CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 12750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25355/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. PONCHIELLI, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce depositata il 16 settembre 2022, nel procedimento n. 1915/2022 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la memoria difensiva depositata da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.; viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di accogliere il ricorso per regolamento di competenza; viste le memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; rilevato come l'ordinanza del Tribunale di Lecce depositata il 16 settembre 2022, nel corso del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo n. 1915/2022 R.G., comunicata in data 20 settembre 2022 (essendo poi stato notificato il ricorso il 20 ottobre 2022), abbia disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenendo «non valida la clausola di deroga alla competenza territoriale apposta nelle condizioni del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti, non soddisfacendo la sottoscrizione in calce al richiamo cumulativo numerico delle clausole vessatorie l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’articolo 1341 c.c.», nonché rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e infine rinviato la causa all’udienza di trattazione dell’11 gennaio 2023, assegnando i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis); considerato che il ricorso premette considerazioni circa l’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 42 c.p.c., deduce l’inapplicabilità dell’art. 1341 c.c. alla fattispecie in esame e la conseguente piena validità della clausola di elezione di foro esclusivo di cui al contratto, e conclude per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Lecce e di competenza esclusiva del Tribunale di Roma; letta la memoria depositata in data 7 novembre 2022 da [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione del Tribunale di Lecce; rilevato tuttavia come, alla stregua dell’interpretazione costantemente offerta da questa Corte, debba essere ritenuto inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. promosso contro ordinanza con cui il giudice istruttore adito (nella specie, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale in composizione monocratica), nel disattendere l’eccezione di incompetenza, abbia affermato la propria competenza e disposto la prosecuzione del processo innanzi a sé, fissando l’udienza successiva per la trattazione della causa, ove comunque tale ordinanza non sia statapreceduta dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, trattandosi di provvedimento avente pur sempre natura interinale e perciò produttivo di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzierà sulla domanda di merito (cfr. Cass. Sez. Unite, 29/09/2014, n. 20449; poi, in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 3, 13/11/2015, n. 23309; Cass. Sez. 6 - 3 , 07/06/2017, n. 14223 ; Cass. Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27237; Cass. Sez. 6 - 2 , 15/01/2019, n. 852; Cass. Sez. 6 - 1 , 03/02/2020, n. 2338 ; Cass. Sez. 6- 2, 23/06/2020, n. 12319); ritenuto, pertanto, come non sia sostenibile che, con l’ordinanza del 16 settembre 2022, il giudice del Tribunale di Lecce abbia conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza, così adottando un provvedimento di carattere decisorio che abbia esaurito la "potestas iudicandi" sul punto; considerato, in definitiva, che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del procedimento di regolamento; ritenuto che, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e rimette le parti davanti al Tribunale di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del procedimento di regolamento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca