CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 03/03/1958 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogli mento. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, difensore diPirri [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale, dell'[OSCURATO:PERSONA]' del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale, dell'[OSCURATO:PERSONA] dei foro di Patti, difensore di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Messina, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, ha condannato alle pene ritenute di giustizia - in relazione ai delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, contestati ai capi 132 e 133 della rubrica, ed in relazione a numerosi episodi di cessione e vendita di sostanze stupefacenti, come a ciascuno ascritti - i seguenti imputati, odierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di rituale impugnazione proposta dai predetti, la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 20/6/2024, nel confermare la pronuncia di responsabilità di tutti gli imputati sopra indicati, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto di cui al capo 47 dell'imputazione allo stesso ascritto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - in esso assorbito il reato di cui al capo 48) - con condanna del predetto imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa. Ha accolto la richiesta di concordato sulla pena, ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA], a cui ha aderito il P.M. Ha confermato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Alla stregua di quanto ritenuto dai giudici di merito all'esito della istruttoria compiuta, della prima organizzazione, contestata al capo 132), facevano parte, tra gli odierni imputati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Della seconda organizzazione, contestata al capo 133), facevano parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; a carico di ulteriori componenti dei due sodalizi, si precisa in motivazione, si era proceduto separatamente. 2. All'esito dei giudizi di merito, il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto accertata l'esistenza delle due organizzazioni criminose, dedite all'attività di detenzione, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti 2di vario tipo (specie cocaina, marijuana ed hashish), operanti con carattere sistematico e continuativo in provincia di Messina, la prima a far data dal 17 ottobre 2016 e fino al 22 febbraio 2022, la seconda a far data dal 2017 con condotta perdurante. La decisione risulta basata su un compendio probatorio costituito principalmente dagli esiti delle investigazioni effettuate dal personale operante di polizia, sostanziatesi in operazioni d'intercettazione, perquisizioni, sequestri e servizi di osservazione. Larga parte delle prove acquisite sono fondate anche sulla raccolta delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, appartenenti alle organizzazioni, che hanno scelto di collaborare con l'A.G. nel corso delle indagini. Ad avviso dei giudici di merito, le articolate investigazioni hanno permesso di ricostruire le attività illegali dei due gruppi criminali organizzati, i cui componenti, anche uniti da vincoli familiari, erano dediti in modo stabile e continuativo al traffico ed al commercio di sostanze stupefacenti in provincia di Messina. L'attività criminosa prevedeva l'approvvigionamento di rilevanti scorte di varie sostanze, la preparazione e ripartizioni in dosi dello stupefacente destinato allo spaccio, la rivendita al minuto della sostanza. Tale materiale probatorio, arricchito dalla scelta collaborativa anche di esponenti di vertice delle organizzazioni, nella specie dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], aveva permesso di individuare la loro composizione, il modus operandi sul territorio, il sistema di ripartizione degli illeciti proventi derivanti dalla lucrosa attività della vendita degli stupefacenti. 2. Avverso la pronuncia della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati indicati sopra, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] I) Erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. La Corte di merito avrebbe disatteso i rilievi difensivi esprimendo una motivazione del tutto carente e inadeguata. I giudici territoriali si sarebbero limitati a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, assumendo, in appena sei righe di motivazione, che risultano condivisibili le argomentazioni adottate dal Tribunale per escludere la sussumibilità dei singoli episodi di spaccio ascritti al ricorrente nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il discorso giustificativo sarebbe talmente generico da rendere la sentenza impugnata 3connotata da una motivazione inesistente o apparente, essendo priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Non è sostenibile che ci si trovi ai cospetto di una "motivazione per relationem", essendo le lacune argomentative presenti nella sentenza assolutamente radicali. La giurisprudenza di legittimità insegna come la motivazione "per relationem" sia consentita soltanto nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già esaminate e disattese nella sentenza di primo grado. II) Erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La sentenza impugnata meriterebbe di essere censurata nella parte in cui esclude la riqualificazione dei singoli episodi ascritti al ricorrente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. I giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità nella materia che occupa, astenendosi dal compiere una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Gli episodi contestati riguardano cessioni non particolarmente rilevanti sotto il profilo del dato ponderale, pienamente compatibile con un'attività di "piccolo spaccio". Gli introiti ricavati, non specificati, erano certamente ridotti e lo stupefacente di cui il ricorrente disponeva era idoneo a soddisfare un numero esiguo di acquirenti. III) Erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90. La Corte territoriale, conscia dell'eccessivo rigore dell'entità della pena inflitta in primo grado, ha ritenuto, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al concreto disvalore dei fatti, di rideterminare la sanzione irrogata dal primo giudice in quella complessiva di anni otto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, individuando la pena base in anni sei di reclusione per il reato già giudicato con sentenza irrevocabile ed operando un aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione per ciascuno dei venti reati in continuazione di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato nel presente giudizio. Tuttavia, non è stata fornita alcuna giustificazione in ordine alle ragioni poste a fondamento dell'entità degli aumenti come determinati. [OSCURATO:PERSONA] I) Erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, vizio di motivazione in relazione agli artt, 81, 133 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 309/90. 4La Corte territoriale avrebbe disatteso i rilievi difensivi, operando un generico rinvio al contenuto della sentenza di primo grado. Avrebbe così espresso una motivazione del tutto apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. M Violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90. L'impugnata sentenza meriterebbe di essere censurata nella parte in cui la Corte territoriaie, esternando una motivazione illogica e contraddittoria, non ha sussunto le condotte addebitate all'imputato nella fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. Mancherebbe ogni preliminare valutazione circa la ricorrenza di eventElli cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. L'assoluta mancata considerazione da parte dei giudici d'appello circa la portata decisiva delle acquisizioni probatorie risultanti dal processo inficia la completezza e la coerenza logica della sentenza, rendendola meritevole di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] I) Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62- bis cod. pen., 133, commi 1,2,3, cod. pen.; 74, comma 7, d.P.R. 309/90; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 62-bis, 133, commi 1,2 e 3, cod. pen. La sentenza impugnata merita censura nella parte in cui non ha riconosciuto all'appellante le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. La Corte ha trascurato di considerare una serie di positive circostanze che rendevano l'imputato particolarmente meritevole del beneficio richiesto. Avrebbe dovuto tenere conto dell'atteggiamento processuale del ricorrente, che ha scelto la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato; avrebbe dovuto considerare la condotta post delictum serbata da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha apportato un considerevole contributo per la celere definizione delle indagini in relazione ai numerosissimi episodi delittuosi oggetto del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], ammesso al programma speciale di protezione, a seguito della sua collaborazione ha fornito e sta tuttora fornendo un ampio, proficuo contributo per le indagini riguardanti le attività delittuose poste in essere dal clan mafioso di appartenenza. II) Concessione dell'attenuante di cui all'articolo 74, comma 7, d.P.R. 309/90 in misura non corrispondente alla massima estensione; eccessività della pena. 5La Corte di appeiio dopo avere vagliato con dovizia di particolari le dichiarazioni rese dal ricorrente, giunge a riconoscere la linearità e precisione del suo narrato, esteso e privo di contraddizioni intrinseche. Dato il giudizio positivo in termini di serietà e di importanza espresso con riferimento alla scelta di collaborazione intrapresa da [OSCURATO:PERSONA], facendo buon governo dell'art. 133 cod. pen., avrebbe dovuto maggiormente mitigare la pena eccessiva inflitta in primo grado, concedendo l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90 nella massima estensione e le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] I) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73, comma 1, e 1-bis d.P.R. 309/90; II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74, commi 1,2,3, d.P.R. 309/90; III) Mancanza )contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto la partecipazione dell'imputata all'associazione di cui al capo 133) già sulla base di indizi, senza considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], rammenta il difensore, è stata condannata per i reati di cui ai capi 122) e 133) della rubrica. Al capo 122) è addebitato all'imputata di avere, in concorso con il figlio [OSCURATO:PERSONA], ceduto sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha ritenuto che la sua partecipazione all'episodio fosse evidente in quanto era rimasta ad attendere il figlio in auto mentre questi si recava presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per effettuare la consegna della droga. Quanto al capo 133) della rubrica, [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di avere fatto parte dell'associazione criminale gestita dai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha fondato la condanna tenendo conto di diversi elementi: la ricorrente si interfacciava con i venditori di sostanze stupefacenti e provvedeva al pagamento dello stupefacente da avviare al commercio, come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; ha occultato spontaneamente uno zainetto contenente la droga quando il figlio [OSCURATO:PERSONA] è stato portato in caserma; ha effettuato viaggi a Catania per conto dell'associazione/ percependo una ricompensa; si è occupata del mantenimento dei figli durante la detenzione in carcere, recuperando denaro per conto loro. In relazione all'imputazione associativa la sentenza sarebbe affetta da diversi errori. Le circostanze valorizzate dalla Corte d'appello per dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione non sono sufficienti e idonee ai fini della dimostrazione dell'affectio societatis, non potendo da esse desumersi la consapevolezza e la volontà in capo alla ricorrente di far parte 6di un sodalizio criminale La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, per la sussistenza del reato, è necessario dimostrare lo stabile inserimento del sodale nell'organizzazione, la condivisione degli scopi criminali, il contributo attivo e consapevole all'interno del sodalizio. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda era in realtà marginale e subordinato ai figli, di cui la donna subiva la forte pressione psicologica, non accompagnato da una reale consapevolezza degli scopi dell'associazione. Illogica appare la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui considera assolutamente attendibili i collaboratori di giustizia — specie [OSCURATO:PERSONA] - che hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento dello stupefacente acquistato dal sodalizio. Parimenti carente è la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di cessione contestato ai capo 122) della rubrica: non è dimostrato che la donna sapesse che il figlio stava recapitando la droga, essendo rimasta ad aspettare in auto. Appare illogico il ragionamento posto a base del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, ex articolo 73, comma quinto, d.P.R. 309/90, in relazione a detto episodio. [OSCURATO:PERSONA] I) Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ritiene configurata l'ipotesi del cosiddetto consumo di gruppo in relazione all'episodio di cui al capo 26) della rubrica. Sul punto la stringata motivazione della sentenza impugnata pare erronea e meritevole di essere censurata. I giudici, nelle poche righe di motivazione, non si confrontano con le specifiche argomentazioni difensive esposte nei motivi di appello, fondate sui principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di uso di gruppo di sostanze stupefacenti, pacificamente ribaditi anche nelle successive pronunce della giurisprudenza di legittimità. Come è noto, è penalmente irrilevante l'ipotesi del consumo di gruppo di stupefacenti, sia in caso di mandato all'acquisto, sia in caso di acquisto comune. La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'individuare i presupposti necessari per il riconoscimento dell'ipotesi invocata: 1. l'acquirente deve essere uno degli assuntori; 2. l'acquisto deve avvenire, sin dall'inizio, anche per gli altri componenti del gruppo; 3. i mandanti dell'acquisto devono avere una identità certa e devono avere espresso la loro volontà di procurarsi la sostanza stupefacente per mezzo di uno dei componenti del gruppo. L'unica motivazione che sostiene il rigetto della richiesta difensiva riguarda la differenza tra i soldi raccolti dai due coimputati - pari a 130 euro - e la esigua somma di 5 euro che gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) mettevano da parte. 7Non si rinvengono nella laconica motivazione della sentenza impugnata ulteriori elementi ostativi alla riconducibilità della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] all'ipotesi de! consumo di gruppo. Gli stessi giudici territoriali riconoscono che alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto della sostanza parteciparono, oltre ad [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], ulteriori soggetti. Il tenore letterale delle conversazioni intercettate nell'autovettura non permette di affermare con ragionevole certezza che i 5 euro rappresentassero effettivamente un guadagno messo da parte. Il quadro logicamente desumibile dal tenore delle intercettazioni richiamate è di confusione e di agitazione; invero, più volte gli interlocutori continuano a tentare di effettuare calcoli aritmetici circa il denaro raccolto per l'acquisto di sostanza stupefacente in favore del gruppo ed ogni volta raggiungono risultati differenti. In ogni caso, pur ammettendo l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti del consumo di gruppo, non si comprende come i giudici territoriali possano ritenere penalmente rilevante, qualificandola come cessione, la condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un presunto guadagno di soli 5 euro. II) Contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui viene negata l'applicabilità della causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] sotto questo profilo la sentenza impugnata risulterebbe profondamente viziata e, quindi, meritevole di censura. La stringata motivazione fornita dalla Corte territoriale appare manifestamente apodittica e inconferente sotto sotto diversi profili. In maniera del tutto incomprensibile e incurante dei principi stabiliti in sede di legittimità, la sentenza esclude qualsivoglia rilevanza al dato riguardante l'esiguità del quantitativo della sostanza. Secondo pacifica e copiosa giurisprudenza della Corte di legittimità, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'articolo 73 d.P.R. 309/90 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti e nulla osta all'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. anche a seguito della riqualificazione del fatto nell'alveo del comma quinto dell'articolo 73. Sotto un secondo profilo, il provvedimento impugnato pare fare riferimento ad una presunta abitualità della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], ma l'argomento addotto risulta del tutto apodittico fino a ridursi ad una illogica congettura, perché l'unico elemento motivazionale fornito a supporto di tale dato è l'essersi la [OSCURATO:PERSONA] accompagnata ad [OSCURATO:PERSONA], noto spacciatore. L'odierna ricorrente intratteneva una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], pacificamente emersa nel corso del giudizio di merito. Ciò non può costituire ostacolo al 8riconoscimento dell'ipotesi della non punibilità, anche alla luce della condizione di tossicodipendenza dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo 133) della rubrica. La motivazione resa dai giudici di secondo grado è palesemente viziata da carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, in maniera assolutamente inadeguata, ricava il dato relativo alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dalle due diverse occasioni in cui egli ha avuto nella sua disponibilità sostanza stupefacente. Le circostanze evidenziate in motivazione a sostegno del decisum (disponibilità in due occasioni di sostanza stupefacente di diversa tipologia, disponibilità di attrezzatura necessaria per la coltivazione, partecipazione a vari reati contro il patrimonio in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con il quale divideva gli utili) sono del tutto inidonee a sostenere l'inserimento del ricorrente nella presunta associazione. Nello specifico la Corte territoriale avrebbe omesso totalmente di considerare: la mancata stabilità dell'ipotizzato sodalizio, la limitata durata temporale di esso e l'apporto meramente episodico offerto dall'imputato. Rispetto a tali elementi, nonostante l'espressa doglianza formulata dalla difesa nel relativo atto di impugnazione, la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione, limitandosi a fornire giustificazioni solo apparenti in ordine alla possibilità che i singoli fatti collegati ai reati fine possano essere ricondotti all'attività dell'associazione, anche alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non intratteneva rapporti con altri sodali diversi da [OSCURATO:PERSONA]. Risulta ancora del tutto sfornito di motivazione l'aspetto riguardante l'elemento soggettivo del reato e, quindi, la necessaria consapevolezza dell'imputato di appartenere al sodalizio contestato. II) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 61) e 64) della rubrica. La Corte territoriale ha escluso l'ipotesi della lieve entità, sostenendo che, pur non essendo stata accertata la quantità e la qualità dello stupefacente ceduto, non è possibile ritenere integrata l'ipotesi lieve alla luce del contenuto delle conversazioni intercettate, dove si parla di "facili guadagni", nonché alla luce delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva spiegato che ognuno / provvedeva a spacciare la droga per conto proprio. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui al capo 24) dell'imputazione. 9La sentenza impugnata, nei confermare le statuizioni di condanna di primo grado relativamente al capo 24 della rubrica, ha avallato una ricostruzione dei fatti che si fonda su una valutazione parcellizzata e illogica del compendio probatorio, in palese violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dalla Corte di legittimità in materia di prova indiziaria. La Corte messinese, al pari del giudice di primo grado, ritiene responsabile l'odierno ricorrente in ordine a detto episodio sull'assunto che egli, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], abbia acquistato sostanza stupefacente per poi cederla a [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione viene tratta in modo apodittico da un frammento delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e da una lettura decontestualizzata delle intercettazioni ambientali. I giudici sarebbero incorsi in un travisamento del significato del contenuto della intercettazione richiamata in motivazione, intervenuta in data 1 agosto 2017. [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni dei coimputato e collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], lungi dal confermare la tesi accusatoria, la indeboliscono. La motivazione della sentenza impugnata ignora completamente quanto stabilito in sede di applicazione di misura cautelare dal G.i.p., il quale aveva escluso !a gravità indiziaria con riferimento al capo 24) della rubrica. Dal compendio probatorio costituito dalle conversazioni intercettate in ambientale e dalle dichiarazioni del collaboratore si ricava in modo patente che gli imputati si recarono insieme a Messina per acquistare sostanza stupefacente destinata ad un uso personale, anche per conto del [OSCURATO:PERSONA]. L'uso personale trova peraltro riscontro nella condizione di tossicodipendenza degli imputati, che emerge ictu °culi dalle indagini investigative e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. II) Violazione di legge, motivazione manifestamente illogica e carente in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 67) della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 67) la sentenza impugnata presenta gravi carenze e incongruenze motivazionali. La Corte d'appello, sulla scia del ~A, '4 4iiir primo giudice, fonda la declaratoria di nonostante la laboriosa indagine della polizia giudiziaria, sulle sole risultanze di un'intercettazione telefonica, suscettibile di differenti interpretazioni, atteso il carattere generico e non chiaramente decifrabile del suo contenuto. Non è certa la identificazione del fornitore dello stupefacente nell'episodio in questione. la Corte territoriale identifica in [OSCURATO:PERSONA] il fornitore dello stupefacente, omettendo di valutare la conversazione precedente, in cui 10l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] contatta li suo l'ornitore chiamandolo "ingegnere" e fissando un appuntamento presso la concessionaria Ford di Milazzo. L'intercettazione non consente di determinare l'identità dell'interlocutore e non vi è alcuna ragione logica per ritenere che [OSCURATO:PERSONA], non sapendo di essere indagato né intercettato, abbia usato un nome in codice per rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non solo non spiega perché lil'ingegnere ll debba essere identificato in [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce nemmeno perché l'appuntamento per la cessione dello stupefacente sia stato fissato in un luogo diverso da quello ritenuto rilevante, ossia il centro estetico della fidanzata dell'imputato. La sentenza impugnata valorizza anche una successiva conversazione del 18 ottobre 2017, in cui si discuterebbe di un debito di 100 euro quale elemento di riscontro dell'avvenuta cessione. In tale captazione [OSCURATO:PERSONA] ricorderebbe a [OSCURATO:PERSONA] il precedente debito di 100 euro, mentre [OSCURATO:PERSONA] gli rappresentava che erano stati consegnati solo 0,7 grammi invece di uno. Ebbene, detta conversazione si riferisce ad un'altra vicenda e non può servire ad avvalorare l'episodio contestato al capo 67) della rubrica. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello ha errato nel negare l'applicazione dell'istituto invocato. Un'adeguata valutazione delle evidenze rappresentate avrebbe dovuto indurre, attesa le complessive modalità dei fatti e l'inoffensività della í Po q i li,' 4 1condotta, a ravvisare negli episodga-fticao 13r=b7s La motivazione sul punto è carente e in contrasto con i principi di diritto affermati in sede di legittimità: la Corte di merito ha omesso di effettuare una valutazione concreta e specifica della condotta, ricorrendo a mere formule di stile. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen. per mancato riconoscimento della circostanza attenuante dei danno di speciale tenuità. La Corte d'appello ha negato il riconoscimento dell'attenuante in parola esprimendo una motivazione giuridicamente errata e manifestamente illogica. Nel respingere ia richiesta difensiva ha omesso di valutare nel merito la sussistenza dei presupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. Occorre evidenziare che, di fronte a una specifica richiesta, il giudice di merito ha l'obbligo di fornire una risposta motivata e argomentata, verificando in concreto ia speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito, sia dell'evento dannoso o pericoloso. Nei caso di specie, il 11quantitativo modesto della sostanza, la ridotta circolazione di danaro e i guadagni dei tutto limitati costituivano elementi concreti che imponevano una valutazione positiva sulla concessione dell'attenuante invocata. V) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 -bis e 133 cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena. La sentenza impugnata è viziata per totale carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già specificamente richieste con i motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 cod. proc. pen.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90; mancata assoluzione dell'imputato. La Corte d'appello di Messina, pur avendo correttamente operato la riqualificazione dell'episodio di cui era chiamato a rispondere l'imputato nella fattispecie di lieve entità e disposto l'assorbimento del capo 48 nel capo 47, ha espresso una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, violando anche le norme che presiedono alla valutazione delle prove. Dai dialoghi intercettati, richiamati in motivazione, emerge chiaramente !a destinazione della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato e dagli altri occupanti deila vettura nella quale erano state attivate le intercettazioni ad un uso condiviso della compagnia. La Corte territoriale fonda il proprio convincimento sulla finalità di spaccio della sostanza, valorizzando, in modo acritico, ia successiva dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo che il quantitativo caduto in sequestro fosse incompatibile con l'uso personale dei due coimputati. Così argomentando, il giudice d'appello incorre nello stesso errore del primo giudice, valutando in modo parcellizzato gli indizi e omettendo di considerare il robusto compendio probatorio - di segno contrario - ampiamente dedotto nell'atto d'appello. In occasione dell'acquisto vi fu una colletta tra gli occupanti della vettura: la captazione ambientale dei 14 luglio 2017 dimostra inequivocabilmente che, a bordo della vettura monitorata, [OSCURATO:PERSONA] raccolse il denaro dei presenti. Tale circostanza dimostra l'acquisto di gruppo per un consumo condiviso della sostanza, del tutto incompatibile con una ipotesi di spaccio. Dall'intercettazione emerge che le due ragazze presenti nella vettura, scese dall'auto, consumarono io stupefacente, mentre [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente si allontanavano per andare a prendere anche "erba". Le suddette circostanze hanno valore dirimente ai fini della esclusione della fattispecie 12riconosciuta: le captazioni provano, infatti, che parte della cocaina acquistata è stata immediatamente consumata dalle ragazze presenti nel gruppo, una volta giunte presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Questo elemento fattuale, ignorato dalla Corte territoriale, corrobora la tesi dell'uso di gruppo e smentisce che l'intera quantità fosse nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] per una futura cessione. II) Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. la Corte d'appello di Messina pur avendo correttamente riqualificato la condotta Pscritta al ricorrente nella fattispecie di lieve entità, ha negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di una motivazione che deve ritenersi manifestamente illogica e contraddittoria. Le circostanze riguardanti la modalità della condotta, la pluralità di sostanze e la presunta destinazione a terzi della droga, che la Corte ha ritenuto non ostativt alla riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, vengono richiamate per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la qualificazione del fatto di lieve entità presupponga una valutazione globale degli indici normativi, che porti a considerare l'attività, nel suo complesso, di minore portata. La Corte d'appello, riconoscendo tale qualifica / ha implicitamente ammesso che la condotta dell'imputato fosse caratterizzata da una ridotta offensività. Risulta pertanto contraddittorio che i medesimi elementi vengano poi considerati per negare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. III) Violazione di legge in relazione all'articolo 62 n. 4 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno /13~9 di speciale tenuità. La Corte di appeilo ha rigettato la richiesta di applicazione dell'attenuante in parola con motivazione laconica e assertiva. La motivazione è carente e contraddittoria rispetto alle premesse logiche poste dalla stessa Corte. L'aver qualificato il fatto di lieve entità implica il riconoscimento di una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore, con una ridotta circolazione di merce e di denaro. La sentenza impugnata non offre alcun elemento per sostenere che il profitto derivante dalla cessione degli esigui quantitativi caduti in sequestro potesse eccedere la soglia della speciale tenuità. Le regole di comune esperienza suggeriscono che il lucro ricavabile dalla vendita sarebbe stato del tutto modesto, in linea 13alcune delle condotte di spaccio contestate all'imputato sono state realizzate per fare uso personale o ,-.1; gruppo della sostanza e, in ogni caso, per realizzare vantaggi economici personali. Manca in sentenza ogni indagine riguardante la consapevolezza e la volontà del ricorrente di fare parte e di operare in un più ampio contesto associativo e di agire per favorire il fine specifico dell'associazione. Neppure i collaboratori di giustizia hanno descritto condotte riferibili all'imputato da cui fare discendere l'intraneità all'associazione criminosa. II) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla dedotta mancanza del dolo in relazione ai singoli episodi ascritti al ricorrente; mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La sentenza impugnata è altresì censurabile in relazione all'intervenuta condanna riguardante le singole ipotesi di reato afferenti alla contestazione di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 30, 105, 114, 119 della rubrica). In relazione a detti capi non vi è certezza in ordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse detenuto e ceduto sostanza stupefacente. In ogni caso, in presenza di quantitativi non identificati, la torte di merito avrebbe dovuto riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. III) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; IV) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio della sospensione condizionaleConseguentemente alla positiva valutazione prognostica circa il futuro comportamento dell'imputato, disattesa dalla Corte d'appello, avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche e la pena avrebbe dovuto essere diminuita. L'eccessivo trattamento sanzionatorio, tenuto conto pure del lungo tempo trascorso dai fatti, contrasta con le finalità assegnate alla pena dal tagt'd nostro ordinamento. La sentenza è affetta da vizi nc e per l'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenzia che l'imputato annovera un'unica condanna per un delitto commesso molti anni addietro. Per le medesime ragioni l'imputato avrebbe dovuto essere condannato ad una pena inferiore agli anni due, in modo da poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 15con la finalità descritta dai coimputato [OSCURATO:PERSONA] di "racimolare" i soldi per una vacanza. IV) Violazione di legge in relazione all'articolo 62-bis cod. pen., carenza di motivazione sul punto. La Corte d'appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi favorevolmente valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse circostanze. Tale motivazione è censurabile sotto un duplice profilo: da un lato si omette di considerare gli elementi positivi evidenziati dalla difesa, dall'altro si svaluta l'apporto dichiarativo dell'imputato. Ricorrevano plurimi elementi positivi ai fini del riconoscimento del beneficio, quali la personalità dell'imputato, il suo stato di tossicodipendente e la minima gravità del fatto, come cristallizzata all'esito della riqualificazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90. La motivazione della sentenza impugnata appare censurabile in quanto il suo iter logico giuridico è contraddittorio e contrastante con le emergenze probatorie acquisite in atti, le quali, se correttamente valutate, avrebbero consentito di escludere la intraneità dell'imputato nell'associazione maiavitosa oggetto di contestazione. Le argomentazioni della Corte territoriale si rivelano intrinsecamente generiche e carenti del necessario confronto con le prove; il convincimento dei giudici si basa su formule assertive e sostanzialmente apodittiche. La Corte di merito ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe, deputato all'attività di custodia, procacciamento e successiva cessione dello stupefacente nell'ambito dei sodalizio, omettendo tuttavia di considerare come i rapporti intrattenuti con i presunti sodali fossero determinati solo da ragioni amicali e solo per soddisfare i bisogni collegati all'uso personale dello stupefacente. Il collegio ha ritenuto erroneamente che la principale fonte di prova a carico del ricorrente fosse rappresentato dal compendio intercettativo; in realtà, deve escludersi che dette intercettazioni possano risultare conducenti ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato anche in relazione al sordomutismo da cui lo stesso imputato è affetto. Si deve anche aggiungere come l'imputato non abbia offerto alcuno stabile contributo in favore dell'attività associativa. La Corte ha trascurato la dirimente circostanza che 14I) Violazione di legge e insufficienza della prova quanto alla qualificazione del reato cP associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/1990). La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonostante - secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità - manchi la prova di un vincolo associativo stabile e duraturo e della consapevole e condivisa programmazione di più condotte finalizzate al narcotraffico, elementi imprescindibili per la ricorrenza del delitto di cui si tratta. Quanto alla posizione della imputata, la sentenza impugnata non contiene una motivazione idonea a rendere conto degli aspetti più significativi per la dimostrazione del suo inserimento nell'associazione. Non risulta dalla sentenza: 1. che la ricorrente abbia avuto un ruolo nell'organizzazione che garantisse la vita del sodalizio o la prosecuzione del programma criminoso; 2. che la condotta serbata dalla ricorrente fosse funzionale alla realizzazione del fine illecito dell'organizzazione (il traffico stabile di stupefacenti); 3. che esistesse una ripartizione di compiti, ruoli e gerarchie nell'ambito della compagine. I; ristretto arco temporale in cui si è svolto il fenomeno e la mancanza di una stringente prova di un accordo criminoso tra gli autori dei singoli episodi depongono per condotte qualificabili in termini di concorso nei reati. La giurisprudenza di legittimità ravvisa l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella dei concorso, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, nell'elemento organizzativo: la condotta punibile a titolo di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti presuppone l'esistenza di una struttura organizzata stabile, che consenta la realizzazione di un programma criminoso indeterminato, elementi non rinvenibili in atti. II) Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego deile circostanze attenuanti generiche. In sede di gravame, la difesa aveva formulato richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la posizione personale dell'imputata, la sua condotta processuale, l'assenza di precedenti rilevanti, elementi che giudice di merito avrebbe dovuto valutare specificamente. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta senza indicare alcuna ragione - neppure sommaria - idonea a giustificare il diniego, ovvero non ha considerato puntualmente gli elementi favorevoli dedotti dalia difesa, limitandosi a richiamare la gravità astratta dei fatti. 16III) Errata appiicazione e omissione di motivazione in ordine alla invocata derubricazone del reato associativo nell'ipoesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990. La ricorrente aveva, in subordine, richiesto la derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. La Corte d'Appello non ha motivato adeguatamente il diniego; non ha, infatti, indicato perché le modalità e le quantità di stupefacente trattate non consentissero l'applicazione della fattispecie attenuata. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena. A fronte della richiesta della ricorrente di applicazione della pena nel minimo edittale, del riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione della condotta processuale, la Corte d'appello ha irrogato la pena di anni 6 di reclusione, senza motivare adeguatamente la scelta del quantum di pena irrogata. 3. All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre osservare come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia scelto di definire la sua posizione accedendo ai c.d. concordato in appello, rinunciando a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello riguardante la rideterminazione della pena. La Corte d'appello, accogliendo il concordato proposto, ha deciso in termini conformi alla richiesta delle parti, esprimendo una motivazione funzionale allo scopo di dare attuazione all'istituto. Come è noto, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 dei 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Le ragioni di doglianza proposte dal ricorrente - riguardanti l'asserita carenza di motivazione deila sentenza, la mancata riqualificazione dei fatti 17nella fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R., 309/90 e la mancata considerazione di eventuali cause d'immediato oroscioglimento, in violazione dell'art. 129 cpv, cod. pen, — non rie7Y.:rano nei r?;."-nerus clausus dei motivi deducibili in questa sede. La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che, a seguito della reintroduzione del c,d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (ex rnultis Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853:"A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1 ; comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutílizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia"). Egualmente, con riferimento alla dedotta mancata riqualificazione dei fatti, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello accedendo al concordato, la cognizione del giudice è limitata esclusivamente ai motivi non oggetto di rinuncia, riguardanti il solo trattamento sanzionatorio, onde verificare che la pena non sia illegale [cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196:"E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito de! concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc, pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. 18proc. pen., resta applicabiiè ali'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la si:stanzi:3,1e i'ipi .oposizione del precedente strumento deflattivo)]. Il ricorso, pertanto ; clave essere dichiarato inammissibile. 2. Sempre in via preliminare, rispondendo alle doglianze comuni a molti ricorrenti sulla lamentata inadeatezza, insufficienza e carenza della motivazione espressa nella sentenza impugnata, occorre richiamare l'orientamento costante espresso in sede di legittimità, in base al quale, in caso di "doppia conforme" affermaiL:ne di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appeilo si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità e della completezza della motivazione (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250; .Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto, sia nelle parti non oggetto di specifiche censure difensive, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estende alla verifica circa la congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, sempre secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato, ;e ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente cani fatto decisivo ai fini delle soluzioni adottate. Pertanto, in tal caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e la ricostruzione fornita dal giudice nella sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri, Rv«254107. Sez 3, n.7405 del 15/01/2015, Rv.262423). 3. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del vizio 19della carenza di motivazione è- 3:-3pe.cli- .kc. Come detto nel paragrafo precedente, la sentenza di primo grado e quella di appello, nei caso di c.d. "doppia conforme", per giurisprudenza pacifica di questa Corte, si integrano vicendevolmente. E' quindi ammessa la motivazione per relationem quando il giudice di appello mostri di condividere le argomentazioni prospettate dal primo giudice. La difesa ha fatto valere il iamentato vizio genericamente, senza indicare, in modo puntuale, quali ragioni proposte in appello siano state trascurate nella motivazione della sentenza impugnata con rilievo decisivo ai fini della disarticolazione del discorso giustificativo. Al riguardo, non è superfluo rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la prospettazione di criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non possa comportare l'annullamento delL decisione per vizio di motivazione, potendo essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica riguardante la globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato un argomento decisivo dell'impianto decisionale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227). 3.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del cattivo governo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di merito, nel rigettare la richiesta difensiva rha richiamato le argomentazioni illustrate dal primo giudice, che, nell'analizzare e prendere in considerazione ciascuno dei venti episodi ascritti al ricorrente, ha ritenuto, in considerazione della natura della sostanza stupefacente e della continuità delle cessioni, che i fatti non potessero essere sussunti sotto la fattispecie della lieve entità (si veda quanto argomentato a pag. 285 della sentenza di primo grado, dove si pone in rilievo il fatto che i reati di cessione di cui si è reso responsabile il ricorrente - nel periodo in cui fu interessato dalle indagini - si ripetevano più voite nel corso della stessa serata e durante la stessa notte, mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava, peraltro, sottoposto al regime degli arresti domiciliari). La giustificazione a corredo della decisione è incentrata non sul dato ponderale, aspetto su cui si sofferma la difesa, ma sulle caratteristiche della condotta serbata dall'imputato, coerentemente desunte dalle emergenze processuali, neppure contestate nel ricorso, che attestano la pratica abituale del commercio di cocaina da parte del ricorrente. Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza 20assolutamente prevalente, i'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sa,22jc:n3t::; 01J attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuos: previst daUo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espr ,:ssame7fte dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 51063 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale ; oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità riel fatto implica una valutazione complessiva degli element; della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto. Sebbene la giurisprudenza di questa Corte affermi che non è incompatibile con il riconoscimento della fattispecie della lieve entità Io svolgimento di un'attività di spaccio continuativa, si è comunque osservato che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, qualora le singole cessioni di una quantità anche modesta, o non accertata, di droga costituiscano manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, fornendo una esaustiva giustificazione sul punto. In sentenza si è dato preponderante rilievo alle modalità della condotta, alle circostanze dell'azione ed al fatto che il ricorrente fosse dedito allo spaccio di cocaina, sostanza maggiormente dannosa per la salute pubblica. Le plurime cessioni realizzate durante la stessa serata o nottata sono indicative di una costante disponibilità deila sostanza stupefacente e della capacità del ricorrente di una diffusione non occasionale o episodica della droga; il fatto che egli si trovasse agli arresti domiciliari è circostanza indicativa dell'inserimento del predetto in circuiti criminali del mondo della droga capaci di rifornirlo anche in condizioni di detenzione. 3.3. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di cui capi 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 16), 17), 19), 20), 21), 22), 24), 26), 27), 29), 58) e 127). Si tratta di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente d; tipo cocaina, accertati da febbraio 2017 a luglio 2017, sui quali si è puntualmente soffermato il giudice di primo grado. 21Ritenuta la continuazione tra detti reati e quelli decisi con sentenza della Corte di appello di Messina del 10/12/2018, irrevocabile 11 19/09/2019, l'imputato è stato condannato alla pena complessiva di anni otto, mesi cinque, giorni dieci di reclusione. La Corte territoriale, avvertita la necessità "di adeguare la pena al concreto disvalore dei fatti" ha individuato la pena base in anni sei di reclusione per I reato già giudicato con la sentenza irrevocabile ed ha operato un aumento di mesi quattro di reclusione per ciascuno dei venti reati in continuazione. La difesa si duole della carenza di motivazione posta a fondamento del quantum della pena inflitta per ciascun reato satellite (motivo terzo di ricorso). Ebbene, anche l'ultima doglianza è inammissibile. Non ignora il collegio i principi espressi dalle Sezioni Unite Pizzone in tema di motivazione degli aumenti stabiliti a titolo di continuazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), in base ai quali si impone al giudice di merito, nella determinazione della pena, non solo di individuare la pena base per il reato più grave, ma anche di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Deve tuttavia osservarsi come, in base a consolidato orientamento di questa Corte, ribadito anche successivamente alla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. - in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati - ed ove i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, non sussista un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento (ex muitis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 2840051"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso dei potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."). Detto orientamento si attaglia al caso in esame; del resto, un'attenta lettura della richiamata sentenza Pizzone rivela come le Sezioni Unite abbiano precisato che l'onere motivazionale debba essere graduato in relazione all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione. Nel caso che occupa la misura degli aumenti a titolo di continuazione, contenuta in termini modesti per ciascun reato satellite, è evidentemente rispettosa dei limite stabilito dall'art. 81, comma 1, cod. pen., sicchè deve ritenersi sufficiente Il richiamo, anche implicito, ai criteri dell'equità e della 22congruità per giustificare la decisione (da ultimo si veda Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisí, Rv, 288500"In tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in re!a;lione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità dei giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui ali'ait 133 cod. pen."). 4. Inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere innanzitutto evidenziato che «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sersi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). In sostanza, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460; nello stesso senso Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). La Corte territoriale, con argomentazioni immuni da censure, ha ritenuto che non fossero individuabili nel comportamento serbato dal ricorrente elementi di positiva valutazione oltre a quelli che avevano già giustificato il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. Il motivo, 23dunque, è destituito di fond.,--2mente. Per altro verso, il .atto che l'imputato abbia definito la sua posizione nelle forme del rito abbreviato è circostanza che non rileva ai fini del riconoscimento del benef- cio (cfr. Sez.. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]°, Rv. 277271:"In tema dl determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazior.e ciaq!e tir.;:cstanze attenuanti generiche non può - fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario; la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato"). 4.2. Parimenti inammissibile è :; secondo motivo di ricorso. La determinazione della pena, per costante, pacifico orientamento di questa Corte è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale, per giustificare il trattamento sanzionatorio prescelto - ove la pena sia contenuta nell'ambito della media edittale - non è tenuto a fornire una motivazione specifica. Al riguardo si è precisato come sia inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Il medesimo principio vale in relazione alle diminuzioni di pena previste per le circostanze attenuanti, rimesse alla discrezionalità del giudice (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851:"La graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.). Pertanto, anche la censura riguardante il qua ntu rn della diminuzione di pena collegato al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90 è destituito di fondamento. 5. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni poste a fondamento dei decIsLirn sono le doglianze proposte in favore della ricorrente. La partecipazione della imputata all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, contestata al capo 133) dell'imputazione, è stata validamente 24desunta da una serie di circ3st3r;ze più dettagliatamente indicate nella sentenza di primo grado, la cui i'.'ioi:ivazione è stata condivisa dalla Corte di appello. Perché ricorra il delitto in esame occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo Fra tre o più persone allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra i_ìuei-Jii previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, che può essere anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. Dell'associazione contestata al capo 133) della rubrica, nella quale i giudici di merito hanno correttamente riconosciuto gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (si vedano le pagine 274 e seguenti della sentenza di primo grado), facevano parte i fratelli [OSCURATO:PERSONA] - i quali hanno entrambi inteso collaborare con la giustizia, fornendo un importante contributo ai fini della ricostruzione della vicenda che occupa — la madre di costoro, [OSCURATO:PERSONA] e, tra gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] (v. infra paragrafo 7). Significativi elementi in ordine alla esistenza dell'associazione sono stati desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle stesse dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rese dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel contribuire alla interpretazione dei significato delle numerose conversazioni registrate, hanno permesso di accertare le modalità operative del sodalizio. Un ulteriore contributo è derivato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che, durante il periodo di frequentazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], ha assistito a numerosissimi atti di cessione di sostanze stupefacenti a giovani di Milazzo. Ha poi riferito che [OSCURATO:PERSONA], con cadenza settimanale o bisettimanale si riforniva di consistenti quantitativi di stupefacente da "i montanari"- ossia dai gruppo di [OSCURATO:PERSONA] - dai cui acquistava dai trecento ai cinquecento grammi di marijuana alla volta, pagando un prezzo molto conveniente. [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni riguardanti l'organizzazione, riferendo di avere spacciato con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2020 e di avere potuto constatare che i proventi dell'attività delittuosa erano gestiti dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. Non sono sfuggiti ai giudici di merito pertinenti riferimenti a fatti ecircostanze indicativi deWesistenza ciecili elementi costitutivi del reato, non limitati alla reiterazione deie atv d spaccio a cui erano stabilmente e continuativamente dediti gH appartenenti all'associazione. Non solo vi era una intercambiabilità di ruoli tra gli associati, che consentiva all'organizzazione di funzionare senza ostacoli in caso di impedimenti, ma vi erano forme di sostentamento dei sociali detenuti in carcere ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), manifestazione tleica della esistenza dell'associazione. Circa l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione de quo, è d'uopo rammentare come la condotta di partecipazione ex art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 possa assumere forme e contenuti diversi; trattandosi, per pacifica giurisprudenza di legittimità, di un reato a forma libera, è necessario e sufficiente che il soggetto agente compia una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purché consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo [Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139:"La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice: (La Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza defl'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante)]. Ebbene, risulta dalle emergenze probatorie richiamate nella motivazione della sentenza di primo grado come la ricorrente prendesse parte attiva nei traffici di stupefacenti a cui era dedito il sodalizio. Particolarmente significativa risulta al riguardo la conversazione intercettata con l'ex marito, riportata a pag. 277 della sentenza, in cui la donna parla dell'uso del bilancino e dei numerosi viaggi effettuati per procurare lo stupefacente all'organizzazione, in cambio dei quali riceveva trecento euro, compenso che ella riteneva troppo basso. Sempre la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento dei fornitori (cfr. quanto riportato a pag. 275 della sentenza di primo grado, in cui [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva riscuotere somme di danaro legate alla fornitura di stupefacenti, chiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] se dovesse andare da lui o dalla madre) ed alla custodia dello stupefacente (si veda quanto riportato a pag. 276 della sentenza di primo grado circa l'episodio dell'occultamento dello zaino di [OSCURATO:PERSONA], contenente sostanza stupefacente, in occasione del fermo di questi). 265.2, A fronte di tali argomentazioni, tutte conducenti ai fini della dimostrazione della penale responsabi;ità dell'imputata in ordine alla sua partecipazione al sodalizio; la difesa contrappone una diversa ricostruzione dei fatti ed un'alternativa interpretazione delle emergenze probatorie, sostenendo come la ricorrente non fosse consapevole di apportare un contributo alla esistenza del sodalizio, avendo agito in una situazione di sudditanza psicologica nei confronti dei figli. I rilievi difensivi si •ppeesd2no del tutto generici: la lamentata assenza del requisito dell'affectio societatis, nelle pur stringate motivazioni dei giudici di merito, trova immediata smentita nella conversazione sopra richiamata, in cui la ricorrente, dopo avere elencato all'ex marito i numerosi viaggi per il trasporto dello stupefacente, si doleva della esiguità del compenso che le veniva corrisposto, dicendog!i che av,--e-hbero dovuto darle "almeno mille". Si evince dal tenore della conversazione come la ricorrente non solo contribuisse attivamente alla vita del sodalizio e ne condividesse gli scopi, ma coltivasse un'aspettativa di guadagni anche maggiori nell'ambito dell'attività svolta per l'organizzazione, suscettibile di rivelare il suo attaccamento alla conservazione del programma criminoso. E' d'uopo rammentare che in questa sede non possono essere prospettate questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processua:i, in quanto simili indagini esulano dai poteri attribuiti al giudice di legittimità. In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv, 216260 - 01). Ne consegue che, una volta che il giudice abbia offerto una logica motivazione, coordinando gli elementi sottoposti al suo esame in modo coerente e non contraddittorio, come avvenuto nel caso in esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o 27interpretazione. Le dichiarazioni de ecl!abora.Ri.-1, su cui si appuntano le critiche difensive, assumono un ru(A non dirimente ai fini della esclusione della responsabilità dell'imputato.. fl fatte che i figli della donna ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) abbiano negato la partecipazione della madre al sodalizio, si legge nella motivazione della sentenza d'appello, trova ragionevole spiegazione nel tentativo •d scaciionaria per un comprensibile sentimento d'affetto. Le loro dichiarazioni, tutta'ila, non sono idonee a scardinare le risultanze delle intercettazioni, che, si rammenta, costituiscono una prova diretta dei fatti. 5.3. Congrua nella esplicazione del fatto e corretta in diritto deve ritenersi la motivazione offerta dai giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto dimostrata la responsabilià della ricorrente con riferimento all'episodio contestato al capo 122) della rubrica. La difesa si limita a sostenere come l'apparato argomentativo a sostegno della condanna per questo episodio sia illogico. Diversamente da quanto opinato dalla difesa, i giudici di merito danno conto in maniera soddisfacente della responsabilità dell'imputata, valorizzando le modalità del fatto: la [OSCURATO:PERSONA], la quale, come detto in precedenza, era pienamente inserita nelle dinamiche del sodalizio, si prestò ad accompagnare il figlio in auto per la consegna dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] disse alla madre di attenderlo in una traversa laterale a motore spento. Le particolari accortezze impiegate dai due nella consegna dello stupefacente hanno logicamente indotto i giudici a ritenere che il quantitativo recapitato non fosse esiguo, escludendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Trattasi di argomentazioni logiche, non suscettibili di essere censurate in questa sede. 6. [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo motivo di doglianza, versato sostanzialmente in fatto, la difesa non si confronta con le motivazioni conformi delle sentenze di merito, che hanno valorizzato il contenuto della conversazione intercettata nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 agosto 2017 per escludere l'invocato uso di gruppo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo della vettura del primo, si 28recavano a Messina per acquistare cocaina, raccogliendo nel percorso il danaro di coloro che avevano commissionato la fornitura (si veda pagina 91 della sentenza di primo grado, in cui è riportata la conversazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del dialogo [OSCURATO:PERSONA] dice che 0,5 grammi erano per [OSCURATO:PERSONA] e 0,3 grammi per 'quelli di Milazzo"). Si comprende dal tenore del dialogo, come rimarcato dai giudici di merito, che non si trattava di un "consumo di gruppo": raccolta la somma di 130 euro, [OSCURATO:PERSONA] esorta [OSCURATO:PERSONA] a mettere da parte 5 euro, circostanza che dimostra la sussistenza della cessione a terzi di sostanza stupefacente dietro compenso, sia pure di entità minima; inoltre il riferimento a "quelli di Milazzo", rende incerta la identità dei destinatari dello stupefacente. Le circostanze evidenziate validamente escludono la ricorrenza dei presupposti d consumo di gruppo, che implica una preventiva acquisizione comune della sostanza e una condivisione di essa tra i partecipanti, non certo un acquisto dietro corrispettivo economico. (Sez. 4, n. 35682 del 10/07/2007, Rv. 237776). La Corte di merito ha dunque correttamente escluso l'uso di gruppo, facendo buon governo del principio, più volte ribadito in questa sede, secondo cui ricorre l'istituto invocato, sub specie di mandato all'acquisto, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dalitinzio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961; si veda pure Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv. 259285, in cui si afferma che l'ipotesi di cui si tratta richiede la prova della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti del gruppo; della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo; dell'immediatezza degli effetti deiflacquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi). 6.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce dell'accertato disvalore del fatto, in ragione delle modalità della condotta e del contesto nel quale si inserisce l'episodio, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. La motivazione espressa dalla Corte di merito sul punto non è 29meritevole di essere censurata [cfr. pag. 37 della sentenza impugnata:"Né la condotta appare connotat.a da quella minima offensività richiesta dall'art. 131 bis c.p. per escludere !a punibtà ed addivenire ad una pronuncia assolutoria in quanto, al di là dei dato quantitativo (già considerato per inquadrare il fatto nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art 73 dei D.P.R. n. 309/90), le modalità dell'azione e, in particolare l'essersi la [OSCURATO:PERSONA] accompagnata ad [OSCURATO:PERSONA] - noto spacciatore e considerato a capo del sodalizio di cui al capo 132) denota una certa dimestichezza della predetta con persone ben inserite nell'ambiente del narcotraffico, che non consente di ritenere l'episodio contestato di speciale tenuità"] Trattasi di giustificazione non affetta da manifesta illogicità, coerente con le emergenze processuali rappresentate in motivazione, che non può essere rivisitata in questa sede, non essendo consentito alla Corte di legittimità di pronunciarsi su aspetti valutativi di merito. La sentenza si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 dei 25/2/2016, Tushaj, Rv, 266590), Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod, pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Il motivo di doglianza sul punto è manifestamente infondato in quanto, oltre a risultare declinato in fatto, assegna alla giustificazione offerta dalla Corte di merito un significato differente rispetto a quello apprezzato in sentenza: la difesa, infatti, sostiene che la Corte di merito abbia evocato, ai fini del diniego, una sorta di abitualità della condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, con motivazione logica e coerente, la Corte territoriale ha inteso dare rilievo alle modalità dell'azione, indicative di un inserimento della imputata in circuiti criminali dedit ai traffico di stupefacenti (la ricorrente si era accompagnata ad [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio contestato al capo 133 della rubrica; l'acquisto dello stupefacente - per la successiva rivendita e cessione - fu effettuatt presso il coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si trovava 30al momento del fatto al ,;1 i arat miciiia ri , circostanza conosciuta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto palesta daío sUlisso [OSCURATO:PERSONA] nel corso del colloquio registrato in auto). Ebbene, per quanto d; interesse in questa sede, l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. postuia ch In riondotta sia particolarmente esigua, non solo con riferimento al quantitatívb delL) stupefacente illecitamente detenuto (che deve essere di entità minima), ai corrispettivo richiesto o conseguito (che deve essere assoluté_-J2ei.i-L: scurabile o inesistente, come nel caso di una cessione gratuita), ma anche in relazione alle modalità della condotta, comprensive delle circostanze den'szione, le quali devono denotare un'assoluta occasionalità e la mancanza di relazioni con ambienti collegati al mercato degli stupefacenti, sì da ren A-e immeritevole di pena il fatto reato perché espressione di una offensività pressoché nulla. 7. [OSCURATO:PERSONA] e, 9 I I rilievi irffl quali la difesa si duole della sussistenza del sodalizio e della partecipazione ad esso del ricorrente, genericamente posti, sono inammissibili. La Corte d'appello, nella pur stringata motivazione, ha ricordato come daile risultan7e processuali risultasse lo stretto collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], il quale era a capo dell'organizzazione contestata al capo 133) della rubrica. La partecipazione al sodalizio è stata poi desunta dalla consumazione dei reati fine, realizzati sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e daHa circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse deputato alla custodia dello stupefacente, deponendo in tal senso il ritrovamento nella sua dimora di grammi 471 di marijuana, grammi 3 di cocaina e dell'attrezzatura per la coltivazione della cannabis. L'analisi dei singoli episodi di spaccio in concorso con [OSCURATO:PERSONA], riportata neila sentenza di primo grado, rende conto dell'affiatamento tra ì due e dell'intraneità nel sodalizio del ricorrente (si veda al riguardo la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di concerto tra loro occultano lo stupefacente nella dimora di [OSCURATO:PERSONA], dove viene ritrovato e la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA], dopo il sequestro, esprime la sua frustrazione per l'intervento delle Forze dell'ordine, esclamando: "Mi hanno affossato", circostanza che rende evidente come il nascondiglio fosse funzionale all'attività dell'organizzazione). Quanto all'esistenza dell'associazione, si richiamano le argomentazioni già illustrate nel paragrafo 5.1. 