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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40800/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Kate • TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la inammissibilità del ricorso e chiede la liquidazione delle spese di giudizio, come da nota spese che deposita.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che insiste Per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale rifo -madella decisione del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), e rideterminato la pena per il residuo delitto di cui al capo B).

1.1. A [OSCURATO:PERSONA] è contestato a [OSCURATO:PERSONA] - nella sua qualità di direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché quale incaricato, in virtù di procura da parte di Vecom s.t.I., di richiedere il rilascio delle necessarie autorizzazioni - di avere ottenuto, al fine di procurare un illecito vantaggio - con artifici e raggiri, consistiti nel falsificare quattro pareri di competenza dell'ARPA Puglia in relazione alla costruzione di altrettanti impianti fotovoltaici nel Comune di Gravina - le autorizzazioni uniche in favore della società VECOM i s.r.I., inducendo in errore il dirigente e i funzionari del competente ufficio dell'Energia della Regione Puglia, i quali rilasciavano le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in argomento, attestando falsamente, con determine dirigenziali in favore della VECOM s.r.I., fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizi della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente, non essendo stata adeguatamente argomentata la riconducibilità in capo all'indagato della condotta induttiva contestata, affidata alla mera posizione ricoperta dal ricorrente nell'ambito della società interessata, senza avere verificato che le condotte contestate siano state effettivamente poste in essere dall'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 476 cod. pen. per erronea applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., laddove la Corte di appello ha ravvisato la circostanza aggravante di cui all'art. 476 cod. 2 cod. pen. .

Si sostiene che i funzionari sottoscrittori dei pareri in discorso non possano essere qualificati quali pubblici ufficiali, ma, piuttosto, come incaricati di pubblico servizio, non godendo di poteri certificativi utili alla formazione di documenti dotati di efficacia probatoria privilegiata.

Né gli atti oggetto di falsificazione ideologica potevano avere funzione certificativa nell'iter amministrativo, atteso che la normativa regionale non ne prevede l'obbligatorietà.

D'altro canto, non risulta rispettata, nella contestazione formale, il dictum delle Sezioni Unite 'Sorge'.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi ai sensi dell'ari:. 585 co. 4 cod. proc. pen., con riguardo al secondo motivo di ricorso.

In particolare, sostiene, sulla base della documentazione prodotta, acquista presso l'ARPA, che i pareri di tale ente, oggetto di contestazione, non abbiano assunto alcun ruolo rilevante nell'iter amministrativo.

Invero, dalla allegata nota della Regione Puglia - [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA], il Lavoro e l'Innovazione - (datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] - prot. 0002254), si evincerebbe che le autorizzazioni ottenute con le determine dirigenziali nn. 66-67-68-69 di repertorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno subito una mera sospensione (e non annullamento), con l'apertura di un procedimento di riesame (ai sensi degli artt. 7 e ss. e 21 nonies L. 241/1990) definito positivamente in ragione del parere favorevole dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; salvo poi, a subire una ulteriore sospensione del procedimento (non già per i falsi pareri, ma) per ragioni tecniche, in particolare, a causa di un asserito omesso riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] RTN ubicata nel Comune di Gravina in Puglia.

Si aggiunga che, da ultimo, la Regione Puglia - [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA], il Lavoro e l'Innovazione - con "atti dirigenziali" nn. 45, 48, 49 e 50 ha definitivamente annullato le suddette determine dirigenziali (nn. 66, 67, 68 e 69) solo per desistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come premesso, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, nelle qualità indicate, di avere falsato la procedura pubblica per le valutazioni del possesso dei requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni regionali finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici, con artifici e raggiri, consistiti nel falsificare quattro pareri dell'ARPA Puglia, cie poi sono stati posti alla base, quali atti presupposti dell'iter amministrativo, per il rilascio della autorizzazioni uniche, con ingiusto danno per la P.A. e ingiusto profitto per l'impresa [OSCURATO:SOCIETA].

Con più precisione, è emerso che la società di cui il ricorrente era direttore generale - la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - era una società di intermediazione che sviluppava progetti per conto di potenziali investitori nel campo delle energie alternative, e che l'Incagnoli - avendo ricevuto delega da parte dell'amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - si occupava di seguire il procedimento amministrativo per conseguire le autorizzazioni necessarie, così procurandosi un titolo da collocare sul mercato.

2. Ciò posto, non ha pregio il primo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova della attribuibilità dei falsi pareri dell'ARPA al ricorrente.

Esso, oltre che riversato in fatto e finalizzato a una rivisitazione del compendio istruttorio e al conseguimento di una alternativa valutazione dei Giudice di merito, omette di misurarsi con la motivazione offerta dai giudici di merito nelle due conformi pronunce.

Invero, dalla sentenza di primo grado - che si integra con quella conforme di appello - (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), potendo la relativa motivazione essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - ha chiaramente fatto riferimento, oltre che allo specifico contenuto dell'ampia delega conferita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente, anche alle dichiarazioni del teste Rubino, dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] della regione Puglia (pg. 5 della sentenza di primo grado), e, come la Corte di appello, ha operato una ricostruzione logica della responsabilità dell'imputato, sulla base della dinamica e della successione dei fatti confluiti nel rilascio di ben quattro pareri falsi a distanza di poco più di un mese dalla conferenza dei servizi in cui era stato posto il problema cell'aggiramento della normativa di settore (pg. della sentenza impugnata).

Al tal fine, sono stati valorizzati, da un lato, la circostanza che il ricorrente fosse consapevole dell'impasse che si era manifestata a livello amministrativo e, dall'altro, che egli fosse portatore, in uno alla società da lui rappresentata, dell'interesse a una rapida definizione dell'istruttoria.

La Corte di appello ha, quindi, anche confutato le argomentazioni dell'imputato circa l'ininfluenza dei pareri ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in tal senso rivelandosi manifestamente infondati anche gli argomenti spesi con i motivi nuovi.

In sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base di una ricostruzione logica degli accadimenti, per come emersi nel corso dell'istruttoria, che la condotta decettiva sub a), consistita nella falsificazione dei pareri dell'Arpa, fosse riccinducibile, con tutta ragionevolezza, all'Incagnoli.

2.1. Ora, come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (Sez.

U. n. 27620 del 2016, ric.

Dasgupta), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013).

2.2. La critica difensiva deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo.

Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012).

Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - imporle un confronto con le emergenze processuali, nel senso che, per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità, è necessario che il dato probatorio acquisito debba essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura', ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (sul punto specifico: Sez. 1, n. 31456, del 21/5/2008, Rv. 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza d condanna, un'ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile; conf- Sez. 3 n. 5602 del 21/01/2021,Rv. 28164704).

L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.

Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.

Va, dunque, ricordato che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) ed i 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nella imputazione.

2.3. Operate tali precisazioni, va anche ribadito che, lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico ...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric.

Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva).cfr. (rv. 271228).

2.4. Calando tali principi nella fattispecie in scrutinio, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata abbia opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame nel merito una logica ricostruzione (contestualizzazione storica dell'attività della società del ricorrente, finalizzata alla acquisizione, in regime concorrenziale, di titoli autorizzativi da collocare sul mercato, con conseguente individuazione dell'interesse economico perseguito; ampia delega all'imputato conferita dalla società Vecom s.r.I., interessata alla realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa; ricostruzione, su base testimoniale, delle vicende che precedettero la formazione dei pareri falsi) a cui l'imputato non ha offerto valide alternative da confrontare.

Risponde, dunque, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere accertata la indiscussa formazione di atti falsi da parte dell'imputato, quale soggetto direttamente delegato a tale attività, effettivamente attivatosi per richiedere il rilascio delle autorizzazioni, consapevole della segnalazione da parte dell'ARPA del pericolo di aggiramento intravisto nelle istanze veicolate dal ricorrente (che non offre altra indicazione alternativa e plausibile dei fatti).

3. Anche il secondo motivo non ha pregio.

La problematica del concorso fra il reato di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. e il reato di falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione di cui agli artt. 48 e 479 c.p., è stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con una risalente, ma mai superata pronuncia, (sentenza n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi e altro, Rv. 236868), hanno definitivamente affermato, dirimendo il contrasto che si era formato nella giurisprudenza di legittimità, che il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. può concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sè come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 c.p.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.

In particolare le Sezioni Unite, recependo un precedente orientamento già espresso con la sentenza SU 24.2.1995 n. 1827 Proietti, hanno affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale emani un provvedimento, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri provenienti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera sulla base del quale l'atto pubblico è stato formato.

L'approdo si fonda sulla considerazione, condivisa dal Collegio, che l'attività del pubblico ufficiale ricevente non può riduttivamente circoscriversi alla mera ricezione della dichiarazione fatta dal privato.

