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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02071/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Livorno; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 29/05/2020 il Tribunale di Livorno, quale Giudice dell'esecuzione, sospendeva l'ordine di carcerazione che era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare.

Secondo il Giudice dell'esecuzione livornese, la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si giustificava alla luce dei parametri previsti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., che si ritenevano rispettati nel caso in esame, non risultando il condannato detenuto nel procedimento penale oggetto di vaglio.

2. Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva tenuto conto del fatto che, al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione controverso, [OSCURATO:PERSONA], essendo detenuto per altra causa, non si trovava nelle condizioni processuali previste per la concessione del beneficio sospensivo.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno è fondato nei termini di seguito indicati

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di Livorno disponeva la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiamando i parametri ‘7 J normativi previsti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., sull'assunto che nei riguardi del condannato, al momento dell'attivazione del titolo esecutivo ( controverso, non sussistevano condizioni ostative alla concessione del beneficio sospensivo.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che il provvedimento impugnato, oltre a richiamare in termini generici l'insussistenza delle condizioni ostative prescritte dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere, in espiazione di altro titolo» (Sez. 1, Sentenza n. 29940 del 29/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267325-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010, Gjura, Rv. 246949-01; Sez. 2, n. 5143 del 03/11/1999, Distefano, Rv. 214665-01).

A ben vedere, la soluzione ermeneutica seguita dal Tribunale di Livorno, ancorché sostenuta da un orientamento giurisprudenziale risalente e definitivamente superato (Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219095-01; Sez. 1, n. 38511 del 03/10/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222530-01; Sez. 5, n. 295 del 20/01/2000, Salvatore, Rv. 216220-01), non appare conciliabile con un'interpretazione sistematica della legge 15 maggio 1998, n. 151, che tenga conto non solo della portata fortemente innovativa delle modifiche introdotte alla previgente disciplina codicistica, ma anche di quelle, non meno incisive, che hanno riguardato l'ordinamento penitenziario.

La ragione che giustifica l'esclusione del beneficio della sospensione automatica dell'esecuzione della pena, nei confronti di colui che si trovi in stato di custodia cautelare in carcere per lo stesso fatto oggetto della condanna da eseguire, deve essere ricercato nel permanere delle esigenze cautelari all'atto del passaggio in giudicato della sentenza - tali da sconsigliare l'adozione di un interlocutorio provvedimento interruttivo della carcerazione, pur sussistendo l'astratta possibilità di accesso a uno dei trattamenti penitenziari alternativi - e nella correlata finalità rieducativa di impedire dilni:Th:Ike l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare a uno dei regimi alternativi.

Occorre, pertanto, ribadire che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di pena irrogata per altro titolo.

Tale istituto, infatti, mira a impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione, valorizzando un'esigenza, all'evidenza, insussistente nei riguardi di un condannato che già si trova ristretto in carcere, ancorché per titolo diverso da quello che deve essere eseguito (Sez. 3, n. 22500 del 12/03/2003, Buonomo, Rv. 224976-01; Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219096-01; Sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005, Errico, Rv. 230963- 01).3.

Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dispone darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Livorno; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 29/05/2020 il Tribunale di Livorno, quale Giudice dell'esecuzione, sospendeva l'ordine di carcerazione che era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare. Secondo il Giudice dell'esecuzione livornese, la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si giustificava alla luce dei parametri previsti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., che si ritenevano rispettati nel caso in esame, non risultando il condannato detenuto nel procedimento penale oggetto di vaglio. 2. Avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva tenuto conto del fatto che, al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione controverso, [OSCURATO:PERSONA], essendo detenuto per altra causa, non si trovava nelle condizioni processuali previste per la concessione del beneficio sospensivo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno è fondato nei termini di seguito indicati 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di Livorno disponeva la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiamando i parametri ‘7 J normativi previsti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., sull'assunto che nei riguardi del condannato, al momento dell'attivazione del titolo esecutivo ( controverso, non sussistevano condizioni ostative alla concessione del beneficio sospensivo. Deve, tuttavia, evidenziarsi che il provvedimento impugnato, oltre a richiamare in termini generici l'insussistenza delle condizioni ostative prescritte dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere, in espiazione di altro titolo» (Sez. 1, Sentenza n. 29940 del 29/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267325-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010, Gjura, Rv. 246949-01; Sez. 2, n. 5143 del 03/11/1999, Distefano, Rv. 214665-01). A ben vedere, la soluzione ermeneutica seguita dal Tribunale di Livorno, ancorché sostenuta da un orientamento giurisprudenziale risalente e definitivamente superato (Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219095-01; Sez. 1, n. 38511 del 03/10/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222530-01; Sez. 5, n. 295 del 20/01/2000, Salvatore, Rv. 216220-01), non appare conciliabile con un'interpretazione sistematica della legge 15 maggio 1998, n. 151, che tenga conto non solo della portata fortemente innovativa delle modifiche introdotte alla previgente disciplina codicistica, ma anche di quelle, non meno incisive, che hanno riguardato l'ordinamento penitenziario. La ragione che giustifica l'esclusione del beneficio della sospensione automatica dell'esecuzione della pena, nei confronti di colui che si trovi in stato di custodia cautelare in carcere per lo stesso fatto oggetto della condanna da eseguire, deve essere ricercato nel permanere delle esigenze cautelari all'atto del passaggio in giudicato della sentenza - tali da sconsigliare l'adozione di un interlocutorio provvedimento interruttivo della carcerazione, pur sussistendo l'astratta possibilità di accesso a uno dei trattamenti penitenziari alternativi - e nella correlata finalità rieducativa di impedire dilni:Th:Ike l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare a uno dei regimi alternativi. Occorre, pertanto, ribadire che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di pena irrogata per altro titolo. Tale istituto, infatti, mira a impedire l'ingresso in carcere di quanti possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione, valorizzando un'esigenza, all'evidenza, insussistente nei riguardi di un condannato che già si trova ristretto in carcere, ancorché per titolo diverso da quello che deve essere eseguito (Sez. 3, n. 22500 del 12/03/2003, Buonomo, Rv. 224976-01; Sez. 6, n. 8498 del 09/01/2001, Natchev, Rv. 219096-01; Sez. 1, n. 4845 del 27/01/2005, Errico, Rv. 230963- 01).3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. C
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