Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 04583/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sulricorso 32285-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA] di buonuscita R.G.N.32285/2021 Cron.

Rep.

Ud.02/12/2025 avverso la sentenza n. 447/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 721/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso per quanto di ragione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 24.11.2008, [OSCURATO:PERSONA] rilevava di avere avuto, nel medesimo arco temporale, due distinti e separati rapporti di lavoro: un primo servizio lavorativo ininterrottamente prestato presso l'azienda [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con contestuale versamento della contribuzione all'Ente previdenziale INADEL, per i seguenti periodi: dal 15.02.1969 al 19.05.1975 quale assistente incaricato presso la [OSCURATO:PERSONA] - Ginecologica dell'azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di Catania; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2006 quale medico di ruolo nella stessa azienda ospedaliera.

2. Contestualmente (quindi con una parziale sovrapposizione cronologica) un secondo e distinto servizio presso l’Istituto femminile Einaudi di Catania: dal 01.10.1967 al30.09.1970 quale insegnante con incarico annuale; dal 01.10.1970 al 30.09.1976 quale professore di ruolo, con contribuzione versata, in tal caso, al diverso Ente previdenziale denominato ENPAS.

Inoltre, il ricorrente rilevava di aver riscattato, onerosamente, presso l'INADEL (Ente previdenziale competente per il servizio sub punto 1 ) , i seguenti periodi di studio: 6 anni di studi universitari per la Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il13.11.1963; 4 anni di studi di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia conseguita l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; un periodo di volontariato presso l’Università dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14.02.1969.

3. In data 21.05.1979 il Cavallaro riceveva dalla Cassa previdenziale ENPAS un’indennità di buonuscita di £ 1.463.156 relativa al (cessato) servizio svolto presso l’[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.09.1976 (periodo di cui al punto 2.).

Infine, in data 27.04.2007, riceveva dall'INPDAP (nel frattempo succeduto all’INADEL) una somma lorda pari a euro 205.831,07 (euro 172.853,15 netti) a titolo di TFS (per il periodo di cui al punto 1) calcolato, però, sulla scorta di solo 36 anni utili (30 anni per il lavoro presso l'azienda ospedaliera, ossia dal 1.10.76 al 30.11.06 + 1 di ONMI + 4 specializzazione + 1laurea), risultando, così, elisi di fatto: circa 8 anni (dal 15 \ 02 \ 1969 al 30 \ 09 \ 1976) prestati presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania; cinque anni di laurea.

2. Alla luce di ciò, il Cavallaro chiedeva all'ex INPDAP (oggi INPS), ai fini del TFS, di calcolare l'effettivo, reale e intero periodo di 48 anni 11 mesi e 15 giorni, con contestuale pagamento di euro 74.327,88.

3. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure disponevail calcolo e la riliquidazione del TFS "tenendo complessivamente conto dei 49 anni di servizio prestati senza interruzione del rapporto previdenziale dal ricorrente presso lo stesso Ente (INADEL) ...

".

4. Avverso la detta s entenza proponeva appello l'INPS.

5. La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 447/2021 ha accoltol'appello rigettando la domanda avanzata dal Cavallaro in primo grado.

Ha affermato la Corte distrettuale che il Cavallaro aveva ricevuto dall'ENPAS, all’atto della cessazione del servizio prestato negli anni dal 1967 al 1976 presso l’[OSCURATO:PERSONA] (rapporto di cui al punto 2), una “indennità di buonuscita” che aveva coperto il periodo di servizio prestato anche presso l’Azienda ospedaliera, sebbene fossero stati effettuati distinti versamenti sia presso l'ENPAS (rapporto sub. 2) sia presso l'INADEL (rapporto di cui al punto 1).

Quindi, il periodo in contestazione era già coperto dalla liquidazione dell’indennità di buonuscita (intervenuta nel 1979, rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro il 1976) relativa all’insegnamento presso l’[OSCURATO:PERSONA].

Parimenti il periodo di riscatto della laurea sarebbe stato liquidato sempre dall'ENPAS all'atto della cessazione del servizio richiamo al punto 2, con conseguente non computabilità nel periodo di servizio di cui al punto 1.

6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria.

7. L’INPS ha depositato procura speciale e ha poi partecipato alla discussione in udienza pubblica.

8. All’adunanza camerale del 20 giugno 2025 il Collegio, evidenziata la particolare rilevanza delle questioni oggetto di giudizio,ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione, nel contraddittorio tra le parti e la Procura Generale,in udienza pubblica , poi fissata alla data odierna.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso per quanto di ragione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437, c.p.c., in quanto l’INPS, in appello, avrebbe proposto delle contestazioni del tutto nuove e mai prospettate in primo grado, dove l’INPDAP aveva lamentato solo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto (art. 360, n.3, cpc).

Il motivo, in disparte i profili di inammissibilità, è manifestamente infondato perché la negazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio costituisce una mera difesa, che non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c.

Ed infatti, un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negato dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, proprio in quanto tale, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, e 416 secondo comma c.p.c., né al divieto di nova in appello, quest'ultimo riferito dagli artt. 345 e 437, c.p.c. , a domande ed eccezioni (di merito) non rilevabili d'ufficio e non anche a mere difese (cfr., Cass., n. 24606 del 2020).

Le contestazioni che nel rito del lavoro sono state equiparate alle eccezioni in senso proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4858/2014) sono solo quelle attinenti ai fattistorici oggetto di causa che nella specie, fatta eccezione per il riscatto degli anni di laurea, erano già stati allegati, nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata, dallo stesso ricorrente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 152 del 1968 (art. 360, n.3, cpc).

Egli rappresenta di essere stato parte di due distinti rapporti di lavoro: a) il primo, dal 15 febbraio 1969 al 30 novembre 2006, presso l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano stati effettuati i dovuti versamenti previdenziali all’INADEL, con correlato diritto a percepire l’indennità premio servizio sulla base di tutti gli anni di servizio; b) il secondo, con l’[OSCURATO:PERSONA], iniziato nel 1967 e conclusosi nel 1976, con versamenti previdenziali all’ENPAS dal 1° ottobre 1970 al 30 settembre 1976 e conseguente liquidazione, nel 1979, di un’indennità di buonuscita.

Assume, quindi di avere avuto due distinti rapporti previdenziali con due diverse casse autonome, ossia l’INADEL e l’ENPAS, e che il secondo rapporto, relativo all’ENPAS, non era oggetto del contendere.

Sostiene che, per il periodo di cui al punto a ) , avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un’indennità premio servizio parametrata al servizio realmente prestato presso l’Azienda ospedaliera e che la Corte territoriale, invece, avrebbe indebitamente frazionato detto periodo, considerando il servizio svolto presso l’[OSCURATO:PERSONA] come idoneo a interrompere il servizio con la detta Azienda.

2.1. Il motivoè fondato per quanto di ragione.

Va premesso che con legge 2 giugno 1930, n. 733, veniva istituita l’indennità premio di servizio per porre il dipendente cessato dal servizio ed in attesa di pensione in condizione di far fronte alle difficoltà economiche insorgenti al momento e per effetto della fine del rapporto di impiego.

Negli anni successivi l’istituto ha subito una evoluzione sia per volontà del legislatore, sia per effetto della giurisprudenza, che ha in parte anticipato ed in parte sollecitato nuove discipline.

L'indennità de quaha cominciato a perdere la sua caratteristica istituzionale di premio alla fedeltà dimostrata dal dipendente negli anni di lodevole servizio e ad assumere quella di trattamento di fine rapporto correlata alla capitalizzazione dei contributi a tale scopo versati(Corte cost., n. 763 del 1988).

Una disciplina pressocché completa è stata poi apprestata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, che vien qui in rilievo, con il definitivo acquisto dell’appena menzionato carattere.Il trattamento si estende anche al personale non di ruoloe si introduce l ’ istituto del riscatto (del servizio non di ruolo, di quello militare, degli anni di laurea ecc. ...), pur rimanendo il diritto subordinato alla maturazione di quello alla pensione.

2.2. Le norme di legge di cui il ricorrente assume la violazione sono gli artt. 2 e 4 della citata legge n. 152 del 1968.

Per quel che in questa sede rileva, l’art. 2, ultimo comma, in riferimento all’indennità premio di servizio ed al conseguimento del diritto, dispone che: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”, mentre l’art. 4 ha ad oggetto la misura e quantificazione dell’indennità premio di servizio.

Le norme nulla dicono circa la compatibilità/incompatibilità di una contemporanea iscrizione del lavoratore ad altra cassa previdenziale, diversa rispetto all’INADEL, tanto meno circa l’ipotesi di plurimi rapporti di lavoro contemporaneamente svolti, per cui la questione va risolta sulla base dei principi generali, dovendosi considerare che l’indennità di buonuscita per il servizio di insegnamento reso dal lavoratore veniva liquidata dall’ENPAS in un contesto giuridico ben diverso dall’attuale.

2.3. Viene in rilievo anche l’art. 2 della legge n. 1368 del 1965 (recante la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita) che prevede, per i dipendenti transitati nello Stato da enti diversi, la computabilità dei servizi precedenti all'inquadramento nei ruoli statali, a condizione che per il precedente periodo non sia stata già liquidata dagli enti di provenienza una analoga indennità previdenziale (v.

Cass.

S.U. n. 26019 del 2008).

In base a tale criterio, deve affermarsi che se un determinato periodo è fornito di contribuzione connessa alla prestazione di effettivo servizio, non è utile, ai fini della liquidazione della buonuscita, un contemporaneo periodo di servizio non effettivo,ma riscattato mediante versamento dei contributi, o comunque ammesso al riscatto; né può rilevare, ai fini in esame, che per tale periodo l'interessato abbia ottenuto uno specifico provvedimento di riscatto e abbia versato la relativa contribuzione, poiché l'indennità di buonuscita si determina soltanto in base alla durata del servizio, cioè agli anni di servizio effettivo, o, in mancanza, ai periodi di servizio a questo equiparabile ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

Si osserva,tuttavia , che l a suddetta disposizione riguarda la sola indennità di buonuscita dei dipendenti statali e, quindi, ratione temporis non può trovare applicazione nella fattispecie in esame atteso la riferibilità dell’indennità in luogo di pensione ad altro Ente previdenziale (ENPAS) rispetto all’INADEL, all’epoca distinti ed assoggettati ognuno alla propria disciplina.

2.4. Non essendo in contestazione, nel caso in esame, che i due distinti rapporti lavorativi siano stati legittimamente svolti secondo la disciplina all’epoca vigente, ritiene il Collegio che l’indennità in questione vada valutata in riferimento al servizio ospedaliero, senza che possa rilevare il servizio scolastico sul calcolo di una indennità propria del rapporto di lavoro di riferimento, neanche ai fini della detraibilità del periodo temporale in cui l’interessato ha svolto una duplice attività lavorativa.

2.5. Non è invece fondato il motivo per la parte relativa al riscatto degli anni di laurea perché nella sostanza la censura riguarda l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale che ha ritenuto quel periodo già utilizzato ai fini dell’indennità in luogo di pensione corrisposta dall’ENPAS.

3. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento del le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello Catania in diversa composizione.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sulricorso 32285-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA] di buonuscita R.G.N.32285/2021 Cron. Rep. Ud.02/12/2025 avverso la sentenza n. 447/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 721/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso per quanto di ragione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 24.11.2008, [OSCURATO:PERSONA] rilevava di avere avuto, nel medesimo arco temporale, due distinti e separati rapporti di lavoro: un primo servizio lavorativo ininterrottamente prestato presso l'azienda [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con contestuale versamento della contribuzione all'Ente previdenziale INADEL, per i seguenti periodi: dal 15.02.1969 al 19.05.1975 quale assistente incaricato presso la [OSCURATO:PERSONA] - Ginecologica dell'azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di Catania; dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2006 quale medico di ruolo nella stessa azienda ospedaliera. 2. Contestualmente (quindi con una parziale sovrapposizione cronologica) un secondo e distinto servizio presso l’Istituto femminile Einaudi di Catania: dal 01.10.1967 al30.09.1970 quale insegnante con incarico annuale; dal 01.10.1970 al 30.09.1976 quale professore di ruolo, con contribuzione versata, in tal caso, al diverso Ente previdenziale denominato ENPAS. Inoltre, il ricorrente rilevava di aver riscattato, onerosamente, presso l'INADEL (Ente previdenziale competente per il servizio sub punto 1 ) , i seguenti periodi di studio: 6 anni di studi universitari per la Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il13.11.1963; 4 anni di studi di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia conseguita l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; un periodo di volontariato presso l’Università dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14.02.1969. 3. In data 21.05.1979 il Cavallaro riceveva dalla Cassa previdenziale ENPAS un’indennità di buonuscita di £ 1.463.156 relativa al (cessato) servizio svolto presso l’[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.09.1976 (periodo di cui al punto 2.). Infine, in data 27.04.2007, riceveva dall'INPDAP (nel frattempo succeduto all’INADEL) una somma lorda pari a euro 205.831,07 (euro 172.853,15 netti) a titolo di TFS (per il periodo di cui al punto 1) calcolato, però, sulla scorta di solo 36 anni utili (30 anni per il lavoro presso l'azienda ospedaliera, ossia dal 1.10.76 al 30.11.06 + 1 di ONMI + 4 specializzazione + 1laurea), risultando, così, elisi di fatto: circa 8 anni (dal 15 \ 02 \ 1969 al 30 \ 09 \ 1976) prestati presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania; cinque anni di laurea. 2. Alla luce di ciò, il Cavallaro chiedeva all'ex INPDAP (oggi INPS), ai fini del TFS, di calcolare l'effettivo, reale e intero periodo di 48 anni 11 mesi e 15 giorni, con contestuale pagamento di euro 74.327,88. 3. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure disponevail calcolo e la riliquidazione del TFS "tenendo complessivamente conto dei 49 anni di servizio prestati senza interruzione del rapporto previdenziale dal ricorrente presso lo stesso Ente (INADEL) ... ". 4. Avverso la detta s entenza proponeva appello l'INPS. 5. La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 447/2021 ha accoltol'appello rigettando la domanda avanzata dal Cavallaro in primo grado. Ha affermato la Corte distrettuale che il Cavallaro aveva ricevuto dall'ENPAS, all’atto della cessazione del servizio prestato negli anni dal 1967 al 1976 presso l’[OSCURATO:PERSONA] (rapporto di cui al punto 2), una “indennità di buonuscita” che aveva coperto il periodo di servizio prestato anche presso l’Azienda ospedaliera, sebbene fossero stati effettuati distinti versamenti sia presso l'ENPAS (rapporto sub. 2) sia presso l'INADEL (rapporto di cui al punto 1). Quindi, il periodo in contestazione era già coperto dalla liquidazione dell’indennità di buonuscita (intervenuta nel 1979, rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro il 1976) relativa all’insegnamento presso l’[OSCURATO:PERSONA]. Parimenti il periodo di riscatto della laurea sarebbe stato liquidato sempre dall'ENPAS all'atto della cessazione del servizio richiamo al punto 2, con conseguente non computabilità nel periodo di servizio di cui al punto 1. 6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 7. L’INPS ha depositato procura speciale e ha poi partecipato alla discussione in udienza pubblica. 8. All’adunanza camerale del 20 giugno 2025 il Collegio, evidenziata la particolare rilevanza delle questioni oggetto di giudizio,ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione, nel contraddittorio tra le parti e la Procura Generale,in udienza pubblica , poi fissata alla data odierna. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso per quanto di ragione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437, c.p.c., in quanto l’INPS, in appello, avrebbe proposto delle contestazioni del tutto nuove e mai prospettate in primo grado, dove l’INPDAP aveva lamentato solo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto (art. 360, n.3, cpc). Il motivo, in disparte i profili di inammissibilità, è manifestamente infondato perché la negazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio costituisce una mera difesa, che non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c. Ed infatti, un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negato dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, proprio in quanto tale, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, e 416 secondo comma c.p.c., né al divieto di nova in appello, quest'ultimo riferito dagli artt. 345 e 437, c.p.c. , a domande ed eccezioni (di merito) non rilevabili d'ufficio e non anche a mere difese (cfr., Cass., n. 24606 del 2020). Le contestazioni che nel rito del lavoro sono state equiparate alle eccezioni in senso proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4858/2014) sono solo quelle attinenti ai fattistorici oggetto di causa che nella specie, fatta eccezione per il riscatto degli anni di laurea, erano già stati allegati, nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata, dallo stesso ricorrente. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 152 del 1968 (art. 360, n.3, cpc). Egli rappresenta di essere stato parte di due distinti rapporti di lavoro: a) il primo, dal 15 febbraio 1969 al 30 novembre 2006, presso l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano stati effettuati i dovuti versamenti previdenziali all’INADEL, con correlato diritto a percepire l’indennità premio servizio sulla base di tutti gli anni di servizio; b) il secondo, con l’[OSCURATO:PERSONA], iniziato nel 1967 e conclusosi nel 1976, con versamenti previdenziali all’ENPAS dal 1° ottobre 1970 al 30 settembre 1976 e conseguente liquidazione, nel 1979, di un’indennità di buonuscita. Assume, quindi di avere avuto due distinti rapporti previdenziali con due diverse casse autonome, ossia l’INADEL e l’ENPAS, e che il secondo rapporto, relativo all’ENPAS, non era oggetto del contendere. Sostiene che, per il periodo di cui al punto a ) , avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un’indennità premio servizio parametrata al servizio realmente prestato presso l’Azienda ospedaliera e che la Corte territoriale, invece, avrebbe indebitamente frazionato detto periodo, considerando il servizio svolto presso l’[OSCURATO:PERSONA] come idoneo a interrompere il servizio con la detta Azienda. 2.1. Il motivoè fondato per quanto di ragione. Va premesso che con legge 2 giugno 1930, n. 733, veniva istituita l’indennità premio di servizio per porre il dipendente cessato dal servizio ed in attesa di pensione in condizione di far fronte alle difficoltà economiche insorgenti al momento e per effetto della fine del rapporto di impiego. Negli anni successivi l’istituto ha subito una evoluzione sia per volontà del legislatore, sia per effetto della giurisprudenza, che ha in parte anticipato ed in parte sollecitato nuove discipline. L'indennità de quaha cominciato a perdere la sua caratteristica istituzionale di premio alla fedeltà dimostrata dal dipendente negli anni di lodevole servizio e ad assumere quella di trattamento di fine rapporto correlata alla capitalizzazione dei contributi a tale scopo versati(Corte cost., n. 763 del 1988). Una disciplina pressocché completa è stata poi apprestata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, che vien qui in rilievo, con il definitivo acquisto dell’appena menzionato carattere.Il trattamento si estende anche al personale non di ruoloe si introduce l ’ istituto del riscatto (del servizio non di ruolo, di quello militare, degli anni di laurea ecc. ...), pur rimanendo il diritto subordinato alla maturazione di quello alla pensione. 2.2. Le norme di legge di cui il ricorrente assume la violazione sono gli artt. 2 e 4 della citata legge n. 152 del 1968. Per quel che in questa sede rileva, l’art. 2, ultimo comma, in riferimento all’indennità premio di servizio ed al conseguimento del diritto, dispone che: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”, mentre l’art. 4 ha ad oggetto la misura e quantificazione dell’indennità premio di servizio. Le norme nulla dicono circa la compatibilità/incompatibilità di una contemporanea iscrizione del lavoratore ad altra cassa previdenziale, diversa rispetto all’INADEL, tanto meno circa l’ipotesi di plurimi rapporti di lavoro contemporaneamente svolti, per cui la questione va risolta sulla base dei principi generali, dovendosi considerare che l’indennità di buonuscita per il servizio di insegnamento reso dal lavoratore veniva liquidata dall’ENPAS in un contesto giuridico ben diverso dall’attuale. 2.3. Viene in rilievo anche l’art. 2 della legge n. 1368 del 1965 (recante la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita) che prevede, per i dipendenti transitati nello Stato da enti diversi, la computabilità dei servizi precedenti all'inquadramento nei ruoli statali, a condizione che per il precedente periodo non sia stata già liquidata dagli enti di provenienza una analoga indennità previdenziale (v. Cass. S.U. n. 26019 del 2008). In base a tale criterio, deve affermarsi che se un determinato periodo è fornito di contribuzione connessa alla prestazione di effettivo servizio, non è utile, ai fini della liquidazione della buonuscita, un contemporaneo periodo di servizio non effettivo,ma riscattato mediante versamento dei contributi, o comunque ammesso al riscatto; né può rilevare, ai fini in esame, che per tale periodo l'interessato abbia ottenuto uno specifico provvedimento di riscatto e abbia versato la relativa contribuzione, poiché l'indennità di buonuscita si determina soltanto in base alla durata del servizio, cioè agli anni di servizio effettivo, o, in mancanza, ai periodi di servizio a questo equiparabile ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973. Si osserva,tuttavia , che l a suddetta disposizione riguarda la sola indennità di buonuscita dei dipendenti statali e, quindi, ratione temporis non può trovare applicazione nella fattispecie in esame atteso la riferibilità dell’indennità in luogo di pensione ad altro Ente previdenziale (ENPAS) rispetto all’INADEL, all’epoca distinti ed assoggettati ognuno alla propria disciplina. 2.4. Non essendo in contestazione, nel caso in esame, che i due distinti rapporti lavorativi siano stati legittimamente svolti secondo la disciplina all’epoca vigente, ritiene il Collegio che l’indennità in questione vada valutata in riferimento al servizio ospedaliero, senza che possa rilevare il servizio scolastico sul calcolo di una indennità propria del rapporto di lavoro di riferimento, neanche ai fini della detraibilità del periodo temporale in cui l’interessato ha svolto una duplice attività lavorativa. 2.5. Non è invece fondato il motivo per la parte relativa al riscatto degli anni di laurea perché nella sostanza la censura riguarda l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale che ha ritenuto quel periodo già utilizzato ai fini dell’indennità in luogo di pensione corrisposta dall’ENPAS. 3. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento del le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello Catania in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in
Sentenza Cassazione n. 04583/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris