CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 09621/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BAT) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani disponeva il sequestro preventivo diretto della somma di 432.846,00 euro nella disponibilità della "[OSCURATO:SOCIETA]." o, in subordine, il sequestro per equivalente - fino alla concorrenza del medesimo importo - dei beni mobili ed immobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della citata società ed indagato - nella qualità - per il delitto di cui all'art. 10 -ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2019. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione il Panzini, in proprio, e la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", in persona del socio accomandatario (il Panzini medesimo), deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 12 -bis, d. Igs. n. 74 del 2000; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si premette che il ricorrente è indagato per il medesimo reato anche per l'anno di imposta 2017, e che nel relativo procedimento (n. 2017/2021, riunito al presente n. 2187/2022) è stato emesso un analogo decreto di sequestro preventivo che - eseguito per equivalente - ha visto sottoporre a vincolo anche il 90% delle quote possedute dal Panzini nella "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", poi sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il ricorrente, di seguito, evidenzia che nel presente procedimento, e sempre per equivalente, sono stati invece sequestrati quattro autoarticolati di proprietà della citata s.a.s., oltre alla somma di 19.720,00 euro, nella disponibilità della stessa "[OSCURATO:PERSONA]". Tanto premesso, si contesta che il provvedimento del 19/9/2022 non avrebbe potuto sottoporre a sequestro beni di proprietà di un terzo estraneo al procedimento, che opererebbe addirittura sotto il controllo di un amministratore giudiziario e, dunque, senza alcuna ingerenza del Panzini. Il vincolo sui beni sociali, peraltro, comporterebbe conseguenze contrarie allo scopo del sequestro delle quote: mentre, infatti, il controllo dell'amministratore giudiziario determinerebbe la conservazione o l'aumento del valore delle quote stesse, il sequestro dei beni e delle risorse impedirebbe la prosecuzione dell'attività dell'ente. Ne conseguirebbe, dunque, l'illegittimità del provvedimento di sequestro, che non potrebbe avere ad oggetto beni dei quali l'indagato non ha disponibilità, specie in assenza di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi risultano inammissibili. 5. Occorre premettere che il decreto di sequestro del 19/9/2022 è stato emesso nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", ed ha ad oggetto, in via diretta, il denaro nella disponibilità della società per l'ammontare di 432.846,00 euro, e, per equivalente, i beni mobili ed immobili nella disponibilità del Panzini, fino alla concorrenza della stessa somma, per l'ipotesi di incapienza dell'ente o di impossibilità di eseguire il vincolo direttamente a carico della società.• 6. Ancora, si osserva che il duplice ricorso è stato proposto dal Panzini in proprio e nella qualità di socio accomandatario della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", sul presupposto che il vincolo sarebbe stato eseguito illegittimamente su beni e somme della stessa società, soggetto terzo e, peraltro, già attinto dal sequestro del 90% delle quote - di proprietà del Panzini - nell'ambito di un precedente e connesso procedimento, quote poi affidate alla gestione di un amministratore giudiziario. Sarebbero stati sottoposti a vincolo, dunque, beni dei quali l'indagato non avrebbe alcuna disponibilità. 7. Tanto premesso, il Collegio rileva che proprio le circostanze appena richiamate, peraltro pacifiche, impongono di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. 8. In particolare, il ruolo di terzo estraneo al reato in capo alla "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", ribadito anche nella memoria, comporta, in primo luogo, che il Panzini non ha alcuna legittimazione a proporre impugnazione in proprio, in quanto carente di interesse: anche qualora il vincolo fosse annullato, infatti, quanto in sequestro non potrebbe mai esser restituito a lui, che non risulta (né rivendica di) essere il titolare degli articolati o delle somme in sequestro, né di vantare alcun titolo sugli stessi beni (a differenza delle quote possedute, sequestrate nel diverso procedimento). 8.1. Sotto altro profilo, la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." - titolare sì di un interesse alla restituzione - avrebbe dovuto conferire procura speciale al difensore per proporre ricorso per cassazione, proprio in ragione della qualità di terzo non indagato (per tutte, Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, G.T. Auto, Rv. 271722). Ebbene, la procura speciale non è allegata al ricorso, come da verifica compiuta da questa Corte, né risulta in alcun modo conferita. 9. Le impugnazioni, pertanto, debbono essere dichiarate inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inamrhissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle