATO:PERSONA] e un calo di circa un terzo dal 2014 nei [OSCURATO:PERSONA].
388
[OSCURATO:PERSONA], sebbene ciò sia esposto nella sezione 7.3.2 della decisione impugnata, specificamente dedicata alla valutazione dell’esistenza di effetti anticoncorrenziali delle pratiche in questione nel caso in cui il mercato dei servizi di comparazione dei prodotti comprenda anche le piattaforme commerciali, i risultati del secondo studio («the [OSCURATO:PERSONA]») che la [OSCURATO:PERSONA] presenta a tal fine, i cui parametri e risultati principali sono esposti ai punti 612 e seguenti e i cui risultati dettagliati sono riportati nell’allegato I della decisione impugnata, sono significativi. Essi mostrano, per ciascuno dei tredici paesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA], una riduzione della quota di traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] dei comparatori di prodotti concorrenti rispetto al comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e alle piattaforme dei commercianti, anche se, per taluni paesi, detto traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti aumenta in valore assoluto. Ad esempio, tale studio indica, per la Repubblica Ceca tra il 2011 e il 2016, una riduzione della quota dei comparatori di prodotti concorrenti dal 73% al 47% (aumento in valore assoluto del numero annuo di clic annuali da 62,1 milioni a 179,6 milioni). Per l’[OSCURATO:PERSONA], nello stesso periodo, lo studio indica una riduzione della quota dei comparatori di prodotti concorrenti dal 48% al 16% o dal 39% al 15%, a seconda degli adeguamenti apportati (riduzione in valore assoluto del numero annuo di clic da 68,6 milioni a 60,9 milioni).
389
Alla luce di tali diversi elementi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, è giocoforza constatare innanzitutto che [OSCURATO:PERSONA], come la CCIA, non presentano, nelle loro memorie, alcuna prova per contestare, nei tredici paesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato un’infrazione, l’esistenza di riduzioni complessive di traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], esse rimettono effettivamente in discussione solo il nesso causale tra le pratiche contestate a [OSCURATO:PERSONA] e tali riduzioni. Varie frasi, contenute rispettivamente nel punto 253 del ricorso e nel punto 147 della replica, illustrano ad esempio tale mancanza di contestazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che «[n]ella misura in cui la classificazione dei comparatori di prodotti nei risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] e il traffico di ricerca associato hanno subito un calo, ciò è stato il riflesso delle preferenze degli utenti che privilegiano le piattaforme commerciali» e che «[l]e riduzioni di traffico causate dall’applicazione di [taluni algoritmi] (...) sono avvenute indipendentemente dal comportamento abusivo asserito». [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il secondo studio presentato ai punti 612 e seguenti della decisione impugnata, nei limiti in cui esso riguarda il traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti, [OSCURATO:PERSONA] mette in dubbio solo l’utilità di tale studio per valutare se il suo comportamento possa aver avuto un effetto anticoncorrenziale, per il fatto che tale studio non terrebbe conto delle fonti alternative di traffico verso le sue pagine dei risultati generali. Come risulta dal punto 626 della decisione impugnata e dai punti 351 e 352 del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione la valutazione di tale traffico in quanto tale.
390
[OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre, per contestare il nesso causale tra le pratiche in questione e la riduzione del traffico dalle sue pagine dei risultati generali ai comparatori di prodotti in concorrenza con il proprio comparatore, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle fonti di traffico dei comparatori di prodotti diversi dai suoi risultati generici. [OSCURATO:PERSONA], tale argomento è inoperante a sostegno della contestazione del nesso causale fra il comportamento ritenuto anticoncorrenziale di [OSCURATO:PERSONA] e la riduzione del traffico verso i comparatori concorrenti che proviene esclusivamente dalle sue pagine dei risultati generali. L’argomento relativo alle altre fonti di traffico sarà affrontato quando si esaminerà il quarto motivo di ricorso, poiché è ribadito a sostegno di tale motivo.
391
[OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto dell’evoluzione generale del settore e dei cambiamenti nelle preferenze degli utenti, in particolare della crescente popolarità delle piattaforme commerciali, anche per effettuarvi ricerche di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a tal proposito, in sostanza, che tali piattaforme hanno migliorato la qualità dei loro servizi, contrariamente ai comparatori di prodotti, e sono state quindi preferite a tali comparatori dagli utenti, il che ha conferito loro una migliore classificazione all’interno dei risultati generici. [OSCURATO:PERSONA], anche se tale spiegazione è plausibile, essa è strettamente legata al funzionamento degli algoritmi di classificazione dei risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] che costituisce, come ricordato al precedente punto 373, una componente delle pratiche in questione.
392
[OSCURATO:PERSONA], poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto distinguere tra ciò che, nei cambiamenti della rispettiva classifica delle piattaforme commerciali e dei comparatori di prodotti, sarebbe attribuibile esclusivamente al miglioramento della qualità dei servizi delle piattaforme commerciali rispetto alla qualità dei servizi dei comparatori di prodotti, a parità di altre condizioni, e ciò che sarebbe attribuibile ai cambiamenti apportati ai suoi algoritmi, in particolare all’introduzione dell’algoritmo Panda, tale spiegazione non consente di rimettere in discussione, anche solo in parte, il nesso causale che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato tra le pratiche in questione e la riduzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti.
393
[OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che [OSCURATO:PERSONA], nei suoi argomenti, non contesta il nesso causale tra la visibilità di un sito [OSCURATO:PERSONA] all’interno dei suoi risultati generici, come concretizzato dall’indice di visibilità Sistrix, e l’entità del traffico da tali risultati a tale sito. [OSCURATO:PERSONA] non rimette quindi in discussione il fatto che i suoi algoritmi di classificazione dei risultati generici hanno un impatto su tale traffico. [OSCURATO:PERSONA], tale nesso causale si riferisce direttamente a una delle componenti delle pratiche contestate, l’abituale scarso posizionamento dei comparatori di prodotti concorrenti all’interno dei risultati generici, e agli effetti di tale componente, ossia la riduzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] a tali comparatori di prodotti.
394
In tali circostanze, tenuto conto, da un lato, delle riduzioni di traffico complessive non contestate da [OSCURATO:PERSONA] e delle prove provenienti dalle dichiarazioni dei nove gruppi che gestiscono comparatori di prodotti nonché degli esempi di riduzioni di traffico collegate alle variazioni dell’indice di visibilità Sistrix di vari comparatori di prodotti riportati nella decisione impugnata e, dall’altro, della mancata produzione di prove contrarie da parte di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che le pratiche contestate avevano determinato una riduzione del traffico di ricerca generica verso quasi tutti i comparatori di prodotti concorrenti.
395
Da quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta.
b)
Sulla seconda parte del terzo motivo, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le pratiche in questione avevano comportato un aumento del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] al proprio comparatore di prodotti
1)
Argomenti delle parti
396
Nella seconda parte del terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente, nella sezione 7.2.3.3 della decisione impugnata, che le pratiche contestate hanno aumentato il traffico verso il proprio servizio di comparazione dei prodotti.
397
In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, poiché tali pratiche non hanno comportato una riduzione del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti, un eventuale aumento del traffico verso il proprio servizio di comparazione dei prodotti non è potuto avvenire a loro danno ed essere un fattore di esclusione dal mercato. Le pratiche di esclusione dal mercato, per loro natura, dovrebbero consentire all’impresa autrice di tali pratiche di assumere le vendite che i concorrenti avrebbero effettuato in mancanza di tali pratiche. [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] avrebbero solo fatto crescere il mercato nel suo complesso, senza conseguenze negative per i comparatori di prodotti concorrenti. Nella replica [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, supponendo, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che il traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti sia diminuito dopo il lancio dell’algoritmo Panda, nessun cambiamento potrebbe essere constatato nello sviluppo del traffico verso il suo comparatore di prodotti connesso a tale evento, il che dimostrerebbe che Panda può aver favorito le piattaforme commerciali, ma non il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
398
In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla CCIA, ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esagerato nel quantificare il volume di traffico ricevuto dal suo comparatore di prodotti. Sotto un primo profilo, essa avrebbe incluso in tale traffico i clic sugli annunci delle [OSCURATO:PERSONA], anche se tali clic non avrebbero rinviato alla pagina dei risultati specializzata di [OSCURATO:PERSONA], ma a siti di vendita di terzi. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale tale meccanismo incentiverebbe i venditori interessati ad aderire a [OSCURATO:PERSONA], avvantaggiando così tale comparatore, non sarebbe presente nella decisione impugnata. L’unica ragione che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a conteggiare i clic sugli annunci dei prodotti sarebbe l’affermazione secondo la quale gli introiti provenienti dalle [OSCURATO:PERSONA] vanno a vantaggio del sito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come è già stato sostenuto nell’ambito del secondo motivo, ciò sarebbe inesatto. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe erroneamente che gli introiti ricavati dalle [OSCURATO:PERSONA] vanno direttamente a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non l’avrebbe del resto dichiarato nella decisione impugnata. Nelle sue osservazioni sulle memorie di intervento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che esiste una contraddizione, nella decisione impugnata, nel negare che essa sia un’entità unificata e nel ritenere, al contempo, che uno dei suoi servizi particolari, il suo comparatore di prodotti, sia favorito da tali clic, mentre questi ultimi attivano pagamenti per [OSCURATO:PERSONA] in generale. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] si discosterebbe dalla decisione impugnata sostenendo che l’assegnazione interna degli introiti o l’organizzazione di [OSCURATO:PERSONA] sono irrilevanti. La CCIA sostiene, analogamente, che i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] non fanno parte del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto ai punti 408, 412 e 423 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] precisa, ad esempio nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento della [OSCURATO:PERSONA], che gli annunci delle [OSCURATO:PERSONA] non provengono dalla pagina specializzata di [OSCURATO:PERSONA]. Le loro tecnologie, infrastrutture e formati sarebbero diversi, circostanza che sarebbe stata dimostrata alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo e che quest’ultima non avrebbe contestato. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento del VDZ, che le [OSCURATO:PERSONA], al pari dei [OSCURATO:PERSONA], non possono essere considerate comparatori di prodotti. [OSCURATO:PERSONA], tali unità non consentirebbero di confrontare diverse offerte di uno stesso prodotto o modello, come dovrebbero fare i comparatori di prodotti, ma proporrebbero vari prodotti in grado di soddisfare la domanda dell’utente di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del procedimento amministrativo diversi partecipanti al procedimento erano completamente d’accordo su tale punto e la [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe tenuto conto ai punti 408, 412 e 423 della decisione impugnata sopra citati. Sotto un secondo profilo, secondo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche preso erroneamente in considerazione i clic sulla scheda [OSCURATO:PERSONA] che appare nel menu sopra la pagina dei risultati. [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di tale scheda non farebbe parte degli elementi costitutivi delle pratiche identificate come abusive, delle quali si dovrebbe valutare solo l’impatto. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non contesterebbe, nel controricorso, che il fatto che tale scheda non costituisce un risultato di ricerca. A causa di questi due errori, la [OSCURATO:PERSONA] sopravvaluterebbe di parecchie volte il volume di traffico passato dai [OSCURATO:PERSONA] e dalle [OSCURATO:PERSONA] al comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, come dimostrerebbe un grafico elaborato a partire dai dati di connessione durante il periodo di infrazione individuato, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato dalle sue pagine di risultati generali ai comparatori di prodotti concorrenti un volume di traffico diverse volte maggiore di quello inviato al proprio comparatore di prodotti e addirittura tre volte maggiore del traffico verso le piattaforme commerciali.
399
Sotto un terzo profilo, i clic sui [OSCURATO:PERSONA] e sulle [OSCURATO:PERSONA] rifletterebbero la loro pertinenza e le preferenze degli utenti. A tal proposito, la motivazione della decisione impugnata non sarebbe convincente, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe ad osservare, al punto 494, che i clic sui [OSCURATO:PERSONA] e sulle [OSCURATO:PERSONA] sono tanto più numerosi quanto è elevato il loro tasso di comparsa. Essa trascurerebbe il fatto che [OSCURATO:PERSONA] visualizza le [OSCURATO:PERSONA] (e in passato i [OSCURATO:PERSONA]) in base alla loro pertinenza, come tutti i motori di ricerca, e che gli utenti cliccano su di essi per la loro utilità, non perché appaiono. La visibilità dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] e i clic che essi determinano sarebbero una conseguenza della migliore qualità dei risultati dei prodotti e degli annunci dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA], nonché delle preferenze degli utenti. [OSCURATO:PERSONA], l’esperimento di [OSCURATO:PERSONA] effettuato sul suo motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA], denominato [OSCURATO:PERSONA], menzionato ai punti 460 e 461 della decisione impugnata, dimostrerebbe che gli utenti sono sensibili alla pertinenza dei risultati. Lo scambio dei risultati meno pertinenti con i risultati più pertinenti nelle prime posizioni delle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che gli utenti percepiscono il deterioramento della qualità derivante dalla promozione dei risultati meno pertinenti e adeguano immediatamente il loro comportamento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto interrompere tale esperimento dopo una settimana. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le immagini contenute nei [OSCURATO:PERSONA] o nelle [OSCURATO:PERSONA] consentono agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] di valutare più agevolmente la pertinenza del risultato offerto, poiché essi hanno una visione d’insieme del prodotto che stanno cercando. Ciò li porterebbe a cliccare volentieri su tali risultati specializzati, presentati sotto forma di immagini, quando li considerano a priori utili per la loro ricerca, e viceversa. Ciò sarebbe dimostrato dagli studi di monitoraggio dei comportamenti oculari degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] (eye‑tracking in inglese o oculométrie in francese), condotti da [OSCURATO:PERSONA]. Le immagini sono quindi un elemento di qualità dei risultati dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e non un elemento artificiale progettato per attirare clic. [OSCURATO:PERSONA], se gli utenti hanno cliccato per anni sui [OSCURATO:PERSONA] e sulle [OSCURATO:PERSONA], ciò sarebbe avvenuto per la loro pertinenza e non per il loro posizionamento o per la loro presentazione. [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe mai il contrario. A tal proposito, se l’ascesa delle piattaforme commerciali non ha influenzato il traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti, ciò sarebbe dovuto al fatto che [OSCURATO:PERSONA], a differenza di questi ultimi, avrebbe apportato innovazioni per i suoi risultati e annunci dei prodotti per non essere superato da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre piattaforme commerciali, e non al posizionamento e alla presentazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], come lascerebbe intendere la [OSCURATO:PERSONA] al punto 517 della decisione impugnata.
400
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA].
2)
Giudizio del Tribunale
401
Occorre innanzitutto ricordare che, nella sezione 7.2.3.3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato come segue l’impatto favorevole delle pratiche in questione sul traffico del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
402
[OSCURATO:PERSONA], ai punti 490 e 491 della decisione impugnata, ha innanzitutto affermato che prima dell’avvio di tali pratiche il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] non riscontrava alcun successo e perdeva circa il 20% del traffico all’anno. Al punto 492 di tale decisione, essa ha dichiarato che, dopo il lancio dei [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA], nel novembre 2007, esso aveva raddoppiato il suo traffico in un mese. Al punto 493 di tale decisione, essa ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] stesso vantava l’efficacia, per i venditori, degli annunci contenuti nelle [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 494 di tale decisione, essa ha illustrato, sotto forma di grafici, la correlazione tra il tasso di attivazione o di comparsa (trigger rate) dei [OSCURATO:PERSONA], e poi delle [OSCURATO:PERSONA], e il traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] al suo comparatore di prodotti durante i periodi in cui questi tipi di risultati specializzati erano stati utilizzati nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], nei [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio, per il [OSCURATO:PERSONA], il grafico 37 illustra tale correlazione tra il gennaio 2008 e il gennaio 2013 per i [OSCURATO:PERSONA], e il grafico 38 la illustra tra il febbraio 2013 e il dicembre 2014 per le [OSCURATO:PERSONA]. Da questi due grafici risulta che il traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] passa da circa 5 milioni a circa 30 milioni di clic al mese con i [OSCURATO:PERSONA], poi da circa 30 milioni a circa 120 milioni di clic al mese con le [OSCURATO:PERSONA].
403
Ai punti 495 e 496 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l’evoluzione comparativa del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso, rispettivamente, i 361 comparatori di prodotti concorrenti individuati da [OSCURATO:PERSONA] e il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], e dall’inizio delle pratiche in questione in ogni paese fino al dicembre 2016 nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Spagna, in Italia, nei [OSCURATO:PERSONA], in Danimarca e in Polonia. Ad esempio, per il [OSCURATO:PERSONA], il grafico 45 illustra, tra il gennaio 2008 e il dicembre 2016, una riduzione da circa 25 milioni a circa 5 milioni di clic al mese per i comparatori di prodotti concorrenti e un aumento da zero a circa 350 milioni di clic al mese per il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. Va rilevato che il traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti viene presentato come stabile in Italia, nei [OSCURATO:PERSONA], in Danimarca e in Polonia, in linea con quanto affermato nella sezione 7.2.3.2, relativa all’impatto delle pratiche in questione sul traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti, ma va rilevato che i grafici da 49 a 52 mostrano, rispettivamente, in questi quattro paesi un aumento significativo del traffico da tali pagine verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
404
Ai punti da 497 a 501 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito indicazioni analoghe su base annuale dal 2011 al 2016, confrontando il traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso campioni di comparatori di prodotti concorrenti e verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], nei [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. Tali campioni sono gli stessi menzionati al precedente punto 387. Con un traffico nettamente superiore per i campioni in questi quattro paesi nel 2011, il traffico verso il comparatore di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diventato, nel 2016, 14 volte superiore al traffico verso il campione nel [OSCURATO:PERSONA], più di 2 volte superiore in [OSCURATO:PERSONA], più di 2,7 volte superiore nei [OSCURATO:PERSONA] e più di 4,7 volte superiore in [OSCURATO:PERSONA].
405
[OSCURATO:PERSONA], nella sezione 7.3.2 della decisione impugnata, specificamente dedicata alla valutazione dell’esistenza di effetti anticoncorrenziali delle pratiche in questione nel caso in cui il mercato dei servizi di comparazione dei prodotti includa anche le piattaforme commerciali, il secondo studio, già menzionato al precedente punto 388, mostra, per ciascuno dei tredici paesi nei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA], un aumento della quota del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati generali rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti e rispetto alle piattaforme commerciali. Ad esempio, tale studio indica, per il Belgio, tra il 2011 e il 2016, un aumento della quota del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] dallo 0 al 22% o dallo 0 al 24%, secondo gli adeguamenti apportati. Per la Norvegia, nello stesso periodo, lo studio indica un aumento della quota del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] dallo 0 al 32% o dallo 0 al 33%, secondo gli adeguamenti apportati.
406
Per quanto riguarda gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, tenuto conto del rigetto della prima parte del terzo motivo di annullamento esaminato in questa fase, la premessa della prima serie di argomenti di [OSCURATO:PERSONA], sintetizzata al precedente punto 397, secondo cui le pratiche contestate non hanno comportato una riduzione del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti, non può essere ammessa fin dall’inizio, al pari degli argomenti che da essa discendono, che mirano a dimostrare che non si è potuto verificare un aumento del traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] a danno dei comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], anche se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato una riduzione del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti, questa prima serie di argomenti dovrebbe essere respinta, in quanto non è in ogni caso tale da dimostrare che parte del traffico che il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] ha potuto guadagnare, essendo più visibile nelle sue pagine dei risultati generali rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti, non sarebbe potuta andare a questi ultimi in mancanza delle pratiche in questione, in altri termini, in quanto non è tale da dimostrare che detto aumento non si è verificato a danno di tali comparatori, il cui traffico avrebbe potuto aumentare in mancanza delle pratiche in questione, anche se non stava diminuendo. Quanto all’argomento dedotto nella replica, secondo cui l’evoluzione del traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] non è cambiata dopo il lancio dell’algoritmo Panda, esso sarà esaminato ai successivi punti da 414 a 418, insieme alla terza serie di argomenti secondo cui tale evoluzione è il risultato della pertinenza dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], e non delle pratiche in questione, in altri termini insieme agli argomenti volti a contestare il nesso causale tra tali pratiche e l’eventuale aumento di tale traffico.
407
Per quanto riguarda la seconda serie di argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA], sintetizzata al precedente punto 398, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esagerato nel quantificare il volume di traffico ricevuto dal suo comparatore di prodotti, occorre anzitutto constatare che dalle note 603, 604 e 606 della decisione impugnata nonché dalle risposte di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti del Tribunale risulta che il traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] al suo comparatore di prodotti è stato valutato riproducendo dati forniti e spiegati da [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è dissenso tra le parti sulla correttezza dei dati stessi, ma su quali dati dovevano essere utilizzati per determinare il volume di traffico ricevuto dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] da parte del suo comparatore di prodotti. A tal proposito, per il periodo di utilizzo della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» per la pagina di ricerca e dei risultati specializzata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato solo i clic che rinviavano l’utente di [OSCURATO:PERSONA] alla pagina specializzata omonima, compresi, per talune valutazioni, quelli effettuati su una scheda di menu specializzata. [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di utilizzo della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» per la stessa pagina, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato non solo i clic che rinviavano l’utente di [OSCURATO:PERSONA] alla pagina specializzata omonima, compresi i clic sulla scheda [OSCURATO:PERSONA] che appariva nel menu, ma anche i clic che rinviavano l’utente di [OSCURATO:PERSONA] direttamente al sito di un venditore dalle [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, nel suo ricorso, attraverso la tabella contenuta nel punto 269 del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] fornisce cifre che conteggiano solo i clic sui [OSCURATO:PERSONA] e sulle [OSCURATO:PERSONA] che hanno portato alla pagina specializzata denominata [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA].
408
Il Tribunale ritiene che debbano essere respinte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative alla presa in considerazione dei clic sugli annunci delle [OSCURATO:PERSONA] e, se del caso, dei clic su una scheda di menu che rinvia alla pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], come la scheda [OSCURATO:PERSONA], nella valutazione del traffico del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] proveniente dalle sue pagine dei risultati generali.
409
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, come è già stato affermato ai precedenti punti da 328 a 339, i punti da 26 a 35 e da 414 a 421 della decisione impugnata forniscono motivi sufficienti per concludere che il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] ha assunto diverse forme, vale a dire la pagina specializzata, denominata da ultimo [OSCURATO:PERSONA], i gruppi di risultati di prodotti, il cui ultimo sviluppo sono stati i [OSCURATO:PERSONA], e gli annunci di prodotti, il cui ultimo sviluppo sono state le [OSCURATO:PERSONA].
410
D’altro lato, per quanto riguarda la censura relativa ai clic sulla scheda [OSCURATO:PERSONA] contenuta nel menu in cima alla pagina dei risultati, è vero che tali clic sono precedenti all’uso del comparatore di prodotti. [OSCURATO:PERSONA], essi indicano per definizione il suo utilizzo, poiché significano che l’utente di [OSCURATO:PERSONA] vuole vedere la pagina specializzata di tale comparatore. Nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] precisa del resto, al punto 57, che circa il 60% degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] accede a tale pagina specializzata dalla suddetta scheda.
411
[OSCURATO:PERSONA], come ha precisato la [OSCURATO:PERSONA] in risposta a un quesito del Tribunale senza essere contraddetta da [OSCURATO:PERSONA], essa non ha mai preso contemporaneamente in considerazione i clic effettuati su tale pagina, il che avrebbe potuto portare a un doppio conteggio per la stessa ricerca.
412
[OSCURATO:PERSONA], il fatto che l’esistenza della scheda [OSCURATO:PERSONA] nella pagina dei risultati generali non sia stata messa in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel senso di essere parte delle pratiche anticoncorrenziali non impedisce, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], che la sua esistenza sia presa in considerazione per valutare l’evoluzione del traffico dalla sua pagina dei risultati generale al suo comparatore di prodotti. È vero che la totalità di tale evoluzione non è probabilmente dovuta solo al comportamento censurato di [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso vale per la totalità dell’evoluzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi, esiste una correlazione tra tale comportamento e l’andamento generale di tali sviluppi, e vari elementi dimostrano a tal riguardo un nesso causale, come è stato ricordato al precedente punto 383 per quanto riguarda il traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti e al precedente punto 402 per quanto riguarda il traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
413
In ogni caso, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato quale sarebbe stata l’evoluzione del traffico dalle sue pagine dei risultati generali al suo comparatore di prodotti se non fossero stati conteggiati i clic sulla scheda [OSCURATO:PERSONA], ma solo i clic nelle [OSCURATO:PERSONA], anche se ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] dati che distinguono tra questi diversi clic. In tali circostanze, [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente riprodotto l’evoluzione di tale traffico dovuta alle pratiche da essa ritenute anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA], devono essere parimenti respinte le censure della stessa natura formulate da [OSCURATO:PERSONA] riguardo al secondo studio, esposte ai punti 612 e seguenti della decisione impugnata, nella parte in cui si riferisce al traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] al proprio comparatore di prodotti.
414
Per quanto riguarda la terza serie di argomenti di [OSCURATO:PERSONA] sintetizzata al precedente punto 399, secondo cui i clic sui [OSCURATO:PERSONA] e sulle [OSCURATO:PERSONA] riflettevano la loro pertinenza e le preferenze degli utenti e non l’impatto di pratiche anticoncorrenziali, è difficilmente contestabile il fatto che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] abbiano cliccato su tali risultati specializzati e su tali annunci di prodotti perché li hanno considerati a priori utili per le loro ricerche di prodotti, in particolare perché contenevano o prendevano in considerazione informazioni rilevanti per una ricerca specializzata in una determinata materia.
415
I punti da 372 a 377 della decisione impugnata, citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, sono orientati in tal senso, come illustrato in sostanza dal primo di essi, secondo il quale «[i]ncludere immagini, prezzi e informazioni sul venditore nei risultati di ricerca dei prodotti aumenta la percentuale di clic [sul link visualizzato]». A tal proposito, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non si concentra, nella stessa decisione impugnata, sul livello intrinseco di prestazione raggiunto dal comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 537 e 538 della decisione impugnata, anche se ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non visualizzasse sempre ai primi posti, nella sua pagina dei risultati generali, i risultati più pertinenti dei comparatori di prodotti.
416
Come affermato sopra, ai precedenti punti 69, 369 e 376, ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato è la differenza di trattamento, nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], tra il suo comparatore di prodotti e i comparatori concorrenti, che consentiva ai risultati del primo di essere particolarmente visibili, mentre i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti potevano apparire solo attraverso i risultati generici ed erano, inoltre, spesso non ben posizionati.
417
[OSCURATO:PERSONA], non è neppure contestabile il fatto che, se gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] hanno cliccato sui risultati specializzati di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], è anche perché tali risultati erano evidenziati, a monte, nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], il che corrisponde a una delle componenti delle pratiche combinate contestate a [OSCURATO:PERSONA]. Senza siffatta visibilità, tali risultati non sarebbero stati cliccati così spesso, come è chiaramente dimostrato, da un lato, dagli esempi, menzionati al punto 494 della decisione impugnata, di correlazione tra il tasso di attivazione o di comparsa (trigger rate) dei [OSCURATO:PERSONA], poi delle [OSCURATO:PERSONA], e il traffico, concretizzato dai clic degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] a favore del suo comparatore di prodotti e, dall’altro, gli elementi riportati al punto 389 della decisione impugnata, vertenti sulle posizioni espresse da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il posizionamento dei [OSCURATO:PERSONA] dall’alto verso il basso nella prima pagina dei risultati generali influenzava significativamente il numero di clic sui loro risultati specializzati.
418
La terza serie di argomenti di [OSCURATO:PERSONA], basata sulla qualità del suo comparatore di prodotti, che mira a contestare il nesso causale tra le pratiche in questione e l’aumento del traffico dalle sue pagine dei risultati generali a tale comparatore di prodotti, deve essere quindi parimenti respinta, poiché tale nesso è stato dimostrato, anche se tale traffico può anche essersi evoluto a seguito delle modifiche apportate a tale comparatore.
419
Rientra altresì nella contestazione di tale nesso causale l’argomento dedotto nella replica da parte di [OSCURATO:PERSONA], menzionato al precedente punto 397, secondo cui lo sviluppo del traffico verso il suo comparatore di prodotti non è cambiato dopo il lancio dell’algoritmo Panda. [OSCURATO:PERSONA], ammettendo che ciò sia corretto, l’argomento in tal senso è in contrasto anche con il fatto che le pratiche in questione sono pratiche combinate che non riguardano solo gli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici, a cui partecipa Panda, ma riguardano anche il modo in cui vengono presentati i risultati specializzati di prodotti.
420
Alla luce di quanto precede, la seconda parte del terzo motivo di de [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. Come affermato ai precedenti punti 356 e 357, occorre quindi esaminare il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le pratiche che le vengono contestate non hanno avuto un impatto anticoncorrenziale sui vari mercati individuati, dando per assodate le conseguenze materiali di tali pratiche sul traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai vari comparatori di prodotti, compreso il proprio, come tali conseguenze sono presentate nella decisione impugnata.
c)
Sulla prima parte del quarto motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto congetture sugli effetti anticoncorrenziali delle pratiche in questione
1)
Argomenti delle parti
421
Nel suo quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le pratiche in questione avevano potuto avere effetti anticoncorrenziali che avrebbero comportato di per sé sia un aumento dei prezzi per i venditori e i consumatori sia una riduzione dell’innovazione. In particolare, nella decisione impugnata, il ruolo dei concorrenti più forti di [OSCURATO:PERSONA] nel settore della comparazione dei prodotti, ossia le piattaforme commerciali, come [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato preso in considerazione e non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione riguardo ai presunti effetti sui prezzi e sull’innovazione.
422
Più precisamente, nell’ambito della prima parte, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata si basa su una pura congettura riguardo agli effetti potenziali, senza che siano esaminate la situazione e l’evoluzione reali dei mercati. La CCIA muove la stessa critica, in particolare per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi e la riduzione dell’innovazione menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, al punto 589 della decisione impugnata, si affermerebbe quindi che il comportamento in questione può avere, o ha verosimilmente, effetti anticoncorrenziali e, al punto 593 della decisione impugnata, si affermerebbe che esso è potenzialmente in grado di escludere i comparatori di prodotti in concorrenza con il comparatore di [OSCURATO:PERSONA], nonché di portare agli aumenti di prezzo e alla riduzione dell’innovazione summenzionati. Non sarebbe affatto dimostrato che tali eventualità si siano verificate.
423
[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non si baserebbe sulla dimostrazione che il comportamento in questione sia per sua natura anticoncorrenziale. Facendo riferimento alla sentenza dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:2204
, punto
58
), [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], per questa prima ragione, doveva provare effetti anticoncorrenziali concreti di tale comportamento. [OSCURATO:PERSONA], una seconda ragione in tal senso deriverebbe dalla sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
139
), in cui la Corte ha dichiarato che anche di fronte a un comportamento in linea di principio abusivo di un’impresa in posizione dominante, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva accontentarsi di informazioni sulla quota di mercato interessata da tale comportamento per concludere che esso era effettivamente abusivo, ma doveva tenere conto di tutte le circostanze. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, l’avvocato generale avrebbe dichiarato che doveva essere condotta un’analisi di tutti gli effetti (conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2016:788
, paragrafo
120
). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in tal senso nel caso che ha dato luogo alla sua decisione del 24 marzo 2004, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [102 [OSCURATO:PERSONA]] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE contro [OSCURATO:PERSONA] (caso COMP/C‑/37.792 – [OSCURATO:PERSONA]) (
GU 2007, L 32, pag. 23
), circostanza che il Tribunale avrebbe confermato nella sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
).
424
Non sarebbe stato nemmeno dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] detenesse una posizione dominante nei mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti, il che avrebbe significato, in tali mercati, un indebolimento della concorrenza. Ciò costituirebbe una terza ragione che renderebbe necessario identificare effetti concreti di esclusione in tali mercati.
425
[OSCURATO:PERSONA], il comportamento contestato consisteva nel migliorare, in una concorrenza basata sui meriti, il servizio fornito agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] dalla sua pagina di ricerca generale, mostrandovi i risultati di ricerca specializzata di prodotti e gli annunci di prodotti. Per questa quarta ragione, l’individuazione di effetti concreti di esclusione si renderebbe necessaria. In situazioni analoghe, la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale lo avrebbero fatto. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al punto 114 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 1988, relativa ad una procedura in conformità degli articoli [101] e [102 [OSCURATO:PERSONA]] (caso IV/30.979 e 31.394, [OSCURATO:PERSONA]) (
GU 1989, L 43, pag. 27
), nonché alle sentenze del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
140
), e del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punti
868
,
869
e
1010
). Nel caso di specie, gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] sul miglioramento del servizio per il consumatore sarebbero stati ben documentati e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto dimostrare che gli effetti anticoncorrenziali prevalevano sul beneficio di tale miglioramento.
426
[OSCURATO:PERSONA], dato che il comportamento contestato è stato seguito per diversi anni, i suoi effetti anticoncorrenziali avrebbero dovuto concretizzarsi se fosse stato veramente dannoso per la concorrenza. Anche tale durata avrebbe quindi dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA], per una quinta ragione, a verificare concretamente se ricorresse tale ipotesi. [OSCURATO:PERSONA] e la CCIA sottolineano che, nella sentenza del 12 dicembre 2018, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑691/14
, con impugnazione pendente,
EU:T:2018:922
, punti da
1122
a
1128
), il Tribunale ha dichiarato che, quando il comportamento contestato era già stato attuato, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, salvo il caso di una restrizione della concorrenza per oggetto, limitarsi a dimostrare effetti anticoncorrenziali potenziali, ma doveva dimostrare effetti anticoncorrenziali reali, altrimenti la distinzione tra le restrizioni della concorrenza per oggetto e la restrizioni della concorrenza per effetto sarebbe illusoria. [OSCURATO:PERSONA] tale valutazione del Tribunale sia stata formulata in un caso di intesa anticoncorrenziale, sarebbe tuttavia logico applicarla anche ai presunti casi di abuso di posizione dominante. Nel caso di specie, le pratiche contestate a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero un oggetto anticoncorrenziale e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto seguire tale approccio. La dimostrazione dell’esistenza di effetti reali avrebbe in ogni caso consentito di corroborare la probabilità di effetti potenziali, come affermerebbe la stessa [OSCURATO:PERSONA] al punto 20 dei suoi orientamenti sulle priorità nell’applicazione dell’articolo [102 [OSCURATO:PERSONA]] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti (
GU 2009, C 45, pag. 7
).
427
[OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato alcun effetto concreto. La sezione 7.2.3 della decisione impugnata, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento per spiegare che ha tenuto conto di elementi concreti del mercato, esaminerebbe soltanto l’evoluzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti, ma non il numero complessivo dei loro visitatori. In realtà, gli elementi del fascicolo dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] non può far aumentare i prezzi o rallentare l’innovazione e che la concorrenza nei mercati dei servizi di comparazione dei prodotti è forte, con gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che dispongono di un’ampia scelta in tal senso, come constatato dalla Competition and [OSCURATO:PERSONA] (Autorità garante della concorrenza e dei mercati, [OSCURATO:PERSONA]) in uno studio pubblicato nell’aprile 2017, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] search: [OSCURATO:PERSONA] and firm behaviour» (Ricerca online: comportamento dei consumatori e delle imprese). Per quanto riguarda i prezzi, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe correttamente dimostrato che erano diminuiti per i venditori che intendevano apparire nelle [OSCURATO:PERSONA].
428
[OSCURATO:PERSONA], alla luce degli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe danneggiato i consumatori riducendo le loro possibilità di accedere a comparatori di prodotti concorrenti e a più venditori, [OSCURATO:PERSONA] ricorda, in sostanza, che i suoi criteri di pertinenza dei risultati mostrati agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] nei risultati generici, nei [OSCURATO:PERSONA] o nelle [OSCURATO:PERSONA] erano oggettivi, in particolare per l’uso della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rimesso in discussione nella decisione impugnata gli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici né tali criteri di pertinenza, e sarebbe solo l’assenza dei comparatori di prodotti concorrenti nei [OSCURATO:PERSONA] o nelle [OSCURATO:PERSONA] che essa avrebbe identificato come problematica. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] avanzerebbe una teoria che non è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sottolinea il fatto di aver inviato miliardi di clic gratuiti di traffico ai comparatori di prodotti concorrenti nei dieci anni precedenti l’adozione della decisione impugnata e che alcuni di essi, come Which? nel [OSCURATO:PERSONA], membro del [OSCURATO:PERSONA], hanno visto un aumento significativo del loro traffico dalle sue pagine dei risultati generali, al pari delle piattaforme commerciali. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sostenuto, nella decisione impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] stava limitando le possibilità per i consumatori di accedere ai comparatori di prezzi concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] presenta alcuni studi, in particolare tra quelli fatti valere dal [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare che i comparatori di prodotti sono assai utili per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. Essa nega di essere il principale punto di ingresso per le ricerche di prodotti su [OSCURATO:PERSONA], affermando di potersi basare, a tal proposito, sul fascicolo del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Uno degli studi summenzionati indicherebbe, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], che gli avvii delle ricerche di prodotti su [OSCURATO:PERSONA] effettuate sul motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] e anche i percorsi di tali ricerche che utilizzano tale motore in un determinato momento sono ben lontani dall’essere la maggioranza. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], i piccoli venditori apparirebbero negli annunci contenuti nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA].
429
[OSCURATO:PERSONA] e, a suo sostegno, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA].
430
In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affermano che la riduzione del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti rispetto al comparatore di [OSCURATO:PERSONA], proveniente dalle sue pagine dei risultati generali, è stata accompagnata da un deterioramento della qualità del proprio traffico, vale a dire da una riduzione del tasso di conversione in acquisti delle visite ai siti dei venditori provenienti da tali comparatori. [OSCURATO:PERSONA], il traffico dal comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] verso i venditori sarebbe aumentato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quindi meno interessanti per i venditori, i quali, per di più, non avrebbero interesse a che le loro offerte appaiano su più siti [OSCURATO:PERSONA], salvo vedere il proprio sito di vendita retrocesso anche nei risultati generici dall’algoritmo Panda, che declasserebbe i siti con contenuti simili. A tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] fornisce esempi di venditori che le avevano comunicato che rinunciavano ai suoi servizi, o a causa del calo di qualità del traffico proveniente da [OSCURATO:PERSONA], oppure perché, avendo scelto di alimentare il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], non intendevano rimanere presenti nei risultati di un altro comparatore. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la riduzione del traffico verso il suo sito dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ha comportato essa stessa una riduzione del traffico diretto verso il suo sito, che, come il traffico proveniente dai risultati generici, è un traffico «di qualità» che genera buoni tassi di conversione. [OSCURATO:PERSONA], il traffico diretto deriverebbe da una prima visita a seguito di una scoperta nei risultati generici.
431
Più in generale, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, limitando la visibilità dei comparatori di prodotti concorrenti nelle sue pagine dei risultati generali e privilegiando il proprio comparatore di prodotti e gli annunci pubblicitari che sono utilizzati dai maggiori venditori, [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto non solo la concorrenza nel mercato della ricerca specializzata della comparazione dei prodotti, ma anche le opportunità per i consumatori di accedere a più venditori e di far funzionare la concorrenza tra loro. Esso sottolinea che, nella sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
20
), la Corte ha ricordato che l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] riguardava non solo le pratiche che provocano un danno immediato ai consumatori, ma anche quelle che li danneggiano pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva.
2)
Giudizio del Tribunale
432
Gli articoli 101 e 102 [OSCURATO:PERSONA] hanno lo stesso obiettivo, ossia preservare una concorrenza non falsata nel mercato interno, come è ormai previsto nel protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, allegato al Trattato di Lisbona (
GU 2010, C 83, pag. 309
). A tal proposito, le pratiche anticoncorrenziali che sono menzionate nei due articoli a titolo esemplificativo sono simili, anche se l’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] si riferisce agli accordi tra imprese e l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] alle pratiche unilaterali delle imprese in posizione dominante.
433
L’obiettivo di una concorrenza non falsata implica che la concorrenza sia esercitata su una base equa che non sia falsata né da accordi tra imprese che restringono o eliminano la concorrenza né da comportamenti unilaterali delle imprese dominanti che abusano del loro potere sul mercato anche per restringere o eliminare la concorrenza.
434
La concorrenza leale, anche da parte di un’impresa dominante o potenzialmente dominante, può certamente portare alla scomparsa dei concorrenti attraverso le forze di mercato (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
133
e giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA], i comportamenti anticoncorrenziali, in particolare quelli unilaterali, che riflettono una condotta abusiva da parte di un’impresa dominante e che possono anche portare a tale scomparsa, sono vietati.
435
[OSCURATO:PERSONA], l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] non distingue, contrariamente all’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA], tra i comportamenti che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza e quelli che, pur non avendo tale oggetto, hanno tuttavia tale effetto.
436
Nell’applicazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA], di fronte a determinati comportamenti collettivi delle imprese, l’autorità garante della concorrenza che dimostra che il comportamento in questione ha un oggetto anticoncorrenziale non è tenuta a dimostrare i suoi effetti anticoncorrenziali per qualificarlo come illecito. [OSCURATO:PERSONA], talune pratiche collusive, come la fissazione congiunta dei prezzi all’interno dei cartelli, sono considerate così dannose, e quindi intrinsecamente anticoncorrenziali, che non è necessario a tal proposito dimostrare i loro effetti concreti nei mercati interessati (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA],
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:2204
, punti da
49
a
51
).
437
Per contro, l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] dispone soltanto che è incompatibile con il mercato interno, e vietato, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominane sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante vietato da tale disposizione è una nozione oggettiva che riguarda in particolare i comportamenti di un’impresa in posizione dominante i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell’impresa in questione, il livello della concorrenza sia già indebolito, abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente o lo sviluppo della medesima (v. sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punto
174
e giurisprudenza ivi citata). Le stesse considerazioni valgono quando i comportamenti in questione hanno effetti restrittivi sulla concorrenza in mercati collegati a quello in cui si detiene la posizione dominante.
438
Per quanto riguarda le pratiche di esclusione, ne è stato dedotto che la qualificazione di abuso di posizione dominante non poteva essere accolta senza la dimostrazione di un effetto anticoncorrenziale, o almeno di un potenziale effetto anticoncorrenziale, restando inteso che, in mancanza del minimo effetto sulla situazione concorrenziale dei concorrenti, una qualificazione come pratica abusiva di esclusione di questi ultimi non poteva essere accolta (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punti da
250
a
254
, del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punti da
61
a
66
, e del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑549/10 P
,
EU:C:2012:221
, punto
68
).
439
In tale contesto, anche quando sono in discussione comportamenti, in linea di principio, anticoncorrenziali di imprese dominanti, come quelli volti a ottenere, da parte dei clienti, un rapporto di acquisto in esclusiva o in via del tutto preferenziale, eventualmente mediante sconti di fedeltà (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
85/76
,
EU:C:1979:36
, punto
89
), se l’impresa dominante interessata contesta, in modo documentato, il fatto che il suo comportamento abbia avuto la capacità di restringere la concorrenza, l’autorità garante della concorrenza, responsabile del fascicolo, deve analizzare tutte le circostanze pertinenti per decidere quale sia la situazione (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punto
68
, del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA],
C‑23/14
,
EU:C:2015:651
, punto
68
, e del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punti
138
e
139
).
440
A tal proposito, quando l’impresa in questione sostiene che il suo comportamento non poteva avere effetti anticoncorrenziali, neppure potenziali, e sostiene i suoi argomenti con elementi riguardanti l’evoluzione reale del mercato, spetta all’autorità garante della concorrenza esaminare se detti elementi siano tali da avere un impatto sulla sua valutazione dell’esistenza di effetti anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di pratiche effettivamente attuate e che presentano, come nel caso di specie, un carattere complesso, tali elementi possono costituire circostanze pertinenti in grado di corroborare o meno l’esistenza di una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
441
Da quanto precede risulta che, per constatare un abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare effetti, quantomeno potenziali, dovuti al comportamento contestato di restrizione o eliminazione della concorrenza nei mercati interessati, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare alla luce degli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] per contestare il fatto che il suo comportamento aveva avuto la capacità di limitare la concorrenza.
442
Per contro, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] o dalla CCIA, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a individuare effetti reali di esclusione, per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto una posizione dominante nei mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti, che il suo comportamento contribuiva a un miglioramento dei suoi servizi a vantaggio dei consumatori e dei venditori su [OSCURATO:PERSONA] e che tale comportamento era perdurato per diversi anni. Siffatto obbligo, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe contrario al principio, confermato dal giudice dell’Unione, secondo il quale la qualificazione di abuso ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] non può essere esclusa perché la pratica in questione non ha avuto, in definitiva, il risultato previsto (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punti
64
e
65
, e, più in particolare per quanto riguarda la durata del comportamento, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑336/07
,
EU:T:2012:172
, punto
272
).
443
A fortiori, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dimostrare l’effettiva realizzazione delle possibili conseguenze dell’eliminazione o della restrizione della concorrenza, come, ad esempio, una riduzione dell’innovazione o l’esistenza di aumenti di prezzo non giustificati da una ragione diversa dalla mancanza di concorrenza. A tal proposito, si riconosce che è altamente probabile che l’indebolimento della concorrenza porti a tali conseguenze, come indicato ai punti 11 e 19 degli orientamenti sulle priorità fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti.
444
Occorre sottolineare che gli argomenti secondo i quali le pratiche in questione hanno migliorato la qualità dei servizi, in particolare a favore del consumatore, il che, dal punto di vista dell’interesse economico, avrebbe controbilanciato gli effetti di esclusione individuati, e secondo i quali, quindi, tali pratiche non sono state abusive, sono argomenti che non rientrano nell’ambito dell’esame dell’esistenza degli effetti di tali pratiche. Tali argomenti sono quindi inoperanti a sostegno del motivo secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le pratiche in questione avevano avuto effetti anticoncorrenziali. Nel caso di specie, essi sono già stati esaminati in parte nell’ambito dell’esame della prima parte del quinto motivo e il resto sarà esaminato in seguito nell’ambito dell’esame della terza parte del primo e del secondo motivo.
445
Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto analizzato, nella sezione 7.2.3, le conseguenze materiali delle pratiche in questione sul traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti e al comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. Dall’esame del terzo motivo di annullamento nelle sue due parti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere correttamente da tale analisi, per i diversi mercati nazionali dei servizi di comparazione di prodotti interessati, da un lato, che tali pratiche avevano determinato una diminuzione di tale traffico per quasi tutti i comparatori di prodotti concorrenti e, dall’altro, che tali pratiche avevano determinato un aumento del traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. Tali effetti materiali relativi al traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ampiamente documentati, come illustrato ai precedenti punti 383, 388 e da 402 a 405, e si può constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato effetti reali a tal proposito, più o meno marcati a seconda del paese, ma in ogni caso significativi.
446
Nella sezione 7.2.4 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi valutato la quota di traffico dei comparatori di prodotti concorrenti proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del loro traffico totale (sezione 7.2.4.1), prima di sostenere che tale quota non poteva essere effettivamente sostituita da altre fonti di traffico (sezione 7.2.4.2).
447
Per quanto riguarda il primo aspetto menzionato al precedente punto 446 e trattato nella sezione 7.2.4.1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, sotto forma di tabella 24 della decisione impugnata, la ripartizione delle fonti di traffico di tredici comparatori di prodotti a partire dal 2011 nell’arco di sei anni (tranne che per uno di essi per il quale la durata è di quattro anni). A tal proposito, essa ha operato una distinzione fra il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], dagli annunci testuali di [OSCURATO:PERSONA], dalla ricerca diretta (vale a dire che l’utente di [OSCURATO:PERSONA] va sul sito del comparatore di prodotti, eventualmente utilizzando un’applicazione per dispositivi mobili, senza passare per un link intermedio) e da altre fonti (come i siti [OSCURATO:PERSONA] partner, gli altri motori di ricerca o i link contenuti nelle newsletter). L’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato tutte le fonti di traffico dei i comparatori di prodotti (v. supra, punto 365) non è quindi corretta.
448
Dalla tabella 24, contenuta nella decisione impugnata, risulta che le quote di traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] variavano in modo piuttosto significativo a seconda dei comparatori di prodotti, andando da poco più del 20% (con un’eccezione, tuttavia, al 13% per un anno) a più dell’80%, e che, per una leggera maggioranza di essi (sette), tali quote diminuivano nel corso degli anni. Tali riduzioni variano dal 5% a circa il 50%. I quattro comparatori di prodotti per i quali, al contrario, si può osservare un aumento della quota di traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] hanno visto aumenti di tale quota collocarsi tra il 5 e il 65%. Per i due comparatori restanti, tale quota è più o meno stabile. Tale analisi provvisoria fornisce dati sull’entità del traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] per i comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] e dimostra che, per la maggior parte di quelli il cui traffico è stato oggetto di studio, la quota di traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] è diminuita negli anni. Essa non consente, di per sé, di trarre conclusioni sull’esistenza di effetti anticoncorrenziali di esclusione dal mercato, dovuti al comportamento di [OSCURATO:PERSONA], poiché altri elementi devono essere presi in considerazione a tal riguardo, ma, sulla base di elementi concreti del resto non contestati da [OSCURATO:PERSONA], essa è tale da contribuire a una dimostrazione dell’esistenza di tali effetti.
449
Per quanto riguarda il secondo aspetto menzionato al precedente punto 446 e trattato nella sezione 7.2.4.2 della decisione impugnata, vale a dire la difficoltà per i comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] di sostituire il traffico proveniente dai suoi risultati generici con altre fonti, la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto varie ragioni che la [OSCURATO:PERSONA] contesta nell’ambito della terza parte del suo quarto motivo. Questa contestazione, vertente sulle valutazioni precise della [OSCURATO:PERSONA], non è collegata alla critica corrispondente alla prima parte del presente motivo, esaminata in questa fase, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a fare congetture sull’esistenza di effetti anticoncorrenziali delle pratiche in questione.
450
[OSCURATO:PERSONA], nella sezione 7.3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le pratiche in questione avevano effetti anticoncorrenziali potenziali nei mercati nazionali della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti e nei mercati nazionali della ricerca generale.
451
A tal proposito, per quanto riguarda i mercati nazionali della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti, nella sezione 7.3.1 della decisione impugnata, sulla base delle sue analisi menzionate ai precedenti punti 445 e 446, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, anzitutto, che le pratiche in questione potessero indurre i comparatori di prodotti concorrenti a cessare le loro attività (punto 594 della decisione impugnata). Essa ha altresì ritenuto che tali pratiche potessero ridurre i loro incentivi a innovare in quanto non avrebbero potuto più ragionevolmente prevedere un traffico sufficiente per competere con il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e, se avessero tentato di compensare la perdita di traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] con fonti di traffico a pagamento, avrebbero ridotto il loro reddito disponibile per l’innovazione. [OSCURATO:PERSONA] ha poi ritenuto che le pratiche in questione potessero ridurre gli incentivi di [OSCURATO:PERSONA] stessa a innovare per il suo servizio di comparazione dei prodotti a causa della concorrenza minima cui avrebbe dovuto far fronte (punto 596 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che le pratiche in questione potessero ridurre le opportunità dei consumatori di accedere ai comparatori di prodotti più efficienti. A tal proposito, essa ha menzionato la retrocessione dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti in una posizione meno favorevole all’interno dei risultati generici (punto 598 della decisione impugnata) e la circostanza che i consumatori non erano in genere consapevoli del fatto che i [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] erano soggetti a criteri di selezione diversi dai risultati generici (punto 599 della decisione impugnata). La struttura concorrenziale dei mercati sarebbe così pregiudicata, poiché il successo del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] è artificialmente garantito dalla posizione dominante di quest’ultima nei mercati della ricerca generale e dalle pratiche in questione (punto 600 della decisione impugnata).
452
[OSCURATO:PERSONA], in risposta alle critiche espresse da [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo riguardo alla mancata individuazione di un comparatore di prodotti che avesse cessato le sue attività mentre centinaia, fra i 361 individuati da [OSCURATO:PERSONA], sarebbero attivi, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato che non era tenuta a dimostrare effetti reali (punto 602 della decisione impugnata), ha sostenuto che in mancanza delle pratiche in questione il numero di comparatori di prodotti che partecipavano alla concorrenza dinamica avrebbe potuto essere maggiore (punto 603 della decisione impugnata). Essa ha messo poi in evidenza diverse testimonianze secondo le quali numerosi comparatori di prodotti, fra detti 361, avrebbero cessato la loro attività o l’avrebbero riorientata verso altri servizi. Ad esempio, secondo una di tali testimonianze, il 38% dei 361 comparatori di prodotti avrebbe cessato la sua attività e, secondo un’altra di tali testimonianze, il 21% (punto 604 della decisione impugnata).
453
Sempre per quanto riguarda gli effetti delle pratiche in questione nei mercati nazionali della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti, nella sezione 7.3.2 della decisione impugnata, dedicata all’analisi degli effetti nel caso in cui le piattaforme commerciali fossero incluse in tali mercati, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso, in sostanza, l’idea che gli effetti da essa individuati si manifesterebbero nel segmento di mercato dei comparatori di prodotti, ossia il segmento dei concorrenti più vicini del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] (punti 609 e 610 della decisione impugnata). Essa ha sottolineato che, per contro, le pratiche in questione non avevano effetti negativi per le piattaforme commerciali. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto anche due studi, il secondo dei quali è già stato menzionato ai precedenti punti 388 e 405, volti a valutare, nei tredici paesi per i quali essa aveva riscontrato l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, la quota dei comparatori di prodotti in tali mercati e, in secondo luogo, gli sviluppi del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso il comparatore di prodotti di quest’ultima, verso i comparatori di prodotti concorrenti e verso le piattaforme commerciali. Per quanto riguarda le quote di mercato, ne deriverebbe, ad esempio, secondo vari adeguamenti effettuati, che la quota di mercato dei comparatori di prodotti nel [OSCURATO:PERSONA] (che riunisce quella di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi concorrenti), corrispondente quindi alla quota di mercato sulla quale avrebbero inciso le pratiche in questione, sarebbe compresa, tra il 2011 e il 2016, in intervalli che vanno dal 9‑18% al 12‑24%. Più precisamente, sempre per il [OSCURATO:PERSONA], a seconda degli adeguamenti effettuati, ne deriverebbe un aumento della quota di mercato del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] dal 4 al 17%, o dal 6 al 22%, una riduzione della quota di mercato delle piattaforme commerciali dall’89 all’81%, o dall’83 al 76% per gli sviluppi più lontani, e una riduzione della quota di mercato dei comparatori di prodotti concorrenti dall’11 al 2%, o dal 7 all’1% per gli sviluppi più lontani (punti da 612 a 639 e allegato 1 della decisione impugnata). Per quanto attiene agli sviluppi del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso il comparatore di prodotti di quest’ultima, verso i comparatori di prodotti concorrenti e verso le piattaforme commerciali, ne deriverebbe, come è stato già menzionato ai precedenti punti 388 e 405, un aumento generale del traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e una riduzione generale del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti. Il traffico verso le piattaforme commerciali sarebbe piuttosto in leggero calo, anche se in alcuni dei tredici paesi interessati l’evoluzione sembra essere più irregolare, se non addirittura al rialzo. Per continuare con l’esempio del [OSCURATO:PERSONA], a seconda degli adeguamenti effettuati, tra il 2011 e il 2016, la quota del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati generali cambierebbe dall’11% al 46% o dal 16% al 54%, quella dei comparatori di prodotti concorrenti dal 14% al 2% o dal 22% al 3%, e quella delle piattaforme commerciali dal 75% al 52% o dal 63% al 43%.
454
Per quanto riguarda i mercati dei servizi di comparazione dei prodotti, da tale analisi in più fasi, sintetizzata ai precedenti punti da 445 a 453, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su elementi concreti riguardanti non solo gli sviluppi del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti e verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, verso le piattaforme commerciali, ma anche la quota rappresentata dal traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico totale dei comparatori di prodotti concorrenti, per dedurne, dopo aver fornito una motivazione ragionata, che esistevano potenziali effetti anticoncorrenziali nei mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti.
455
Indipendentemente dalla questione se, alla luce degli altri argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo quarto motivo, tale analisi degli effetti possa essere accolta o meno, la prima parte del presente motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in tal senso sulla base di semplici congetture, deve essere quindi respinta per quanto riguarda i mercati dei servizi di comparazione dei prodotti.
456
Per contro, per quanto riguarda i mercati nazionali della ricerca generale, nella sezione 7.3.3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a individuare effetti anticoncorrenziali dovuti alle pratiche in questione, menzionando il fatto che, trattando in modo più favorevole il suo comparatore di prodotti nelle sue pagine dei risultati generali, [OSCURATO:PERSONA] proteggerebbe gli introiti che tale servizio di ricerca specializzata le fornisce da tali pagine, introiti che a loro volta finanzierebbero il servizio di ricerca generale (punto 642). Alcuni documenti contenuti nel fascicolo dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] nutriva timori riguardo a entrate pubblicitarie che i comparatori di prodotti concorrenti avrebbero potuto sottrarle se si fossero sviluppati (punto 643).
457
Tali considerazioni sono, di per sé, troppo imprecise per giustificare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali, anche potenziali, sui mercati nazionali della ricerca generale. Non viene presentata alcuna analisi dell’entità degli introiti in questione e dell’impatto che essi possono avere sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi concorrenti in tali mercati. Di conseguenza, per quanto riguarda tali mercati, [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente che l’analisi degli effetti delle pratiche in questione, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata puramente speculativa e che, quindi, tali effetti non sono provati.
458
La prima parte del quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi accolta per quanto riguarda i soli mercati nazionali della ricerca generale. Le altre parti del presente motivo saranno quindi esaminate solo nei limiti in cui si riferiscono ai mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti.
459
Poiché, come è stato ricordato al precedente punto 438, affinché un abuso di posizione dominante connesso a una pratica di esclusione dal mercato possa essere identificato come tale, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che esso ha avuto effetti anticoncorrenziali, almeno potenziali, sul mercato o sui mercati interessati, si deve constatare che la decisione impugnata è infondata nei limiti in cui riguarda un abuso di posizione dominante nei mercati nazionali della ricerca generale
d)
Sulla seconda parte del quarto motivo, in base alla quale il ruolo delle piattaforme commerciali non è stato preso in considerazione nell’analisi degli effetti
460
Nell’ambito della seconda parte del suo quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione la pressione concorrenziale esercitata dalle piattaforme commerciali, sebbene esse siano i motori della concorrenza e dell’innovazione nei mercati dei servizi di comparazione dei prodotti.
461
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, anzitutto, a tal proposito, che la delimitazione del mercato dei servizi di comparazione dei prodotti considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è corretta e, inoltre, che, in ogni caso, la pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali è stata ignorata nella decisione impugnata.
1)
Sugli elementi della seconda parte del quarto motivo, secondo i quali la delimitazione del mercato dei prodotti non è corretta
i)
Argomenti delle parti
462
[OSCURATO:PERSONA] e la CCIA presentano vari elementi volti a dimostrare che le piattaforme commerciali e i comparatori di prodotti operano nello stesso mercato dei servizi di comparazione dei prodotti. Entrambe fornirebbero gratuitamente agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] le stesse funzioni di ricerca dei prodotti, comprese, in particolare, le indicazioni dei prezzi. I servizi offerti sarebbero quindi sostituibili, il che sarebbe sufficiente per includere i due tipi di fornitori nel mercato dei servizi di comparazione dei prodotti, anche se le piattaforme commerciali garantiscono servizi aggiuntivi. Tre sondaggi forniti da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero che, per la maggior parte, i consumatori, in tali sondaggi, considerano la piattaforma [OSCURATO:PERSONA] un buon sostituto dei più noti comparatori di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente negato la natura probatoria di tali sondaggi con la motivazione che agli intervistati non era richiesto di giustificare la loro risposta e che solo [OSCURATO:PERSONA] era menzionata nel quesito. Lo studio che la [OSCURATO:PERSONA] presenta, a sua volta, nella decisione impugnata, al punto 220, n. 6), a sostegno della sua definizione del mercato dei prodotti, non riguarderebbe certamente la sostituibilità tra i servizi delle piattaforme commerciali e i servizi dei comparatori di prodotti, ma indicherebbe comunque che [OSCURATO:PERSONA] e eBay sono «esempi di primo piano di piattaforme multirivenditore il cui formato offre agli utenti una significativa funzione di comparazione dei prezzi». [OSCURATO:PERSONA], diversi studi indipendenti dimostrerebbero che la maggior parte degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che intendono effettuare un acquisto iniziano la loro ricerca su una piattaforma commerciale e perfezionano il loro acquisto solo dopo avervi confrontato i prodotti. In risposta all’intervento del [OSCURATO:PERSONA] e a quello del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cita inoltre una decisione dell’Ufficio federale tedesco delle intese e una decisione dello [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in cui si affermerebbe, in sostanza, che le piattaforme commerciali sono comparatori di prodotti che garantiscono anche le funzioni di mediatore per le vendite. [OSCURATO:PERSONA] confuta anche l’argomento presentato dal [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale le piattaforme commerciali sarebbero negozi che vendono una gran quantità di prodotti, mentre i comparatori di prodotti consentirebbero di confrontare i prezzi dello stesso prodotto offerto da diversi negozi. [OSCURATO:PERSONA], una piattaforma commerciale non sarebbe un negozio, ma riunirebbe le offerte di vari negozi e consentirebbe di confrontare gratuitamente il prezzo di uno stesso prodotto o modello, al pari dei comparatori di prodotti. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le piattaforme commerciali danno raramente accesso ai maggiori venditori, il che implicherebbe che esse non possono sostituirsi ai servizi di comparazione dei prodotti, che invece trasmetterebbero le offerte di tali venditori, sarebbe contraddetto dalle risposte che le piattaforme stesse hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA]. Anche se l’argomento fosse corretto, ciò non apporterebbe alcun cambiamento alla domanda degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che considererebbero i due tipi di sito [OSCURATO:PERSONA] come sostituibili per le loro ricerche di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato il contrario né avrebbe realmente esaminato la sostituibilità per quanto riguarda la domanda degli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. I documenti interni di [OSCURATO:PERSONA] redatti in tempore non suspecto dimostrerebbero che essa stessa considera [OSCURATO:PERSONA] ed eBay come i leader del mercato dei servizi di comparazione dei prodotti e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] come un punto di riferimento e il suo principale concorrente che ha motivato le proprie innovazioni. Analogamente, numerose dichiarazioni inserite nel fascicolo del procedimento amministrativo da parte dei fornitori di servizi di ricerca generale o di comparazione dei prodotti e da parte delle piattaforme commerciali confermerebbero che queste ultime sono in concorrenza con i comparatori di prodotti.
463
Invece di prendere in considerazione tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato differenze superficiali tra i servizi delle piattaforme commerciali e quelli dei comparatori di prodotti, che non incidono sulla loro sostituibilità dal punto di vista della domanda degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], per concludere erroneamente che i primi non esercitano una pressione concorrenziale sui secondi. La CCIA sottolinea che, al punto 36 della sua comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (
GU 1997, C 372, pag. 5
), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esistenza di caratteristiche diverse dei servizi non consente di affermare che non esiste alcuna sostituibilità per quanto riguarda la domanda, poiché quest’ultima dipende, in gran parte, dall’importanza che i clienti attribuiscono a tali differenze. [OSCURATO:PERSONA], secondo [OSCURATO:PERSONA], una delle differenze evidenziate nel controricorso, ossia che i comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] non possono apparire nelle [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle piattaforme commerciali, non sarebbe corretta. Dovrebbero semplicemente visualizzare un link pubblicitario che rinvia direttamente a una pagina [OSCURATO:PERSONA] di acquisto, cosa che alcuni di loro avrebbero fatto. [OSCURATO:PERSONA] cita tre esempi. Poiché il mercato dei prodotti nel quale il comportamento contestato avrebbe effetti anticoncorrenziali è stato definito come il mercato dei servizi di comparazione dei prodotti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto non solo esaminare di quali alternative disponevano gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] per effettuare siffatto confronto su [OSCURATO:PERSONA] prima di procedere a un acquisto, il che le avrebbe consentito di constatare che esistevano le piattaforme commerciali e servizi di comparazione dei prodotti, ma avrebbe dovuto anche spiegare come [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva che la minaccia concorrenziale proveniva dalle piattaforme commerciali, avrebbe potuto prevedere di aumentare in modo duraturo i prezzi dei suoi servizi per apparire nelle sue pagine dei risultati senza rischiare di perdere inserzionisti a favore delle piattaforme commerciali. I servizi aggiuntivi offerti da tali piattaforme rispetto ai servizi dei comparatori di prodotti, individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] come fattori di differenziazione, non farebbero, al contrario, che rafforzare la concorrenza esercitata da tali piattaforme rispetto ai comparatori di prodotti. Essi spiegherebbero, del resto, il fatto che le prime sono meglio classificate nei risultati di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA] dall’algoritmo Panda e che il traffico indotto a loro vantaggio è migliorato mentre quello a vantaggio dei comparatori di prodotti è diminuito. Per questo motivo, molti di questi comparatori cercherebbero di offrire anche tali servizi aggiuntivi, come quello che consente di procedere a un acquisto direttamente. [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe iniziato a introdurre tale servizio, sebbene abbia puntato soprattutto sul miglioramento della qualità delle sue risposte alle richieste degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] per competere con le piattaforme commerciali nella ricerca dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], il fatto che le piattaforme commerciali e i comparatori di prodotti, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], instaurino rapporti in senso verticale, in particolare il fatto che i secondi rinviino alle offerte proposte dalle prime e che queste ultime siano i loro principali clienti, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] al punto 220 della decisione impugnata, non modificherebbe in alcun modo la necessità per la [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la sostituibilità dei loro servizi e gli elementi di prova prodotti per dimostrare che essi sarebbero in concorrenza tra loro. In risposta all’argomento presentato da [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento, secondo cui le piattaforme commerciali operano a valle di [OSCURATO:PERSONA] e dipendono ampiamente dal traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati generali, [OSCURATO:PERSONA] osserva che quest’ultima motivazione non è rinvenibile nella decisione impugnata e contesta sia la ricevibilità che la natura probatoria dello studio relativo alla [OSCURATO:PERSONA] presentato a tal riguardo da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] le prove fornite da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del ricorso, la maggior parte del traffico delle piattaforme commerciali è diretto, il che contraddirebbe la cifra del 46% corrispondente al traffico dalle sue pagine dei risultati generali fornita da [OSCURATO:PERSONA]. Nella replica [OSCURATO:PERSONA] precisa che il traffico delle piattaforme commerciali proveniente dai comparatori di prodotti sarebbe minimo rispetto al loro traffico totale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] cerca di invertire l’onere della prova sostenendo che essa dovrebbe dimostrare che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] visitano anche i siti [OSCURATO:PERSONA] delle piattaforme commerciali per effettuare ricerche comparative al fine di acquistare prodotti e non solo per effettuare acquisti, mentre spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare il contrario se asserisce l’esclusione di tali piattaforme dal mercato rilevante. Gli elementi contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo non le consentirebbero di fornire siffatta dimostrazione. In particolare, il fatto che da uno studio del 2014 risulti che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] ritengono che le piattaforme commerciali siano principalmente finalizzate all’acquisto di prodotti non indicherebbe in quale misura siano utilizzate le loro funzioni di ricerca comparativa. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito, in particolare all’udienza, sul fatto che il mercato rilevante, considerato nella decisione impugnata, sarebbe, come risulterebbe dal suo punto 191, unicamente quello dei servizi di comparazione dei prodotti forniti agli utenti di [OSCURATO:PERSONA], per i quali le piattaforme commerciali e i comparatori di prodotti sono intercambiabili, e non il mercato dei servizi forniti ai venditori su [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, non sarebbe corretto affermare che le piattaforme commerciali non lavorano con i grandi venditori, mentre i comparatori di prodotti privilegerebbero tali partner. [OSCURATO:PERSONA], le considerazioni espresse nella decisione impugnata ai punti da 224 a 226, riguardanti le differenze dal lato dell’offerta, non sarebbero pertinenti, poiché esiste una sostituibilità dal lato della domanda degli utenti di [OSCURATO:PERSONA].
464
Su tale aspetto, sostenuta nei suoi vari argomenti dalla maggior parte degli intervenienti a suo favore, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nel ricorso, [OSCURATO:PERSONA] non rimette chiaramente in discussione il mercato rilevante dei prodotti considerato nella decisione impugnata, limitato ai comparatori di prodotti. [OSCURATO:PERSONA], poiché le piattaforme commerciali sono al di fuori di tale mercato, per definizione, non potrebbero avere in esso un significativo potere di mercato. Nella controreplica la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] sulla pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali riguardano la valutazione degli effetti del comportamento contestato, ma non la definizione del mercato rilevante, che deve essere fatta a monte nell’analisi concorrenziale.
465
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che i comparatori di prodotti e le piattaforme commerciali appartengano allo stesso mercato di prodotti. Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non era necessario determinare la quota di mercato delle piattaforme commerciali in un mercato che le raggruppava con i comparatori di prodotti.
ii)
Giudizio del Tribunale
466
Occorre ricordare che, nell’ambito di un’analisi concorrenziale, un mercato corrisponde all’area in cui l’offerta e la domanda si incontrano e in cui si svolge o potrebbe svolgersi la concorrenza. Tradizionalmente, si fa una distinzione tra l’aspetto materiale del mercato (il mercato dei prodotti), che determina i beni o i servizi (a seconda di ciò che offrono le imprese interessate) che competono tra loro, e l’aspetto spaziale del mercato (il mercato geografico), che determina l’ambito all’interno del quale si svolge la concorrenza in relazione a determinati utenti.
467
A tal proposito, nella comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che lo scopo principale della definizione del mercato è di individuare in modo sistematico le pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate, ma che essa consente anche di analizzare determinati comportamenti sul mercato nonché i mutamenti strutturali nell’offerta di determinati prodotti (punti 2 e 12 della comunicazione). [OSCURATO:PERSONA] afferma più in particolare che il «mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati» (punto 7 della comunicazione). [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre, al punto 20 della comunicazione, quanto segue:
«Si [può] prendere in considerazione anche la sostituibilità sul versante dell’offerta quando si tratta di definire il mercato [se] tale sostituibilità ha effetti equivalenti, in termini di efficacia e di immediatezza, a quelli della sostituibilità sul versante della domanda. Occorre che i fornitori siano in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in breve tempo, senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi eccessivi (...)».
468
Come indicato ai precedenti punti da 42 a 52, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato nella decisione impugnata due distinti mercati dei prodotti rilevanti per la causa, il mercato della ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA] e il mercato della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti su [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda il secondo mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha escluso le piattaforme commerciali per il fatto che i loro servizi erano poco sostituibili ai servizi di comparazione dei prodotti.
469
Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione la delimitazione del mercato dei prodotti in cui è stata ritenuta dominante, ossia il mercato della ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA], i cui attori sono i motori di ricerca generale. Non rimette nemmeno in discussione l’esistenza di un mercato della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti, ma contesta il fatto che esso raggruppi soltanto i comparatori di prodotti, senza includere le piattaforme commerciali che offrirebbero anche servizi di comparazione dei prodotti.
470
[OSCURATO:PERSONA] formuli tale censura solo nell’ambito del suo quarto motivo, vertente, in sostanza, sul fatto che le pratiche che le sono contestate non avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali, essa rimette chiaramente in discussione, come risulta dai punti 313 e seguenti del ricorso, la delimitazione di tale mercato adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima nel controricorso. Occorre quindi respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione la delimitazione del mercato dei prodotti della ricerca specializzata di comparazione dei prodotti. Essa la rimette chiaramente in discussione e, come risulta dai precedenti punti da 462 a 463, basandosi numerosi argomenti. Non rileva che lo faccia non in un motivo autonomo, bensì nell’ambito di un argomento più generale presentato nella parte di un motivo secondo la quale la pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali non è stata presa in considerazione. [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve, tra l’altro, contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché l’esposizione sommaria di detti motivi, in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza dover chiedere ulteriori informazioni (v. sentenza del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio,
T‑527/16
,
EU:T:2019:856
, punti
64
e
65
e giurisprudenza ivi citata). Tali requisiti sono stati rispettati. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di analisi nella delimitazione del mercato dei prodotti dei servizi di comparazione dei prodotti è ricevibile e deve essere esaminato.
471
A tal proposito, è stato dichiarato che, per essere considerato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], come costituente l’oggetto di un mercato sufficientemente distinto, il servizio o il bene di cui trattasi deve poter essere reso individuabile da caratteristiche particolari che lo differenziano da altri servizi o beni al punto che sia scarsamente interscambiabile con essi e subisca la loro concorrenza solo in una misura scarsamente rilevante. In quest’ambito, il grado di interscambiabilità tra prodotti deve essere valutato sulla scorta delle caratteristiche obiettive di tali prodotti e in funzione della struttura della domanda, dell’offerta sul mercato e delle condizioni di concorrenza (sentenza del 21 ottobre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑229/94
,
EU:T:1997:155
, punto
54
).
472
Nel caso di specie, la questione è, alla luce degli argomenti dedotti, se, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente dimostrato che i servizi di comparazione dei prodotti offerti dai comparatori di prodotti avevano caratteristiche particolari che li differenziavano dai servizi di comparazione dei prodotti offerti dalle piattaforme commerciali, o viceversa, in misura tale che gli uni e gli altri sono scarsamente intercambiabili e che esiste tra loro solo una concorrenza scarsamente rilevante.
473
Occorre sottolineare che si tratta di un mercato bilaterale, ossia un mercato in cui gli offerenti rispondono simultaneamente a due domande distinte di richiedenti di diverso tipo, da un lato, quella degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che desiderano confrontare le caratteristiche e i prezzi dei prodotti prima di procedere successivamente al loro acquisto e, dall’altro, quella delle persone che desiderano vendere i loro prodotti, che alimentano le banche dati degli offerenti con informazioni sui loro prodotti ai fini di tale comparazione in vista del loro acquisto da parte degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], restando inteso che l’eventuale transazione tra gli acquirenti e i venditori avrà luogo, eventualmente, in un altro mercato. Nel caso di specie, gli offerenti, riguardo ai quali va stabilito se partecipano allo stesso mercato dei servizi di comparazione dei prodotti, appartengono a due categorie, quella dei «semplici» comparatori di prodotti e quella delle piattaforme commerciali, e i richiedenti si trovano, da una parte, su un lato del mercato bilaterale, quello degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra parte, sull’altro lato del mercato bilaterale, quello dei venditori su [OSCURATO:PERSONA].
474
Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha ridotto il mercato considerato dei servizi di comparazione dei prodotti unicamente al lato rilevante per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. Il punto 191 della decisione impugnata, invocato a tal proposito da [OSCURATO:PERSONA], contiene infatti solo una definizione di tali servizi, che del resto può essere intesa nel senso che essi interessano sia gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] sia i venditori su [OSCURATO:PERSONA]. La dimostrazione della [OSCURATO:PERSONA] volta a delimitare i contorni di tale mercato comprende, al contrario, nella decisione impugnata, non solo un’analisi delle caratteristiche della domanda dal punto di vista degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], ma anche un’analisi delle caratteristiche della domanda dal punto di vista dei venditori di [OSCURATO:PERSONA].
475
Ad esempio, al punto 195 della decisione impugnata, quando esamina se i servizi di comparazione dei prodotti e gli altri servizi di ricerca specializzata siano sostituibili, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al personale commerciale necessario per stipulare accordi con i venditori su [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti o dei servizi che saranno infine venduti, il che dimostra che essa comprende anche il lato del mercato in cui i servizi di ricerca specializzata in esame sono gli offerenti e i venditori su [OSCURATO:PERSONA] i richiedenti. Analogamente, al punto 197 di tale decisione, quando esamina la sostituibilità dei servizi di comparazione dei prodotti e dei servizi pubblicitari, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tali servizi non sono sostituibili, sia dal punto di vista degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che dal punto di vista dei venditori su [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la questione della sostituibilità dei comparatori di prodotti e delle piattaforme commerciali, la [OSCURATO:PERSONA] esamina dapprima la sostituibilità dal punto di vista della domanda degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] (punti da 218 a 220) e poi dal punto di vista della domanda dei venditori su [OSCURATO:PERSONA] (punti da 221 a 223). Successivamente, essa analizza le caratteristiche dell’offerta proposta dai comparatori di prodotti e dalle piattaforme commerciali agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] (punto 225) e ai venditori su [OSCURATO:PERSONA] (punto 226). [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] confuta gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] a favore della sostituibilità tra i comparatori di prodotti e le piattaforme commerciali, che riguardano sia il lato del mercato che interessa gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] sia il lato del mercato che interessa i venditori su [OSCURATO:PERSONA] (punti da 227 a 245).
476
Entrambi i lati del mercato rilevante sono stati quindi accuratamente esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA], per giungere in particolare alla conclusione che le piattaforme commerciali non partecipavano allo stesso mercato dei servizi di comparazione dei prodotti cui partecipavano comparatori di prodotti. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ridotto il mercato a uno dei suoi lati.
477
[OSCURATO:PERSONA], come ha sottolineato il [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento, la circostanza che, per soddisfare la domanda su un lato di un mercato bilaterale, i servizi di due categorie di offerenti possano essere ampiamente intercambiabili non significa necessariamente che lo stesso avvenga sull’altro lato di tale mercato per quanto riguarda l’altra domanda ivi espressa. [OSCURATO:PERSONA], in un mercato a due lati, poiché la domanda non proviene dagli stessi richiedenti in ciascun lato del mercato, non si può presumere che la questione della sostituibilità dei servizi si risolva allo stesso modo per ciascun lato.
478
Occorre quindi verificare se, per l’uno o l’altro dei due lati del mercato dei servizi di comparazione dei prodotti, la [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente dimostrato, alla luce delle critiche mosse da [OSCURATO:PERSONA], che i servizi offerti dai comparatori di prodotti avevano caratteristiche particolari che li differenziavano dai servizi di comparazione dei prodotti offerti dalle piattaforme commerciali, o viceversa, in misura tale che gli uni e gli altri sono scarsamente intercambiabili e che esiste tra loro solo una concorrenza scarsamente rilevante.
479
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, al punto 217, che, anche se i comparatori di prodotti e le piattaforme commerciali offrivano servizi di comparazione dei prodotti, ciò avveniva per usi diversi, sia dal punto di vista degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] che dal punto di vista dei venditori su [OSCURATO:PERSONA].
480
A tale proposito, per quanto riguarda la domanda degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, ai punti 218 e 219 della decisione impugnata, che i comparatori di prodotti agivano come intermediari tra gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] e i singoli venditori o le piattaforme commerciali consentendo il confronto di diverse offerte di prodotti, che essi non offrivano la possibilità di acquistare sul proprio sito [OSCURATO:PERSONA], ma rinviavano invece gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] ai siti dei venditori, che essi non assicuravano né un servizio post‑vendita né la restituzione dei prodotti ed elencavano solo offerte di prodotti nuovi, mentre le piattaforme commerciali consentivano di effettuare acquisti sui propri siti, compresi i prodotti che non vendevano esse stesse, talvolta di seconda mano e venduti da soggetti non professionisti, erano percepite come venditori multimarca, vale a dire come luoghi in cui effettuare acquisti, e offrivano un servizio post‑vendita, la restituzione dei prodotti e persino, in taluni casi, meccanismi di indennizzo in caso di problemi. la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, a tal proposito, su numerose dichiarazioni di imprese che hanno partecipato al procedimento e ha inoltre rilevato, al punto 220, n. 3), della decisione impugnata, che la maggioranza dei comparatori di prodotti da essa interpellati considerava le piattaforme commerciali principalmente come partner e non come concorrenti, e viceversa. Il punto 220, n. 5), o il punto 223, n. 1), della decisione impugnata indicano che i documenti interni di [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che quest’ultima non pone sullo stesso piano le due categorie di attori.
481
Certo, come sostiene [OSCURATO:PERSONA], il fatto che le piattaforme commerciali garantiscano molte più funzioni dei comparatori di prodotti e che siano clienti dei comparatori di prodotti non dimostra di per sé che, per quanto riguarda solo i servizi di comparazione di prodotti offerti agli utenti di [OSCURATO:PERSONA], quelli offerti dalle due categorie di attori siano scarsamente intercambiabili e che esista tra loro una concorrenza scarsamente rilevante, in altri termini che rispondano a finalità diverse.
482
[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata contiene altri elementi che confermano che ciò è quanto avviene nel caso di specie.
483
Dagli elementi richiamati al precedente punto 480 risulta che, per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], le piattaforme commerciali appaiono soprattutto come luoghi in cui effettuare acquisti che garantiscono tutte le funzioni di vendita tradizionali, compreso, se del caso, fungere da banco di vendita per i non professionisti, mentre i comparatori di prodotti hanno soprattutto una funzione informativa.
484
A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, al punto 228 della decisione impugnata, che i comparatori di prodotti offrono generalmente una gamma più ampia di offerte rispetto alle piattaforme commerciali, che include proprio le offerte di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA], anche se esiste una certa sovrapposizione tra le banche dati delle piattaforme commerciali e quelle dei comparatori di prodotti, questi ultimi appaiono come uno strumento di ricerca molto più potente in termini di portata della ricerca rispetto ai servizi di comparazione dei prodotti delle piattaforme commerciali, che sono limitati all’ambito delle proprie offerte e di quelle dei soli venditori che hanno accettato di affidare a una piattaforma commerciale la commercializzazione di tutti o di parte dei loro prodotti.
485
L’unica prova concreta fornita da [OSCURATO:PERSONA] contro la valutazione esposta al punto 228 della decisione impugnata, vale a dire che, secondo un documento pubblico di [OSCURATO:PERSONA], prodotto nell’allegato A130 del ricorso, tale piattaforma riuniva nel 2014, a livello mondiale, più di due milioni di venditori su [OSCURATO:PERSONA] che hanno venduto più di due miliardi di prodotti, non è sufficiente a rimettere in discussione tale valutazione. Essa riguarda infatti un solo operatore e le cifre presentate sono aggregate a livello mondiale, il che non consente un’eventuale valutazione in relazione a comparatori di prodotti attivi a livello di uno qualsiasi dei tredici paesi interessati dalla decisione impugnata.
486
L’utilizzo dell’uno o dell’altro strumento di ricerca, dal punto di vista degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], appare quindi diverso, in quanto la consultazione di un comparatore di prodotti è finalizzata ad ottenere una selezione di offerte di prodotti provenienti dall’intero mercato, mentre la consultazione del servizio di comparazione dei prodotti di una piattaforma commerciale è finalizzata solo ad ottenere una selezione di offerte provenienti dalla sola piattaforma, con la possibilità, tuttavia, di procedere immediatamente, all’interno di tale selezione, all’acquisto del prodotto cercato.
487
[OSCURATO:PERSONA], al punto 232 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] espone il suo punto di vista su uno studio dell’autorità garante della concorrenza e dei mercati del [OSCURATO:PERSONA], prodotto da [OSCURATO:PERSONA], in cui si sottolineava che tale autorità aveva dichiarato che l’uso di uno dei due tipi di strumenti di ricerca non escludeva l’uso dell’altro per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto alcuni utilizzano l’uno e poi l’altro nel corso della stessa ricerca di prodotti. [OSCURATO:PERSONA], l’estratto di tale studio citato nella decisione impugnata dimostra certamente che una ricerca di prodotti può iniziare con l’uno o l’altro di tali strumenti ed essere affinata o completata con il secondo, ma indica anche che la consultazione della piattaforma commerciale è finalizzata ad ottenere valutazioni sulla qualità di un determinato prodotto, mentre la consultazione del comparatore di prodotti è finalizzata a trovare il miglior prezzo di un prodotto sul mercato, il che conferma un uso diverso di ciascuno di tali strumenti dal punto di vista degli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. Tale studio non può quindi essere validamente invocato da [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che le piattaforme commerciali e i comparatori di prodotti sono intercambiabili per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA].
488
[OSCURATO:PERSONA], occorre tener conto di quanto affermato al punto 220, n. 3), della decisione impugnata e precisato al punto 235 della stessa decisione in risposta ad argomenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, per la maggior parte, i comparatori di prodotti e le piattaforme commerciali interpellati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo non si considerano reciprocamente come concorrenti diretti, anche se [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato altre risposte nel senso della sostituibilità dei loro servizi di comparazione dei prodotti e anche se vi sono risposte più sfumate.
489
A tal proposito, la relazione tra le piattaforme commerciali e i comparatori di prodotti non è un semplice rapporto da cliente a fornitore per la fornitura di un prodotto o di un servizio, il che non escluderebbe una concorrenza a valle, ma porta i comparatori di prodotti a rendere note a tutti gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], nella maggior parte dei casi sotto forma di pubblicità, le offerte delle piattaforme commerciali. [OSCURATO:PERSONA], tale situazione sarebbe improbabile se le due categorie di attori fossero direttamente concorrenti.
490
La constatazione, sulla base di tali elementi, secondo cui, dal punto di vista degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], i comparatori di prodotti e le piattaforme commerciali rispondono a finalità diverse e si trovano quindi in mercati diversi non può essere rimessa in discussione dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che contesta incidentalmente l’analisi esposta ai punti 221 e 222 della decisione impugnata, relativa alle caratteristiche della domanda dal punto di vista dei venditori su [OSCURATO:PERSONA], anche se fosse ammessa. In tali punti, la [OSCURATO:PERSONA] presenta elementi dai quali si può dedurre che i venditori che appaiono nei risultati dei comparatori di prodotti sarebbero piuttosto grandi venditori, mentre quelli che appaiono nei risultati di comparazione dei prodotti delle piattaforme commerciali sarebbero piuttosto piccoli e medi venditori. [OSCURATO:PERSONA], anche se le piattaforme commerciali e i comparatori di prodotti proponessero complessivamente offerte provenienti dalle stesse categorie di venditori, come sostiene [OSCURATO:PERSONA], ciò non cambierebbe il fatto che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzano i servizi di comparazione dei prodotti degli uni e degli altri secondo una prospettiva diversa, come risulta dai precedenti punti 486 e 487.
491
Di conseguenza, gli argomenti presentati da [OSCURATO:PERSONA] non consentono di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore di valutazione nel constatare che, per gli utenti di [OSCURATO:PERSONA], i servizi di comparazione dei prodotti offerti dai comparatori di prodotti e quelli offerti dalle piattaforme commerciali erano scarsamente intercambiabili e che esercitavano solo una concorrenza scarsamente rilevante, vale a dire che le due categorie di operatori di [OSCURATO:PERSONA] non partecipavano, sotto questo profilo, allo stesso mercato dei prodotti.
492
Per quanto riguarda il lato del mercato che interessa i venditori su [OSCURATO:PERSONA], ai punti 221 e 222 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, come è stato riportato al precedente punto 490, che i comparatori di prodotti tendevano a visualizzare le offerte di grandi venditori su [OSCURATO:PERSONA] che intendevano mantenere il controllo sulla commercializzazione dei loro prodotti, mentre le piattaforme commerciali tendevano piuttosto a visualizzare le offerte di piccoli e medi venditori, eventualmente non professionisti, che non intendevano o non potevano assumere essi stessi la funzione di vendita online su [OSCURATO:PERSONA]. Ciò dimostrerebbe, in sostanza, che i comparatori di prodotti e le piattaforme commerciali hanno una clientela notevolmente diversa e si trovano quindi in mercati diversi per quanto riguarda i venditori su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale affermazione con le risposte di comparatori di prodotti e di piattaforme commerciali ai suoi quesiti, sintetizzate al punto 223, nn. da 2) a 6) della decisione impugnata.
493
[OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che, nel suo ricorso, come ha del resto confermato in udienza, [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] relativa al lato del mercato che interessa i venditori su [OSCURATO:PERSONA], poiché sostiene, di certo erroneamente, come è stato esposto ai precedenti punti 463 e 474, che la [OSCURATO:PERSONA] non si è concentrata su tale lato del mercato. È significativo a tal proposito il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ribadisca l’argomento presentato durante il procedimento amministrativo secondo cui, per accertare la portata del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un test di ipotetico aumento di prezzo (small but significant and non‑transitory increase in price o SSNIP) con i venditori su [OSCURATO:PERSONA]. L’unico elemento che [OSCURATO:PERSONA] presenta per contestare il fatto che i comparatori di prodotti e le piattaforme commerciali offrono i loro servizi a tipologie diverse di venditori, vale a dire l’allegato A129 del ricorso contenente le dichiarazioni di piattaforme commerciali da cui risulta che esse visualizzano l’intera gamma di venditori su [OSCURATO:PERSONA], compresi i grandi venditori, riguarda, come indicato in precedenza, la discussione sulla sostituibilità dei servizi dal punto di vista degli utenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che tali dichiarazioni delle piattaforme commerciali siano in effetti ampiamente verificate, esse non significano necessariamente che i venditori su [OSCURATO:PERSONA] ravvisano nei servizi dei comparatori di prodotti e in quelli delle piattaforme commerciali servizi intercambiabili. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato nella decisione impugnata che, nel ricorrere all’uno o all’altro canale, i modelli di vendita erano notevolmente diversi per quanto riguarda l’autonomia commerciale del venditore su [OSCURATO:PERSONA], il che significa, salvo prova contraria non fornita nel caso di specie, che i venditori ricorreranno all’uno o all’altro canale a seconda delle proprie caratteristiche o scelte commerciali e che, se taluni utilizzano allo stesso tempo entrambi i canali, lo fanno in via complementare per ampliare i loro mezzi di vendita, proprio ricorrendo contemporaneamente a due modelli distinti.
494
Si deve quindi ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato che, per tali venditori, i servizi dei comparatori di prodotti e quelli delle piattaforme commerciali erano anche scarsamente intercambiabili ed esercitavano tra loro solo una concorrenza scarsamente rilevante.
495
In tali circostanze, la delimitazione adottata nella decisione impugnata del mercato dei servizi di comparazione dei prodotti in cui opera [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerata corretta ed è a partire da tale premessa che occorre proseguire l’esame della seconda parte del quarto motivo, tenendo conto tuttavia del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, nella sezione 7.3.2 della decisione impugnata, un’analisi in subordine degli effetti delle pratiche in questione supponendo che tale mercato includesse anche le piattaforme commerciali.
2)
Sugli elementi della seconda parte del quarto motivo, secondo i quali la pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali è stata in ogni caso ignorata
i)
Argomenti delle parti
496
[OSCURATO:PERSONA] precisa di non aver preso in considerazione, nella decisione impugnata, la pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali. Tale pressione impedirebbe di constatare che il suo comportamento può avere un effetto anticoncorrenziale sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di tale pressione, nemmeno nella sua analisi in subordine nella quale le piattaforme commerciali fanno parte dei mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti. In tale analisi la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti esaminato solo il «segmento» di mercato dei comparatori di prodotti per il fatto che tali comparatori sarebbero i concorrenti più vicini a [OSCURATO:PERSONA]. Quand’anche fosse così, tali piattaforme non avrebbero dovuto essere ignorate, in quanto avrebbero una quota di mercato diverse volte superiore a quella dei comparatori di prodotti, in particolare [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe, in sostanza, negli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (
GU 2004, C 31, pag. 5
, punti da 28 a 30), che, nel valutare i progetti di concentrazione orizzontale, occorre prendere in considerazione tutte le fonti di concorrenza, anche se non sono le più vicine.
497
[OSCURATO:PERSONA], la posizione concorrenziale delle piattaforme commerciali tra il 2011 e il 2016 nei tredici paesi interessati dall’infrazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di poter individuare, illustrata da una tabella contenente dati numerici e da un grafico a barre che figura al punto 349 del ricorso, le impediva di aumentare i suoi prezzi in modo duraturo o di frenare l’innovazione.
498
[OSCURATO:PERSONA], anche quando la [OSCURATO:PERSONA] ha incluso le piattaforme commerciali negli studi menzionati ai precedenti punti 388, 405 e 453 per valutare le quote di traffico dei comparatori di prodotti, compreso il traffico di [OSCURATO:PERSONA] conteggiato separatamente, e delle piattaforme commerciali, due dei cinque metodi di adeguamento da essa utilizzati, vale a dire quelli utilizzati per il secondo studio [metodi cui fa riferimento il punto 637, lettere d) ed e), della decisione impugnata], non sarebbero corretti, in quanto prenderebbero in considerazione solo la quota di traffico proveniente da [OSCURATO:PERSONA] ricevuta dai comparatori di prodotti e dalle piattaforme commerciali e non il traffico totale di cui essi beneficiano. Anche gli altri metodi presenterebbero dei vizi. In particolare, i cinque metodi determinerebbero in modo errato la quota del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], poiché sarebbero stati sommati a tal fine i clic sulla pagina dei risultati generale di [OSCURATO:PERSONA] che rinviano alla pagina di ricerca specializzata [OSCURATO:PERSONA], ma anche i clic che rinviano direttamente ai siti dei venditori.
499
[OSCURATO:PERSONA], anche con il metodo di adeguamento più sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], considerato al punto 637, lettera a), della decisione impugnata, la quota di mercato delle piattaforme commerciali sarebbe in media, per i tredici paesi interessati, più volte superiore a quella di [OSCURATO:PERSONA], nove anni dopo l’inizio del comportamento ritenuto abusivo dalla [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, di fronte a una quota di mercato così ingente come quella delle piattaforme commerciali, che sarebbero i suoi concorrenti più vicini, essa non può detenere un potere di mercato che le consenta di adottare una condotta avente effetti anticoncorrenziali. All’argomento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il suo comparatore di prodotti ha visto aumentare la sua quota mentre quella delle piattaforme commerciali rimaneva nel complesso stabile, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in termini di volume, esse hanno guadagnato più traffico e detengono sempre una quota di mercato schiacciante.
500
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA].
ii)
Giudizio del Tribunale
501
In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente limitato il suo esame unicamente ai comparatori di prodotti per valutare gli effetti delle pratiche di [OSCURATO:PERSONA] nella sua analisi principale basata sulla constatazione che le piattaforme commerciali non erano incluse nel mercato dei servizi di comparazione dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA], nei mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti limitati unicamente ai comparatori di prodotti, il che corrisponde alla situazione avallata dal Tribunale in questa fase della presente sentenza, potenziali effetti anticoncorrenziali individuati su tali comparatori di prodotti potevano giustificare la constatazione di un abuso di posizione dominante, poiché la pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali su [OSCURATO:PERSONA] è per definizione poco apprezzabile in tali mercati e si è proprio tenuto conto di questo basso grado di pressione nella definizione del mercato. In tal senso, gli argomenti al riguardo devono essere respinti.
502
Ad abundantiam, il Tribunale ritiene opportuno esaminare in che misura, nella sua analisi in subordine degli effetti delle pratiche di [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui il mercato dei prodotti comprendesse non solo i comparatori di prodotti, ma anche le piattaforme commerciali, la [OSCURATO:PERSONA] dovesse tener conto della pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali. A tal proposito, in tale analisi, che corrisponde alla sezione 7.3.2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a esaminare l’evoluzione delle quote di mercato del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], dei comparatori concorrenti e delle piattaforme commerciali, nonché l’evoluzione del traffico verso questi ultimi dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], per trarne conclusioni sugli effetti del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], ma non ha esaminato in che misura la posizione di mercato delle piattaforme commerciali potesse esercitare una pressione concorrenziale su [OSCURATO:PERSONA], in altri termini limitare la sua libertà di comportamento, salvo constatare implicitamente che questa eventuale pressione non aveva impedito al comportamento di [OSCURATO:PERSONA] di avere effetti sul segmento dei comparatori di prodotti.
503
Come indicato ai precedenti punti 437 e 438, gli abusi di posizione dominante vietati dall’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] comprendono, in particolare, comportamenti che hanno l’effetto, sia pure potenziale, di ostacolare il mantenimento del livello di concorrenza esistente su un mercato o lo sviluppo di tale concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punti
174
e da 250 a 254 e giurisprudenza ivi citata).
504
[OSCURATO:PERSONA], anche nel caso di un mercato in cui esistono diverse categorie di concorrenti e anche se il comportamento unilaterale restrittivo della concorrenza di un’impresa dominante colpisce solo una categoria dei suoi concorrenti in tale mercato che comprende altre categorie di concorrenti, tale comportamento può costituire un abuso di posizione dominante, in quanto è dimostrato che ha effetti anticoncorrenziali, almeno potenziali, che ostacolano il mantenimento del livello di concorrenza esistente in tutto il mercato o lo sviluppo di tale concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑549/10 P
,
EU:C:2012:221
, punti da
41
a
45
).
505
Come ricordato al precedente punto 495, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente svolto, nella sezione 7.3.2 della decisione impugnata, un’analisi in subordine degli effetti delle pratiche di [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui il mercato dei prodotti includesse non solo i comparatori di prodotti ma anche le piattaforme commerciali. Tenuto conto di quanto affermato al precedente punto 504, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di diritto, in tale parte, dichiarando in sostanza, al punto 609 della decisione impugnata, che, in tale ipotesi, si potrebbero individuare potenziali effetti anticoncorrenziali anche se il segmento dei comparatori di prodotti fosse l’unico a subire tali effetti. In tali circostanze, essa era in grado di qualificare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come abusiva, se necessario, senza prendere in considerazione le diverse relazioni concorrenziali che [OSCURATO:PERSONA] poteva intrattenere con le piattaforme commerciali rispetto ai comparatori di prodotti, in altri termini senza prendere in considerazione la pressione concorrenziale che le piattaforme commerciali potevano altrimenti esercitare su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come è stato ricordato ai precedenti punti 438 e 441, la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare un sufficiente effetto anticoncorrenziale potenziale nel mercato, poiché in mancanza di un effetto di tal genere una pratica abusiva di esclusione dal mercato non può essere individuata. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva del resto dimostrare che l’eventuale pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali non aveva impedito tale effetto.
506
A tal proposito, dal primo studio menzionato al precedente punto 453, i cui risultati principali sono esposti al punto 638 della decisione impugnata, risulta che, adottando l’adeguamento che porta al risultato più basso, la quota di mercato, all’interno di un mercato che comprende le piattaforme commerciali, dei comparatori di prodotti (compreso quello di [OSCURATO:PERSONA]) era, tra il 2011 e il 2016, almeno il 9% nel [OSCURATO:PERSONA], il 14% in [OSCURATO:PERSONA], il 24% in [OSCURATO:PERSONA], il 45% nei [OSCURATO:PERSONA], il 23% in Italia, il 20% in Spagna, il 16% in [OSCURATO:PERSONA], il 21% in Belgio, il 47% nella Repubblica Ceca, il 39% in Danimarca, il 18% in Norvegia, il 17% in Polonia e il 41% in Svezia. Avendo inciso su un segmento della concorrenza che rappresenta il livello minimo delle quote di mercato, gli effetti delle pratiche in questione, nei limiti in cui siano dimostrati, non possono essere quindi considerati talmente trascurabili da poter constatare la mancanza di un minimo effetto sulla situazione dei concorrenti, quale menzionata al precedente punto 438 (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA],
C‑23/14
,
EU:C:2015:651
, punto
73
), o considerati così scarsi da poter escludere la loro capacità di restringere la concorrenza, quale menzionata al precedente punto 439 (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑549/10 P
,
EU:C:2012:221
, punti da
41
a
45
, e del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
139
). Le cifre aggregate proprie di [OSCURATO:PERSONA], contenute nella tabella e nel grafico a barre, presentate al punto 349 del ricorso, e che stabiliscono la quota di mercato dei comparatori di prodotti (compreso quello di [OSCURATO:PERSONA]) tra il 15% e il 21%, a seconda degli anni tra il 2011 e il 2016, confermano tale analisi.
507
Per quanto riguarda l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, negli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (punti da 28 a 30), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per valutare progetti di concentrazione orizzontale, occorre tener conto di tutte le fonti di concorrenza, anche se non sono le più vicine, va rilevato che, come precisato dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (
GU 2004, L 24, pag. 1
), il controllo europeo delle concentrazioni di dimensione europea ha lo scopo di evitare situazioni pregiudizievoli per la concorrenza dovute unicamente al fatto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante avente come conseguenza che una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso sarebbe ostacolata in modo significativo, senza presupporre che le imprese che devono raggrupparsi adottino per di più comportamenti abusivi. I criteri per valutare la necessità che la [OSCURATO:PERSONA] intervenga vietando una concentrazione sono dunque diversi, in funzione degli effetti sulla concorrenza sul mercato, da quelli che si applicano quando essa può constatare un abuso di posizione dominante e ordinare all’impresa interessata di porre fine al comportamento in questione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑5/02
,
EU:T:2002:264
, punto
218
). In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della fonte di concorrenza che le piattaforme commerciali potevano rappresentare, sia nella sua ipotesi principale in cui esse non fanno parte dello stesso mercato, poiché esercitano una concorrenza scarsamente rilevante nei confronti dei comparatori di prodotti, sia nella sua ipotesi subordinata in cui esse fanno parte dello stesso mercato.
508
[OSCURATO:PERSONA], la critica metodologica di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conteggiato un numero eccessivo di clic per determinare la quota del suo comparatore di prodotti, in particolare rispetto alle piattaforme commerciali nel caso di un mercato comprendente queste ultime, è già stata respinta ai precedenti punti da 407 a 410.
509
Occorre quindi respingere la seconda parte del quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il ruolo delle piattaforme commerciali è stato ignorato nell’analisi degli effetti delle pratiche in questione.
e)
Sulla terza parte del quarto motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di effetti anticoncorrenziali
1)
Argomenti delle parti
510
Nella terza parte del presente motivo [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se il Tribunale non accoglie le prime due parti del motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a dimostrare, nella decisione impugnata, gli effetti anticoncorrenziali del comportamento da essa contestato. La CCIA sostiene al riguardo, invocando la sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
139
), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2016:788
), che la [OSCURATO:PERSONA] era comunque tenuta a svolgere un’analisi approfondita per constatare effetti di esclusione.
511
[OSCURATO:PERSONA], anzitutto, per analizzare l’evoluzione dell’uso, da parte degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], dei comparatori di prodotti in concorrenza con quello di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto solo del traffico che essi ricevevano dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovuto tener conto di tutte le fonti del loro utilizzo. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad affermare, nella decisione impugnata, che il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe influenzato dalle pratiche contestate, rappresentava un’ampia quota del traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti, per taluni la metà. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, a tal proposito, ai punti 539 e 540 nonché alla tabella 24 della decisione impugnata. La CCIA precisa che la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare che il traffico influenzato dalle pratiche in questione rappresentava una percentuale sufficientemente significativa del traffico totale dei comparatori di prodotti concorrenti per determinare un effetto di esclusione dal mercato e non poteva limitarsi a rilevare che tale traffico era significativo per taluni comparatori di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa quindi in un errore di calcolo. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, da un lato, che tutto il traffico proveniente dai suoi risultati generici non può in ogni caso essere stato influenzato dal posizionamento e dalla presentazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che è incoerente dichiarare, al contempo, che gran parte dell’utilizzo dei comparatori di prodotti concorrenti proviene da tali risultati generici e che [OSCURATO:PERSONA] ha prosciugato il traffico a loro danno. Facendo riferimento agli sviluppi del suo terzo motivo, vertente sugli elementi della tabella 23 della decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in realtà, l’incidenza sul traffico totale dei comparatori di prodotti in concorrenza con il proprio comparatore, imputabile al posizionamento e alla presentazione dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], è troppo esigua per causare un effetto di esclusione.
512
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato l’esistenza di barriere all’ingresso, poste in particolare da [OSCURATO:PERSONA], che impedirebbero ai comparatori di prodotti di beneficiare di fonti di traffico diverse dai motori di ricerca generale, come il traffico a pagamento, il traffico diretto e il traffico proveniente da applicazioni mobili o da riferimenti di terzi. Il fatto che le piattaforme commerciali facciano ampio uso di tali fonti confermerebbe la mancanza di barriere all’ingresso. La testimonianza di un concorrente di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «non è possibile sviluppare un servizio comparazione dei prodotti senza il traffico proveniente da un motore di ricerca generale», in quanto «i consumatori inizieranno sempre la loro ricerca su un motore di ricerca generale», menzionata al punto 575 della decisione impugnata, non sarebbe stata verificata e sarebbe smentita da studi che dimostrano che la maggior parte dei consumatori inizia la sua ricerca di prodotti sulle piattaforme commerciali e non sul motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA]. Lo studio presentato a sostegno del controricorso (allegato B18) si limiterebbe a indicare che i motori di ricerca generale sono la fonte d’informazione più importante per informarsi sui comparatori di prodotti, ma non dimostrerebbe che essi sono una fonte indispensabile di traffico per questi ultimi.
513
[OSCURATO:PERSONA] assimilerebbe erroneamente la situazione del caso di specie a quella in cui un’impresa in posizione dominante dispone di un elemento indispensabile all’attività di altre imprese. [OSCURATO:PERSONA], pur costituendo uno strumento attraente, il motore di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe indispensabile per i comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, a tal proposito, alla situazione che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
, punto
43
). L’analisi secondo la quale la gestione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del suo motore di ricerca può escludere la concorrenza di tali comparatori sarebbe quindi necessariamente infondata. Spetterebbe a tali concorrenti attirare gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] con vari mezzi effettuando gli investimenti adeguati, il che, tuttavia, in un mercato concorrenziale, non garantiscono automaticamente il successo. Diversi servizi online, in particolare comparatori specializzati in altri settori, come le assicurazioni o l’energia, avrebbero effettuato tali investimenti con successo. In particolare, l’autorità garante dei mercati e della concorrenza del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottolineato, in uno studio del marzo 2017 (allegato C18), che i comparatori investivano con successo nella pubblicità e nello sviluppo dei marchi e che facevano molta pubblicità, online, alla radio e alla televisione. [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe affatto opposta allo sviluppo di questi altri mezzi. Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali le pubblicità sotto forma di annunci di testo che appaiono nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero troppo costose e il traffico dalle applicazioni mobili nonché il traffico diretto verso i comparatori di prodotti concorrenti sarebbero scarsi, non dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] abbia posto degli ostacoli all’uso di tali mezzi. Le piattaforme commerciali e altri servizi di comparazione su [OSCURATO:PERSONA] disporrebbero quindi di parecchio traffico che non dipende da [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto affermato nella nota 715 della decisione impugnata, la situazione non sarebbe dunque simile a quella che ha dato luogo alla sentenza del 17 settembre 2007,[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
). In tale causa, avente ad oggetto una vendita collegata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti creato barriere all’ingresso coinvolgendo terzi, i produttori di PC, grazie ai quali i suoi concorrenti avrebbero potuto competere con il suo prodotto [OSCURATO:PERSONA]. Nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] individua cinque differenze supplementari tra la causa in esame e quella che ha dato luogo a detta sentenza, vale a dire la mancanza di un comportamento coercitivo da parte sua, la mancanza di barriere tecniche in grado far funzionare meno bene i servizi dei concorrenti, l’esistenza di giustificazioni tecniche per il comportamento esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di una dimostrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di effetti anticoncorrenziali reali, e l’obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di consentire l’accesso dei concorrenti ai suoi servizi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) se intende mantenere questi ultimi.
514
Come sottolineato dalla CCIA, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure dimostrato che i comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], che hanno avuto difficoltà, fossero efficaci quanto [OSCURATO:PERSONA] o che avessero esercitato una pressione concorrenziale significativa sui prezzi o sull’innovazione. Tale dimostrazione sarebbe stata necessaria, anche se il presunto abuso non fosse stato di natura tariffaria. Si sarebbe proceduto in tal senso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
). [OSCURATO:PERSONA], la scomparsa di concorrenti meno efficienti o poco competitivi corrisponderebbe a una normale situazione di mercato, come sarebbe stato rilevato, in particolare, nella sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
134
). L’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe lo scopo di proteggere le imprese inefficienti. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
), sopra citata, i concorrenti estromessi dal comportamento anticoncorrenziale sarebbero stati, al contrario, aziende leader in termini di qualità e di innovazione che avevano attirato un gran numero di utenti prima di essere colpiti dalle pratiche in questione. Per contro, come dimostrerebbero alcune dichiarazioni e uno studio, prodotti durante il procedimento amministrativo nella causa in esame, ma ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA], i comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], come spiegato anche da quest’ultima nell’ambito del terzo motivo, sarebbero stati poco innovativi e non avrebbero adottato misure adeguate per generare traffico da fonti diverse da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la CCIA, al punto 557 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che ciò è quanto avviene per quattro dei cinque comparatori di prodotti concorrenti le cui spese per apparire negli annunci di testo di [OSCURATO:PERSONA] sono descritte nel grafico 76. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la scarsa combattività di tali concorrenti, sebbene i comparatori di prodotti concorrenti abbiano ricevuto dalla stessa, in una decina d’anni, miliardi di richieste che avrebbero dovuto consentire loro di fidelizzare gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] soddisfatti della loro esperienza. [OSCURATO:PERSONA], secondo i dati contenuti nella tabella 24 della decisione impugnata, essi avrebbero soltanto il 15% circa di traffico diretto. In confronto, le piattaforme commerciali riceverebbero la maggior parte del loro traffico dal traffico diretto, secondo i dati contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo (allegato A147 del ricorso), e la maggior parte degli usi della pagina di ricerca specializzata [OSCURATO:PERSONA] verrebbe da link di navigazione diretta contenuti nelle schede delle pagine di ricerca e dei risultati generali e non da link dei risultati di ricerca. [OSCURATO:PERSONA], le discussioni con i comparatori di prodotti per attuare la decisione impugnata avrebbero dimostrato che essi sono poco attraenti. [OSCURATO:PERSONA] presenta ulteriori argomenti volti a dimostrare che i comparatori di prodotti in concorrenza con il proprio comparatore erano poco efficienti e poco apprezzati, con il risultato in particolare di essere classificati in modo meno favorevole nei risultati generici da parte del suo algoritmo Panda. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe validamente menzionare, nel suo controricorso, due avanzamenti nel motore di ricerca per uno solo dei cinque comparatori alla cui situazione essa fa riferimento. La spiegazione data da tre di essi secondo la quale non avrebbero potuto innovare a causa del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sincera.
515
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente all’assunto della [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 603 della decisione impugnata, il comportamento che le viene contestato da quest’ultima non incide in alcun modo sull’uso, da parte degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], di comparatori di prodotti in concorrenza con il proprio comparatore. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la rimozione delle [OSCURATO:PERSONA] non apporterebbe a questi ultimi alcuna quota significativa di traffico dal suo motore di ricerca, come ha già affermato nell’ambito del terzo motivo.
516
La CCIA aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della natura bilaterale dei mercati rilevanti e del relativo modello economico. In tale modello sarebbe normale trattare diversamente gli annunci a pagamento e i risultati generici gratuiti. Gli annunci a pagamento finanzierebbero il servizio di ricerca generale di [OSCURATO:PERSONA], come affermerebbe la stessa [OSCURATO:PERSONA] al punto 642 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi ignorato le condizioni reali e la struttura dei mercati, contrariamente a quanto le imporrebbe la giurisprudenza derivante in particolare dalla sentenza dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:2204
, punto
78
). [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto nemmeno del tentativo di innovazione di [OSCURATO:PERSONA], non contestato in quanto tale e prova di una concorrenza basata sui meriti, il che susciterebbe serie preoccupazioni per le industrie innovative. Essa non avrebbe neppure tenuto conto della mancanza di una strategia anticoncorrenziale da parte di [OSCURATO:PERSONA], il che distinguerebbe il caso di specie dai casi che hanno dato luogo alla decisione 89/113/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 dicembre 1988, relativa ad una procedura in conformità degli articoli [101] e [102] [OSCURATO:PERSONA] (IV/30.979 e 31.394, [OSCURATO:PERSONA]) (
GU 1989, L 43, pag. 27
), e alla sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
).
517
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA].
2)
Giudizio del Tribunale
518
Occorre ricordare che un abuso di posizione dominante può corrispondere, in particolare, a un comportamento avente l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza esistente o lo sviluppo della medesima (v. sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/08, P
,
EU:C:2010:603
, punto
174
e giurisprudenza ivi citata). Come affermato al precedente punto 441, nel caso di specie, per constatare un abuso di posizione dominante da parte di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare effetti, almeno potenziali, dovuti al comportamento contestato di restrizione o di eliminazione della concorrenza nei mercati interessati, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare alla luce degli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] per contestare il fatto che il suo comportamento avesse avuto la capacità di limitare la concorrenza.
519
[OSCURATO:PERSONA], come è stato sintetizzato ai precedenti punti 445 e 446, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato le conseguenze materiali delle pratiche in questione sul traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti e verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda i mercati nazionali di comparazione dei prodotti considerati nella decisione impugnata, dall’analisi effettuata dal Tribunale del terzo motivo di annullamento, suddivisa nelle sue due parti, conclusa ai precedenti punti 395 e 420, risulta che gli elementi di valutazione in questione possono essere accettati, vale a dire una riduzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] verso quasi tutti i comparatori di prodotti concorrenti e un aumento di tale traffico verso il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha poi valutato la quota di traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] all’interno del traffico totale ricevuto dai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], esponendo varie ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato il fatto che i comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] non potevano sostituire efficacemente il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] con altre fonti. [OSCURATO:PERSONA], come indicato ai precedenti punti da 451 a 453, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato potenziali effetti anticoncorrenziali in tali mercati a scapito di tali comparatori di prodotti al termine delle dimostrazioni sintetizzate in tali punti. Gli argomenti della terza parte del quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale, anche se le altre parti di tale motivo sono respinte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di effetti anticoncorrenziali, sono esaminati in seguito a tali richiami.
520
In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti sintetizzati al precedente punto 511, non è corretto sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto solo del traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] per analizzare l’evoluzione dell’uso dei comparatori di prodotti concorrenti. Come è già stato affermato al precedente punto 447, nella sezione 7.2.4.1 della decisione impugnata, la tabella 24 indica la ripartizione delle fonti di traffico di 13 comparatori di prodotti nell’arco di quattro‑sei anni, distinguendo il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], dagli annunci di testo di [OSCURATO:PERSONA], dalla ricerca diretta e da altre fonti. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, come affermato al punto 540 della decisione impugnata, che la quota proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava «un’ampia percentuale del traffico totale dei comparatori di prodotti concorrenti». Come dichiarato al precedente punto 448, da tale tabella risulta che le quote di traffico provenienti dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] variano in modo piuttosto significativo a seconda dei comparatori di prodotti, andando da poco più del 20% (con un’eccezione, tuttavia, al 13% per un anno) a più dell’80%, e che, per una leggera maggioranza di essi (sette), tali quote diminuivano nel corso degli anni. Tali riduzioni variano dal 5% a circa il 50%.
521
Come è stato parimenti affermato al precedente punto 448, [OSCURATO:PERSONA] non contesta gli elementi di fatto della tabella 24 della decisione impugnata. Neppure la CCIA li rimette in discussione. È vero che la CCIA non ha avuto accesso, per ragioni di tutela della riservatezza, a una versione completa di tale tabella. [OSCURATO:PERSONA], la CCIA ritiene, in sostanza, che un campione di tredici comparatori di prodotti come quello considerato per redigere tale tabella sia insufficiente per trarre conclusioni generali. [OSCURATO:PERSONA], contro la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la quota proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava «un’ampia percentuale del traffico totale dei comparatori di prodotti concorrenti», né [OSCURATO:PERSONA] né la CCIA muovono altre critiche metodologiche o presentano altri dati che possano indicare che il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] non è una fonte di traffico sostanziale per i comparatori di prodotti in concorrenza con il comparatore di [OSCURATO:PERSONA]. Va altresì osservato che la tabella 24 è, come risulta dalla nota 657 della decisione impugnata, il risultato di richieste di informazioni inviate ai diciotto comparatori di prodotti con il maggior traffico nel SEE nonché, per il [OSCURATO:PERSONA], a quelli con il maggior traffico da [OSCURATO:PERSONA], che i tredici comparatori di prodotti che hanno risposto hanno fornito i dati dei loro diversi siti [OSCURATO:PERSONA] nazionali e che i risultati sono stati compilati dagli stessi consulenti di [OSCURATO:PERSONA].
522
In tali circostanze, tenuto conto dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova tra la [OSCURATO:PERSONA] e le imprese ricordate ai precedenti punti da 132 a 134, si devono ritenere accertate la natura probatoria della tabella 24 della decisione impugnata, vale a dire il suo valore rappresentativo, e la natura probatoria della conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha tratto per quanto riguarda l’ampia quota di traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre fonti di traffico dei comparatori di prodotti concorrenti.
523
Occorre altresì rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dedicato una trattazione sostanziale, nella sezione 7.2.4.2 della decisione impugnata, al fatto che queste altre fonti non potevano sostituire efficacemente il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi effettuato un’analisi secondo la quale gli effetti materiali del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] sul traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti, consistenti in una riduzione di tale traffico, non potevano essere compensati da tali comparatori di prodotti. Siffatta analisi, dopo quella che ha portato alla conclusione che tale traffico rappresentava un’ampia quota del traffico totale di tali comparatori di prodotti, è tale da dimostrare potenziali effetti restrittivi sulla concorrenza, il che può essere sufficiente a dimostrare un abuso di posizione dominante, come ricordato al precedente punto 438. Contrariamente a quanto sostiene la CCIA, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dimostrare l’esistenza di un effetto di esclusione dal mercato, ossia che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato l’eliminazione di qualsiasi concorrenza o, quantomeno, che era volto a impedire agli utenti di [OSCURATO:PERSONA] o ai venditori su [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere ai servizi dei comparatori di prodotti concorrenti (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑155/06
,
EU:T:2010:370
, punti
210
e
211
).
524
Contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 511), la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi preso seriamente in considerazione le fonti di traffico dei comparatori di prodotti alternative ai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], pur considerando che tali fonti alternative non potevano compensare gli effetti del comportamento che essa contestava a [OSCURATO:PERSONA].
525
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda altri argomenti anch’essi sintetizzati al precedente punto 511, come è già stato affermato ai precedenti punti da 368 a 376, [OSCURATO:PERSONA] non può limitare l’impatto, sui comparatori di prodotti concorrenti, delle pratiche che le sono contestate unicamente agli effetti della comparsa dei [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] sul traffico dalle sue pagine dei risultati generali ai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione degli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici, che tendono a classificare in modo meno favorevole tali comparatori e che producono essi stessi effetti, è anch’essa parte delle pratiche combinate contestate a [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione al 5% del traffico totale di tali comparatori dell’impatto di tali pratiche di [OSCURATO:PERSONA], derivata dall’esperimento di ablazione, non può quindi essere ammessa, come è già stato esposto al precedente punto 375. [OSCURATO:PERSONA], come è stato esposto e ricordato ai precedenti punti 448 e 520, la quota di traffico totale dei comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], interessata dal comportamento di quest’ultima, è significativa, andando da poco più del 20% a più dell’80% per il campione che ha consentito di redigere la tabella 24 della decisione impugnata. L’argomento contiguo riportato al precedente punto 515, secondo cui il comportamento che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato a [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcuna incidenza sull’uso dei comparatori di prodotti concorrenti da parte degli utenti di [OSCURATO:PERSONA], deve essere quindi anch’esso respinto, poiché ignora l’effetto degli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici e l’ampia percentuale di utenti di [OSCURATO:PERSONA] che utilizzano i comparatori di prodotti attraverso le pagine di ricerca e dei risultati di [OSCURATO:PERSONA].
526
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda un altro argomento di [OSCURATO:PERSONA] esposto al precedente punto 511, non è incoerente, per principio, individuare riduzioni significative del traffico dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] verso i comparatori di prodotti concorrenti affermando, al contempo, che tale traffico rappresenta un’ampia percentuale del traffico totale di questi ultimi. [OSCURATO:PERSONA], la situazione di riferimento da prendere in considerazione per il secondo aspetto corrisponde logicamente alla situazione iniziale verificatasi all’inizio dei periodi durante i quali l’infrazione è stata individuata e l’evoluzione da prendere in considerazione per il primo aspetto deve logicamente riguardare l’insieme di tali periodi. [OSCURATO:PERSONA], la tabella 24 della decisione impugnata, elaborata sulla base delle risposte di un campione di comparatori di prodotti al fine di valutare la quota delle varie fonti di traffico di questi ultimi, dimostra che, per la maggior parte dei tredici comparatori di prodotti i cui dati sono stati oggetto di tale tabella, il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] era significativo all’inizio del periodo che riguardava ciascuno di essi, e si è progressivamente ridotto, in modo significativo, durante tale periodo.
527
Ne deriva che, alla luce dei motivi e degli argomenti dedotti riguardo alla decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato correttamente che le pratiche in questione di [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto effetti materiali significativi sul traffico proveniente dalla sue pagine dei risultati generali, comportando una riduzione di tale traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti e un aumento verso il proprio comparatore di prodotti (v. supra, punto 420), che i comparatori di prodotti influenzati da tali pratiche avevano rappresentato, quantomeno, nel caso, in subordine, di un mercato che include le piattaforme commerciali, una quota non trascurabile di tale mercato nei tredici paesi interessati (v. supra, punto 506) e che il traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un’ampia percentuale del traffico totale dei comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti da 520 a 526). In tali circostanze, salvo che gli argomenti successivi di [OSCURATO:PERSONA] e della CCIA, esaminati ai precedenti punti da 528 a 543, siano accolti, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che le pratiche in questione hanno influenzato sufficientemente i concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] o, quantomeno, la situazione di una categoria significativa di concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] per poter constatare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali costitutivi di un abuso di posizione dominante.
528
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti sintetizzati ai precedenti punti 512 e 513, secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato l’esistenza di barriere all’ingresso che impediscano ai comparatori di prodotti di beneficiare di fonti di traffico alternative al traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata alla valutazione di un concorrente di [OSCURATO:PERSONA], riportata al punto 575 della decisione impugnata, per dimostrare l’esistenza di tali barriere. Come è già stato sottolineato, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedicato una trattazione sostanziale, nella sezione 7.2.4.2 della decisione impugnata, relativa al fatto che queste altre fonti non potevano sostituire efficacemente il traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione riportata al punto 575 della decisione impugnata è solo uno degli elementi presentati a tal riguardo.
