CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 29002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OYe4_ qa°2 ORDINANZA sul ricorso 24792-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di C. 4.985,52, oltre interessi e spese, quale compenso maturato da quest'ultimo per le prestazioni professionali rese, quale avvocato, in sede giudiziale nell'interesse della predetta società. L./ 1.6. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del credito per transazione sollevata dalla società convenuta sul rilievo che il verbale di conciliazione del 23/2/2016 sottendeva, in realtà, una transazione intercorsa tra le parti, e cioè un accordo con reciproche concessioni, e che, in realtà, erano presenti il dr. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandatari e rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]. 1.7. Il tribunale, sul punto, ha ritenuto che quest'ultima circostanza, peraltro contestata dal Gallucci, non è stata precisata nel verbale di conciliazione, il quale non riporta gli estremi dell'atto di conferimento della procura a transigere o a sottoscrivere il verbale di conciliazione in capo al dr. [OSCURATO:PERSONA] e all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed ha, quindi, affermato che, non essendovi la prova che gli stessi abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione del 23/2/2016 in nome e per conto della Torneria, tale scrittura non può essere qualificata come transazione produttiva di effetti nei confronti della convenuta, tanto più che si tratta di una contratto per il quale è richiesta, a norma dell'art. 1967 c.c., la forma scritta ad probationem. 1.8. Il tribunale, infine, ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla società convenuta sul rilievo che il contratto stipulato in data 8/1/2015 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. era opponibile al Gallucci quale contratto a favore del terzo o, in subordine, quale contratto collegato alla convenzione intercorsa tra il legale e la SDL. [OSCURATO:PERSONA], infatti, accettando di fornire le proprie prestazioni professionali alle condizioni previste da tale contratto, era rimasto vincolato a tale scrittura indipendentemente da una espressa dichiarazione di volerne profittare e che gli era, pertanto, opponibile la clausola per cui i costi per l'assistenza legale erano determinati nella Ric. 2017 n. 24792 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 somma di C. 700,00, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe mai accettato di stipulare il contratto de1118/1/2015 senza la garanzia che i costi del mandato professionale di assistenza giudiziale non sarebbero stati calmierati in un importo ragionevole e certo. 1.9. Il tribunale, al riguardo, ha osservato, innanzitutto, che, a norma dell'art. 2233, comma 3°, c.c., la pattuizione che ha per oggetto il compenso professionale deve essere sottoscritta dal professionista e dal cliente e che il contratto in data 8/1/2015, pacificamente intercorso tra la Torneria e la SDL, non è stato sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per cui la clausola, "peraltro generica", in forza della quale i costi per l'assistenza legale sono individuati in C. 700,00, oltre accessori, non può produrre alcun effetto nei confronti del professionista. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 16/10/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione dell'ordinanza, dichiaratamente notificata il 25.26/7/2017. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 24/11/2017. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso è improcedibile a norma dell'art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che l'ordinanza impugnata, depositata il 14/7/2017, è stata alla stessa notificata in data 25.26/7/2017, si è, tuttavia, limitata a depositarne la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della stessa possa rinvenirsi (come attestato dalla cancelleria) nel fascicolo del controricorrente. Ric. 2017 vi. 24792 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 3.2. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica), depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). 3.3. Il difetto della produzione di copia autentica della pronuncia impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, l'ordinanza impugnata è stata depositata il 14/7/2017 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 16/10/2017: oltre, quindi, (pur considerando il periodo di sospensione del suo decorso tra il 1° agosto 2017 ed il 31 agosto 2017) il termine di sessanta giorni. 3.4. Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione dell'ordinanza non sia stata contestata dal controricorrente, che, anzi, l'ha espressamente ricohosciu o in Ric. 2017 n. 24792 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 controricorso: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza (o dell'ordinanza) impugnata, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). 3.5. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza (o l'ordinanza) contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza (o dell'ordinanza) impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in culla-19-creftuaztoi Ric. 2017 pi. 24792 - Sez. 2 - CC del 14 luglio 2022 del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,