CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 23920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37301/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via A. Malladra n. 13, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via degli Anemoni n. 6/A- –CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 26.9.2019.. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensi professionali 1. Con ordinanza del 26.9.2019 il Tribunale di Brescia , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha condannato l’opponente al pagamento del minor importo di €. 13370,42 quale compenso per il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società per il pagamento di corrispettivi di una fornitura di sistemi di allarme, in cui l’ingiunta aveva chiesto la risoluzione del contratto per vizi della merce. Il T ribunale ha ritenuto info ndate le eccezioni dell’opponente riguardo al non corretto espletamento del mandato professionale, rilevando che, come confermato da un teste, la denuncia dei vizi degli impianti era stata effettuata e che anche la cont e stazione sollevata in giudizio era stata specifica, non potendo addebitarsi al difensore l’ esito negativo della causa, che sarebbe stato possibile ribaltare in appello. Ha liquidato le spettanze in applicazione dello scaglione compreso tra 52.000,00 ed € 260.000,00,compensando parzialmente le spese processuali dato il parziale accoglimento dell’opposizione e della domanda di pagamento. Per la cassazione dell’ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso in tre motivi. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso con ricorso incidentale in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio è stato introdotto e trattato inizialm e nte con rito ordinario e poi, con ordinanza del 17.10.2018, il giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito su tutte le domande, incluse le riconvenzionali, con successiva trattazione e decisione collegiale. In virtù della scelta consapevole di applicare all’intera lite il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, la pronuncia è ricorribile in cassazione anche relativamente alle decisioni sulla riconvenzionale, a tutela del principio di affidamento in base alla scelta delle regole processuali operata dal giudice. 2. L’eccezione di tardività del ricorso deve essere respinta. A differenza di quanto dedottodalla resistente, l’ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, anche ove comunicata, è impugnabile in cassazione nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. (Cass. 18004/2021; Cass.5661/2022; Cass. 5990/2020)e pertanto, in assenza di notificazione del provvedimento, è stato osservato il termine di legge, poiché l’ordinanza è stata pubblicata i l 26.9.2019 e il ricorso è stato notificato il 4.12.2019. 3. Sono infondate anche le altre eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 366 c.p.c. : il ricorso contiene una compiuta esposizione dei fatti controversi e dell e vicende processualioltre che delle doglianze in diritto, con esaustivo richiamo alle risultanze processualiutili per la decisione. 4. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1495 e 1497 c.c.. Deduce la ricorrente che il termine p e r la denuncia dei vizi degli impianti poteva decorrere solo dalla piena conoscenza della loro causa, acquisita nella specie nel marzo 2009 al momento del deposito della relazione tecnica, e che non era valida la denuncia effettuata prima di tale data, nel 2008. Il motivo è inammissibile. L’idoneità della denuncia ad evitare la decadenza, anche se effettuata prima del deposito della perizia che aveva accertato le cause dei difetti, è tema nuovo, non esaminato nella sentenza e riguardo al quale il ricorso non offre alcuna indicazione per stabilire se sia stato oggetto di dibattito processuale, essendo la censura carente dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c. La fissazione di speciali termini di decadenza e di prescrizione per l'esercizio del diritto alla garanzia trova la sua giustificazione non soltanto nella esigenza di assicurare alle parti una rapida definizione dei rapporti contrattuali, ma anche, e soprattutto, nella tutela del venditore, cui una tardivadenuncia dei vizi della cosa venduta rende di norma più difficile l’accertamento della loro sussistenza, dell’entità e delle relative cause. Il termine per la denuncia va computato dal momento della conclusione del contratto per ivizi apparenti, mentre per quelli occulti decorre dal giorno della scoperta. In quest'ultima ipotesi, la tempestività o meno delladenuncia si ricollega alla indagine rivolta ad accertare quando ilvizio della cosa sia stato scoperto dal compratore; ciò postula, per ciascun caso concreto, un apprezzamento rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 2329/1961). Per la piena e completaconoscenza dei vizi e delle loro cause non è – quindi – sempre necessario, ai fini della denuncia, che sia previamente espletato un accertamento peritale, ben potendo i vizimedesimi, anche in assenza o prima di esso, presentare caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. Il solo fatto che la denuncia era stata effettuata prima del deposito della relazione tecnica che aveva accertato le cause dei vizi non escludeva– quindi – che detta denuncia fosse idonea ad impedire la decadenza dalla garanzia. 5. Il sec o ndo motivo denuncia la violazion e degli artt. 163, comma terzo e quarto, e 164 c.p.c.,per aver il Tribunale ritenuto specifiche le cont e stazioni dei vizi contenut i nella comparsa di costituzione redatta dal difensore. Il motivo è inammissibile. Difetta in ricorso la riproduzione del contenuto delle difese formulate nella comparsa e negli scritti difensivi; l’esame del corretto espletamento del mandato professionale nella redazione degli atti difensivi concerne, inoltre, il merito della lite rimesso allevalutazioni del giudice di merito, che -con argomentazione logiche – ha spiegato che le deduzioni difensive riguardo all’azione di garanzia erano compiutamente illustrate anche mediante la produzione di una perizia e le fatture prodotte in allegato.6. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 101 c.p.c., 112, 115 c.p.c., per aver la pronun c ia negato la responsabilità del difensore sulla base della sentenza resa nella causa contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della deposizione di un tes t e, elementi ed argomentazioni non dedottedal difensore e utilizzati a sorpresa . Il motivo è infondato. Sin dal primo grado la responsabilità del difensore era stata esaminata su richiesta dell’assistita proprio in relazione alle vicende della causa risarcitoria e a l modo in cui era stat o adempiuto il mandato difensivo, non trattandosi di questioni poste a sorpresa a fondamento della decisione su cui occorresse provocare il contraddittorio; era inoltre consentito esaminare tutte le risultanze ritualmente acquisite, con il solo limite di non modificare i fatti allegati o rilevare d’ufficio eccezioni riservate alla parte. 7. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l’errata e contraddittoria motivazione della sentenza , sostenendo che , con riferimento alle richieste di pagamento per la difesa nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], l’opponente aveva contestato unicamente la mancata detrazione dell’ a cconto di € 3000,00 , senza ammettere, come avrebbe dovuto, che la fattura relativa a detto importo si riferiva a trepratiche distinte , e comunque , nella nota specifica presentata al Consiglio dell’ordine per il parere di congruità era indicato un importo calcolato al netto degli acconti ricevuti. Espone inoltre la ricorrente che la pronuncia conterrebbe un erro r e di calcolo, poiché la somma delle spettanze per le due cause sarebbe superiore al totale liquidato, anche tenendo conto degli accessori. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’erronea motivazione d ella comp e n s azione parziale delle spese di causa sull’assunto che, all’esito del giudizio, la domanda del difensore era stata totalmente accolta. I due motivi sono infondati. La circostanza che l’acconto di € 3000,00 fosse imputabile a tre diverse pratiche e non al solo contenzioso con la [OSCURATO:PERSONA] è tema non esaminato nella pronuncia e di cui il ricorso non offre indicazioni sul se e il quando sia stato discusso in giudizio, in violazione dell’art.366 c.p.c.. Genericoe privo dei doverosi riferimenti agli atti di causa e alla nota specifica è l’assunto secondo cui gli importi di cui alla fattura sarebbero stati detratti dall’importo finale richiesto,e la sussistenza di un errore di calcolo nella quantificazione del compenso, come risultante dalla sommatoria di quanto riconosciuto al difensore per ciascuna delle due distinte cause, errore che non si rileva ictu oculi dal contenuto della pronuncia. Resta – in conclusione - confermat o il parziale accoglimento dell’opposizione, con riduzione dell’importo richiesto in via monitoria, su cui appare correttamente parametrato l’ammontare delle spese processuali liquidate, frutto di compensazione parziale. Sono respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c