Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18744/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnat k la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna inflitta, a conclusione di un giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen. in danno dell'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA], commessi, come descritti nei capi di imputazione, il 15/11/2017.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 157,160 e 161 cod. pen. e manifesta assenza e illogicità della motivazione per avere la Corte omesso di dichiarare la prescrizione del reato, intervenuta il giorno 30 novembre 2023 al decorso del termine di fase di sei anni. [OSCURATO:PERSONA] I reati in esame sono stati commessi il 15 novembre 2017, data dalla quale decorre il termine di prescrizione minimo di anni sei ex art. 157 cod. pen. .SkAA-Linz,ipAAJAA__ Ile-l sono intervenuti plurimi atti interruttivi della sai>, prescrizione art. 160 cod. pen.) con conseguente decorso del termine di prescrizione, così aumentato fino al limite massimo di anni 7 e mesi sei ex art. 161, comma 2, cod. pen.

Inoltre, l'emanazione della sentenza di primo grado il 30 novembre 2017 — intervenuta prima del decorso del termine minimo e di quello massimo — ha prodotto la sospensione del corso della prescrizione per 18 mesi ex art. 159 cod. pen. nella formulazione già vigente all'epoca di commissione dei reati, poiché introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U. del 12/12/2024) informazione provvisoria n. 19/2024).

Pertanto, al termine di prescrizione massimo di anni 7 e mesi 6 deve aggiungersi un periodo di sospensione di mesi 18 correlato alla pronuncia sentenza di primo grado, Ne deriva che, alla data della sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione dei reati non era ancora decorso.

3. Dalla inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delel ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnat k la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna inflitta, a conclusione di un giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen. in danno dell'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA], commessi, come descritti nei capi di imputazione, il 15/11/2017. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 157,160 e 161 cod. pen. e manifesta assenza e illogicità della motivazione per avere la Corte omesso di dichiarare la prescrizione del reato, intervenuta il giorno 30 novembre 2023 al decorso del termine di fase di sei anni. [OSCURATO:PERSONA] I reati in esame sono stati commessi il 15 novembre 2017, data dalla quale decorre il termine di prescrizione minimo di anni sei ex art. 157 cod. pen. .SkAA-Linz,ipAAJAA__ Ile-l sono intervenuti plurimi atti interruttivi della sai>, prescrizione art. 160 cod. pen.) con conseguente decorso del termine di prescrizione, così aumentato fino al limite massimo di anni 7 e mesi sei ex art. 161, comma 2, cod. pen. Inoltre, l'emanazione della sentenza di primo grado il 30 novembre 2017 — intervenuta prima del decorso del termine minimo e di quello massimo — ha prodotto la sospensione del corso della prescrizione per 18 mesi ex art. 159 cod. pen. nella formulazione già vigente all'epoca di commissione dei reati, poiché introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U. del 12/12/2024) informazione provvisoria n. 19/2024). Pertanto, al termine di prescrizione massimo di anni 7 e mesi 6 deve aggiungersi un periodo di sospensione di mesi 18 correlato alla pronuncia sentenza di primo grado, Ne deriva che, alla data della sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione dei reati non era ancora decorso. 3. Dalla inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delel ammen
Sentenza Cassazione n. 18744/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris