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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 13059/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

Esso rivaluta i dati disponibili proponendo una alternativa lettura dei fatti a nte di una ragionevole ricostruzione che valorizza il dato obiettivo della av).enuta consegna della droga alla minore escludendo, in linea con i dettami di fcniio del diritto penale, la rilevanza dei motivi della cessione, peraltro logica riente sminuendo anche la portata degli stessi a fronte dei coerente rilievo della nor certa possibilità di confidare nella restituzione della droga da parte di un minore.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inannnnissitile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pnfili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!.

Così deciso in Roma il 14.3.2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Esso rivaluta i dati disponibili proponendo una alternativa lettura dei fatti a nte di una ragionevole ricostruzione che valorizza il dato obiettivo della av).enuta consegna della droga alla minore escludendo, in linea con i dettami di fcniio del diritto penale, la rilevanza dei motivi della cessione, peraltro logica riente sminuendo anche la portata degli stessi a fronte dei coerente rilievo della nor certa possibilità di confidare nella restituzione della droga da parte di un minore. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inannnnissitile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pnfili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!. Così deciso in Roma il 14.3.2025.
Sentenza Cassazione n. 13059/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris