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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07492/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97/RG. 25530 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico dedotto, sotto articolato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico ed espresso con clausole di stile a fronte di una sentenza emessa con il giudizio abbreviato che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 2-3) e della valutazione relativa al trattamento sanzionatorio che ha tenuto correttamente conto dei plurimi precedenti penali, anche per reati analoghi e successivi a quello oggetto di esame (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97/RG. 25530 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico dedotto, sotto articolato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico ed espresso con clausole di stile a fronte di una sentenza emessa con il giudizio abbreviato che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 2-3) e della valutazione relativa al trattamento sanzionatorio che ha tenuto correttamente conto dei plurimi precedenti penali, anche per reati analoghi e successivi a quello oggetto di esame (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
Sentenza Cassazione n. 07492/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris