CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06693/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 17494del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Casalnuovo di Napoli, ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n.28, in qualità di tutore di [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta nomina resa dal Tribunale di Nola, se- conda sezione civile, con Sentenza n. 629/2018, nell'ambito del procedimento recante V.G. n. 7380/2017 ed autorizzato alla propo- sizione del presente ricorso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Nola, con decreto di accoglimento totale n. cron. 503/19 del 18.02. 2019 (R.G. n. 807/2018-2) della istanza per l'autorizzazione alle azioni legali ex art. 374 c.c., depositata in data 13.02.2019, rap- presentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. SVLSDT72MO- 3G812A), giusta procura conferita in calce al ricorso, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61, che dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dello art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 68. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] ”Federico II”, in persona del direttore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Napoli, alla via Pansini, 5, C.F. e P.I. 06909360635, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61H15 F839R e con questi elettivamente domiciliata in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] I, 237, in virtù di procura a margine del controricorso conferita in attuazione della deliberazione del direttore generale n. 576 del 28.06.2019 (ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., come modificato dalla Legge 263/05). Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifi- cazioni alla seguente casella di posta elettronica: avvmaurizio- [OSCURATO:EMAIL] ovvero al seguente numero di fax 081/554.44.39 e 081/898.33.36). Controricorrente nonché Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II, con sede in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] I, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricor- so, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 5719 deposi- tata il 14 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], avvocato, con contratto del 17 ottobre 1999 assumeva l'incarico di Direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli [OSCURATO:PERSONA] II a decorrere dal 1° novembre 1999 e sino al 31 ottobre 2001 verso un compenso di euro 200 mila. Nel corso dell'incarico il Pirozzi veniva attinto da una misura caute- lare interdittiva emessa dal Tribunale del riesame di Napoli, consi- stente nella sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio e servizio a norma dell'art. 289 cod. proc. pen., che veniva comunicata al [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2000. Quest'ultimo con decreto del 20 ottobre successivo, commissariava l'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] II, nomi- nando quale commissario straordinario il professor [OSCURATO:PERSONA]- lano. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, iniziava una causa contro il Pirozzi onde ottenere la risoluzione del contratto, che si concludeva con la reiezione della domanda da parte del Tribunale di Napoli, con sentenza confermata dalla Corte d'appello. 2.-[OSCURATO:PERSONA], dopo aver inutilmente sollecitato l'[OSCURATO:PERSONA]- ria con quattro diverse missive (del 19 gennaio, del 3 febbraio, del 29 marzo 2001 e del 4 luglio 2002) al pagamento del residuo dei suoi compensi per le funzioni di direttore generale, otteneva un de- creto ingiuntivo di euro 107.595,18 – a titolo di compensi maturati e non pagati per il periodo successivo al 16 ottobre 2000 –col qua- le venivano condannate in solido sia l'Università degli Studi di Na- poli Federico II, sia l'[OSCURATO:PERSONA] II, che, a dire del Pirozzi, era subentrata all'[OSCURATO:PERSONA]- clinico dell'Università degli [OSCURATO:PERSONA] II. Proposta opposizione dall'[OSCURATO:PERSONA] II e dall'[OSCURATO:PERSONA] II, il Tribunale di Napoli osserva- va che il termine per iscrivere a ruolo l'opposizione a decreto in- giuntivo avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] II era di soli cinque giorni (e non di dieci), con la conseguenza che essa era improcedibile in quanto iscritta a ruolo oltre tale termine. L'opposizione proposta dall'Università era, invece, “assorbita” da tale pronuncia. 3.-Proposto appello, nel contraddittorio tra tutte le parti, la Corte, con la sentenza indicata in intestazione, accoglieva i gravami della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Università, accogliendo le due opposizioni proposte e revocando il decreto ingiuntivo. Osservava la Corte che l'appello principale era stato proposto solo dall'[OSCURATO:PERSONA], mentre l'Università si era costituita in secondo grado meramente riproponendo le eccezioni del primo giudizio, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Tale atto processuale doveva, tuttavia, essere qualificato come ap- pello incidentale, sicché era infondata l'eccezione del Pirozzi che in- vocava il passaggio in giudicato del monitum nei confronti dell ' Uni- versità. Infatti, da un lato, la comparsa di risposta dell'Università possede- va nella sostanza gli elementi e le caratteristiche dell'impugnazione incidentale, sicché la sostanza doveva prevalere sulla forma, senza necessità di particolari formule sacramentali; dall'altro, in presenza di una pronuncia che si caratterizzava per la sua “eccentricità”, l'appellante aveva solo l'onere di riproporre le domande avanzate in primo grado. Osservava poi che l'opposizione formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] non era affatto improcedibile, poiché il termine per l'i- scrizione a ruolo era di dieci e non di cinque giorni, come previsto dalla legge n° 218/2011, di interpretazione autentica dell'art. 165 cod. proc. civ. Nel merito, era assorbente il motivo di impugnazione proposto da entrambe le ingiunte, secondo il quale il provvedimento rettorale di commissariamento – riconosciuto legittimo dal giudice amministra- tivo – aveva comportato la cessazione dell' incarico del Pirozzi, con conseguente perdita del diritto alla retribuzione, essendo il com- missario organo straordinario che va a surrogarsi all'organo ordina- rio, direttore generale. Spese secondo soccombenza, liquidate ex d.m. n° 55 del 2014 in euro 13 mila per il primo grado ed in euro 9.515,00 per il secondo, per entrambe le parti vittoriose, senza il compenso per la fase istruttoria in appello. 4.-Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Pirozzi, affidando il gravame a sei motivi. Resiste l'[OSCURATO:PERSONA], che conclude per la reie- zione dell'impugnazione. Resiste anche l'Università che conclude per il rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Con atto privo di data ma pervenuto presso la cancelleria di questa Corte il 7 ottobre 2024, l'Ateneo ha segnalato la morte dell'avvoca- to [OSCURATO:PERSONA] avvenuta in data 11 settembre 2023, come da certificato allegato. Nessuna delle parti ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Preliminarmente il Collegio rileva che l ' evento morte che ha toccato l'unico difensore dell'Università, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non ha alcun effetto sul presente giudizio di legittimità (Cass. Su, 13 gennaio 2006, n° 477), nel quale nemmeno ricorre l'esigenza di un rinvio, dato che la parte interessata (l'Ateneo, difeso dal difen- sore deceduto) era perfettamente a conoscenza dell'evento morte (come si desume dalla p.e.c. inviata dall'Università alla Cancelleria di questa Corte, contenente la comunicazione del decesso del suo difensore). 6.- Col primo motivo il Pirozzi si duole del mancato accoglimento della sua eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Uni- versità e della violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. La Corte avrebbe errato a qualificare la comparsa di costituzione e risposta dell'Università come appello incidentale: l'assorbimento, impropriamente dichiarato dal primo giudice, consisteva in realtà in un accoglimento o in un rigetto implicito della domanda, con la conseguenza che per rimuovere tale statuizione sarebbe occorso un appello incidentale, giacché la conferma del decreto monitorio spie- gava effetti sfavorevoli per entrambi gli ingiunti. 7.-Il mezzo è inammissibile. Secondo l'indirizzo di questa Suprema Corte, l'interpretazione degli atti processuali va condotta sulla base dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. (ex multis: Cass. sez. 1, 2 ago- sto 2016, n° 16057, con menzione di altri precedenti). Pertanto, la parte che censuri il significato attribuito ad un atto dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione di tali criteri o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, dovendo indicare al- tresì, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in con- trasto con i criteri sopra menzionati e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione. Il principio è il medesimo espresso in tema di interpretazione del contratto, ove si afferma parimenti che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, il quale appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma affe- risce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguen- te inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà ne- goziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. Ora, nel motivo in esame il ricorrente, pur lamentando un'erronea interpretazione della comparsa di risposta dell'Università da parte della Corte d'appello, non deduce la violazione o la falsa applicazio- ne di alcun canone interpretativo previsto dagli artt. 1362 e se- guenti cod. civ., ma pretende che questa Corte riqualifichi l'atto processuale dell'Università come una semplice comparsa di rispo- sta, priva di appello incidentale. Non è chi non veda che tale attività interpretativa –che, peraltro, è stata correttamente condotta dalla Corte territoriale –esuli comple- tamente dal controllo di legittimità cui questo Collegio è deputato, con la conseguenza che il mezzo appare inammissibile. Va, poi, aggiunto che il ricorrente – sebbene abbia individuato una seconda ratio decidendi contenuta nella sentenza (secondo la Corte d'appello, a fronte della abnorme decisione di assorbimento, l'Uni- versità aveva solo l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non esaminate nel primo grado) – di fatto non la censura e non espone, dunque, le ragioni per cui dovrebbe essere disatteso l'o- rientamento di Cass. SU, 13 gennaio 2022, n° 927, secondo il qua- le, “qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nella specie dichiarando inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello, che a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. devono indicare la parte del provvedimento impu- gnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la lo- ro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza, l'impugna- zione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifesta- zione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposi- zione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appel- lo, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.”. 8.- Col secondo motivo il ricorrente si duole ancora del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, da lui for- mulata in secondo grado, e, dunque, della violazione degli artt. 333 e 342 cod. proc. civ., nonché dell'art. 112 dello stesso codice: il tutto in base agli artt. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ. In particolare, la Corte avrebbe fatto applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, nonostante la comparsa dell'Università fosse priva di ogni censura alla sentenza di primo grado. 9.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni. Anche con questo motivo, infatti, il ricorrente sollecita la Corte di cassazione a dare una diversa interpretazione alla comparsa di ri- sposta dell'Università: operazione che, come si è già detto al pre- cedente paragrafo, non è consentita in sede di legittimità. Sotto altro aspetto il mezzo appare anche privo di specificità, poi- ché – pur enunciando l ' impossibilità di comprendere come la Corte abbia potuto concludere per la presenza di un appello incidentale – non trascrive il contenuto della comparsa di risposta dell'Università, fatta eccezione per due stringati ed insufficienti passaggi (ricorso pagine 5 e 12), precludendo, così, a questa Corte di verificare se il percorso logico seguito dal giudice di secondo grado (che apparen- temente non presenta lacune o contraddittorietà) potesse essere effettivamente seguito partendo dalle argomentazioni dell'Ateneo. 10.-Col terzo motivo il Pirozzi lamenta la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. (in riferimento all'art. 360, primo comma, n° 3), in quanto la Corte avrebbe erroneamente ri- tenuto che ogni eccezione e deduzione formulata dall'Università nel giudizio di secondo grado fosse già stata avanzata nel primo. In realtà l'Università solo in fase di gravame aveva resistito all'ec- cezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] (ossia che, ratione temporis, l'eventuale debito avrebbe dovuto far carico alla pregressa [OSCURATO:PERSONA]- ria Policlinico), donde l'erroneo ingresso di una eccezione nuova nel giudizio di secondo grado. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, sempre ai sensi dell ' art. 360, primo comma, n° 3, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte nell'accogliere le doglianze dell'[OSCURATO:PERSONA]- co II, ometteva qualunque decisione in merito all'eccezione di difet- to di legittimazione da essa proposto per la prima volta nel secondo grado di giudizio e dall'[OSCURATO:PERSONA] sin dall'at- to di opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 9498/07, soprattutto in considerazione delle posizioni configgenti delle due parti. 11.- I mezzi – esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione – sono inammissibili, in quanto eccentrici rispetto alla ratio decidendidella sentenza impugnata. Infatti, la Corte ha accolto le opposizioni proposte dall'Università e dall'[OSCURATO:PERSONA] per tutt'altra ragione, ossia sul rilievo che il commissariamento della pregressa [OSCURATO:PERSONA]- co avrebbe comportato la cessazione dell'incarico del Pirozzi, con conseguente perdita del diritto alla retribuzione. Tale essendo la ratio della decisione, la questione della carenza di legittimazione passiva o della titolarità del rapporto è rimasta inde- cisa per effetto della ragione più liquida, presa in considerazione della Corte di merito (sopra descritta) e posta a fondamento del ri- getto della pretesa del Pirozzi, con la conseguenza che neppure oc- correva stabilire se tale eccezione fosse nuova o no. 11.- Col quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all ' art. 360, primo comma, n° 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n° 502/1993, nonché, sulla base dell'art. 360, primo comma, n° 4, illogicità e contraddittorietà della motivazione, donde la nullità della sentenza e del procedimento per travisamento della prova. La Corte avrebbe ritenuto non dovuta la retribuzione del Pirozzi in ragione del commissariamento dell'[OSCURATO:PERSONA], “in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n° 502/1992, che attribuisce al solo medesimo [OSCURATO:PERSONA]- nerale la facoltà di sospensione, nonché trascurando la pronuncia sulla validità del contratto” e giungendo alla conclusione secondo la quale il direttore generale costituiva l'organo decisionale e di impu- tazione primario della struttura. Tuttavia, tale conclusione sarebbe stata fondata sull'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n° 502/1992 nel testo abrogato dal d.lgs. n° 229/1999. Per contro, nella versione applicabile ratione temporis la normativa prevederebbe quali organi dell'azienda il direttore generale e il col- legio sindacale. Era dunque “palese che la Corte d'Appello di Napoli [avesse] incen- trato la propria motivazione in virtù dell'erronea applicazione di una normativa non più vigente che non prevedeva l'esistenza del Colle- gio di Direzione”. Infine, la Corte aveva assunto la decisione in assenza di produzione dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli, pur richiamato dall'art. 4 d.lgs. 502/1992, che determinerebbe le ripartizioni delle funzioni gestionali. 12.-Il mezzo è infondato. Al di là dei richiami normativi contenuti nella sentenza della Corte territoriale, le conclusioni cui questa è pervenuta sono del tutto corrette. Le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate dal d.lgs. n° 517/1999, il quale ha previsto un regime transitorio di quattro an- ni, che comprende anche gli anni 1999-2001, ossia quelli nei quali il Pirozzi avrebbe dovuto svolgere le funzioni di direttore generale. Ora, l'art. 4 del predetto d.lgs. n° 517/1999, dopo aver previsto al primo comma quali sono gli organi delle aziende ospedaliero- universitarie (direttore generale, collegio sindacale e organo di indi- rizzo), al secondo comma ha poi previsto che “[l]imitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il direttore generale è nominato dal rettore dell'università, acquisita l'intesa con la regione”, specificando inoltre che “ai direttori generali si ap- plicano gli articoli, 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto”. Tra questi articoli è rinvenibile il 3-bis, settimo comma (del d.lgs. n° 502/1992: comma poi abrogato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171), secondo il quale “quando ricorrano gravi mo- tivi (…) la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale”. Trasponendo tale disposizione al caso dei policlinici gestiti dalle Università e tenendo presente che il ruolo della Regione è, per il periodo qui in rilievo (1999-2001), svolto dal Rettore dell'Università (art. 4 d.lgs. n° 517/1999), si ha che il commissariamento dell'A- zienda [OSCURATO:PERSONA] (dal quale la Corte territoriale ha fat- to derivare la conseguenza della “cessazione dell'incarico del Piroz- zi”) è stato correttamente disposto dal Rettore, con un provvedi- mento che –peraltro – ha trovato anche conferma davanti al giudi- ce amministrativo (Cons. Stato n° 1380/2008). In conclusione, il mezzo va respinto. 13.- Col sesto mezzo il Pirozzi si duole della violazione e dell ' er- ronea applicazione del d.m. n° 55/2014: la Corte avrebbe liquidato euro 13 mila, ma senza tener conto che nel primo grado non si sa- rebbero svolte la fase istruttoria e quella decisionale; inoltre, la li- quidazione delle spese sarebbe eccessiva e sproporzionata. Quindi, tenuto anche conto dell'incertezza degli orientamenti giuri- sprudenziali in ordine al termine di costituzione in giudizio dell'op- ponente, sussisterebbero giustificati motivi per disporre la compen- sazione integrale delle spese di lite. 14.-Il mezzo è in parte infondato e in parte inammissibile. È infondato nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato le spese comprendendo anche la fase istruttoria, in quan- to i compensi per tale fase sono stati espressamente esclusi (capo F della sentenza). Non è dato, per contro, comprendere perché debba essere escluso il compenso per la fase decisionale, tenuto conto che tale compen- so remunera le prestazioni previste dall'art. 4, quinto comma, let- tera d), del d.m. n° 55/2014, tra le quali “le precisazioni delle con- clusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esa- me, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblica- zione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le ri- chieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso, ecc…”, il cui svolgimento (almeno per ciò che concerne il deposito di conclusio- nali e replica) risulta per tabulas (punto B.d della sentenza). È, invece, inammissibile nella parte in cui invoca una diversa liqui- dazione delle spese stesse ed un loro diverso riparto, poiché la de- nuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. in sede di legittimità trova ingresso solo quando i compensi del difensore siano postia carico della parte integralmen- te vittoriosa (ex multis: Cass. sez. 6-3, 26 novembre 2020, n° 26912). 15.-In conclusione, il ricorso deve essere integralmente disatteso. Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusio- ne delle spese di lite in favore delle controparti, per la cui liquida- zione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 107,5 mila) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'ar- ticolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repub- blica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unifi- cato a carico del ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere