CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che la parte del ricorso con cui si deduce la violazione di legge penale là dove la Corte di appello ha applicato l'aumento per la continuazione in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nonostante non fosse contestata l'ipotesi continuata con l'espressa indicazione dell'art. 81 cod. pen. è manifestamente infondata, essendo pacifico il principio di diritto secondo cui "Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., poiché ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 03); rilevato che analogo limite incontra la censura di non aver adeguatamente motivato gli aumenti della pena per la ritenuta continuazione, applicati in misura minimale di tre mesi di reclusione e della corrispondente pena pecuniaria in accoglimento del motivo di appello, così dando conto dell'osservanza dei criteri di cui all'art.132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il