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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 11910/2023

Testo disponibile della fonte

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corso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile_ PI oy\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna respingeva la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari (ed eventuale applicazione del braccialetto elettronico) la misura della custodia in carcere, disposta nei confronti di I F.J. con riguardo ai delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e lesioni personali (artt. 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5, cod. peri, e art. 585 in relazione all'art. 577, comma 2, cod. pen.) ai danni della moglie convivente I D. E .

2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore di F.J. , avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso in cui si deduce violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione alla mancanza di attualità delle esigenze cautelari, nonché alla sproporzione della misura applicata.

In particolare, la motivazione del provvedimento sarebbe illogica nella parte in cui inferisce la mancata resipiscenza dell'indagato dal fatto che non abbia contattato un centro antiviolenza, come aveva dichiarato di fare, senza considerare l'impedimento materiale che gli deriva dalla restrizione in carcere.

La misura non rispetta i principi di proporzione ed adeguatezza, posto che F.J. diversamente da quanto affermato dai giudici - non era dedito ad attività criminali, lavorava e - sino all'esecuzione della misura stessa - era inserito nel tessuto sociale.

Si eccepisce, infine, carenza di attualità delle esigenze cautelari, in ragione del lasso temporale trascorso in cautela.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

1. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Precisato che la gravità indiziaria non è in discussione né, invero, eccepita, va premesso che, in tema di esigenze cautelari, allorché si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, maltrattamenti in famiglia), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, sicché la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 11031 del 13/02/2018, A, Rv. 272471).

Di conseguenza, e posto che nella motivazione si puntualizza che le condotte maltrattanti si sono protratte nel tempo (essendo iniziate prima del 2014 ed essendosi concluse a febbraio del 2022) e avevano notevole spessore, è vero che il figlio di F.J. si era offerto di ospitare e mantenere il padre.

Il provvedimento impugnato spiega però pure che il luogo di restrizione domiciliare non sarebbe stato tanto distante da rendere improbabile uno spostamento fino alla residenza della moglie, in caso di evasione.

Va inoltre rilevato, quanto all'asserita illogicità della motivazione nella parte in cui richiede un'impossibile adesione al programma antiviolenza, che l'affermazione si cala in un contesto argomentativo più ampio, in cui i giudici desumono la mancata resipiscenza dell'indagato altresì dalla sua particolare propensione alla violenza, da un suo precedente specifico per maltrattamenti e dalla circostanza che, in sede di interrogatorio, abbia negato l'addebito.

Il rispetto dei criteri di proporzione ed adeguatezza della misura risulta, in definitiva, compiutamente e logicamente argomentato.

Né hanno pregio le deduzioni sulla mancanza di attualità del pericolo, stante il breve periodo di tempo intercorso tra l'ultimo episodio violento ai danni della persona offesa, risalente a febbraio 2022 (e denunciato i primi di marzo) e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, datata 8 marzo 2022.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. proc. pen.

Così deciso il 09/02/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile_ PI oy\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna respingeva la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari (ed eventuale applicazione del braccialetto elettronico) la misura della custodia in carcere, disposta nei confronti di I F.J. con riguardo ai delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e lesioni personali (artt. 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5, cod. peri, e art. 585 in relazione all'art. 577, comma 2, cod. pen.) ai danni della moglie convivente I D. E . 2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore di F.J. , avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso in cui si deduce violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione alla mancanza di attualità delle esigenze cautelari, nonché alla sproporzione della misura applicata. In particolare, la motivazione del provvedimento sarebbe illogica nella parte in cui inferisce la mancata resipiscenza dell'indagato dal fatto che non abbia contattato un centro antiviolenza, come aveva dichiarato di fare, senza considerare l'impedimento materiale che gli deriva dalla restrizione in carcere. La misura non rispetta i principi di proporzione ed adeguatezza, posto che F.J. diversamente da quanto affermato dai giudici - non era dedito ad attività criminali, lavorava e - sino all'esecuzione della misura stessa - era inserito nel tessuto sociale. Si eccepisce, infine, carenza di attualità delle esigenze cautelari, in ragione del lasso temporale trascorso in cautela. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla 1. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Precisato che la gravità indiziaria non è in discussione né, invero, eccepita, va premesso che, in tema di esigenze cautelari, allorché si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, maltrattamenti in famiglia), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, sicché la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 11031 del 13/02/2018, A, Rv. 272471). Di conseguenza, e posto che nella motivazione si puntualizza che le condotte maltrattanti si sono protratte nel tempo (essendo iniziate prima del 2014 ed essendosi concluse a febbraio del 2022) e avevano notevole spessore, è vero che il figlio di F.J. si era offerto di ospitare e mantenere il padre. Il provvedimento impugnato spiega però pure che il luogo di restrizione domiciliare non sarebbe stato tanto distante da rendere improbabile uno spostamento fino alla residenza della moglie, in caso di evasione. Va inoltre rilevato, quanto all'asserita illogicità della motivazione nella parte in cui richiede un'impossibile adesione al programma antiviolenza, che l'affermazione si cala in un contesto argomentativo più ampio, in cui i giudici desumono la mancata resipiscenza dell'indagato altresì dalla sua particolare propensione alla violenza, da un suo precedente specifico per maltrattamenti e dalla circostanza che, in sede di interrogatorio, abbia negato l'addebito. Il rispetto dei criteri di proporzione ed adeguatezza della misura risulta, in definitiva, compiutamente e logicamente argomentato. Né hanno pregio le deduzioni sulla mancanza di attualità del pericolo, stante il breve periodo di tempo intercorso tra l'ultimo episodio violento ai danni della persona offesa, risalente a febbraio 2022 (e denunciato i primi di marzo) e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, datata 8 marzo 2022. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. proc. pen. Così deciso il 09/02/2023
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