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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01387/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 26 aprile 2023 che, nel riformare parzialmente quanto alla pena principale ed accessoria, ha nel resto confermato la pronunzia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia a seguito di rito abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 216, 219 e 223 legge n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale). - Rilevato che in data 17 novembre 2023 è pervenuta memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ulteriormente argomentando a insistito per l'accoglimento del ricorso. -Considerato che il primo motivo di ricorso- con il quale si deduce violazione di legge per mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante - ed il secondo motivo -con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena da ritenersi eccessiva in proporzione alla gravità del fatto commesso- risultano entrambi manifestamente infondati non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. - Rilevato al riguardo che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla assenza di elementi favorevoli in concreto che la difesa avrebbe dovuto indicare per il giudizio di prevalenza; attraverso motivazione esaustiva in fatto sulla necessità di discostarsi dai limiti edittali (comportamento della imputata ed entità dei beni distratti). - Considerato infine che l'indirizzo consolidato di questa Corte stabilisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la indicazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 26 aprile 2023 che, nel riformare parzialmente quanto alla pena principale ed accessoria, ha nel resto confermato la pronunzia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia a seguito di rito abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 216, 219 e 223 legge n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale). - Rilevato che in data 17 novembre 2023 è pervenuta memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ulteriormente argomentando a insistito per l'accoglimento del ricorso. -Considerato che il primo motivo di ricorso- con il quale si deduce violazione di legge per mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante - ed il secondo motivo -con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena da ritenersi eccessiva in proporzione alla gravità del fatto commesso- risultano entrambi manifestamente infondati non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. - Rilevato al riguardo che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla assenza di elementi favorevoli in concreto che la difesa avrebbe dovuto indicare per il giudizio di prevalenza; attraverso motivazione esaustiva in fatto sulla necessità di discostarsi dai limiti edittali (comportamento della imputata ed entità dei beni distratti). - Considerato infine che l'indirizzo consolidato di questa Corte stabilisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la indicazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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