529
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto esaminato la sostituibilità delle pubblicità sotto forma di annunci di testo, nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] (AdWords), al traffico proveniente dai risultati generici di quest’ultima (punti da 543 a 567 della decisione impugnata). Pur riconoscendo, sulla base dei dati della tabella 24, che taluni comparatori di prodotti traevano più del 30% del loro traffico da tali pubblicità, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia presentato vari elementi per dimostrare che i risultati generici erano più apprezzati dagli utenti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essa ha presentato una serie di grafici per ciascuno dei tredici paesi in cui aveva individuato un abuso da parte di [OSCURATO:PERSONA], confrontando, sulla base dei dati derivanti dall’esperimento di ablazione, i tassi di attivazione (click-through rates) dei link generici e dei link di annunci di testo in base al loro posizionamento (grafici da 59 a 71). Ne deriverebbe che i risultati generici sono generalmente preferiti. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che taluni comparatori di prodotti ritenevano che le due fonti di traffico fossero alquanto complementari, nel senso che il pubblico che utilizza l’una e l’altra sarebbe diverso, e che quindi una non potrebbe sostituire l’altra. In risposta a un argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui più di un centinaio di comparatori avrebbero aumentato il loro traffico mediante annunci di testo piuttosto che con i risultati generici, la [OSCURATO:PERSONA] ha criticato il campione considerato da [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto, anche sulla base di dati derivanti dall’esperimento di ablazione, che in media, per i tredici paesi in questione, il traffico dei comparatori di prodotti proveniente dagli annunci di testo costituiva circa un quarto del totale e che tale traffico risentiva esso stesso della comparsa delle [OSCURATO:PERSONA] (una riduzione tra il 16% e il 30% a seconda del paese). Essa ha illustrato tale affermazione con i grafici da 72 a 75 e con la tabella 26. [OSCURATO:PERSONA] ha poi affermato che, anche se i comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] potessero temporaneamente compensare la perdita di traffico derivante dai suoi risultati generici con il traffico derivante dagli annunci di testo nelle sue pagine dei risultati generali, questa non sarebbe per loro una soluzione economicamente sostenibile nel lungo termine. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, a tal proposito, che i costi di utilizzo degli annunci di testo rappresentavano almeno il doppio dei costi di ottimizzazione per apparire nei risultati generici, per un livello di efficienza in termini di tasso di conversione delle visite, sui siti dei comparatori di prodotti, in visite successive ai siti dei venditori che non giustificherebbe tale differenza di costo. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato per inciso che [OSCURATO:PERSONA] non doveva sostenere tali costi per il proprio comparatore di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ha anche menzionato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli introiti generati dalla sua comparsa nei risultati generici erano superiori di quasi il 20% rispetto a quelli generati dalla sua comparsa negli annunci di testo. In generale, gli introiti derivanti dagli annunci di testo non coprirebbero i loro costi.
530
[OSCURATO:PERSONA] ha poi esaminato la sostituibilità delle applicazioni per dispositivi mobili al traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] (punti da 568 a 579 della decisione impugnata). In particolare, ha presentato vari elementi. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], la diffusione delle applicazioni per dispositivi mobili richiederebbe una forte immagine del marchio precedente e si dovrebbe constatare immediatamente, in particolare osservando i dati della tabella 24, che tali applicazioni rappresentano in generale, insieme al traffico diretto, meno del 20% del traffico totale dei comparatori di prodotti, anche se, per taluni comparatori, tale quota può essere superiore. Per un campione di una decina di comparatori di prodotti che hanno fornito dati durante il procedimento amministrativo, la quota di traffico proveniente da applicazioni per dispositivi mobili sarebbe solo del 5‑6%. Diversi comparatori di prodotti hanno dichiarato che l’introduzione di tale veicolo non aveva aumentato significativamente il traffico sui loro siti [OSCURATO:PERSONA].
531
[OSCURATO:PERSONA] ha poi esaminato la sostituibilità del traffico diretto al traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] (punti da 580 a 583 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la scarsa quota di tale traffico, ricordando che [OSCURATO:PERSONA] la stimava al 5% per la pagina dei risultati specializzata [OSCURATO:PERSONA]. Occorre precisare, a tal riguardo, che i link di navigazione diretta che portano la maggior parte del suo traffico a [OSCURATO:PERSONA], menzionati da [OSCURATO:PERSONA] nel suo argomento sintetizzato al precedente punto 514, non contribuiscono al traffico diretto verso [OSCURATO:PERSONA], poiché sono contenuti in schede che appaiono nelle pagine di ricerca e dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha anche dichiarato che due comparatori di prodotti avrebbero affermato, in sostanza, che la campagna pubblicitaria al di fuori di [OSCURATO:PERSONA], che essi avevano lanciato per aumentare il traffico diretto non era riuscita a compensare le perdite di traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA]. Come per le applicazioni per dispositivi mobili, l’aumento del traffico diretto richiederebbe la costruzione di una forte immagine del marchio precedente, troppo costosa per i comparatori di prodotti.
532
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la sostituibilità di altre fonti di traffico al traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA] (punti da 584 a 588 della decisione impugnata). Essa ha affrontato le soluzioni delle partnership con siti [OSCURATO:PERSONA] di terzi, delle newsletter, dei social network e dei motori di ricerca generale in concorrenza con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], tali soluzioni sarebbero costose o inefficaci.
533
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi indicato numerose ragioni a dimostrazione dell’esistenza di barriere all’ingresso che impedirebbero ai comparatori di prodotti di beneficiare di fonti di traffico alternative al traffico proveniente dai risultati generici di [OSCURATO:PERSONA], ed è in particolare errato affermare che essa non ha individuato alcun ostacolo inerente a tali fonti che impedisca ai comparatori di prodotti di attirare traffico tramite le stesse.
534
Nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta, tuttavia, la fondatezza della motivazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito e presenta anzitutto, a tal fine, l’argomento secondo cui l’esistenza di tali barriere è smentita dal fatto che le piattaforme commerciali utilizzerebbero tali fonti alternative di traffico (punto 365, che rinvia ai punti da 320 a 324). [OSCURATO:PERSONA], tale argomento è suffragato solo da elementi generali volti a dimostrare che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzano spesso le piattaforme commerciali per iniziare le loro ricerche di prodotti, il che implica che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] le raggiungono senza fare alcuna ricerca preliminare. [OSCURATO:PERSONA], ciò che può essere vero per questo tipo di attore, che è generalmente ben noto, non è necessariamente vero per i comparatori di prodotti.
535
[OSCURATO:PERSONA] presenta poi, nella replica, lo studio effettuato dall’autorità garante dei mercati e della concorrenza del [OSCURATO:PERSONA], prodotto nell’allegato C18, secondo il quale i siti di comparazione su [OSCURATO:PERSONA] investono con successo nella pubblicità e nello sviluppo dei marchi e fanno molta pubblicità in diversi mezzi mediatici. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente eccepito l’irricevibilità di tale studio basandosi sull’articolo 85 del regolamento di procedura, secondo il quale le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie, salvo che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. [OSCURATO:PERSONA], nessuna spiegazione è stata fornita da [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la produzione tardiva di tale studio, anche se era stato invocato da [OSCURATO:PERSONA] stessa in risposta alla «lettera di esposizione dei fatti» della [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, come risulta dall’allegato A7, punto 282, del ricorso.
536
Quanto alla conclusione generale che [OSCURATO:PERSONA] ha tratto da questo e da altri studi, secondo cui altri servizi online, in particolare comparatori specializzati in vari settori, utilizzano con successo fonti di traffico alternative, essa è troppo generica e basata sull’osservazione di altri mercati e non consente quindi di rimettere in discussione l’analisi dettagliata della [OSCURATO:PERSONA], svolta nella decisione impugnata, per quanto riguarda i comparatori di prodotti.
537
[OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì, in sostanza, che, anche supponendo che le fonti di traffico alternative siano difficili da implementare per i comparatori di prodotti concorrenti, essa non ne è responsabile. [OSCURATO:PERSONA], la questione non è se [OSCURATO:PERSONA] sia responsabile delle barriere all’ingresso di fonti di traffico alternative al traffico proveniente dai suoi risultati generici, ma se tali barriere esistano. L’analisi della [OSCURATO:PERSONA], svolta nella decisione impugnata, riguarda infatti la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto barriere all’ingresso sulla fonte di traffico costituita dai suoi risultati generici sulla quale può esercitare un controllo e che tale fonte non può essere efficacemente sostituita da altre fonti che sono a loro volta interessate da altre barriere all’ingresso per quanto riguarda i comparatori di prodotti concorrenti. In tali circostanze, l’argomento secondo cui, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
), [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto barriere all’ingresso riguardanti le fonti di traffico alternative al traffico proveniente dai suoi risultati generici non rimette utilmente in discussione l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sull’esistenza di tali barriere, che contribuiscono all’effetto anticoncorrenziale del comportamento di [OSCURATO:PERSONA].
538
In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti sintetizzati al precedente punto 514, secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di dimostrare che i comparatori di prodotti concorrenti, che hanno avuto difficoltà, erano efficaci come [OSCURATO:PERSONA], quando in realtà non lo sono, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente che non era tenuta a effettuare tale dimostrazione. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso al criterio di un concorrente altrettanto efficiente è giustificato in presenza di pratiche tariffarie (prezzi predatori o compressione dei margini, ad esempio) per valutare, in sostanza, se un concorrente che è efficiente quanto l’impresa dominante alla quale viene contestato tale comportamento tariffario e che, per non essere immediatamente escluso dal mercato, applicherebbe ai suoi clienti gli stessi prezzi praticati da tale impresa, debba farlo in perdita e aumentando tale perdita, il che lo porterebbe a uscire dal mercato a lungo termine (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA],
C‑23/14
,
EU:C:2015:651
, punti da
53
a
55
e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, le pratiche contestate a [OSCURATO:PERSONA] non sono di natura tariffaria.
539
[OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, il «concorrente altrettanto efficiente» è un concorrente ipotetico, che dovrebbe quindi applicare ai suoi clienti gli stessi prezzi dell’impresa dominante, ma affrontando al contempo gli stessi costi che quest’ultima sostiene o che fa sostenere ai suoi concorrenti se vende loro un input per il prodotto finale (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punti da
40
a
44
). Il ricorso al criterio del concorrente altrettanto efficiente ha lo scopo di dimostrare che anche un concorrente efficiente quanto l’impresa che ha messo in atto la pratica tariffaria in questione non sarebbe in grado di resistere a lungo termine praticando gli stessi prezzi, in quanto non potrebbe contare sul potere conferito dalla posizione dominante. Tale concorrente non è quindi, in linea di principio, un concorrente reale la cui efficienza reale sarebbe oggetto di valutazione, come sostiene di fare [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli altri comparatori di prodotti. Il ricorso a tale criterio, che consiste nel confrontare prezzi e costi, non aveva quindi senso in questo caso, poiché il problema di concorrenza individuato non era un problema di prezzi.
540
[OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che sia possibile, per un’autorità garante della concorrenza come la [OSCURATO:PERSONA], confrontare l’efficienza reale di varie imprese studiando in modo approfondito i diversi parametri della loro attività, siffatto esercizio potrebbe dare risultati oggettivi solo se, appunto, le condizioni di concorrenza non fossero falsate da un comportamento anticoncorrenziale. [OSCURATO:PERSONA], siffatto esercizio non potrebbe di per sé servire a determinare se tale comportamento sia dimostrato.
541
Ne deriva che nel caso di specie, come affermato al precedente punto 441, la [OSCURATO:PERSONA] doveva solo dimostrare potenziali effetti di eliminazione o di restrizione della concorrenza dovuti alle pratiche di cui trattasi, a prescindere dalla questione se, in materia di comparazione dei prodotti, [OSCURATO:PERSONA] fosse «più efficiente» degli altri comparatori di prodotti, il che è appunto impossibile da sapere quando le pratiche possono falsare la concorrenza.
542
In ultimo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della CCIA sintetizzati al precedente punto 516, è giocoforza constatare che, poiché attengono alla mancata considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle caratteristiche dei mercati bilaterali di [OSCURATO:PERSONA] e del loro modello economico, al tentativo di innovazione che ha portato [OSCURATO:PERSONA] ad adottare il suo comportamento e alla mancanza di una strategia anticoncorrenziale da parte di quest’ultima, essi non rientrano in una critica dell’analisi degli effetti delle pratiche in questione, ma in una critica dell’analisi della natura anticoncorrenziale, o meno, di tali pratiche. Devono quindi essere respinti in quanto inoperanti, poiché sono presentati a sostegno dell’argomento della CCIA volto a dimostrare che «la decisione non dimostra che il comportamento poteva produrre effetti anticoncorrenziali».
543
[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della conclusione intermedia esposta al precedente punto 527 e del rigetto degli altri argomenti di [OSCURATO:PERSONA] e della CCIA, la terza parte del quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di effetti anticoncorrenziali dovuti alle pratiche in questione nei mercati nazionali dei servizi di comparazione dei prodotti, deve essere respinta.
4.
Sulla terza parte del primo motivo e sulla terza parte del secondo motivo, vertenti sull’esistenza di giustificazioni oggettive
a)
Sulle giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del primo motivo)
1)
Argomenti delle parti
544
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, durante il procedimento amministrativo, essa ha dimostrato di aver migliorato la qualità del servizio offerto agli utenti visualizzando i [OSCURATO:PERSONA] come aveva fatto. Ciò fornirebbe una giustificazione al suo comportamento favorevole alla concorrenza.
545
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non rimetterebbe in discussione il fatto di visualizzare in modo aggregato, nelle pagine dei risultati generali, risultati specializzati dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a considerare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto visualizzare i risultati specializzati dei prodotti, relativi ai comparatori di prodotti concorrenti, secondo gli «stessi processi e metodi sottostanti» utilizzati per i propri risultati, senza prendere posizione sulle giustificazioni favorevoli alla concorrenza presentate da [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, né bilanciarle con gli effetti negativi che essa ha potuto individuare. [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non confuterebbe le giustificazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] per le sue pratiche e non cercherebbe di rispondere alle sue spiegazioni o di effettuare il bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza.
546
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe come [OSCURATO:PERSONA] possa visualizzare i risultati specializzati dei prodotti, relativi ai comparatori di prodotti concorrenti, secondo gli «stessi processi e metodi sottostanti» utilizzati per i propri risultati, sebbene [OSCURATO:PERSONA] abbia spiegato alla [OSCURATO:PERSONA] che ciò era impossibile. A tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] ricorda che non conosceva le modalità di selezione dei risultati dei suoi concorrenti, il che non avrebbe consentito di valutare i risultati proposti dai vari comparatori di prodotti, ponendo gli uni in relazione agli altri. Essa sostiene altresì che non poteva anticipare né ottenere entro termini sufficientemente brevi le risposte a una ricerca concreta effettuata da un utente di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, che non avrebbe potuto applicare i suoi meccanismi di controllo della qualità ai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe confutato tali spiegazioni nella decisione impugnata, ma avrebbe persistito nel richiedere a [OSCURATO:PERSONA] di procedere a tale visualizzazione secondo gli stessi processi e metodi sottostanti. In tali circostanze, sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare come [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto procedere, mediante soluzioni realistiche e fattibili, cosa che essa non avrebbe fatto. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore nel ritenere di individuare, nelle proposte fatte da [OSCURATO:PERSONA] durante le discussioni finalizzate alla chiusura del procedimento mediante una decisione di accettazione degli impegni e nelle riflessioni interne di [OSCURATO:PERSONA], la prova della possibilità di tale visualizzazione. [OSCURATO:PERSONA], i piani previsti non sarebbero consistiti nella classificazione dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] secondo gli stessi processi e metodi sottostanti, utilizzati per i propri risultati specializzati di ricerca dei prodotti.
547
[OSCURATO:PERSONA] ribadisce, nella replica, che non poteva, per ragioni tecniche, visualizzare i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti nei [OSCURATO:PERSONA] senza compromettere la qualità dei suoi risultati di ricerca, come avrebbe spiegato durante tutto il procedimento amministrativo, senza che ciò fosse preso in considerazione nella decisione impugnata. Le giustificazioni presentate da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], avrebbero trattato pienamente il presunto abuso.
548
La CCIA sottolinea che la decisione impugnata dedica solo tre pagine alle giustificazioni oggettive di [OSCURATO:PERSONA] e solo un punto per esaminare se la misura correttiva richiesta a [OSCURATO:PERSONA] sia tecnicamente possibile.
549
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
550
A sostegno della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non doveva prescrivere soluzioni tecniche specifiche perché si ponesse fine all’abuso constatato.
2)
Giudizio del Tribunale
551
Da una giurisprudenza costante risulta che, è possibile per un’impresa che detiene una posizione dominante giustificare attività illecite che possono incorrere nel divieto di cui all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] dimostrando o che il suo comportamento è obiettivamente necessario da un punto di vista tecnico o commerciale o che l’effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punti
40
e
41
e giurisprudenza ivi citata).
552
La necessità oggettiva può dipendere da considerazioni commerciali legittime, ad esempio per astenersi da una concorrenza sleale o per tener conto di trattative con la clientela (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
27/76
,
EU:C:1978:22
, punti da
184
a
187
, e del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]‑Industrie‑Michelin/[OSCURATO:PERSONA],
322/81
,
EU:C:1983:313
, punto
90
), ma anche da giustificazioni tecniche, ad esempio connesse al mantenimento delle prestazioni del prodotto o del servizio di cui trattasi o al miglioramento di tali prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punti
1146
e
1159
).
553
Per quanto riguarda i vantaggi in termini di efficienza, spetta all’impresa che detiene una posizione dominante dimostrare che i vantaggi in termini di efficienza che possono risultare dal comportamento in questione neutralizzano i probabili effetti svantaggiosi per la concorrenza e per gli interessi dei consumatori sui mercati interessati, che è stato o è possibile realizzare tali vantaggi in termini di efficienza grazie a detto comportamento, che quest’ultimo è indispensabile per realizzarli e che esso non elimina una concorrenza effettiva sopprimendo la totalità o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza attuale o potenziale (sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
42
), il che esclude in tal modo che detta impresa deduca argomenti vaghi, generali e teorici sul punto o ancora faccia valere esclusivamente i propri interessi commerciali [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a.,
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
166
e giurisprudenza ivi citata].
554
Se l’onere della prova sull’esistenza delle circostanze costitutive di una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] grava sulla [OSCURATO:PERSONA], spetta tuttavia all’impresa dominante interessata, e non alla [OSCURATO:PERSONA], far valere, all’occorrenza, una eventuale giustificazione e dedurre, al riguardo, argomenti ed elementi di prova. Spetta poi alla [OSCURATO:PERSONA], qualora intenda dichiarare l’esistenza di un abuso di posizione dominante, dimostrare che gli argomenti e gli elementi di prova invocati da tale impresa non possono essere accolti e che quindi la giustificazione presentata non può essere accolta (sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punto
1144
).
555
In sostanza, [OSCURATO:PERSONA] afferma, da un lato, che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non confuta le giustificazioni che essa ha fornito per le sue pratiche durante il procedimento amministrativo e non cerca di rispondere alle sue spiegazioni o di effettuare il bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega come essa possa visualizzare i risultati specializzati di ricerca dei prodotti, relativi ai comparatori di prodotti concorrenti, secondo gli stessi processi e metodi di base applicati ai propri risultati, anche se ciò sarebbe tecnicamente impossibile.
556
Nel caso di specie, spetta quindi al Tribunale esaminare se gli elementi presentati da [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], siano tali da costituire una giustificazione per tale comportamento, secondo la giurisprudenza citata ai precedenti punti da 551 a 553.
557
Nella sezione 7.5 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli elementi presentati da [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo per quanto riguarda le giustificazioni oggettive e i vantaggi in termini di efficienza. Come esposto ai punti da 655 a 659 della decisione impugnata, senza che [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato tale presentazione nel ricorso, quest’ultima ha presentato, in sostanza, vari argomenti. In primo luogo, essa ha sostenuto che i meccanismi di aggiustamento dei risultati generici fornivano un vantaggio favorevole alla concorrenza preservando la qualità di tali risultati. In secondo luogo, essa ha fatto valere che il posizionamento e la presentazione dei [OSCURATO:PERSONA], al pari dei loro meccanismi di produzione, fornivano un vantaggio favorevole alla concorrenza garantendo la massima qualità del suo servizio di ricerca a beneficio degli utenti e dei venditori su [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, essa ha sostenuto che, se dovesse posizionare e presentare i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti allo stesso modo dei risultati del proprio comparatore di prodotti nelle sue pagine dei risultati generali, ciò ridurrebbe la concorrenza, poiché, da un lato, costituirebbe l’essenza stessa della concorrenza e delle aspettative degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] il fatto che ogni servizio di ricerca presenti i propri risultati e, dall’altro, ciò ridurrebbe le sue possibilità di rendere redditizi gli spazi sulle sue pagine dei risultati generali. In quarto luogo, essa ha menzionato il fatto che, da un punto di vista tecnico, non poteva classificare i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti con i propri in modo coerente e che, inoltre, così facendo, li avrebbe trasformati in risultati dei prodotti del proprio comparatore di prodotti. In quinto luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nel corso del procedimento amministrativo, un argomento relativo alla violazione dei suoi diritti fondamentali, ma non contesta nel ricorso la risposta fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
558
I primi tre argomenti di [OSCURATO:PERSONA], sintetizzati al precedente punto 557, consistono, come presentati nel ricorso, nell’esposizione delle caratteristiche del suo comportamento favorevoli alla concorrenza, nel senso che tale comportamento avrebbe migliorato la qualità del suo servizio di ricerca. Tali argomenti rientrano, in linea di principio, nella dimostrazione, quale menzionata al precedente punto 551, che l’effetto di esclusione dal mercato determinato del comportamento contestato è compensato, o addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio dei consumatori. Il quarto argomento, sintetizzato al precedente punto 557, mira a invocare i vincoli tecnici che avrebbero impedito a [OSCURATO:PERSONA] di assicurare la parità di trattamento richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] tra i risultati del suo comparatore di prodotti e i risultati dei comparatori concorrenti. In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver costantemente cercato di migliorare il servizio di comparazione dei prodotti offerto agli utenti in linea con la preoccupazione di una concorrenza basata sui meriti, ma entro i limiti di ciò che era tecnicamente possibile. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] le contesterebbe di non aver garantito la parità di trattamento tra i risultati, che non sarebbe stata in grado di garantire, per ragioni tecniche.
559
Nella decisione impugnata, per quanto riguarda i primi due argomenti di [OSCURATO:PERSONA] sintetizzati al precedente punto 557, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, ai punti 661 e 662, che essa non impediva a [OSCURATO:PERSONA] di applicare meccanismi di aggiustamento, e neppure le impediva di visualizzare i suoi risultati di ricerca specializzata nelle sue pagine dei risultati generali quando riteneva che fossero pertinenti o utili per una ricerca, ma che l’abuso individuato consisteva nella mancata applicazione degli stessi criteri di posizionamento e di presentazione ai risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e a quelli dei comparatori di prodotti concorrenti.
560
Da tale risposta risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha negato il fatto che gli algoritmi di aggiustamento dei risultati generici o i criteri di posizionamento e di presentazione dei risultati specializzati dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] possano rappresentare miglioramenti del servizio che essa propone, di contenuto favorevole alla concorrenza, come sostenuto da quest’ultima nei suoi due primi argomenti sintetizzati al precedente punto 557, ma ha correttamente sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] non forniva alcun argomento riguardo alla disparità di trattamento a tal riguardo tra i risultati del suo comparatore di prodotti e quelli dei comparatori di prodotti concorrenti. In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in sostanza, che [OSCURATO:PERSONA] non presentasse alcun elemento per dimostrare che i due vantaggi favorevoli alla concorrenza che essa metteva in evidenza compensassero, o addirittura superassero, gli effetti negativi sulla concorrenza derivanti da tale disparità di trattamento che essa aveva individuato nelle parti precedenti della decisione impugnata.
561
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, per quanto riguarda il terzo argomento di [OSCURATO:PERSONA] sintetizzato al precedente punto 557, che mirava in generale a dimostrare che la parità di trattamento richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di fatto ridotto la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle due parti di tale argomento ai punti 663 e 664, menzionando, da un lato, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] si aspettavano da un motore di ricerca che fornisse risultati provenienti da un’unica fonte e che, nel caso di specie, essi non sapevano che i [OSCURATO:PERSONA] apparivano in base a meccanismi diversi da quelli applicati ai risultati generici e, dall’altro, il fatto che garantire la parità di trattamento tra il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi concorrenti nelle sue pagine dei risultati generali non impediva la redditività, di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva il controllo, di alcuni spazi in tali pagine.
562
Tale risposta della [OSCURATO:PERSONA] consiste, da un lato, nel dimostrare che, contrariamente a quanto sostiene [OSCURATO:PERSONA], la sua scelta di posizionare e di presentare i suoi risultati dei prodotti più favorevolmente di quelli dei suoi concorrenti non è migliore per la concorrenza rispetto alla situazione in cui la parità di trattamento in tale ambito sia garantita. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] esprime giustamente dubbi sul fatto che gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] si aspettino di trovare solo i risultati di un unico motore di ricerca specializzato nelle pagine dei risultati generali. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, come ricordato dalla [OSCURATO:PERSONA], la differenza di trattamento in questione in termini di posizionamento e di presentazione avviene nelle pagine dei risultati generali, dalle quali, in linea di principio, gli utenti di [OSCURATO:PERSONA] si aspettano risultati provenienti da tutta la rete e forniti in modo non discriminatorio e trasparente, il che risulta, del resto, anche dalle considerazioni esposte al precedente punto 178.
563
La risposta della [OSCURATO:PERSONA], sintetizzata al precedente punto 561, consiste, d’altro lato, nel confutare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] possa essere penalizzata finanziariamente garantendo la parità di trattamento, in termini di posizionamento e di presentazione nelle pagine dei risultati generali, tra i suoi risultati dei prodotti e quelli dei suoi concorrenti. Nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] non presenta alcun argomento per contestare validamente tale valutazione e, anche supponendo che [OSCURATO:PERSONA] sia finanziariamente penalizzata dal fatto di rendere il suo servizio accessibile ai comparatori di prodotti alle stesse condizioni del proprio comparatore, tale circostanza non costituirebbe una giustificazione ammissibile per il suo comportamento anticoncorrenziale.
564
[OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto è sostenuto nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione, senza che [OSCURATO:PERSONA] sia riuscita a rimettere in discussione la fondatezza di tale posizione, sulla giustificazione addotta nell’ambito del suo terzo argomento.
565
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha validamente respinto il terzo argomento di [OSCURATO:PERSONA], volto a evidenziare le caratteristiche del sua comportamento favorevoli alla concorrenza, confutando le caratteristiche di tale natura presentate in tale argomento.
566
L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda questi primi tre argomenti, relativi ai vantaggi favorevoli alla concorrenza derivanti dalle pratiche in questione, è tanto più giustificato in quanto, da un lato, come risulta dai punti da 593 a 596 della decisione impugnata e come risulta dall’esame del terzo e del quarto motivo, tali pratiche possono escludere dal mercato i comparatori di prodotti concorrenti, il che può portare a tariffe più elevate per i venditori, a prezzi più alti per i consumatori e una riduzione dell’innovazione, sia per i comparatori di prodotti concorrenti che per il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. D’altro lato, come risulta dai punti da 597 a 600 della decisione impugnata, le pratiche in questione possono ridurre la scelta dei consumatori riguardo ai comparatori di prodotti, a causa non solo della riduzione del numero di comparatori presenti nel mercato, tenuto conto dell’effetto di esclusione delle pratiche come individuato nelle sezioni 7.3.1 e 7.3.2 della decisione impugnata, ma anche, come risulta dal punto 598 della decisione impugnata, dal fatto di deviare l’attenzione dei consumatori verso i risultati del comparatore di [OSCURATO:PERSONA], a causa della loro maggiore visibilità, risultati che non sono, del resto, necessariamente più pertinenti dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti (v. supra, punti da 296 a 299).
567
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non dimostra come il secondo aspetto delle pratiche contestate, vale a dire la retrocessione di un numero significativo di comparatori di prodotti concorrenti nelle sue pagine dei risultati generali tramite algoritmi di aggiustamento, avrebbe potuto generare aumenti di efficienza.
568
In tali circostanze, anche supponendo che le pratiche in questione abbiano potuto migliorare l’esperienza di taluni utenti di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando e gerarchizzando i risultati della ricerca di prodotti, ciò non risulta in alcun modo idoneo a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli di tali pratiche sulla concorrenza e sugli interessi dei consumatori considerati nel loro insieme, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 553. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato il contrario, anche se era tenuta a farlo, come ricordato al precedente punto 554.
569
Il quarto argomento di [OSCURATO:PERSONA], sintetizzato al precedente punto 557, consisteva nel presentare una giustificazione oggettiva per il suo comportamento, basata su un vincolo tecnico. Esso mirava a dimostrare che, contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe supposto, [OSCURATO:PERSONA] non poteva, da un punto di vista tecnico, classificare i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti insieme ai propri in modo coerente e che, inoltre, fare ciò li avrebbe trasformati in risultati di prodotti di [OSCURATO:PERSONA].
570
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto, al punto 671, che [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a dimostrare che non poteva utilizzare gli stessi processi e metodi per decidere il posizionamento e la presentazione dei risultati del proprio comparatore di prodotti e dei risultati dei comparatori concorrenti. Essa ha aggiunto che le proposte fatte da [OSCURATO:PERSONA] durante le discussioni finalizzate alla chiusura del procedimento mediante l’accettazione di impegni nonché le riflessioni interne di [OSCURATO:PERSONA] fornivano la prova della possibilità di garantire la parità di trattamento in tale ambito.
571
A tal riguardo, nel corso del procedimento amministrativo, come risulta dal punto 659 della decisione impugnata, e come confermato nel ricorso ai punti da 130 a 138, [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che non avrebbe potuto applicare gli stessi criteri di selezione ai risultati dei comparatori di prodotti concorrenti e ai propri risultati dei prodotti, in altri termini che non poteva selezionare le migliori risposte tra tutte quelle che potevano essere fornite dai comparatori di prodotti, compreso il proprio, alla richiesta di ricerca di un prodotto di un utente di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, essa ha invocato, a tal proposito, il fatto che non fosse a conoscenza dell’organizzazione e del contenuto delle banche dati dei comparatori di prodotti concorrenti, né delle loro procedure di catalogazione e di indicizzazione, e neppure dei loro algoritmi specializzati che portano alla proposta di determinati risultati in seguito alla ricerca di un utente di [OSCURATO:PERSONA], e che, di conseguenza, non potesse né valutare la qualità, rispetto a quella dei propri risultati, dei risultati forniti dai comparatori di prodotti concorrenti, né tantomeno anticipare il risultato che sarebbe stato fornito da questi in risposta alla richiesta specifica di un utente di [OSCURATO:PERSONA], a fortiori da centinaia di tali comparatori. Non sarebbe stato realistico per [OSCURATO:PERSONA] cercare di compensare l’impossibilità di anticipare le risposte che i comparatori di prodotti concorrenti avrebbero potuto fornire alla richiesta specifica di un utente di [OSCURATO:PERSONA], rinviando a sua volta tale richiesta a centinaia di tali comparatori prima di confrontare tutte le risposte fornite. Quantomeno, ciò avrebbe comportato gravi ritardi nella risposta all’utente di [OSCURATO:PERSONA] che aveva interrogato [OSCURATO:PERSONA], con un conseguente deterioramento della qualità del suo servizio. Tutto ciò che [OSCURATO:PERSONA] poteva fare, e che stava già facendo, era confrontare, con la funzione [OSCURATO:PERSONA], i propri risultati specializzati dei prodotti con i propri risultati generici, poiché sapeva come venivano prodotti. [OSCURATO:PERSONA], poiché i suoi risultati generici recuperano i risultati specializzati dei comparatori di prodotti concorrenti solo attraverso il processo denominato «crawling», l’indicizzazione e gli algoritmi di ricerca generale, tale confronto con la [OSCURATO:PERSONA] non consentiva di confrontare i risultati dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] con i risultati che i comparatori di prodotti concorrenti avrebbero effettivamente fornito se avessero ricevuto direttamente le richieste di ricerca dei prodotti ricevute da [OSCURATO:PERSONA].
572
[OSCURATO:PERSONA], da un lato, nei limiti in cui il quarto argomento di [OSCURATO:PERSONA] può essere inteso nel senso che gli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza che accompagnano gli aumenti di efficienza collegati al miglioramento del suo servizio di ricerca non avrebbero potuto essere tecnicamente evitati e che, in sostanza, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto fare meglio di quanto aveva fatto per migliorare il suo servizio di ricerca, occorre constatare che il comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA], portando alla retrocessione di numerosi comparatori concorrenti e sottraendo i risultati di detti comparatori all’attenzione degli utenti, non ha potuto generare aumenti di efficienza migliorando l’esperienza dell’utente (v. supra punti 566 e 567) e che tali aumenti di efficienza, ammesso che esistano, non risultano in alcun modo idonei a neutralizzare gli effetti anticoncorrenziali significativi attuali o potenziali, generati dalle pratiche, sulla concorrenza e sugli interessi dei consumatori considerati nel loro insieme (v. supra punto 568). In mancanza di tali aumenti di efficienza, è irrilevante che ciò che è stato fatto per ottenerli non abbia potuto essere realizzato, da un punto di vista tecnico, se non con le pratiche sanzionate dalla [OSCURATO:PERSONA].
573
D’altro lato, in ogni caso, nell’accertare l’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato a [OSCURATO:PERSONA] di non aver confrontato i suoi risultati dei prodotti con i risultati dei prodotti forniti dai comparatori di prodotti concorrenti in risposta alle richieste di ricerca di prodotti degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] applicando gli stessi processi e metodi, e in particolare gli stessi algoritmi, che essa utilizzava per le sue ricerche specializzate.
574
[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non applicasse gli stessi processi e metodi per decidere il posizionamento e la presentazione dei risultati del proprio comparatore di prodotti e dei risultati dei comparatori concorrenti che potevano apparire nelle sue pagine dei risultati generali, poiché l’applicazione di processi e di metodi diversi per il posizionamento e la presentazione dei propri risultati e dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti portava a favorire i risultati del proprio comparatore e a retrocedere i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti nelle pagine di ricerca generali.
575
[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha lamentato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia introdotto un nuovo tipo di risultati nelle sue pagine dei risultati generali, vale a dire i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti, che sarebbero stati effettivamente forniti se la richiesta specifica dell’utente di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettuata direttamente sul motore di ricerca specializzato di detti comparatori concorrenti, né ha cercato qualcosa di diverso dalla parità di trattamento, in termini di posizionamento e di presentazione, tra due tipi di risultati di [OSCURATO:PERSONA], né ha lamentato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettuato confronti, che affermava di non poter fare, tra i risultati dei prodotti che avrebbe fornito essa stessa e i risultati dei prodotti che sarebbero stati forniti dai comparatori di prodotti concorrenti in risposta alla stessa richiesta specifica. È questa del resto la ragione per cui [OSCURATO:PERSONA] non può né contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver confutato le sue spiegazioni tecniche, né, come ha sostenuto nel procedimento amministrativo, contestarle di averla costretta a trasformare i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti in risultati dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] applicando loro le stesse procedure e gli stessi metodi di selezione che applica ai propri risultati.
576
Del resto, anche se [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di applicare processi e metodi sottostanti identici per confrontare in modo omogeneo i risultati del proprio comparatore di prodotti e i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti, in particolare perché non aveva accesso alla banca dati dei prodotti dei comparatori concorrenti e ai loro algoritmi di selezione dei prodotti, non ha dimostrato che le è stato impedito di applicare a detti risultati processi e metodi che avrebbero portato allo stesso trattamento, in termini di posizionamento e di presentazione dei risultati del proprio comparatore di prodotti e dei comparatori concorrenti.
577
Occorre inoltre ricordare, come è stato già fatto al precedente punto 554, che spetta all’impresa che invoca tali giustificazioni per il suo comportamento fornirle in modo convincente e non all’autorità garante della concorrenza che esamina tale comportamento dimostrare anzitutto la mancanza di tali giustificazioni. Ciò vale d’altronde più in particolare quando l’impresa interessata sia l’unica ad essere a conoscenza di una giustificazione oggettiva o sia naturalmente in posizione migliore rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] per rivelarne l’esistenza e dimostrarne la concretezza (sentenza del 1o luglio 2010, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA],
T‑321/05
,
EU:T:2010:266
, punto
686
).
578
Si può notare del resto osservare che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 671 della decisione impugnata, ha comunque presentato argomenti per dimostrare che sarebbe stato possibile applicare procedure e metodi comuni per decidere il posizionamento e la presentazione, nelle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], dei suoi risultati dei prodotti e dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti, che potrebbero apparire nei risultati generici. [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle proposte fatte da [OSCURATO:PERSONA] durante le discussioni finalizzate alla chiusura del procedimento mediante l’accettazione di impegni e sulle riflessioni interne di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, per contestare tali argomenti, si limita a presentare nel ricorso, ai punti da 140 a 142, controdeduzioni che mirano a dimostrare che tali discussioni e riflessioni non riguardavano la classificazione dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti e dei risultati dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] secondo gli stessi processi e metodi. [OSCURATO:PERSONA], tali controdeduzioni non vertono sull’impossibilità di posizionare e di presentare i risultati dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi risultati generici che possono recuperare i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti secondo gli stessi criteri.
579
Da quanto precede risulta che la terza parte del primo motivo, volta giustificare la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta.
b)
Sulle giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del secondo motivo)
1)
Argomenti delle parti
580
[OSCURATO:PERSONA] presenta, in sostanza, contro la decisione impugnata, per quanto riguarda la valutazione ivi effettuata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle giustificazioni addotte per la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA], gli stessi argomenti dedotti per quanto riguarda la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti 544 e 546).
581
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nello stesso tipo di errori non spiegando, nella decisione impugnata, come i benefici favorevoli alla concorrenza, derivanti dalla creazione delle [OSCURATO:PERSONA], non consentissero di giustificarle. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a tal proposito, per giustificare gli aspetti favorevoli alla concorrenza della sua condotta, che le [OSCURATO:PERSONA] forniscono risposte migliori alle ricerche di prodotti rispetto agli annunci di testo.
582
Per necessità oggettive, [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, come nel caso dei [OSCURATO:PERSONA] e per le stesse ragioni, essa non poteva confrontare i suoi annunci dei prodotti contenuti nelle sue [OSCURATO:PERSONA] con gli annunci dei prodotti generati da comparatori di prodotti concorrenti secondo metodi diversi dai propri. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe affrontato tale aspetto, sebbene fosse tenuta a farlo. Né individuerebbe altre soluzioni come alternativa.
583
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che stava già includendo gli annunci provenienti dai comparatori di prodotti concorrenti nelle [OSCURATO:PERSONA], proprio come gli annunci di altri inserzionisti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene non solo per contestare l’esistenza di un favoritismo a vantaggio del proprio comparatore di prodotti, come è stato osservato al precedente punto 304, ma anche per sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato altre soluzioni realistiche e fattibili a quanto stava già facendo per visualizzare gli annunci provenienti dai comparatori di prodotti concorrenti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA] procede secondo il suo stesso metodo e che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto una soluzione simile durante il procedimento amministrativo, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia criticato tale modo di procedere.
584
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
2)
Giudizio del Tribunale
585
Occorre fare riferimento ai precedenti punti da 551 a 554 riguardanti le giustificazioni che un’impresa in posizione dominante può fornire per le sue azioni illecite, che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare che tali azioni esulano da tale disposizione.
586
Dai punti da 655 a 659 della decisione impugnata, che sono contenuti nella sezione 7.5 di quest’ultima, dedicata all’esame degli elementi presentati da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo per quanto riguarda le giustificazioni oggettive e gli aumenti di efficienza, risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere gli stessi argomenti per giustificare la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] e la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA]. Come viene osservato al precedente punto 557, [OSCURATO:PERSONA] non contesta, nel ricorso, la presentazione di tali argomenti. Nell’ambito della terza parte del secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] contesta specificamente, nelle sue memorie, la risposta congiunta ai [OSCURATO:PERSONA] e alle [OSCURATO:PERSONA], fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, ai suoi argomenti secondo e quinto, dedotti durante il procedimento amministrativo e menzionati al precedente punto 557 (punti 656 e 659 della decisione impugnata).
587
Per quanto riguarda il secondo argomento, consistente nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] evidenzia caratteristiche del proprio comportamento favorevoli alla concorrenza, ossia che il posizionamento e la presentazione delle [OSCURATO:PERSONA], al pari del loro meccanismo di produzione, fornivano un vantaggio favorevole alla concorrenza garantendo la massima qualità del suo servizio di ricerca su [OSCURATO:PERSONA] a beneficio degli utenti di [OSCURATO:PERSONA] e dei venditori su [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito su tale argomento risposte congiunte per quanto riguarda la giustificazione della visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] e della visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA].
588
A tal proposito, non vi è motivo di adottare un’analisi diversa da quella esposta nei precedenti punti da 559 a 568. In particolare, il fatto che, secondo [OSCURATO:PERSONA], le [OSCURATO:PERSONA] contengano risposte migliori alle ricerche di prodotti rispetto agli annunci di testo non dimostra affatto che tale vantaggio favorevole alla concorrenza compensi, o addirittura superi, gli effetti negativi sulla concorrenza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] individuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anche se [OSCURATO:PERSONA] afferma, in un allegato del ricorso, che le risposte sono più pertinenti e quindi di migliore qualità quando risultano da un sistema di offerte a pagamento ([OSCURATO:PERSONA]) rispetto a quando appaiono senza contropartita commerciale preliminare, come avveniva durante il periodo dei [OSCURATO:PERSONA], tale affermazione non convince quanto al fatto che tale sistema sia il migliore, in particolare, perché tale sistema tende a ridurre il numero dei risultati che possono apparire e quindi a ridurre la scelta del consumatore.
589
Per quanto riguarda il quinto argomento dedotto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo e ribadito nel ricorso, relativo all’impossibilità tecnica di classificare in modo coerente i vari risultati del proprio comparatore e dei comparatori concorrenti e al fatto che, anche se ciò fosse possibile, tale classificazione trasformerebbe tutti questi risultati in risultati di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito risposte congiunte riguardo alla giustificazione addotta per la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] e per la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA].
590
Non vi è motivo di adottare un’analisi diversa a tal proposito da quella esposta ai precedenti punti da 569 a 578. [OSCURATO:PERSONA], a parte il fatto che, come affermato al precedente punto 572, poiché [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che l’introduzione delle [OSCURATO:PERSONA] risponde a preoccupazioni favorevoli alla concorrenza tali da generare aumenti di efficienza superiori al danno alla concorrenza causato dalle pratiche, è irrilevante che tali presunti aumenti di efficienza non possano essere realizzati senza essere accompagnati dai vincoli tecnici in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non impone a [OSCURATO:PERSONA], come è stato affermato ai precedenti punti 575 e 576, di applicare gli algoritmi di ricerca specializzata dei comparatori di prodotti concorrenti o di valutare i loro risultati rispetto ai propri risultati in base ai suoi algoritmi, ma le impone di posizionare e di presentare i loro risultati in modo non discriminatorio rispetto ai risultati del proprio comparatore di prodotti, utilizzando gli stessi processi e metodi sottostanti.
591
In particolare, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia inserito nelle [OSCURATO:PERSONA] annunci di comparatori di prodotti concorrenti secondo il metodo abituale di produzione dei suoi annunci di prodotti, come affermato al punto 199 del ricorso, a condizione, peraltro, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che tali comparatori diventassero essi stessi venditori di prodotti, non dimostra affatto che ciò fosse l’unica cosa possibile da fare per quanto riguarda i comparatori di prodotti. Ciò non dimostra infatti in alcun modo che fosse tecnicamente impossibile garantire la presenza, in circostanze non discriminatorie, di annunci di comparatori di prodotti concorrenti nelle [OSCURATO:PERSONA] o in «boxes» equivalenti in termini di posizionamento e di presentazione, senza che tali comparatori di prodotti dovessero vendere essi stessi i prodotti in questione e senza che tali annunci fossero generati secondo il metodo di produzione degli annunci di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, correttamente, tali constatazioni al punto 671 della decisione impugnata. A tal proposito, occorre ancora una volta ricordare, come è stato già fatto al precedente punto 554, che spetta all’impresa che invoca giustificazioni oggettive per il suo comportamento fornirle in modo convincente e non all’autorità garante della concorrenza che esamina tale comportamento dimostrare anzitutto la mancanza di tali giustificazioni.
592
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non può utilmente sostenere che, per quanto riguarda il metodo di inserimento degli annunci di comparatori di prodotti concorrenti nelle [OSCURATO:PERSONA] da essa applicato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato altre soluzioni realistiche e fattibili per visualizzarvi tali annunci. Le giustificazioni oggettive addotte da [OSCURATO:PERSONA] potevano essere confutate, alla luce degli argomenti presentati per dimostrarle, senza che la [OSCURATO:PERSONA], presentando essa stessa un altro metodo di inserimento degli annunci di comparatori di prodotti concorrenti nelle [OSCURATO:PERSONA], dovesse fornire la prova che il comportamento in questione non poteva essere giustificato da vincoli tecnici. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’unico modo per garantire la parità di trattamento all’interno delle [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quello di trasformare i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti in risultati di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale riguardanti l’attuazione della decisione impugnata rispetto a ciò che essa aveva proposto a titolo di impegni, [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di poter inserire nelle [OSCURATO:PERSONA] i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti, identificandoli come tali.
593
[OSCURATO:PERSONA], occorre aggiungere che non vi è nulla nella decisione impugnata che suggerisca che la [OSCURATO:PERSONA], alla fine, vi abbia indirettamente approvato il metodo di inserimento degli annunci dei comparatori di prodotti concorrenti nelle [OSCURATO:PERSONA] attuato da [OSCURATO:PERSONA], in quanto il motore di ricerca [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto in modo simile o [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto una soluzione simile.
594
Del resto, come affermato al precedente punto 353, [OSCURATO:PERSONA] non dimostra, nelle sue memorie, di applicare il metodo raccomandato da [OSCURATO:PERSONA].
595
Da quanto precede risulta che la terza parte del secondo motivo, volta a giustificare la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta.
5.
Conclusione sulla domanda presentata in via principale
596
Dall’esame dei motivi concernenti la constatazione di una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], formulata all’articolo 1 della decisione impugnata, risulta che tale constatazione deve essere confermata nei limiti in cui riguarda abusi di posizione dominante nei mercati nazionali della ricerca specializzata di prodotti nei tredici paesi menzionati in tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA], tale articolo deve essere annullato solo nei limiti in cui riguarda abusi di posizione dominante nei mercati nazionali della ricerca generale in tali paesi sulla base dell’esistenza di effetti anticoncorrenziali su tali mercati.
597
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente concluso che [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della sua posizione dominante nei mercati nazionali della ricerca specializzata di prodotti, il ricorso deve essere respinto anche per la parte riguardante l’annullamento degli articoli da 3 a 5 della decisione impugnata, che impongono a [OSCURATO:PERSONA] di porre fine alla violazione constatata dell’articolo 1, ordinandole di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le misure adottate a tal fine e prevedendo penalità di mora in caso di mancato rispetto di tali obblighi.
C.
Sulla domanda, presentata in subordine, vertente sul principio e sull’importo dell’ammenda
1.
Sulla prima parte del sesto motivo, vertente sulla possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria
a)
Argomenti delle parti
598
[OSCURATO:PERSONA], anche se la constatazione dell’infrazione dovesse essere confermata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall’infliggere qualsiasi sanzione per tre ragioni: essa avrebbe qualificato, per la prima volta, come abusivo un comportamento volto a migliorare la qualità, si era impegnata a trattare il caso mediante una procedura di accettazione degli impegni e avrebbe respinto durante il procedimento amministrativo le misure correttive che essa richiede nella decisione impugnata. [La CCIA] ritiene che una sanzione pecuniaria così «stratosferica» come quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], che, prima facie non violava le regole della concorrenza alla luce dei precedenti e della giurisprudenza, pone un problema per il settore nel suo complesso e ha conseguenze negative sull’incentivazione delle società a innovare.
599
In particolare, sottolineando che l’ammenda inflittale era la più gravosa tra quelle imposte dalla [OSCURATO:PERSONA] per pratiche anticoncorrenziali, [OSCURATO:PERSONA] ricorda, insieme alla CCIA, che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere un’ammenda a un’impresa solo se quest’ultima ha violato intenzionalmente o per negligenza gli articoli 101 o 102 [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stato quindi necessario che [OSCURATO:PERSONA] non potesse ignorare lo scopo anticoncorrenziale del suo comportamento. A tal proposito, essa fa riferimento in particolare alla sentenza dell’11 luglio 1989, Belasco e a./[OSCURATO:PERSONA] (
246/86
,
EU:C:1989:301
, punto
41
). [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non menzionerebbe alcun elemento che avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] di rilevare che i miglioramenti che stava apportando ai suoi servizi erano illeciti e che dovevano essere quindi rimossi o aperti ai concorrenti, tanto più che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato in un comunicato stampa che accompagnava la decisione impugnata che quest’ultima costituiva «un precedente che defini[va] il quadro per valutare la legittimità di questo tipo di comportamento». Non le si potrebbe quindi nemmeno contestare di essere stata negligente. A tal proposito, la CCIA invoca in particolare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 22 gennaio 2019, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.40049 MasterCard II), in cui sarebbe stato ammesso che quest’ultima poteva ragionevolmente non essere a conoscenza della natura anticoncorrenziale del suo comportamento prima che la [OSCURATO:PERSONA] accettasse gli impegni dell’altro sistema di pagamento interbancario mediante carte, [OSCURATO:PERSONA], riguardante un comportamento analogo. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in casi precedenti, che le sanzioni non fossero adeguate quando veniva elaborata una nuova «teoria sull’abuso» o in caso di divergenze nella giurisprudenza dei giudici nazionali riguardo al comportamento in questione. [OSCURATO:PERSONA], diverse decisioni di autorità amministrative o di giudici nazionali, che [OSCURATO:PERSONA] cita, avrebbero concluso che il suo comportamento era legittimo. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] valuti il comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA] come un abuso di posizione dominante in un mercato rivolto a un altro mercato, che rientra nella nozione di abuso per effetto della leva, non renderebbe la decisione impugnata meno innovativa, dato che tale nozione potrebbe comprendere situazioni assai diverse
600
Il fatto di essersi inizialmente impegnata a esaminare il fascicolo nell’ambito di una procedura di accettazione degli impegni implicherebbe che il caso non si prestava all’irrogazione di una sanzione, come risulterebbe dal considerando 13 del regolamento n. 1/2003, da un comunicato della [OSCURATO:PERSONA] che illustrava questo tipo di procedura e dal manuale di procedura della Direzione generale (DG) della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA], disponibile sul suo sito [OSCURATO:PERSONA]. Non si dovrebbe confondere la possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di tornare a una procedura classica se la procedura di accettazione degli impegni non può avere seguito con la questione se il comportamento in questione meriti una sanzione. Nella replica [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che sarebbe stato necessario, quantomeno, fornire qualche spiegazione al riguardo. La CCIA ritiene che la decisione impugnata manchi di una motivazione su tale punto.
601
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inizialmente spiegato ai partecipanti al procedimento amministrativo che non era possibile imporre a [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle regole di concorrenza dell’Unione, ciò che alla fine le ha imposto nella decisione impugnata, vale a dire il ricorso agli stessi processi e agli stessi metodi per visualizzare nelle sue pagine dei risultati generali i propri risultati di comparazione dei prodotti e i risultati dei comparatori concorrenti. In sostanza, anche questa circostanza dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non poteva intuire che stava violando le regole di concorrenza dell’Unione, visto che la [OSCURATO:PERSONA], per un certo periodo di tempo, ha sostenuto che così non era.
602
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, insieme alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], che non vi è nulla di inedito nell’analisi giuridica su cui si basa la decisione impugnata. L’individuazione di un abuso di posizione dominante in un mercato al fine di estendere tale posizione ai mercati vicini non costituirebbe una novità e [OSCURATO:PERSONA] confonderebbe l’istituzione di nuovi principi con l’applicazione di principi consolidati a nuove pratiche. La maggior parte dei casi da cui emerge questo tipo di abuso avrebbero avuto luogo in un ambiente complesso, come nel caso di specie, il che non avrebbe impedito ai giudici dell’Unione di confermare le pesanti sanzioni pecuniarie inflitte in tali casi. Contrariamente a quanto avveniva in taluni casi invocati dalla CCIA, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna incertezza riguardo al criterio giuridico applicabile per valutare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione impugnata. In ogni caso, la conoscenza soggettiva del carattere abusivo di un comportamento da parte di chi lo ha adottato non costituirebbe un presupposto della possibilità di infliggere una sanzione.
603
[OSCURATO:PERSONA], poiché disponeva di un margine di discrezionalità per trattare un caso attraverso una procedura di accettazione degli impegni, senza sanzione, o attraverso una procedura classica, e aveva avuto diversi motivi per ritornare alla seconda dopo aver avviato la prima, come viene spiegato ai punti 123 e seguenti della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riacquistato il suo potere di infliggere una sanzione pecuniaria. Per di più, gli elementi forniti da [OSCURATO:PERSONA] durante gli scambi in vista dell’accettazione degli impegni, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, non avrebbero facilitato in alcun modo il compito della [OSCURATO:PERSONA] di qualificare l’infrazione, il che, in caso contrario, avrebbe potuto influire sulla sanzione. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti espressamente negato qualsiasi infrazione.
604
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che ciò che essa ha indicato a titolo di conclusione preliminare, in una fase del procedimento amministrativo, come non suscettibile di essere imposto a [OSCURATO:PERSONA], vale a dire classificare tutti i risultati dei servizi di comparazione dei prodotti, compreso il proprio, allo stesso modo nei suoi risultati generici, non corrisponde a ciò che essa ha successivamente vietato, in quanto ritenuto abusivo, vale a dire privilegiare il proprio servizio di comparazione dei prodotti rispetto agli altri nelle sue pagine dei risultati generali. Anche se fosse possibile interpretare diversamente le posizioni dell’ex commissario alla concorrenza, evidenziate da [OSCURATO:PERSONA], esse avrebbero carattere personale e non sarebbero vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA].
b)
Giudizio del Tribunale
605
In via preliminare, occorre ricordare che il Tribunale ha una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] per la violazione degli articoli 101 e 102 [OSCURATO:PERSONA], basata, ai sensi dell’articolo 261 [OSCURATO:PERSONA], sull’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Al di là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, tale competenza estesa al merito legittima il Tribunale a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine, ad esempio, di modificare l’importo dell’ammenda, sia per ridurre tale importo che per aumentarlo (sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑534/07 P
,
EU:C:2009:505
, punto
86
; v. anche, in tal senso, sentenze del 3 dicembre 1957, ALMA/[OSCURATO:PERSONA],
8/56
,
EU:C:1957:12
, p. 191, e dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑3/06 P
,
EU:C:2007:88
, punti da
60
a
63
). In tali circostanze, il Tribunale può, se del caso, apportare valutazioni diverse da quelle effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per quanto riguarda la sanzione pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA].
606
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, come primo argomento per contestare la sanzione pecuniaria inflittale, che, dato il carattere inedito dell’analisi effettuata nella decisione impugnata riguardo al comportamento che le è stato imputato, essa non può aver violato intenzionalmente o per negligenza l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], il che escluderebbe la possibilità di essere sanzionata.
607
A tal riguardo, l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] possa infliggere ammende alle imprese quando «intenzionalmente o per negligenza», commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
608
Per quanto attiene alla questione se un’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, dalla giurisprudenza risulta che la prima ipotesi si verifica quando l’impresa di cui trattasi non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale della propria condotta (v., in tal senso, sentenze del 1o febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
19/77
,
EU:C:1978:19
, punto
18
, dell’8 novembre 1983, IAZ [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82
,
EU:C:1983:310
, punto
45
, e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, punto
156
). [OSCURATO:PERSONA], un’impresa può anche essere sanzionata se ha commesso una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] per negligenza, in quanto la scelta tra questa seconda ipotesi di possibile irrogazione di una sanzione e la prima ipotesi costituiscono un’alternativa (v., in tal senso, ordinanza del 25 marzo 1996, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑137/95 P
,
EU:C:1996:130
, punti da
53
a
57
).
609
A tal proposito, ai punti da 723 a 729 della decisione impugnata, per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] intenzionalmente o per negligenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che essa non poteva ignorare, da un lato, di essere in posizione dominante nei mercati nazionali rilevanti della ricerca generale e, dall’altro, che la sua condotta costituiva un abuso di tale posizione dominante. Essa ha aggiunto che il fatto che il tipo preciso di comportamento in questione non fosse stato oggetto di decisioni precedenti non impediva l’imposizione di un’ammenda. Per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare la natura abusiva del suo comportamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la sua affermazione dichiarando che l’uso di una posizione dominante in un mercato per estendere tale posizione in uno o più mercati collegati costituiva una forma consolidata di abuso, che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti. Essa ha fatto riferimento in particolare, mediante rinvio al punto 334 della decisione impugnata, alle sentenze del 3 ottobre 1985, CBEM (
311/84
,
EU:C:1985:394
, punto
27
), del 14 novembre 1996, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑333/94 P
,
EU:C:1996:436
, punto
25
), del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige (
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punto
85
), 7 ottobre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑228/97
,
EU:T:1999:246
, punto
166
) e del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑201/04
,
EU:T:2007:289
, punto
1344
). [OSCURATO:PERSONA] ha anche sottolineato di aver inviato a [OSCURATO:PERSONA], il 13 marzo 2013, una valutazione preliminare in cui spiegava come la sua condotta violasse l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
610
È vero che le sentenze citate al precedente punto 609, lette nel loro contesto, non consentono, come risulta dai precedenti punti 162 e 163, di ritenere che qualsiasi uso di una posizione dominante in un mercato per estendere tale posizione dominante in uno o più mercati collegati costituisca una forma consolidata di abuso. In ciascuno dei casi in esame, è stato riscontrato un tipo specifico di comportamento che si discostava dalla concorrenza basata sui meriti, diverso da quello adottato da [OSCURATO:PERSONA], come riservare un’attività accessoria a un monopolio legale, praticare la vendita collegata e prezzi predatori, praticare la «forbice tariffaria», attuare pratiche tariffarie discriminatorie o di fidelizzazione dei clienti, oppure negare l’interoperabilità dei sistemi informatici. [OSCURATO:PERSONA], nei punti di tali sentenze citati dalla [OSCURATO:PERSONA], si precisa soltanto che un abuso di posizione dominante può essere individuato anche se ha effetti in un mercato diverso dal mercato dominato, o se ha effetti nel mercato dominato mentre il comportamento in questione ha luogo in un mercato diverso, oppure se il comportamento in questione e i suoi effetti rientrano solo in un mercato diverso dal mercato dominato. [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di individuare, se del caso, sulla base dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], un abuso commesso in un mercato diverso da quello in cui si svolge la posizione dominante non significa che qualsiasi pratica con cui un’impresa utilizza la sua posizione dominante in un mercato per estendersi in un altro mercato sia necessariamente anticoncorrenziale. [OSCURATO:PERSONA], come ricordato al precedente punto 162, la semplice estensione della posizione dominante di un’impresa in un mercato vicino non può essere, di per sé, la prova di un comportamento che si discosta da una «normale competizione» ai sensi della sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata), anche se siffatta estensione porta alla scomparsa o all’emarginazione di concorrenti.
611
[OSCURATO:PERSONA], poiché l’infrazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata in sette dei paesi interessati a partire da date precedenti al marzo 2013, l’argomento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale essa ha informato [OSCURATO:PERSONA] della natura anticoncorrenziale del suo comportamento nella valutazione preliminare che le ha inviato, è insufficiente da un punto di vista temporale, per il periodo precedente al marzo 2013.
612
[OSCURATO:PERSONA], da una giurisprudenza costante risulta che, indipendentemente dalle cause della sua posizione dominante in un mercato, anche se quest’ultima deriva dalla qualità dei suoi prodotti e dei suoi servizi, è all’impresa che detiene una posizione dominante che incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]‑Industrie‑Michelin/[OSCURATO:PERSONA],
322/81
,
EU:C:1983:313
, punto
57
, e del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige,
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punto
24
).
613
[OSCURATO:PERSONA], un’impresa in posizione dominante è soggetta, nell’ambito di applicazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], a determinate limitazioni che non valgono per le altre imprese, e una pratica, che in normali condizioni di concorrenza non sarebbe censurabile, può diventare abusiva se viene adottata da un’impresa che si trova in posizione dominante sul mercato (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA],
C‑23/14
,
EU:C:2015:343
, paragrafo
25
; v. anche, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑395/96 P e C‑396/96 P
,
EU:C:2000:132
, punto
131
).
614
Analogamente, da una giurisprudenza costante risulta che, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica Federale di [OSCURATO:PERSONA], una posizione dominante in un mercato può far constatare uno sfruttamento abusivo di tale posizione a causa degli effetti in un altro mercato di una pratica dell’impresa dominante in questione, distorsiva della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1974, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
6/73 e 7/73
,
EU:C:1974:18
, punto
25
, e del 3 ottobre 1985, CBEM,
311/84
,
EU:C:1985:394
, punti
25
e
26
).
615
[OSCURATO:PERSONA] affronta questo tipo di situazioni nei suoi orientamenti sulle priorità nell’applicazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti, facendo riferimento a un gran numero di sentenze della Corte e del Tribunale (v., in particolare, punti 52 e seguenti). In tale comunicazione la [OSCURATO:PERSONA] affronta, per esempio, il caso delle vendite collegate e aggregate, sostenendo che si tratta di pratiche comuni che mirano normalmente a proporre ai clienti prodotti o offerte migliori in modo più economico. Essa sostiene tuttavia che, da parte di un’impresa in posizione dominante, tale pratica può danneggiare il consumatore se questo tipo di vendita chiude il mercato e porta all’esclusione anticoncorrenziale dei concorrenti.
616
Tenuto conto di quanto precede, risulta che, conoscendo la sua posizione dominante nei mercati della ricerca generale nell’ambito del SEE e favorendo nelle sue pagine dei risultati generali il proprio comparatore di prodotti rispetto ai suoi concorrenti, sebbene tale comportamento si presentasse in una forma un po’ anomala, come viene constatato al precedente punto 179, e che, conoscendo anche l’importanza di dette pagine come fonte di traffico per i comparatori di prodotti, [OSCURATO:PERSONA] doveva essere consapevole del fatto che il suo comportamento ledeva la parità di opportunità tra i diversi operatori economici, che garantisce un sistema di concorrenza non falsato (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 180, in fine) e che tale comportamento poteva escludere i suoi concorrenti o restringere la concorrenza da parte loro in taluni mercati della ricerca specializzata dei prodotti nell’ambito del SEE. Essa ha quindi adottato intenzionalmente un comportamento di natura anticoncorrenziale, come indicato dalla giurisprudenza citata al precedente punto 608, che poteva costituire un abuso di posizione dominante. Si deve constatare che tale infrazione è stata quindi commessa intenzionalmente, anche prima che [OSCURATO:PERSONA] ricevesse, nel marzo 2013, la valutazione preliminare in cui [OSCURATO:PERSONA] spiegava come il suo comportamento potesse violare l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].
617
Dopo tale ricezione, l’infrazione è proseguita, a fortiori, intenzionalmente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non contesta il fatto che, in tale valutazione, come affermato al punto 63 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] le ha indicato che il trattamento favorevole che essa riservava, nelle sue pagine dei risultati generali, ai link verso i propri servizi di ricerca specializzata rispetto ai link verso i servizi di ricerca specializzata concorrenti poteva costituire una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑461/07
,
EU:T:2011:181
, punti da
250
a
252
). Dopo aver ignorato le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al suo comparatore di prodotti, [OSCURATO:PERSONA] poteva ancor meno affermare di essere certa della compatibilità delle sue pratiche con le norme di cui all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑219/99
,
EU:T:2003:343
, punto
314
). [OSCURATO:PERSONA] era quindi in una situazione in cui poteva infliggere una sanzione, salvo particolari circostanze contrarie.
618
A tal proposito, la circostanza che il tipo preciso di comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA] non sia stato oggetto, prima della decisione impugnata, di una decisione di applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto dichiarando pubblicamente, nel comunicato stampa che annunciava la decisione impugnata, che quest’ultima costituiva «un precedente che defini[va] il quadro per valutare la legittimità di questo tipo di comportamento», non significa che la constatazione di un’infrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], al pari di una sanzione, non fossero prevedibili per quest’ultima, tenuto conto degli elementi menzionati ai precedenti punti da 612 a 616 (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Lundbeck/[OSCURATO:PERSONA],
T‑472/13
,
EU:T:2016:449
, punti da
761
a
767
).
619
Lo stesso vale per l’eventuale circostanza, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], che, in una certa fase del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto dichiarare di non poter imporre a [OSCURATO:PERSONA] le modifiche del comportamento che essa le ha alla fine imposto. In tale fase del procedimento, che corrisponde al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva di accettare gli impegni di [OSCURATO:PERSONA] e di respingere le denunce presentate nei suoi confronti, tale presa di posizione non poteva che essere provvisoria e non può neppure giustificare il fatto che la constatazione di un’infrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], al pari di una sanzione, non siano state prevedibili per quest’ultima, tenuto conto degli elementi menzionati ai precedenti punti da 612 a 616.
620
A tal proposito, anche se il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito in particolare all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si impone nell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1/2003, che prevede sanzioni per la violazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, punti da
146
a
149
), tale principio non può essere interpretato come un divieto di graduale chiarimento, da una causa all’altra, delle norme sulla responsabilità penale da parte di un’interpretazione giurisprudenziale, a condizione che il risultato sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione dell’infrazione, alla luce in particolare dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione (v. sentenza del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA],
C‑194/14 P
,
EU:C:2015:717
, punto
41
e giurisprudenza ivi citata).
621
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta a tal proposito dalla CCIA, presenta, in sostanza, come secondo argomento per contestare la sanzione pecuniaria inflittale, una disparità di trattamento rispetto ad altri casi in cui le imprese che avevano violato le regole in materia di concorrenza non erano state sanzionate per il fatto che non erano consapevoli di aver violato tali regole o a causa di una precedente incertezza sull’esistenza dell’infrazione dovuta a divergenze di valutazione tra le diverse autorità nazionali.
622
Il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali. Da una costante giurisprudenza risulta che detto principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punto
51
, e del 26 gennaio 2017, Roca/[OSCURATO:PERSONA],
C‑638/13 P
,
EU:C:2017:53
, punto
65
).
623
[OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza risulta altresì che il confronto con altre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammende può essere pertinente, con riferimento al rispetto del principio della parità di trattamento, solo se viene dimostrato che le circostanze dei casi oggetto di queste altre decisioni, come i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati, sono paragonabili a quelle del caso di specie. Dalla giurisprudenza risulta inoltre che occorre invocare decisioni contemporanee ai fini del confronto (sentenze del 24 marzo 2011, IMI e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑378/06
, non pubblicata,
EU:T:2011:109
, punto
42
, e del 27 giugno 2012, YKK e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑448/07
, non pubblicata,
EU:T:2012:322
, punto
151
).
624
Anche senza tener conto di questo secondo elemento, di natura temporale, è giocoforza constare che la decisione C(2014) 2892 final della [OSCURATO:PERSONA], del 29 aprile 2014, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] LLC, relativa a un procedimento di cui all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 54 dell’accordo SEE (AT.39985 – [OSCURATO:PERSONA] – Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS), la decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 2 giugno 2004, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE [caso COMP/38.096, Clearstream (Compensazione e regolamento)], la decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 27 agosto 2003, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE (COMP/37.685 GVG/FS), la decisione C(2019) 241 final della [OSCURATO:PERSONA], del 22 gennaio 2019, relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.40049, MasterCard II), e la decisione della [OSCURATO:PERSONA], del25 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE (COMP/C‑1/36.915 – [OSCURATO:PERSONA] AG – Intercettazione di posta transfrontaliera), invocate da [OSCURATO:PERSONA] o dalla CCIA, vertevano su settori e problematiche assai diverse da quelli del caso di specie: rispettivamente, sul settore delle tecnologie per le telecomunicazioni con una problematica collegata all’esistenza di un brevetto e di un’azione inibitoria dell’uso di una di tali tecnologie, sul settore della compensazione e del regolamento delle operazioni su titoli in forma scritturale con una problematica collegata al rifiuto di fornire servizi e all’applicazione di prezzi discriminatori, sul settore del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri con una problematica collegata al rifiuto di fornire informazioni che consentano un accesso alla rete mediante la costituzione di un’associazione ferroviaria internazionale, sul settore dei pagamenti mediante carte bancarie tra diversi paesi del SEE con una problematica tariffaria collegata a commissioni d’interscambio, e sul settore postale con una problematica collegata alla pratica cosiddetta della «reimpostazione (remailing) internazionale» o della «posta nazionale deviata». Neppure le altre numerose decisioni invocate da [OSCURATO:PERSONA] presentano circostanze paragonabili a quelle del caso di specie, il che non può essere validamente contestato da [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest’ultima afferma in sostanza che la decisione impugnata costituisce una «première».
625
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le decisioni relative a circostanze non paragonabili, la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non serve da quadro giuridico per la fissazione dell’importo delle ammende in materia di concorrenza, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] dispone, in tale settore, di un potere discrezionale nel cui esercizio non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P
,
EU:C:2009:576
, punto
123
).
626
[OSCURATO:PERSONA], il fatto che, in talune decisioni precedenti, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto ritenere inopportuno infliggere un’ammenda dopo aver constatato un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, ad esempio perché il tipo di comportamento in questione veniva rilevato per la prima volta o perché le autorità amministrative o i giudici nazionali lo avevano valutato diversamente, non vincolava la [OSCURATO:PERSONA] e, a fortiori, non vincola il Tribunale.
627
In tale contesto, occorre sottolineare, come è stato ricordato al precedente punto 608, che è possibile ritenere che un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione sia stata commessa intenzionalmente se l’impresa in questione non poteva ignorare il carattere anticoncorrenziale della propria condotta, il che consente, in tal caso, di sanzionarla per l’infrazione commessa.
628
[OSCURATO:PERSONA], nulla, nel regolamento n. 1/2003 o negli orientamenti, indica che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe, come sostiene anche [OSCURATO:PERSONA], astenersi dal sanzionare come «première» un comportamento contrario alle regole di concorrenza dell’Unione se non è anticoncorrenziale per natura o per oggetto. Il criterio giuridico pertinente è, come è stato ricordato al precedente punto 607, accertare se l’infrazione constatata sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.
629
[OSCURATO:PERSONA], il fatto che l’abuso individuato rientri in una situazione per la quale le regole di concorrenza dell’Unione non erano mai state applicate è un elemento da prendere in considerazione nella valutazione della sanzione, ma non impedisce la sua irrogazione (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/[OSCURATO:PERSONA],
C‑62/86
,
EU:C:1991:286
, punto
163
).
630
In tali circostanze, le precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] invocate da [OSCURATO:PERSONA] e dalla CCIA, o anche le sentenze o le decisioni amministrative nazionali, che esse hanno indicato a «favore» di [OSCURATO:PERSONA] riguardo al comportamento oggetto della decisione impugnata non possono portare alla conclusione che si non potesse infliggere una sanzione pecuniaria a [OSCURATO:PERSONA].
631
[OSCURATO:PERSONA], sempre sostenuta a tal riguardo dalla CCIA, afferma in sostanza, come terzo argomento diretto a contestare la sanzione pecuniaria inflittale, che, essendosi impegnata a esaminare il fascicolo mediante una procedura di accettazione degli impegni, il che implicherebbe che il caso non si prestava all’irrogazione di una sanzione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva in definitiva infliggerle tale sanzione, anche se avesse deciso di tornare a una procedura classica di constatazione di un’infrazione.
632
[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale argomento durante il procedimento amministrativo ai punti da 730 a 734 della decisione impugnata. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che essa disponeva del potere discrezionale di adottare o una decisione di accettazione degli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 o una decisione di constatazione di un’infrazione ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento. Essa ha fatto riferimento alle sentenze del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa (
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, punto
40
), e del 30 giugno 2016, CB/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑491/07 [OSCURATO:PERSONA]
, non pubblicata,
EU:T:2016:379
, punto
470
). [OSCURATO:PERSONA] ha poi ricordato, rinviando ai punti da 123 a 137 della decisione impugnata, le ragioni che l’avevano indotta a ritornare alla procedura classica di constatazione di un’infrazione, vale a dire, in sostanza, l’insufficienza degli impegni proposti per porre rimedio ai problemi di concorrenza individuati, e ha precisato che, essendo ritornata a tale contesto, essa disponeva di tutte le prerogative ad esso connesse, compresa quella di infliggere una sanzione pecuniaria. Essa ha aggiunto che l’esenzione da un’ammenda era considerata solo in circostanze eccezionali, come un contributo decisivo dell’impresa all’accertamento dell’infrazione, finalità per la quale le proposte di impegno di [OSCURATO:PERSONA] non erano affatto servite.
633
Come ha rilevato il Tribunale nella sentenza del 30 giugno 2016, CB/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑491/07 [OSCURATO:PERSONA]
, non pubblicata,
EU:T:2016:379
, punto
470
), invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, dal testo del regolamento n. 1/2003 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità nella scelta se adottare una decisione basata sull’articolo 7 o una decisione basata sull’articolo 9 di tale regolamento. Dall’uso del verbo «può» in quest’ultimo articolo, secondo il quale, «[q]ualora (...) le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] (...), la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori», risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a continuare una procedura di accettazione degli impegni da essa avviata e può tornare a una procedura classica di constatazione di un’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di farlo, ad esempio, perché ritiene che gli impegni proposti siano insufficienti per rispondere ai problemi di concorrenza individuati, perché risulta che la portata dei fatti o di tali problemi è maggiore di quella inizialmente individuata o anche perché, in ultima analisi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene più opportuno, per ragioni di politica generale della concorrenza, procedere a una constatazione di infrazione, che sarà, se del caso, soggetta a controllo giurisdizionale.
634
Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il ritorno alla procedura classica di constatazione di un’infrazione dopo aver avviato una procedura di accettazione degli impegni non le impedisce, in quanto tale, di infliggere una sanzione pecuniaria, poiché la procedura classica implica tale potere, come risulta dal combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, e 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. Ciò è quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in sostanza, ai punti da 730 a 733 della decisione impugnata, che non è viziata, a tal proposito, da un difetto di motivazione, contrariamente a quanto sostiene la CCIA.
635
[OSCURATO:PERSONA] e la CCIA sembrano ritenere che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio della tutela del legittimo affidamento infliggendo una sanzione dopo aver inizialmente avviato una procedura di accettazione degli impegni. Esse citano a contrario il considerando 13 del regolamento n. 1/2003, il comunicato della [OSCURATO:PERSONA] che presenta la procedura di accettazione degli impegni e il manuale di procedura della DG della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA], nei quali si afferma che tale procedura non è appropriata quando la natura del caso si presta a una sanzione.
636
A tal riguardo, occorre ricordare che la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, presuppone che chi se ne avvale abbia ricevuto da parte dell’istituzione interessata assicurazioni precise che fanno sorgere nei suoi confronti aspettative fondate (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑506/03
, non pubblicata,
EU:C:2005:715
, punto
58
, del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA],
C‑182/03 e C‑217/03
,
EU:C:2006:416
, punto
147
, e del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑194/09 P
,
EU:C:2011:497
, punto
71
).
637
[OSCURATO:PERSONA], anche se è vero che, oltre al comunicato stampa e al manuale di procedura invocati da [OSCURATO:PERSONA] e dalla CCIA, il considerando 13 del regolamento n. 1/2003 enuncia che le decisioni di accettazione degli impegni non sono opportune quando la [OSCURATO:PERSONA] intende infliggere un’ammenda, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in una certa fase dell’indagine su un caso di possibile violazione degli articoli 101 e 102 [OSCURATO:PERSONA], avvii una procedura di accettazione degli impegni riflette solo un’opzione procedurale preliminare e non definitiva. Tale scelta procedurale non può costituire una precisa garanzia che la [OSCURATO:PERSONA] non tornerà alla procedura classica di constatazione di un’infrazione e che non imporrà una sanzione. [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 23 ottobre 2003, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑65/98
,
EU:T:2003:281
, punti da
192
a
194
, e del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑461/07
,
EU:T:2011:181
, punti
223
e
224
).
638
[OSCURATO:PERSONA], il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto, in una certa fase del procedimento, che il caso potesse essere trattato eventualmente mediante la procedura di accettazione degli impegni non le impediva di infliggere alla fine una sanzione pecuniaria a [OSCURATO:PERSONA] dopo essere tornata a una procedura classica di constatazione di un’infrazione.
639
Risulta quindi da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di infliggere una sanzione pecuniaria a [OSCURATO:PERSONA].
2.
Sulla seconda parte del sesto motivo, relativa al quantum della sanzione pecuniaria
640
In via preliminare, si ricorda che, negli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che essa utilizza, come elementi per calcolare l’importo dell’ammenda volta a sanzionare una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, una percentuale del valore delle vendite dei beni o dei servizi collegati all’infrazione nonché la durata di quest’ultima. Sul valore delle vendite direttamente o indirettamente collegate all’infrazione nel corso di un anno di riferimento incide quindi un coefficiente di gravità che può giungere fino al 30% (moltiplicatore di 0,3). L’importo ottenuto viene poi moltiplicato per la durata dell’infrazione espressa in anni e, successivamente, se del caso, aumentato a fini dissuasivi di un ulteriore importo dal 15% al 25% di detto valore annuo delle vendite per costituire l’«importo di base dell’ammenda». [OSCURATO:PERSONA] precisa che essa considera, in linea di principio, per determinare il valore delle vendite, l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione (punti da 5 a 25 degli orientamenti). Essa afferma altresì che circostanze aggravanti o attenuanti possono indurla a modificare l’importo di base dell’ammenda e che essa può infine aumentare ulteriormente quest’ultima, in particolare a fini dissuasivi per le imprese il cui fatturato, al di là dei beni e dei servizi cui si riferisce l’infrazione, è particolarmente elevato, a condizione che sia rispettato il massimale legale della sanzione del 10% del fatturato mondiale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente la decisione (punti da 27 a 33 degli orientamenti).
641
Come è stato esposto più dettagliatamente ai precedenti punti da 75 a 77, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, nel caso di specie, un coefficiente di gravità del 10% applicato ai ricavi generati nel 2016 dagli annunci di prodotti nelle [OSCURATO:PERSONA] e nella pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA] e dagli annunci di testo contenuti anch’essi in detta pagina nei tredici paesi per i quali aveva individuato il comportamento contestato. Essa ha moltiplicato tale importo per il numero di anni di infrazione constatato a partire dal lancio dei [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, dal lancio delle [OSCURATO:PERSONA] e, per garantire l’effetto dissuasivo della sanzione, ha aggiunto un ulteriore importo corrispondente al 10% dei suddetti ricavi e, senza tener conto di circostanze aggravanti o attenuanti, ha ulteriormente aumentato l’importo ottenuto applicando un fattore moltiplicatore di 1,3.
a)
Argomenti delle parti
642
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto il diritto di infliggerle un’ammenda, quest’ultima è stata calcolata in ogni caso in modo errato. Facendo riferimento agli orientamenti, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato un importo errato del valore delle vendite, un periodo di infrazione troppo lungo, un coefficiente di gravità eccessivo, una maggiorazione ingiustificata normalmente utilizzata per scoraggiare intese anticoncorrenziali, un coefficiente di dissuasione supplementare parimenti ingiustificato nonché un tasso di cambio errato e, al contrario, non ha tenuto conto di circostanze attenuanti.
643
[OSCURATO:PERSONA] contesta, anzitutto, la scelta di considerare il 2016 come anno di riferimento per la valutazione del valore delle vendite. A suo avviso, si sarebbe dovuta considerare la media dei ricavi per la durata del comportamento contestato, il che sarebbe stato più rappresentativo della realtà economica e della sua situazione. [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe del resto annunciato nella comunicazione degli addebiti e avrebbe agito in tal senso in vari casi.
644
Per ogni paese interessato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi considerato un periodo di infrazione troppo lungo. Non sarebbe stata effettuata alcuna analisi della concorrenza per gli anni precedenti al 2011, solo un’analisi dei flussi di ricerca in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA], e, in diversi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe individuato nella decisione impugnata come il servizio di comparazione di [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di prodotti, sarebbe stato lanciato solo nel settembre 2016, anche se le [OSCURATO:PERSONA] esistevano già in tali [OSCURATO:PERSONA]. Non avrebbe dovuto essere preso in considerazione neppure il periodo di negoziazione con la [OSCURATO:PERSONA] di eventuali impegni di [OSCURATO:PERSONA], tra il maggio 2012 e il marzo 2015, contrariamente a quanto è stato fatto senza fornire spiegazioni.
645
Il coefficiente di gravità del 10% considerato sarebbe troppo elevato. Si tratterebbe del coefficiente di gravità più elevato (insieme a quello applicato in un caso in cui il comportamento anticoncorrenziale sarebbe stato del resto assai più grave) applicato per una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. Anche nei casi più gravi di intese vietate dall’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA], tale coefficiente supererebbe raramente il 20%. La motivazione fornita, ossia un legame con le quote di mercato elevate di [OSCURATO:PERSONA] e il peso economico dei mercati interessati, non lo giustificherebbe. Tali elementi riguarderebbero infatti la situazione del mercato, ma non la gravità del comportamento sanzionato. Nel caso che ha dato luogo alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] D(2009) 3726 definitivo, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (COMP/C‑3/37.990 – [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzato da una situazione di mercato analoga, sarebbe stato adottato un coefficiente del 5%, anche se il comportamento contestato sarebbe stato, come avrebbe precisato la stessa [OSCURATO:PERSONA] nella decisione adottata in tale caso, abusivo per sua natura, complesso e tenuto segreto, e la strategia di esclusione individuata avrebbe avuto una portata mondiale.
646
L’applicazione di un importo supplementare del 10% degli introiti annuali, corrispondente a più di EUR 200 milioni, sarebbe senza precedenti per una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], anche se gli orientamenti indicherebbero che questo tipo di maggiorazione mira a scoraggiare le intese rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna motivazione spiegherebbe la ragione del ricorso a tale maggiorazione. L’obiettivo di dissuasione per le altre imprese, invocato nel controricorso, non giustificherebbe l’irrogazione di una sanzione sproporzionata per un comportamento tenuto anche dai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], che, del resto, difficilmente possono detenere una posizione dominante alla luce dell’analisi di mercato presentata nella decisione impugnata.
647
Analogamente, il fattore di moltiplicazione di 1,3 adottato in fine, che porta a una maggiorazione di più di EUR 500 milioni, sarebbe ingiustificato. A tal proposito, la giustificazione generale contenuta nella decisione impugnata relativa alla necessità di dissuadere e quella relativa al fatturato mondiale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero insufficienti. Siffatta maggiorazione sarebbe stata applicata solo una volta, senza l’uso simultaneo di un importo supplementare come sopra accennato, per una violazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. Tale infrazione riguardava il rifiuto di fornire un elemento indispensabile e un effetto di forbice tariffaria (compressione dei margini). [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] ha cooperato in modo costruttivo con la [OSCURATO:PERSONA] senza nascondere il comportamento contestato, il che escluderebbe la necessità di una componente di dissuasione specifica nell’ammenda, del resto già sufficiente al riguardo.
648
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre erroneamente utilizzato, per determinare in euro il valore delle vendite dei beni o dei servizi collegati all’infrazione sulla base dei dati forniti da [OSCURATO:PERSONA], espressi in dollari statunitensi (USD), il tasso di cambio medio per il 2016, per giunta errato, mentre avrebbe dovuto utilizzare i tassi di cambio medi per ogni anno interessato.
649
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione, come circostanze attenuanti, gli sforzi compiuti in buona fede da [OSCURATO:PERSONA] per negoziare gli impegni, la novità della teoria a sostegno dell’esistenza di un’infrazione, che implica che l’eventuale infrazione non era stata commessa intenzionalmente, i vantaggi che i consumatori e i rivenditori avrebbero tratto dalle pratiche in questione nonché il mancato occultamento di queste ultime.
650
Da quanto precede risulterebbe, in particolare con l’utilizzo di un coefficiente di gravità del 2,5% [pari alla metà di quello considerato nel caso che ha dato luogo alla decisione D(2009) 3726 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (COMP/C‑3/37.990 – [OSCURATO:PERSONA])] al posto di quello del 10% utilizzato nella decisione impugnata, che, senza neppure tener conto di circostanze attenuanti, l’ammenda inflitta non avrebbe dovuto essere superiore a EUR 91 milioni. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi al Tribunale, nel caso in cui mantenga una sanzione pecuniaria, di tenere conto di tutto ciò che precede nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.
651
Per quanto riguarda la scelta del 2016 come anno di riferimento per determinare il valore delle vendite dei beni o dei servizi collegati all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa è coerente con quanto indicato al punto 13 degli orientamenti e che l’ultimo anno completo che precede la constatazione dell’infrazione riflette la realtà economica, in particolare la portata dell’infrazione e, in sostanza, il risultato a cui essa conduce nei mercati interessati, ossia lo sviluppo del servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA] a scapito dei servizi concorrenti. Nessun elemento presentato da [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe il contrario. In particolare, circostanze particolari, non presenti nel caso di specie, hanno potuto giustificare, in alcuni casi invocati da [OSCURATO:PERSONA], alla luce del principio della parità di trattamento, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata su valori medi riguardanti più anni.
652
Per quanto riguarda la durata dell’infrazione rilevata, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver individuato, con prove concrete a sostegno, l’esistenza del comportamento contestato già prima del 2011 in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA], periodo per il quale ha constatato l’infrazione solo in questi tre paesi. A tal proposito, l’esame dei flussi, dalla pagina dei risultati generale di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti, sarebbe stato pertinente. Per quanto riguarda gli altri paesi per i quali l’infrazione constatata è iniziata più tardi, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che non solo la pagina specializzata ma anche gli annunci di prodotti e i risultati di ricerca specializzata di prodotti apparsi nelle pagine dei risultati di ricerca generale prima che tale pagina specializzata fosse disponibile in taluni paesi costituiscono il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il punto 412 della decisione impugnata, citato da [OSCURATO:PERSONA], non direbbe nient’altro. [OSCURATO:PERSONA], la comparsa delle [OSCURATO:PERSONA] con i loro annunci di prodotti in vari paesi poteva essere considerata come l’inizio del comportamento volto a favorire il comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non vi era motivo di non conteggiare il periodo di discussione di eventuali impegni, dato che le pratiche in questione non erano cessate durante tale periodo.
653
Per quanto riguarda il coefficiente di gravità del 10% considerato, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che esso è decisamente inferiore al coefficiente massimo del 30% menzionato negli orientamenti, che riflette l’importanza dei mercati interessati dal comportamento contestato nonché la natura e la portata geografica di quest’ultimo e che tale coefficiente non è stato rimesso in discussione dal Tribunale in un caso relativo all’applicazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le circostanze relative ad altri casi che essa invoca, in particolare il caso che ha dato luogo alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] D(2009) 3726 definitivo, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (COMP/C‑3/37.990 – [OSCURATO:PERSONA]), erano paragonabili a quelle del caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ne sottolinea le differenze in termini di prodotti e di mercati, di imprese coinvolte e di periodi in cui i comportamenti sono stati osservati.
654
L’importo supplementare del 10% dei ricavi annui sarebbe stato anch’esso giustificato. Il punto 25 degli orientamenti non indicherebbe che tale importo supplementare è riservato ai casi di cartelli vietati dall’articolo 101 [OSCURATO:PERSONA], ma che esso è diretto a consentire di dissuadere altre imprese dall’adottare un comportamento illecito paragonabile a quello sanzionato, anche in altri mercati di prodotti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe nemmeno dimostrato che i casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva incluso tale importo nella sanzione erano paragonabili al caso in esame. Di conseguenza, non sarebbe stato necessario motivare specificamente l’applicazione di tale importo.
655
Il fattore di moltiplicazione di 1,3 considerato in fine avrebbe avuto lo scopo, dal canto suo, come risulta dal punto 30 degli orientamenti, di tenere conto della portata delle attività di [OSCURATO:PERSONA] al di là dei mercati interessati dal comportamento contestato. [OSCURATO:PERSONA] indica un fatturato complessivo di [OSCURATO:PERSONA] 40 volte superiore. Ciò avrebbe consentito di fissare una sanzione, per tale impresa, di importo sufficientemente elevato da assicurarle un carattere dissuasivo. L’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento, diretto a tentare di risolvere il caso mediante l’assunzione di impegni, non sarebbe rilevante al riguardo.
656
[OSCURATO:PERSONA], il tasso di cambio medio, per il 2016, dal dollaro statunitense e all’euro, indicato nelle pubblicazioni della [OSCURATO:PERSONA] (BCE) in EUR 0,9039 per un dollaro, utilizzato nella decisione impugnata, non sarebbe stato errato.
657
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non aver considerato, giustamente, circostanze attenuanti. Tali circostanze non sarebbero state del resto dedotte nel corso del procedimento che ha portato alla decisione impugnata, il che giustificherebbe il fatto che quest’ultima non indichi il motivo per cui non sono state prese in considerazione. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] deduce vari argomenti. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto l’assunzione di impegni non costituiva una circostanza attenuante per il suo comportamento, dato che gli impegni proposti non avevano aiutato, in particolare, a constatare l’infrazione. Anche nel caso in cui la sanzione di un comportamento come quello adottato da [OSCURATO:PERSONA] fosse senza precedenti, nemmeno tale fatto costituirebbe una circostanza attenuante, così come il carattere inedito di una constatazione di infrazione riguardante un tipo di comportamento non impedisce di sanzionarlo. La decisione impugnata stabilirebbe che [OSCURATO:PERSONA] non ha agito per semplice negligenza, ma intenzionalmente. Anche se i consumatori o i rivenditori hanno gradito la presentazione dei risultati del comparatore di prodotti di [OSCURATO:PERSONA], neppure questo fatto poteva costituire una circostanza attenuante, poiché anch’essi hanno potuto patire le conseguenze della mancata presentazione dei risultati dei comparatori concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], sebbene il carattere dissimulato del comportamento illecito abbia costituito una circostanza aggravante, il fatto che fosse noto non costituisce tuttavia una circostanza attenuante.
b)
Giudizio del Tribunale
658
Prima di pronunciarsi sugli argomenti delle parti, il Tribunale ricorda che esso dispone di una competenza estesa al merito alle condizioni stabilite al precedente punto 605.
659
[OSCURATO:PERSONA] contesta anzitutto il valore delle vendite per il 2016 considerato nella decisione impugnata come riferimento per fissare l’importo di base dell’ammenda. A suo avviso, una media dei ricavi per la durata del comportamento contestato sarebbe stata più rappresentativa della realtà economica e della propria situazione.
660
Va osservato che, come è stato dichiarato al punto 738 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione come valore delle vendite solo gli introiti pubblicitari relativi ai mercati della ricerca specializzata di prodotti (introiti relativi agli annunci di prodotti nelle [OSCURATO:PERSONA], agli annunci di prodotti nella pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA] e agli annunci di testo nella stessa pagina specializzata), ma nessun introito pubblicitario relativo ai mercati della ricerca generale. [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento parziale della decisione impugnata per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente constatato l’esistenza di un abuso di posizione dominante nei mercati nazionali della ricerca generale non ha alcun impatto sul valore delle vendite che essa ha considerato.
661
Per quanto riguarda l’anno di riferimento da prendere in considerazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato correttamente il 2016, l’ultimo anno completo nel corso del quale è stata constatata l’infrazione, conformemente a quanto indicato al punto 13 degli orientamenti. Salvo circostanze particolari, tale riferimento consente proprio di tener conto al meglio dell’impatto dell’infrazione constatata (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Caffaro/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:797
, punto
51
). Va sottolineato che, nella comunicazione degli addebiti, come [OSCURATO:PERSONA] stessa afferma nella nota 404 del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che essa prenderebbe in considerazione un valore medio delle vendite su più anni solo se l’ultimo esercizio non risultasse sufficientemente rappresentativo.
662
Occorre poi esaminare la critica formulata da [OSCURATO:PERSONA] riguardo al tasso di cambio dal dollaro statunitense verso l’euro, utilizzato ai fini della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 739 e dalla nota 839 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato tale tasso di cambio medio per il 2016 al fine di determinare in euro il valore delle vendite per il 2016, in quanto [OSCURATO:PERSONA] le ha fornito le informazioni utili a tal fine espresse in dollari statunitensi.
663
[OSCURATO:PERSONA], visto che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare correttamente il valore delle vendite per il 2016 come riferimento per l’importo di base dell’ammenda, la critica di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare i tassi di cambio medi di ogni anno interessato dall’infrazione, deve essere respinta.
664
Nei limiti in cui si deve prendere in considerazione il valore delle vendite per il 2016, [OSCURATO:PERSONA] presenta un bollettino statistico della BCE (allegato A173 del ricorso) che indica un tasso di cambio medio per il 2016 dall’euro al dollaro statunitense di 1,1069, il che, per calcolo inverso, dà un tasso di cambio dal dollaro statunitense all’euro di 0,9034. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha utilizzato un tasso di cambio dal dollaro statunitense all’euro di 0,9039, che ha ricavato dalla pagina statistica interattiva sui tassi di cambio del sito [OSCURATO:PERSONA] della BCE. Risulta che la pagina interattiva utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata consultata da quest’ultima il 27 aprile 2017, ossia, logicamente, prima dell’adozione della decisione impugnata, mentre il bollettino statistico cui fa riferimento [OSCURATO:PERSONA] risulta aggiornato al 31 luglio 2017, vale a dire dopo l’adozione, il 27 giugno 2017, della decisione impugnata. Non si può quindi contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato un’informazione della BCE affidabile e accessibile poco prima dell’adozione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑101/15 P
,
EU:C:2016:631
, punto
43
).
665
[OSCURATO:PERSONA] contesta poi la durata dell’infrazione nei vari paesi interessati. Essa ritiene che l’infrazione non sia stata dimostrata prima del 2011 a causa della mancanza di un’analisi della concorrenza. Essa sottolinea che la pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA] è stata introdotta in taluni paesi interessati solo nel 2016. Essa sostiene altresì che il periodo di discussione delle proposte di impegni non dovrebbe essere compreso nel periodo di infrazione.
666
Nella decisione impugnata l’infrazione è stata individuata dal gennaio 2008 in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA], dall’ottobre 2010 in [OSCURATO:PERSONA], dal maggio 2011 in Italia, nei [OSCURATO:PERSONA] e in Spagna, dal febbraio 2013 nella Repubblica Ceca e dal novembre 2013 in [OSCURATO:PERSONA], in Belgio, in Danimarca, in Norvegia, in Polonia e in Svezia. La critica di [OSCURATO:PERSONA] sulla mancanza di un’analisi della concorrenza prima del 2011 riguarda quindi soltanto la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
667
A tal proposito, dall’esame degli elementi menzionati ai precedenti punti da 383 a 388 risulta che le riduzioni di traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti è stato, nel complesso, significativo nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2011, sebbene alcuni di questi comparatori abbiano registrato riduzioni precedenti. Dall’esame degli elementi menzionati ai precedenti punti 402 e 403 risulta che il traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] al proprio comparatore di prodotti è aumentato in modo significativo sin dal gennaio 2008 in [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] e sin dall’ottobre 2010 in [OSCURATO:PERSONA], date che corrispondono al lancio dei [OSCURATO:PERSONA] in tali paesi. [OSCURATO:PERSONA], dall’esame delle tre parti del quarto motivo di annullamento di [OSCURATO:PERSONA] risulta che, fatta eccezione per i mercati nazionali della ricerca generale, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente dimostrato i potenziali effetti anticoncorrenziali del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] nei tredici paesi per quali aveva constatato un abuso di posizione dominante. Non è del resto contestato da [OSCURATO:PERSONA] il fatto che essa ha adottato il comportamento addebitatole nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], comportamento concretizzatosi nel lancio dei [OSCURATO:PERSONA], mentre i comparatori di prodotti concorrenti rimanevano confinati ai risultati generici, dal gennaio 2008 all’ottobre 2010. [OSCURATO:PERSONA], anche se una parte degli effetti materiali di tale comportamento sul traffico proveniente dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA], che incide sul traffico verso i comparatori di prodotti concorrenti, è stata generalmente osservata in tale ambito solo a partire dal 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che l’infrazione fosse iniziata quando il comportamento in questione è stato attuato e che la durata dell’infrazione corrispondesse al periodo di attuazione di tale comportamento. A tal riguardo, si può rilevare che il fattore relativo alla questione «se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite», menzionato al punto 22 degli orientamenti, attiene al comportamento dei partecipanti all’infrazione e non agli effetti di tale comportamento sul mercato (sentenza del 12 dicembre 2018, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑691/14
, con impugnazione pendente,
EU:T:2018:922
, punto
1805
).
668
L’argomento relativo all’introduzione, solo nel 2016, della pagina specializzata [OSCURATO:PERSONA] in alcuni dei paesi interessati deve essere respinto per la stessa ragione. Il comportamento che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato a [OSCURATO:PERSONA] non è di aver creato una pagina di ricerca e dei risultati specializzata per la comparazione dei prodotti, ma di aver trattato in modo diverso, nella sua pagina di risultati generale, il suo comparatore di prodotti e i comparatori di prodotti concorrenti attraverso un posizionamento e una presentazione favorevoli dei propri risultati nei [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, nelle [OSCURATO:PERSONA].
669
La stessa ragione implica anche il rigetto dell’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il periodo di discussione delle proposte di impegni non dovrebbe essere incluso nel periodo di infrazione. [OSCURATO:PERSONA], durante tale periodo, [OSCURATO:PERSONA] non ha posto fine al comportamento in questione. In tali circostanze, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure necessità di fornire una particolare motivazione per il computo di tale periodo nel periodo di infrazione.
670
Da quanto precede risulta che la durata dell’infrazione, considerata per ciascuno dei paesi interessati ai fini del calcolo dell’importo della sanzione, non deve essere rimessa in discussione.
671
[OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che il coefficiente di gravità del 10%, considerato dalla [OSCURATO:PERSONA], sia ingiustamente elevato. Essa fa riferimento, in particolare, alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] D(2009) 3726 definitivo, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (COMP/C‑3/37.990 – [OSCURATO:PERSONA]), nella quale quest’ultima avrebbe considerato solo un coefficiente del 5%, sebbene il comportamento in questione fosse assai più grave di quello che le è stato contestato.
672
Occorre innanzitutto ricordare, come è stato accennato al precedente punto 623, che il confronto con altre decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammende può essere pertinente, con riferimento al rispetto del principio della parità di trattamento, solo se viene dimostrato che le circostanze dei casi oggetto di queste altre decisioni, come i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati, sono paragonabili a quelle del caso di specie e che occorre invocare decisioni contemporanee ai fini del confronto. A tal riguardo, è stato dichiarato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse inflitto, in passato, ammende di una certa entità non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento pertinente e dagli orientamenti che essa ha adottato, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica dell’Unione in materia di concorrenza. In particolare, è lecito che la [OSCURATO:PERSONA] aumenti l’entità delle ammende al fine di rafforzarne l’effetto dissuasivo La precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funge quindi di per sé da contesto normativo per determinare l’importo delle ammende in materia di concorrenza, in quanto quest’ultimo è ormai definito unicamente dal regolamento n. 1/2003 e dagli orientamenti (sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA],
T‑203/01
,
EU:T:2003:250
, punto
254
; v. anche, in tal senso, sentenza del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
da 100/80 a 103/80
,
EU:C:1983:158
, punto
109
, e ordinanza dell’11 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑468/07 P
, non pubblicata,
EU:C:2008:503
, punto
30
).
673
Ai punti da 19 a 22 degli orientamenti, si afferma, in sostanza, senza tener conto della durata dell’infrazione e dell’eventuale importo supplementare a fini dissuasivi, che l’importo di base dell’ammenda è costituito da una percentuale (comunemente denominata «coefficiente di gravità») del valore annuo delle vendite dei beni e dei servizi realizzate dall’impresa in questione, relative all’infrazione, che si colloca in generale in una scala di valori che può arrivare fino al 30%, determinata in base alla gravità dell’infrazione, che viene valutata caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, riguardanti un certo numero di fattori quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato delle imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite. Al punto 23 degli orientamenti, si precisa che gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza, che devono essere severamente sanzionate, il che implica che in tali casi la percentuale del valore delle vendite presa in considerazione si situerà sui valori più alti previsti.
674
[OSCURATO:PERSONA], da una giurisprudenza costante risulta che la gravità di una violazione delle regole di concorrenza deve essere valutata sulla scorta di svariati elementi, quali, in particolare, le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo dei criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punto
273
, e del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑549/10 P
,
EU:C:2012:221
, punto
107
; v. anche, in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, punto
198
).
675
Nel caso di specie, al punto 743 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato il fatto di considerare il 10% come percentuale del valore delle vendite, affermando che i mercati nazionali rilevanti della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti e della ricerca generale avevano un’importanza economica significativa, il che significava che qualsiasi comportamento anticoncorrenziale in tali mercati poteva avere un impatto notevole e che, durante il periodo di infrazione, [OSCURATO:PERSONA] non solo deteneva una posizione dominante nei tredici mercati nazionali della ricerca generale interessati, ma aveva anche quote di mercato assai più elevate, in tali mercati, dei suoi concorrenti.
676
È giocoforza constatare che il punto 743 della decisione impugnata non consente di per sé, alla luce degli orientamenti, di giustificare il coefficiente di gravità del 10% considerato, come afferma in sostanza [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non fa sufficientemente riferimento, in tale punto, a prove pertinenti. Essa vi enuncia soltanto uno dei quattro fattori menzionati al punto 22 degli orientamenti, ossia la quota di mercato dell’impresa interessata, e non esamina nessuno degli altri fattori, come la natura dell’infrazione o la sua estensione geografica. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non effettua alcuna valutazione esplicita e dettagliata della gravità intrinseca del comportamento contestato a [OSCURATO:PERSONA], in altri termini la gravità della natura dell’infrazione, benché si tratti di un fattore espressamente menzionato al punto 22 degli orientamenti e il cui esame risulta indispensabile per la valutazione della gravità complessiva dell’infrazione, che tiene conto anche di altri fattori.
677
Nell’ambito della sua competenza estesa al merito, il Tribunale è chiamato a riesaminare la gravità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto di elementi supplementari, quali menzionati ai precedenti punti 673 e 674, rispetto a quelli riportati al precedente punto 675.
678
A tal proposito, come è stato ricordato ai precedenti punti 614 e 615, numerosi casi hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice dell’Unione a considerare anticoncorrenziali le pratiche di esclusione di imprese dominanti e a sanzionarle. In linea di principio, tali pratiche anticoncorrenziali sono considerate gravi (v., in tal senso, la sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/[OSCURATO:PERSONA],
C‑62/86
,
EU:C:1991:286
, punto
162
). [OSCURATO:PERSONA], esse portano a impedire l’entrata di concorrenti nel mercato o a ridurre il numero di concorrenti nel mercato, o almeno la loro pressione concorrenziale, e non semplicemente a limitare la loro libertà di comportamento. In tal senso, in talune circostanze possono essere gravi quanto le intese per la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o la limitazione della produzione, menzionate al punto 23 degli orientamenti come elementi che giustificano, generalmente, un coefficiente di gravità che si situa «sui valori più alti previsti», in quanto incidono allo stesso modo sulla concorrenza, nel senso che i richiedenti nei mercati interessati possono trovarsi, a seguito del verificarsi dei due i tipi di infrazione, in una situazione di monopolio o di oligopolio, o equivalente dal punto di vista della concorrenza, o almeno in una situazione in cui la concorrenza è seriamente ridotta.
679
[OSCURATO:PERSONA], la gravità di una pratica di esclusione di un’impresa dominante può essere più o meno accentuata. A tal proposito, può essere preso in considerazione il fatto che tale pratica abbia o meno il chiaro obiettivo di escludere i concorrenti, come la pratica dei prezzi predatori, il rifiuto di fornire un servizio essenziale o la pratica della forbice tariffaria. Analogamente, può essere preso in considerazione il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata. [OSCURATO:PERSONA], non solo tale dato può essere necessario per qualificare la pratica come illecita (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
139
), ma può anche risultare pertinente per misurarne la gravità.
680
Nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 616, il comportamento censurato di [OSCURATO:PERSONA] è stato adottato intenzionalmente, con la consapevolezza che poteva portare alla esclusione dei concorrenti e alla restrizione della concorrenza. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia inizialmente impegnata a trattare il caso mediante una procedura di accettazione degli impegni e che, in linea di principio, tali procedure non sono appropriate quando la natura dell’infrazione sembra giustificare fin dall’inizio una sanzione, che più autorità amministrative o giudici nazionali non abbiano ritenuto illecito il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] o che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, non abbia dimostrato una reale intenzione di escludere i concorrenti e una strategia elaborata a tal fine, non è tale da rimettere in discussione tale valutazione. Le pratiche individuate rimangono pratiche anticoncorrenziali di esclusione dal mercato, che possono essere dannose per la concorrenza quanto le intese di fissazione dei prezzi o la ripartizione dei mercati. Risulta che taluni comparatori di prodotti concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] abbiano perso un’enorme parte di traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati generali, come è stato riportato ai precedenti punti da 383 a 387. [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato le pratiche in questione progressivamente in tredici paesi del SEE durante un periodo di quasi dieci anni e in sei di tali paesi anche dopo aver ricevuto la valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2013.
681
Si deve anche tener conto, da un lato, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha validamente dimostrato alcun abuso nel mercato della ricerca generale su [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 596) e del fatto che le pratiche in questione non erano dissimulate, il che consente di escludere tale fattore che accentua, per sua natura, la gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02
,
EU:T:2006:396
, punto
252
). Si deve tener conto, d’altro lato, del fatto che il Tribunale considera, come è stato ricordato al precedente punto 680, che le pratiche in questione sono state adottate intenzionalmente e non per negligenza. Mentre la prima considerazione milita a favore di una riduzione del coefficiente di gravità applicabile, la seconda milita, a sua volta, a favore di un aumento di tale coefficiente.
682
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, attenendosi ai principi enunciati negli orientamenti, richiamati al precedente punto 673, anche se non è vincolato da questi ultimi (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, punto
90
, del 5 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑11/06
,
EU:T:2011:560
, punto
266
, e del 12 dicembre 2014, H & R ChemPharm/[OSCURATO:PERSONA],
T‑551/08
,
EU:T:2014:1081
, punto
221
), ritiene che si debba applicare un coefficiente di gravità, vale a dire una percentuale del valore delle vendite, pari al 10%.
683
[OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che l’importo supplementare del 10% del valore delle vendite considerato per la prima volta nell’importo di base dell’ammenda, da parte della [OSCURATO:PERSONA], per un abuso di posizione dominante non connesso a una pratica di intese, non era nemmeno giustificato.
684
Al punto 750 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato l’applicazione di tale importo supplementare facendo riferimento agli elementi che aveva considerato, al punto 743 della stessa decisione, per valutare la gravità della pratica (v. supra, punto 675). Essa ha aggiunto che tale importo rispondeva alla necessità di garantire che l’ammenda fosse sufficientemente dissuasiva per le imprese di dimensioni simili a quella di [OSCURATO:PERSONA] e aventi risorse simili.
685
Tale importo supplementare è previsto al punto 25 degli orientamenti, in cui si afferma del resto che tale importo corrisponde a una somma compresa tra il 15 e il 25% del valore delle vendite. Lo stesso punto precisa che tale importo risponde, in particolare, alla necessità di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione e che la [OSCURATO:PERSONA] può applicarlo anche ad altre infrazioni. A tal proposito, l’obiettivo perseguito è dichiarato al punto 7 degli orientamenti, secondo il quale «è (...) opportuno inserire nell’ammenda un importo specifico, indipendente dalla durata dell’infrazione, allo scopo di dissuadere le imprese dall’intraprendere comportamenti illeciti». [OSCURATO:PERSONA], dagli orientamenti risulta che tale importo mira, per talune infrazioni, a costituire un un’ammenda «forfettaria» che può scattare per il solo fatto di aver commesso l’infrazione, indipendentemente dalla sua durata.
686
Tale importo ha certamente un carattere dissuasivo per tutte le imprese, ma non mira specificamente, contrariamente a quanto sembra aver affermato la [OSCURATO:PERSONA] nella seconda parte della frase del punto 750 della decisione impugnata, a garantire il carattere sufficientemente dissuasivo delle ammende per le grandi imprese, il che rientra in un’altra previsione degli orientamenti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato cumulativamente nel caso di specie, come risulta dal punto 753 della decisione impugnata, ossia quella contenuta nel punto 30 degli orientamenti, che si riferisce ad un eventuale aumento finale dell’ammenda dopo la determinazione dell’importo di base e la presa in considerazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
687
Il Tribunale constata quindi che la motivazione della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, diretta a giustificare l’applicazione di un importo supplementare del 10% è parziale, nei limiti in cui si riferisce alla gravità dell’infrazione, tenuto conto di quanto dichiarato al precedente punto 676, e può far sorgere dubbi nei limiti in cui si riferisce all’obiettivo perseguito quale indicato negli orientamenti.
688
Nell’esercizio della competenza estesa al merito, occorre in ogni caso riconsiderare l’opportunità di includere un importo supplementare nell’importo di base dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA], dato che, nel caso di specie, il Tribunale segue ancora lo schema previsto dagli orientamenti, come ha già fatto al precedente punto 682.
689
Dall’infrazione cui viene fatto riferimento in via principale al punto 25 degli orientamenti, ossia la partecipazione ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, si evince che l’importo supplementare è giustificato per le infrazioni particolarmente gravi (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2018, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑691/14
, con impugnazione pendente,
EU:T:2018:922
, punto
1883
). Tale importo supplementare ha lo scopo di dissuadere le imprese anche solo dal commettere tali infrazioni, indipendentemente dalla durata della loro partecipazione a tali attività.
690
Dai precedenti punti da 678 a 680 risulta che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito un’infrazione particolarmente grave. In tali circostanze, il Tribunale non rimette in discussione l’importo supplementare del 10% del valore delle vendite per il 2016, da includere nell’importo di base dell’ammenda, considerato dalla [OSCURATO:PERSONA].
691
L’importo di base dell’ammenda come valutato dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito è quindi lo stesso adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, vale a dire che esso è pari al valore delle vendite per il 2016 menzionato nella tabella 29 contenuta nel punto 748 della decisione impugnata, su cui incide un coefficiente del 10% e moltiplicato, per ogni paese interessato, per la durata dell’infrazione espressa in anni, che è stata constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sotto forma di numero di giorni nella stessa tabella, aumentato di un importo supplementare pari al 10% del valore delle vendite per il 2016. Tale importo di base è pari a EUR 1866424914.
692
[OSCURATO:PERSONA] ha anche presentato una serie di argomenti per contestare il fatto stesso che potesse essergli inflitta un’ammenda, argomenti respinti dal Tribunale quando li ha esaminati in quest’ottica. [OSCURATO:PERSONA], poiché si è impegnato a riformare la decisione impugnata e deve esso stesso tener conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene di dover riesaminare alcuni di tali argomenti per l’eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti.
693
A tal proposito, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a trattare il caso secondo la procedura di accettazione degli impegni e che essa stessa aveva proposto in buona fede tre serie di impegni. Come è stato rilevato al precedente punto 638, la [OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente ritenuto che la terza di tali serie potesse rispondere alle preoccupazioni sulla concorrenza che essa aveva espresso nella sua valutazione preliminare, poiché ne ha informato i denuncianti e ha comunicato loro la sua intenzione di respingere le loro denunce. Come è stato affermato ai precedenti punti da 632 a 638, tale valutazione provvisoria, in una certa fase del procedimento, non impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di tornare a una procedura di constatazione di un’infrazione e di sanzionare [OSCURATO:PERSONA]. Ciononostante, se dovesse risultare che [OSCURATO:PERSONA], dopo che la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a risolvere il caso mediante l’accettazione di impegni, aveva effettivamente proposto impegni seri che potevano porre fine ai problemi di concorrenza individuati dalla [OSCURATO:PERSONA], ciò potrebbe costituire una circostanza attenuante.
694
[OSCURATO:PERSONA], in risposta a un quesito del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato in sostanza che gli impegni che essa aveva infine proposto alla [OSCURATO:PERSONA] erano notevolmente diversi da ciò che doveva essere fatto per applicare la decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] le spiegazioni di [OSCURATO:PERSONA], tali impegni non avrebbero portato ad applicare ai comparatori di prodotti concorrenti, per apparire nelle [OSCURATO:PERSONA], gli stessi processi e metodi applicati agli annunci di prodotti propri di [OSCURATO:PERSONA], come richiesto dalla decisione impugnata, ma ad applicare altri meccanismi. [OSCURATO:PERSONA], come affermato al precedente punto 26, tali proposte di impegni sono stati accolte negativamente da un numero significativo di denuncianti, come risulta dal punto 73 della decisione impugnata. In tali circostanze, il Tribunale considera che non si deve riconoscere alcuna circostanza attenuante a favore di [OSCURATO:PERSONA] per gli impegni che essa ha proposto.
695
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, infine, che anche il fattore di moltiplicazione di 1,3, considerato in fine dalla [OSCURATO:PERSONA], sia ingiustificato. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, in particolare, al suo atteggiamento costruttivo durante il procedimento amministrativo e all’unico precedente di utilizzo di tale fattore in un caso di abuso di posizione dominante, che avrebbe riguardato un comportamento assai più grave.
696
[OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, l’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo è già stato esaminato come eventuale circostanza attenuante e respinto come tale.
697
In secondo luogo, come è già stato ricordato al precedente punto 672, i precedenti in questo settore sono vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA] solo in circostanze analoghe, a fortiori non a contrario. Nel caso di specie, il caso invocato da [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (AT.39523 – [OSCURATO:PERSONA]), non verteva né sugli stessi mercati di prodotti né sulla stessa estensione geografica oggetto del presente caso, e le pratiche individuate erano di natura diversa, sebbene si trattasse, anche in tal caso, di pratiche di esclusione.
698
In terzo luogo, come risulta dal punto 30 degli orientamenti, lo scopo dell’aumento in questione è di garantire il carattere dissuasivo delle ammende per le imprese con un significativo potere di mercato, il cui fatturato, al di là dei beni e servizi a cui si riferisce l’infrazione, è particolarmente elevato. [OSCURATO:PERSONA], per tali imprese, se la [OSCURATO:PERSONA] si limitasse al calcolo delle ammende quale definito nei punti precedenti degli orientamenti, il livello dell’ammenda, calcolato unicamente sulla base del fatturato diretto e indiretto del prodotto o del servizio in questione, potrebbe non essere sufficientemente dissuasivo in considerazione dell’attività e del potere complessivi di tali imprese (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑408/12 P
,
EU:C:2014:2153
, punti da
84
a
86
e
93
).
699
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, al punto 753 della decisione impugnata, che il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, pari a più di EUR 80 miliardi, superava di gran lunga le entrate generate dal suo servizio di comparazione dei prodotti e che un fattore di moltiplicazione di 1,3 era quindi giustificato per garantire che l’ammenda avesse un effetto sufficientemente dissuasivo, non solo su [OSCURATO:PERSONA] ma anche sulle imprese di dimensioni analoghe.
700
Il Tribunale considera tale approccio fondato e lo fa proprio nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. [OSCURATO:PERSONA], il valore delle vendite constatato nel 2016 per i servizi in questione è pari a EUR 2045300588, ossia circa 40 volte inferiore al fatturato della [OSCURATO:PERSONA] menzionato al precedente punto 699.
701
Al termine di tale valutazione sul quantum della sanzione pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA], risulta che quest’ultimo non va modificato. [OSCURATO:PERSONA], sebbene la questione se il Tribunale possa aumentare la sanzione prevista in tale decisione in mancanza di conclusioni in tal senso sia stata oggetto di discussione in udienza, non è necessario pronunciarsi su tale questione.
702
Dall’esame del sesto motivo risulta quindi che l’importo dell’ammenda inflitta è confermato in EUR 2424495000. Poiché la [OSCURATO:PERSONA], come è stato ricordato ai punti 735 e 736 della decisione impugnata, dalla sua costituzione, avvenuta il 2 ottobre 2015, è responsabile in solido con [OSCURATO:PERSONA] LLC, circostanza non contestata da queste ultime, occorre anche confermare che a [OSCURATO:PERSONA] LLC è inflitta un’ammenda di EUR 2424495000, di cui EUR 523518000 in solido con [OSCURATO:PERSONA].
D.
Conclusione generale
703
Dall’esame dei motivi dal primo al quinto (v. supra, punto 596), dedotti a sostegno della domanda presentata in via principale, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente concluso, all’articolo 1 della decisione impugnata, che, abusando della sua posizione dominante nei mercati nazionali della ricerca generale, [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e l’articolo 54 dell’accordo SEE per quanto riguarda i mercati nazionali della ricerca specializzata dei tredici paesi menzionati al precedente punto 55 a partire da diverse date corrispondenti all’introduzione di risultati specializzati di prodotti o di annunci di prodotti nella pagina dei risultati generale di [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, tale articolo deve essere in parte annullato, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] vi ha concluso che la suddetta infrazione esisteva in base agli effetti dell’abuso sui mercati nazionali della ricerca generale in tali tredici paesi.
704
Dall’esame del sesto motivo (v. supra, punto 702) risulta che l’importo dell’ammenda inflitta nella decisione impugnata deve essere confermato. [OSCURATO:PERSONA], occorre respingere il capo della domanda, presentato in subordine, diretto all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda.
V.
Sulle spese
705
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese, se intervenuti nella causa. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, sopporti le proprie spese.
706
Nel caso di specie, tenuto conto delle conclusioni sulle spese presentate da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla CCIA, dal [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dal VDZ, dal [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], menzionate ai precedenti punti da 113 a 118, poiché [OSCURATO:PERSONA] è rimasta sostanzialmente soccombente, sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione delle spese sostenute da quest’ultima a causa dell’intervento della CCIA, che saranno a carico di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il VDZ, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sosterranno ciascuno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
L’articolo 1 della decisione C(2017) 4444 final della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])], è annullato unicamente nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] europea vi ha constatato una violazione di tali disposizioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] LLC e della [OSCURATO:PERSONA], Inc. in tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) in base all’esistenza di effetti anticoncorrenziali in tali mercati.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese e le spese della [OSCURATO:PERSONA] ad eccezione di quelle sostenute da quest’ultima a causa dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché le spese che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto a causa del suo intervento.
5)
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza [OSCURATO:PERSONA], il Bureau européen des unions de consommateurs ([OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] eV, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] eV e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Kowalik-Bańczyk
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2021.
[OSCURATO:PERSONA]
I. Fatti
A. Contesto
B. Procedimento amministrativo
C. Decisione impugnata
II. Procedimento
III. Conclusioni delle parti
IV. In diritto
A. Considerazioni preliminari
1. Sull’ordine in cui i motivi e gli argomenti devono essere esaminati nella presente causa
2. Sulla portata del controllo del Tribunale nella presente causa
B. Sulla domanda, presentata in via principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata
1. Sul quinto motivo e sulla prima parte del primo motivo, vertenti sulla conformità delle pratiche in questione alla concorrenza basata sui meriti
a) Sulla prima parte del quinto motivo, secondo la quale le pratiche in questione costituiscono miglioramenti qualitativi rientranti nella concorrenza basata sui meriti e non possono essere qualificate come abusive
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
b) Sulla seconda parte del quinto motivo, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] richiederebbe a [OSCURATO:PERSONA] di fornire ai comparatori di prodotti concorrenti l’accesso ai suoi servizi migliorati senza soddisfare le condizioni individuate dalla giurisprudenza
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
c) Sulla prima parte del primo motivo, secondo la quale i fatti sarebbero stati presentati in modo errato in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe introdotto i gruppi di risultati dei prodotti al fine di migliorare la qualità del suo servizio e non per indirizzare il traffico verso il proprio servizio di comparazione dei prodotti
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
2. Sugli elementi del primo e del secondo motivo, vertenti sul carattere non discriminatorio delle pratiche in questione
a) Sugli elementi del primo motivo, vertenti sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito il proprio servizio di comparazione dei prodotti mediante la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA]
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
b) Sugli elementi del secondo motivo, vertenti sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito il proprio servizio di comparazione dei prodotti mediante la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA]
1) Sulla prima parte del secondo motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che il diverso trattamento degli annunci dei prodotti e dei risultati generici costituiva un atto di favoritismo, sebbene ciò non comporti alcuna discriminazione
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio del Tribunale
2) Sulla seconda parte del secondo motivo, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente che gli annunci dei prodotti contenti nelle [OSCURATO:PERSONA] andavano a vantaggio del servizio di comparazione dei prodotti di [OSCURATO:PERSONA]
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio del Tribunale
c) Sugli elementi della terza parte del secondo motivo, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] include già i comparatori di prodotti concorrenti nelle [OSCURATO:PERSONA], per cui non potrebbe esistere alcun favoritismo
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
3. Sul terzo e sul quarto motivo, vertenti sul fatto che le pratiche in questione non avrebbero avuto effetti anticoncorrenziali
a) Sulla prima parte del terzo motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le pratiche in questione hanno comportato una riduzione del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] ai comparatori di prodotti concorrenti
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
b) Sulla seconda parte del terzo motivo, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che le pratiche in questione avevano comportato un aumento del traffico dalle pagine dei risultati generali di [OSCURATO:PERSONA] al proprio comparatore di prodotti
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
c) Sulla prima parte del quarto motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto congetture sugli effetti anticoncorrenziali delle pratiche in questione
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
d) Sulla seconda parte del quarto motivo, in base alla quale il ruolo delle piattaforme commerciali non è stato preso in considerazione nell’analisi degli effetti
1) Sugli elementi della seconda parte del quarto motivo, secondo i quali la delimitazione del mercato dei prodotti non è corretta
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio del Tribunale
2) Sugli elementi della seconda parte del quarto motivo, secondo i quali la pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali è stata in ogni caso ignorata
i) Argomenti delle parti
ii) Giudizio del Tribunale
e) Sulla terza parte del quarto motivo, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di effetti anticoncorrenziali
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
4. Sulla terza parte del primo motivo e sulla terza parte del secondo motivo, vertenti sull’esistenza di giustificazioni oggettive
a) Sulle giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la visualizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del primo motivo)
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
b) Sulle giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la visualizzazione delle [OSCURATO:PERSONA] (terza parte del secondo motivo)
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio del Tribunale
5. Conclusione sulla domanda presentata in via principale
C. Sulla domanda, presentata in subordine, vertente sul principio e sull’importo dell’ammenda
1. Sulla prima parte del sesto motivo, vertente sulla possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
2. Sulla seconda parte del sesto motivo, relativa al quantum della sanzione pecuniaria
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
D. Conclusione generale
V. Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.