Come affermato dalle Sezioni Unite, con la succitata sentenza, il pubblico ufficiale, allorquando nell'atto da lui formato fa riferimento ad atti o a "dichiarazioni sostitutive" (non veri) provenienti dal privato e riguardanti i presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" nè a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie, sia pure implicitamente, una sua attestazione (sia pure oggettivamente falsa) circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente.

A tale proposito si era già evidenziato, nella sentenza delle Sezioni Unite 24.2.1995 n. 1827 'Proietti', che il provvedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo presJppone il prioritario accertamento dei presupposti, accertamento che viene compiuto dalla stessa autorità che deve emanare l'atto o direttamente, o sulla base dei documenti e certificati forniti dalla parte richiedente.

Il risultato è trasfuso nella parte introduttiva dell'atto, contenente l'attestazione della compiuta verifica con formule coincise quali "visti gli atti relativi", "esaminati gli attestati".

La premessa, contenuta nella parte descrittiva dell'atto non è, dunque, limitata alla mera ricezione della attestazione del privato, bensì esprime una verifica della veridicità dell'attestazione del privato di guisa che essa possa integrare l'esistenza di un elemento necessario per l'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale.

Quindi, se i documenti e certificati sulla base dei quali l'atto viene emesso sono falsi, è falsa anche l'attestazione circa l'esistenza dei presupposti del p.u..

Stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità.

Si realizzano dunque due condotte riconducibili entrambe al decipiens: una prima condotta consistente nella redazione della falsa attestazione ed una seconda concretatasi nell'induzione in errore del pubblico ufficiale mediante la produzione della stessa ai fini dell'integrazione di un presupposto dell'atto pubblico emanando, con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due reati, legati anche da connessione teleologica.

Sussiste, pertanto, nella specie, anche il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., poiché le false dichiarazioni dell'imputato, già costituenti di per sè reato, si sono poste in rapporto strumentale con atti pubblici successivamente redatti dal pubblico ufficiale, pure affetti da falsità ideologiche (cfr. sez. 3 n. 14434 del 17/12/2013, dep. 2014, n.m.).

3.1. Chiarito, a questo punto, che la posizione soggettiva rilevante è quella del pubblico ufficiale che ebbe a redigere l'atto dirigenziale, ovvero quella dell'autore mediato, non, come sembra erroneamente sostenere la Difesa, quella dei dipendenti dell'ARPA, che avrebbero rilasciato i pareri posti alla base della attestazione finale, risulta palesemente infondata la deduzione difensiva, oggetto anche dei motivi nuovi, con cui si mira a sostenere - peraltro, con deduzione inammissibilmente veicolata per la prima volta dinanzi al Giud ce di legittimità - che i funzionari dell'ARPA debbano considerarsi incaricati di pubblico servizio; d'altro canto risulta già confutata dalla Corte di appello la asserita l'ininfluenza dei pareri ai fini del rilascio delle autorizzazioni uniche, in quanto, evidentemente, trattasi di questione mal posta.

3.2. E', infine, infondata anche la deduzione che nega la fede privilegiata agli atti di cui si discute, e, ritenendo insussistente la circostanza aggravante di cui al sec:ondo comma dell'art.476 cod. pen., invoca la prescrizione del reato.

Invero, la Corte di appello - nell'affermare come gli atti amministrativi autorizzativi rilasciati in forza dei falsi pareri dell'Arpa abbiano riguardato elementi fattuali ( possesso dei requisiti) sui quali l'accertamento di verità è stato reso con attitudine fidefacente - ha posto in luce la specifica locuzione presente a chiusura del capo di imputazione sub B), laddove si contesta espressamente trattarsi di "fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità".

Vi è, pertanto, nell'imputazione, un chiaro riferimento fattuale alla natura fidefacente degli atti, da cui deriva la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Sorge', a tenore del quale, onde ritenere integrata la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., si richiede che, nel capo d'imputazione, sia esposta la natura fidefacente dell'atto„ o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, essendo insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione (Sez.

