CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ( {91_ A-Yug sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAittcy\) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 8 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato (artt. 81, primo comma, 56, 575, 577 primo comma n. 3, cod. pen.) e detenzione e porto illegale di pistola semiautomatica calibro 9x19 (artt. 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975, in relazione all'art. 11 legge cit., 61 n. 2 cod. pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni quattro mesi dieci di reclusione, modificando anche le pene accessorie, con conferma delle restanti statuizioni. 2. Considerato quanto all'eccepita violazione dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e nullità della sentenza per omessa traduzione dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari, per l'udienza del 16 novembre 2021, pur essendo lo stato di custodia cautelare noto all'Autorità giudiziaria procedente, che risulta dagli atti (da esaminare doverosamente, per la qualità dell'eccezione formulata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) la rinuncia a comparire per quell'udienza, depositata dal difensore, del 15 novembre 2021 (cfr. "istanza finalizzata a rappresentare la mancata partecipazione all'udienza dell'imputato agli arresti domiciliari", con la quale il difensore, avv. M. Orrù, ha rappresentato vista la richiesta di concordato, che Rizzardo non intendeva partecipare all'udienza del 16 novembre 2021). 2.1. Considerato altresì, che risulta in data 16 novembre 2021, rilasciata procura speciale da parte del Rizzardo al difensore indicato, tra l'altro anche ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per formulare richiesta di concordato sui motivi di appello, sicché l'eccezione proposta, per entrambe le ragioni indicate, è manifestamente infondata. 2.1. Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.2. Considerato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 2.3. Evidenziato che risulta la rinuncia del ricorrente a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla misura della pena e dell'aumento a titolo di continuazione e che ne deriva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, 599-bis cod. proc. pen. non ravvisandosi alcuna evidente eccentricità della qualificazione giuridica del fatto, rispetto alla contestazione. 3. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da Inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 I