U n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv 275436).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3:2ce oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022 !Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B m nte it .PA12) ), • [OSCURATO:PERSONA] ofpCY2, , inl izirriof [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Kate • TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la inammissibilità del ricorso e chiede la liquidazione delle spese di giudizio, come da nota spese che deposita. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che insiste Per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale rifo -madella decisione del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), e rideterminato la pena per il residuo delitto di cui al capo B). 1.1. A [OSCURATO:PERSONA] è contestato a [OSCURATO:PERSONA] - nella sua qualità di direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché quale incaricato, in virtù di procura da parte di Vecom s.t.I., di richiedere il rilascio delle necessarie autorizzazioni - di avere ottenuto, al fine di procurare un illecito vantaggio - con artifici e raggiri, consistiti nel falsificare quattro pareri di competenza dell'ARPA Puglia in relazione alla costruzione di altrettanti impianti fotovoltaici nel Comune di Gravina - le autorizzazioni uniche in favore della società VECOM i s.r.I., inducendo in errore il dirigente e i funzionari del competente ufficio dell'Energia della Regione Puglia, i quali rilasciavano le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in argomento, attestando falsamente, con determine dirigenziali in favore della VECOM s.r.I., fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizi della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente, non essendo stata adeguatamente argomentata la riconducibilità in capo all'indagato della condotta induttiva contestata, affidata alla mera posizione ricoperta dal ricorrente nell'ambito della società interessata, senza avere verificato che le condotte contestate siano state effettivamente poste in essere dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 476 cod. pen. per erronea applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., laddove la Corte di appello ha ravvisato la circostanza aggravante di cui all'art. 476 cod. 2 cod. pen. . Si sostiene che i funzionari sottoscrittori dei pareri in discorso non possano essere qualificati quali pubblici ufficiali, ma, piuttosto, come incaricati di pubblico servizio, non godendo di poteri certificativi utili alla formazione di documenti dotati di efficacia probatoria privilegiata. Né gli atti oggetto di falsificazione ideologica potevano avere funzione certificativa nell'iter amministrativo, atteso che la normativa regionale non ne prevede l'obbligatorietà. D'altro canto, non risulta rispettata, nella contestazione formale, il dictum delle Sezioni Unite 'Sorge'. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi ai sensi dell'ari:. 585 co. 4 cod. proc. pen., con riguardo al secondo motivo di ricorso. In particolare, sostiene, sulla base della documentazione prodotta, acquista presso l'ARPA, che i pareri di tale ente, oggetto di contestazione, non abbiano assunto alcun ruolo rilevante nell'iter amministrativo. Invero, dalla allegata nota della Regione Puglia - [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA], il Lavoro e l'Innovazione - (datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] - prot. 0002254), si evincerebbe che le autorizzazioni ottenute con le determine dirigenziali nn. 66-67-68-69 di repertorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno subito una mera sospensione (e non annullamento), con l'apertura di un procedimento di riesame (ai sensi degli artt. 7 e ss. e 21 nonies L. 241/1990) definito positivamente in ragione del parere favorevole dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; salvo poi, a subire una ulteriore sospensione del procedimento (non già per i falsi pareri, ma) per ragioni tecniche, in particolare, a causa di un asserito omesso riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] RTN ubicata nel Comune di Gravina in Puglia. Si aggiunga che, da ultimo, la Regione Puglia - [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA], il Lavoro e l'Innovazione - con "atti dirigenziali" nn. 45, 48, 49 e 50 ha definitivamente annullato le suddette determine dirigenziali (nn. 66, 67, 68 e 69) solo per desistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Come premesso, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, nelle qualità indicate, di avere falsato la procedura pubblica per le valutazioni del possesso dei requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni regionali finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici, con artifici e raggiri, consistiti nel falsificare quattro pareri dell'ARPA Puglia, cie poi sono stati posti alla base, quali atti presupposti dell'iter amministrativo, per il rilascio della autorizzazioni uniche, con ingiusto danno per la P.A. e ingiusto profitto per l'impresa [OSCURATO:SOCIETA]. Con più precisione, è emerso che la società di cui il ricorrente era direttore generale - la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - era una società di intermediazione che sviluppava progetti per conto di potenziali investitori nel campo delle energie alternative, e che l'Incagnoli - avendo ricevuto delega da parte dell'amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - si occupava di seguire il procedimento amministrativo per conseguire le autorizzazioni necessarie, così procurandosi un titolo da collocare sul mercato. 2. Ciò posto, non ha pregio il primo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova della attribuibilità dei falsi pareri dell'ARPA al ricorrente. Esso, oltre che riversato in fatto e finalizzato a una rivisitazione del compendio istruttorio e al conseguimento di una alternativa valutazione dei Giudice di merito, omette di misurarsi con la motivazione offerta dai giudici di merito nelle due conformi pronunce. Invero, dalla sentenza di primo grado - che si integra con quella conforme di appello - (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), potendo la relativa motivazione essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - ha chiaramente fatto riferimento, oltre che allo specifico contenuto dell'ampia delega conferita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente, anche alle dichiarazioni del teste Rubino, dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] della regione Puglia (pg. 5 della sentenza di primo grado), e, come la Corte di appello, ha operato una ricostruzione logica della responsabilità dell'imputato, sulla base della dinamica e della successione dei fatti confluiti nel rilascio di ben quattro pareri falsi a distanza di poco più di un mese dalla conferenza dei servizi in cui era stato posto il problema cell'aggiramento della normativa di settore (pg. della sentenza impugnata). Al tal fine, sono stati valorizzati, da un lato, la circostanza che il ricorrente fosse consapevole dell'impasse che si era manifestata a livello amministrativo e, dall'altro, che egli fosse portatore, in uno alla società da lui rappresentata, dell'interesse a una rapida definizione dell'istruttoria. La Corte di appello ha, quindi, anche confutato le argomentazioni dell'imputato circa l'ininfluenza dei pareri ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in tal senso rivelandosi manifestamente infondati anche gli argomenti spesi con i motivi nuovi. In sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base di una ricostruzione logica degli accadimenti, per come emersi nel corso dell'istruttoria, che la condotta decettiva sub a), consistita nella falsificazione dei pareri dell'Arpa, fosse riccinducibile, con tutta ragionevolezza, all'Incagnoli. 2.1. Ora, come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). 2.2. La critica difensiva deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo. Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - imporle un confronto con le emergenze processuali, nel senso che, per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità, è necessario che il dato probatorio acquisito debba essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura', ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (sul punto specifico: Sez. 1, n. 31456, del 21/5/2008, Rv. 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza d condanna, un'ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile; conf- Sez. 3 n. 5602 del 21/01/2021,Rv. 28164704). L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. Va, dunque, ricordato che la prova del fatto rilevante è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) ed i 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nella imputazione. 2.3. Operate tali precisazioni, va anche ribadito che, lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico ...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva).cfr. (rv. 271228). 2.4. Calando tali principi nella fattispecie in scrutinio, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata abbia opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame nel merito una logica ricostruzione (contestualizzazione storica dell'attività della società del ricorrente, finalizzata alla acquisizione, in regime concorrenziale, di titoli autorizzativi da collocare sul mercato, con conseguente individuazione dell'interesse economico perseguito; ampia delega all'imputato conferita dalla società Vecom s.r.I., interessata alla realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa; ricostruzione, su base testimoniale, delle vicende che precedettero la formazione dei pareri falsi) a cui l'imputato non ha offerto valide alternative da confrontare. Risponde, dunque, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere accertata la indiscussa formazione di atti falsi da parte dell'imputato, quale soggetto direttamente delegato a tale attività, effettivamente attivatosi per richiedere il rilascio delle autorizzazioni, consapevole della segnalazione da parte dell'ARPA del pericolo di aggiramento intravisto nelle istanze veicolate dal ricorrente (che non offre altra indicazione alternativa e plausibile dei fatti). 3. Anche il secondo motivo non ha pregio. La problematica del concorso fra il reato di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. e il reato di falsità in atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione di cui agli artt. 48 e 479 c.p., è stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con una risalente, ma mai superata pronuncia, (sentenza n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi e altro, Rv. 236868), hanno definitivamente affermato, dirimendo il contrasto che si era formato nella giurisprudenza di legittimità, che il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 c.p. può concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sè come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 c.p.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità. In particolare le Sezioni Unite, recependo un precedente orientamento già espresso con la sentenza SU 24.2.1995 n. 1827 Proietti, hanno affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale emani un provvedimento, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri provenienti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera sulla base del quale l'atto pubblico è stato formato. L'approdo si fonda sulla considerazione, condivisa dal Collegio, che l'attività del pubblico ufficiale ricevente non può riduttivamente circoscriversi alla mera ricezione della dichiarazione fatta dal privato. Come affermato dalle Sezioni Unite, con la succitata sentenza, il pubblico ufficiale, allorquando nell'atto da lui formato fa riferimento ad atti o a "dichiarazioni sostitutive" (non veri) provenienti dal privato e riguardanti i presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" nè a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie, sia pure implicitamente, una sua attestazione (sia pure oggettivamente falsa) circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente. A tale proposito si era già evidenziato, nella sentenza delle Sezioni Unite 24.2.1995 n. 1827 'Proietti', che il provvedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo presJppone il prioritario accertamento dei presupposti, accertamento che viene compiuto dalla stessa autorità che deve emanare l'atto o direttamente, o sulla base dei documenti e certificati forniti dalla parte richiedente. Il risultato è trasfuso nella parte introduttiva dell'atto, contenente l'attestazione della compiuta verifica con formule coincise quali "visti gli atti relativi", "esaminati gli attestati". La premessa, contenuta nella parte descrittiva dell'atto non è, dunque, limitata alla mera ricezione della attestazione del privato, bensì esprime una verifica della veridicità dell'attestazione del privato di guisa che essa possa integrare l'esistenza di un elemento necessario per l'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale. Quindi, se i documenti e certificati sulla base dei quali l'atto viene emesso sono falsi, è falsa anche l'attestazione circa l'esistenza dei presupposti del p.u.. Stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità. Si realizzano dunque due condotte riconducibili entrambe al decipiens: una prima condotta consistente nella redazione della falsa attestazione ed una seconda concretatasi nell'induzione in errore del pubblico ufficiale mediante la produzione della stessa ai fini dell'integrazione di un presupposto dell'atto pubblico emanando, con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due reati, legati anche da connessione teleologica. Sussiste, pertanto, nella specie, anche il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., poiché le false dichiarazioni dell'imputato, già costituenti di per sè reato, si sono poste in rapporto strumentale con atti pubblici successivamente redatti dal pubblico ufficiale, pure affetti da falsità ideologiche (cfr. sez. 3 n. 14434 del 17/12/2013, dep. 2014, n.m.). 3.1. Chiarito, a questo punto, che la posizione soggettiva rilevante è quella del pubblico ufficiale che ebbe a redigere l'atto dirigenziale, ovvero quella dell'autore mediato, non, come sembra erroneamente sostenere la Difesa, quella dei dipendenti dell'ARPA, che avrebbero rilasciato i pareri posti alla base della attestazione finale, risulta palesemente infondata la deduzione difensiva, oggetto anche dei motivi nuovi, con cui si mira a sostenere - peraltro, con deduzione inammissibilmente veicolata per la prima volta dinanzi al Giud ce di legittimità - che i funzionari dell'ARPA debbano considerarsi incaricati di pubblico servizio; d'altro canto risulta già confutata dalla Corte di appello la asserita l'ininfluenza dei pareri ai fini del rilascio delle autorizzazioni uniche, in quanto, evidentemente, trattasi di questione mal posta. 3.2. E', infine, infondata anche la deduzione che nega la fede privilegiata agli atti di cui si discute, e, ritenendo insussistente la circostanza aggravante di cui al sec:ondo comma dell'art.476 cod. pen., invoca la prescrizione del reato. Invero, la Corte di appello - nell'affermare come gli atti amministrativi autorizzativi rilasciati in forza dei falsi pareri dell'Arpa abbiano riguardato elementi fattuali ( possesso dei requisiti) sui quali l'accertamento di verità è stato reso con attitudine fidefacente - ha posto in luce la specifica locuzione presente a chiusura del capo di imputazione sub B), laddove si contesta espressamente trattarsi di "fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità". Vi è, pertanto, nell'imputazione, un chiaro riferimento fattuale alla natura fidefacente degli atti, da cui deriva la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Sorge', a tenore del quale, onde ritenere integrata la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., si richiede che, nel capo d'imputazione, sia esposta la natura fidefacente dell'atto„ o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, essendo insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione (Sez. U n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv 275436). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3:2ce oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022 !Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B m nte it .PA12) ), • [OSCURATO:PERSONA] ofpCY2, , inl izirriof [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE r, ,..ir (J • ,-="' I .4 -i uns, ',. - " 6 ...._ -).., ,,,, , ,-.) ú• \. cl--„:,_ si, i , ( ..)::, ILA(st--.A5,_ - \ cr,-, ,<. ,i „._., ,,„ , A_ ' '. `k,-.. -..,) `‘),,._e r") \is--n›-- ;,' k ,.. ,A k.,'(-' l' C' I ..)-- ().'ì t O'kk, -.i, ,,. n , C.,.A.' ,'L.....• \ ."...'