7.2. Parimenti inammissibile è la doglianza riguardante la mancatariqualificazione degli epi capi 61 e 64 della rubrica nella fattispecie di cui all'art. 73„ 309/90. Occorre rilevare come la questione non fosse stata devoluta alla Corte d'appello. In base ad orientamento consoiidato di questa Corte «E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appeilatum" (Conf.: n. 2378 del 1983, Rv. 163151-01)» (così, ex multis, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, Iacobini, Rv. 289470). Sebbene la Corte di Cessazione possa addivenire d'ufficio ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, quando l'assegnazione della nuova qualifica richiede l'effettuazione di valutazioni di merito, come nel caso in esame, le stesse non possono essere proposte per la prima volta in cessazione presupponendo un vaglio dei giudici competenti per lo scrutinio del fatto, che non compete a questa Corte [cfr. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi. Rv. 272091:"La Corte di Cessazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamer,te ricostruito dai giudici di merito. (Nella specie la Corte ha ritenuto (fi non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qualifica richiedeva l'effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità)]. 8. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso è inammissibile, prospettando la difesa una diversa interpretazione delle emergenze probatorie e del contenuto della conversazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [capo 24) della rubrica]. Il contenuto dela conversazione è stata analizzato in modo particolareggiato dal giudice di primo grado, il quale ha offerto una spiegazione scevra da aporie logiche in ordine al suo significato. Il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in auto, sono stati intercettati mentre si recavano ad un incontro con [OSCURATO:PERSONA], detto "il Muto". [OSCURATO:PERSONA], si sente [OSCURATO:PERSONA] esclamare:"Ora ti porto io la coca". Dopo essere risalito in macchina, [OSCURATO:PERSONA] esorta [OSCURATO:PERSONA] a fare presto ("...devi essere...un missile...Mi ha dato tutte le duecento..."). I due si dirigevano a [OSCURATO:PERSONA] di Messina, dove acquistavano lo stupefacente. Dopo l'acquisto [OSCURATO:PERSONA] diceva che ne avrebbe trattenuto una parte ("Ma mica 32al Muto gliela do sana io..."). Dai dialoghi intercettati la Corte d'appello, conformemente al prime giudice, ha ritenuto pienamente dimostrata la fattispecie di reato contestata, attestando i dialoghi l'avvenuto acquisto finalizzato alla cessione dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. A conforto della ricostruzione i giudici richiamano anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso degli interrogatori resi, ha confermato la circostanza che lo stupefacente acquistato era ceduto anche a [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sostiene che li quantitativo di stupefacente fosse destinato al consumo personale degli imputati, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti. In realtà, le argomentazioni illustrate dai giudici di merito devono reputarsi logicamente idonee a supportare l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. I rilievi volti a denunciare la supposta erronea interpretazione del significato attribuito dalla Corte di merito alle conversazioni intercettate sono inammissibili, La difesa propone significati alternativi rispetto a quelli indicati nelle motivazioni delle sentenze di merito. Si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: é noto come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate — come certamente risulta nel caso di specie - si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n, 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Del tutto irrilevante, infine, risulta l'incidenza nel presente ambito delle valutazioni espresse dal G.i.p. in sede cautelare, godendo di piena autonomia il giudice della cognizione nella considerazione dei fatti sottoposti ai suo esame. I due provvedimenti (sentenza e ordinanza di custodia cautelare) sono, infatti, autonomi e non dipendenti l'uno dall'altro: ne consegue che è ben possibile che si addivenga a risultati differenti nell'ambito della vicenda cautelare rispetto all'esito dei giudizio di cognizione. 8.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento alla cessione di cui al capo 67) della rubrica. Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere consegnato ad [OSCURATO:PERSONA] 0,7 grammi di cocaina. Il 6 ottobre 2017, alle ore 21,27, tale [OSCURATO:PERSONA] incontrava [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di procurargli della cocaina. [OSCURATO:PERSONA] contattavatelefonicamente un giovane che chiamava "ingegnere", chiedendo di vederlo per "bere qualcosa". L'incontro avveniva nelle vicinanze del centro estetico della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]. Nel risalire in macchina [OSCURATO:PERSONA] diceva a [OSCURATO:PERSONA] di avere acquistato 1 grammo di cocaina e di avere pagato 100 euro. Nella vettura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] saggiavano la sostanza acquistata. La identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che ha ceduto la sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], hanno spiegato i giudici di merito, discende dalla considerazione del luogo dell'incontro (in prossimità del centro estetico gestito dalla fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]) e da una successiva conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] confidava a [OSCURATO:PERSONA] di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA] presso il centro estetico della fidanzata (cfr. pag. 180 e seguenti della sentenza di primo grado). I rilievi difensivi prospettano una diversa ricostruzione del fatto che non può essere delibata in questa sede. Deve rammentarsi il pacifico, costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argornentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in questa sede, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in termini Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ancora, in perfetta 34coerenza con gli arresti finora richiamati, si é osservato come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non siano deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali, suscettibili di imporre una diversa conclusione del processo: sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività della motivazione, la stessa illogicità - quando non sia manifesta - così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rvi 262965). 8.2. Parimenti inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso. La Corte di merito ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle modalità dei fatti; al tempo stesso ha escluso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ponendo in evidenza come il provento della vendita di cocaina, nel caso dell'episodio di cui al capo 67) della rubrica, pari a 100 euro, non fosse di speciale tenuità. La giustificazione posta a fondamento del diniego dell'attenuante di speciale tenuità - genericamente avversata dalla difesa - è conforme ai principi stabiliti in questa sede, essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez.3 n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097). Il fatto che il lucro conseguito nel caso di specie non sia di entità così tenue da essere praticamente trascurabile - come richiesto dalla norma - è un apprezzamento di fatto immune da vizi logici. Né spetta alla Corte di cassazione esprimere giudizi sulle risultanze processuali, trattandosi di una prerogativa attribuita, pieno iure, al giudice di merito. Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peni, la motivazione offerta dalla Corte d'appello, sebbene stringata, appare non censurabile. Come detto in precedenza (cfr. paragrafo 6.2 della parte in diritto) il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Si è pure precisato che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di 35valutazione previsti nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti: Ebbene, con apprezzamento di fatto immune da aporie logiche, la Corte di merito ha ritenuto che le circostanze concrete della condotta - esplicitate attraverso il richiamo alle modalità di svolgimento dei singoli episodi - non fossero dotate dei carattere di particolare tenuità dell'offesa richiesto dall'istituto. Alla stregua di quanto illustrato nella disamina dei fatti, si tratta di episodi indicativi di un collegamento del prevenuto con soggetti stabilmente dediti al traffico degli stupefacenti (come risulta dalla cessione di cui al capo 24 della rubrica, commessa in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'organizzazione contestata al capo 133 della rubrica) e non connotati da occasionalità (come risulta dalla pluralità delle condotte e dall'impiego di particolari accortezze nel relazionarsi con l'acquirente nell'episodio di cui al capo 67, sintomatici di un agire professionale), 8.3 La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso. Va rammentato che, dopo la specifica modifica dell'art. 62 -bis cod. pen., operata a seguito del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificare la concessione del beneficio, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dare conto - come avvenuto nella specie - dell'inesistenza di elementi o circostanze idonee a consentire la concessione delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986). Quanto alla lamentata eccessività della pena inflitta, è sufficiente rammentare come, nel giudizio di cessazione, sia inammissibile la doglianza che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Per altro verso, ove la pena, come nel caso che occupa, non superi la media edittale, il quantum di essa - rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito - non richiede una specifica motivazione. 9. [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 9.1. Il primo motivo di doglianza, nel quale si sostiene che la sostanza 36stupefacente detenuta dai ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con due minori, fosse destinata esclusivamente al consumo personale, è palesemente versato in fatto. La Corte di appello ha ritenuto responsabile l'imputato del reato indicato al capo 47) della rubrica, in esso assorbita la condotta contestata al capo 48, riqualificando il reato sub capo 47) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Si ascrive al ricorrente di avere illecitamente detenuto al fine di cedere e vendere a terzi sostanza stupefacente di diverso tipo (grammi 43 di marijuana, grammi 1,020 di cocaina, grammi 0,745 di ecstasy). Detta sostanza fu rinvenuta e sequestrata ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Lipari, allorquando i due sbarcarono sull'isola per soggiornarvi. A sostegno del decisum la Corte di merito richiama i dialoghi riportati nella sentenza di primo grado (pag. 139 e seguenti), intercettati nella notte del 15/7/2017 nella vettura sulla quale si trovavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coimputati. Il gruppo si fermava ad acquistare sostanza stupefacente in un rione di Messina dopo una raccolta di somme fornite dai presenti. Subito dopo l'acquisto gli occupanti della vettura si dirigevano a Milazzo. Durante il tragitto i componenti del gruppo discutevano su come consumare lo stupefacente e [OSCURATO:PERSONA] diceva che a lui non serviva per "tirarlo". Sempre durante il tragitto [OSCURATO:PERSONA] diceva che avrebbe preso pure "erba". Alle ore 1,49 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fatti scendere gli altri occupanti, discutevano su come "tagliare" la droga da portare l'indomani a Lipari, sulle spese da affrontare e sui guadagni da realizzare (cfr. pag. 141 della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA]: "dove la tagliamo?", [OSCURATO:PERSONA]:"eh...questo è un bel problema", Gabrieleno la taglierei come abbiamo messo l'altra...la lasciamo qua in quel che posto", [OSCURATO:PERSONA]:"... Ma tu vuoi passare domani per prenderla di nuovo?"; pag. 142 della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA]:"si comunque, si sono 6 sono 100 euro frate..." ...[OSCURATO:PERSONA]:"Metti che la spesa totale ...inc...600-700 euro _600-700 euro", G:"600...Mi da 600 euro", [OSCURATO:PERSONA]:"Apposto...Allora 900 euro, compare sono gli altri....", [OSCURATO:PERSONA]:"E il resto ce lo mangiamo...", [OSCURATO:PERSONA]:"900 euro compare...300 euro ti puoi man. ..400...300-400 euro ti puoi mangiare..."). Alla stregua della logica ricostruzione offerta dai giudici di merito attraverso il richiamo al contenuto dei dialoghi intercettati - riportati integralmente nella sentenza di primo grado - non è sostenibile che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero acquistato !o stupefacente per farne un uso personale. Il riferimento alla necessità di "tagliare" lo stupefacente e i calcoli minuziosi su guadagni e costi dell'operazione rendono evidente la destinazione dello stupefacente alla vendita a terzi. 37Neppure è sostenibile che li contenuto dei dialoghi sia incerto ed ambiguo, come lamentato nel ricorso: il primo giudice ha riportato in sentenza il testo integrale dei dialoghi d'interesse, rendendo una spiegazione del loro significato immune da incongruenze logiche, tale da portare l'interpretazione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. 9.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da una congrua giustificazione. Nel rigettare la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte d'appello ha ritenuto che l'episodio non fosse dotato del carattere della particolare tenuità, tenuto conto delle modalità della condotta, della diversa tipologia delle sostanze cadute in sequestro, del numero di assuntori che il ricorrente avrebbe rifornito. Si tratta di apprezzamenti immuni da incongruenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, atteso il tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali risultano riferimenti incompatibili - secondo massime di esperienza non censurabili in questa sede - con la nozione di particolare tenuità (riferimenti ad articolati conteggi e ad attività di taglio della sostanza, che consentiva la preparazione di numerose dosi). 9.3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La Corte di merito ha escluso che possa rinvenirsi in atti un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, evidenziando che dalla vendita delle sostanze cadute in sequestro il ricorrente non avrebbe tratto un guadagno specialmente tenue Trattasi di valutazioni che sfuggono al sindacato di questa Corte, sostenute da considerazioni che muovono da una analisi pertinente dei fatti di causa, resa evidente dal contenuto dei dialoghi intercettati, in cui si fa riferimento a centinaia di euro. Deve aggiungersi come non sussista alcuna incompatibilità logica tra il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., essendo diversi i presupposti dell'una e dell'altra ipotesi. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha escluso che vi sia un automatismo tra la qualificazione del fatto in termini di ileve entità ed il riconoscimento dell'attenuante invocata (cfr. Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097:"In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai 38sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità dei iucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa"). 9.4. La scelta di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a giustificare il beneficio, dovendo ritenersi non utile l'ammissione dei fatti, intervenuta tardivamente. Si richiama in proposito Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato". La motivazione è altresì rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base ai quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265826). 10. [OSCURATO:PERSONA] 10.1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputato sono inammissibili perché genericamente formulati e versati in fatti. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell'associazione contestata al capo 132) della rubrica. Detta associazione era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e comprendeva, tra i suoi sodali, [OSCURATO:PERSONA], ex moglie di [OSCURATO:PERSONA] ed attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Sulla esistenza dell'associazione, si legge nella motivazione della sentenza di primo grado, hanno riferito i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nelle convergenti dichiarazioni, hanno dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva una notevole disponibilità di sostanze stupefacenti e che la sua abitazione era un centro di 39smistamento e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Alla vendita coHaboravano [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduto per overdose, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Altro luogo deputato alla custodia e alla vendita dello stupefacente del gruppo era la baracca di [OSCURATO:PERSONA], in cui fu ritrovata sostanza stupefacente di tipo marijuana, un bilancino di precisione e sostanza da taglio. Le dichiarazioni dei coilaboratori hanno trovato riscontro nel contenuto delle conversazioni intercettate. Quanto al ruolo svolto nell'ambito dell'associazione da [OSCURATO:PERSONA], vengono in rilievo le circostanze richiamate a pag. 267 della sentenza di primo grado. Risulta accertato che il ricorrente svolgesse il compito di corriere e trasportatore della sostanza stupefacente per conto del sodalizio. Risuita anche accertato che il [OSCURATO:PERSONA] prestasse la propria vettura ed il proprio cellulare ai componenti del gruppo, accompagnandosi costantemente a [OSCURATO:PERSONA]. Oltre ad avere partecipato a diversi reati fine, fu arrestato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] in quanto trovato in possesso di 515 grammi di marijuana. 10.2. Come già detto in precedenza, perché ricorra il delitto in esame occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture, pur se rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, PG c/Covelli, Rv. 288651). 40La permanenza dei vincolo associativo differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74 d.RR. 309/90 rispetto al concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (in termini, ex multis Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008 - 01, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso"). Occorre poi precisare che l'accordo tra i compartecipi all'associazione non debba assumere la forma di un patto espresso oia,altre manifestazioni di formale adesione: anzi, può ritenersi non necessario che sia intervenuto un patto espresso tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata finalizzata all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (così Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri, Rv. 256969; conforme Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031). Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente, come detto in precedenza, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nei programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207). Ebbene, le doglianze riguardanti la esistenza del sodalizio e l'appartenenza al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] non si confrontano con le argomentazioni illustrate nella sentenza di primo grado e nella conforme sentenza di appello. Circa l'esistenza del sodalizio sono richiamate una serie di conversazioni dalle quali si evince come il gruppo si dedicasse in modo continuativo allo spaccio di sostanze stupefacenti con una divisione di ruoli. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano addetti alio smercio della droga, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] quando avevano terminato la disponibilità di stupefacente (si vedano le conversazioni riportate a pag. 268 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] si occupava anche della riscossione dei crediti e 41della contabilità dei gruppo (si veda La conversazione riportata a pag. 270 della sentenza di primo grado, nella quale la imputata esternava le sue preoccupazione circa la necessità di recuperare la somma di circa dodicimila euro per il pagamento dei fornitori). Nel corso dei colloqui intercettati gli appartenenti al sodalizio usavano un linguaggio convenzionale cifrato per indicare lo stupefacente (si veda quanto riportato a pag. 273 della sentenza di primo grado). Il coinvolgimento dei ricorrente nel sodalizio si evince dai numerosi reati fine, che si inscrivono nell'attività illecita del gruppo, essendo stati commessi tutti in concorso con gii appartenenti all'organizzazione, in particolare [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente si accompagnava costantemente: nell'episodio riguardante il capo 30 dell'imputazione, il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] effettuavano una cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana in favore di un acquirente sconosciuto dietro pagamento di 350 euro; nell'episodio riguardante il capo 105 dell'imputazione, il ricorrente partecipò ad una spedizione volta all'acquisizione di una partita di stupefacente unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: nel corso dei dialoghi intercettati a bordo della vettura, [OSCURATO:PERSONA] propone di fare mettere alla guida "Mutitto", soprannome di [OSCURATO:PERSONA]; nell'episodio riguardante il capo 114 dell'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo della medesima vettura, provvedono a cedere sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]; nell'episodio riguardante il capo 119 della imputazione, [OSCURATO:PERSONA] prestava il suo telefono a [OSCURATO:PERSONA] (successivamente deceduto) per la conclusione di un affare riguardante la cessione di 2 chilogrammi di sostanza stupefacente a due acquirenti. I rilievi riguardanti il fatto che le intercettazioni non possano essere conducenti ai fini della dimostrazione della penale responsabilità dell'imputato, per via del sordomutismo da cui era affetto il ricorrente, sono destituiti di fondamento: nelle conversazioni si fa riferimento alla presenza di "Mutitto", soprannome di [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, ad essere intercettata era proprio la sua vettura, sulla quale gli operanti avevano installato un microfono ed un apparato GPS per monitorare gli spostamenti (significativo al riguardo è il fatto che il ricorrente abbia provveduto a bonificare la vettura, asportando il microfono dopo essersi accorto, sul finire del marzo 2017, della sua presenza). Le doglianze riguardanti i reati -fine sono genericamente poste: il primo giudice, attraverso l'analisi particolareggiata delle conversazioni intercettate e degli spostamenti dell'imputato ha offerto una puntuale ricostruzione dei singoli episodi, desumendo la partecipazione ad essi del ricorrente con argomentare logico, scevro da aporie e contraddizioni. 42La difesa avversa la ricostruzione offerta dai giudici di merito in termini puramente oppositiví. 10.3. L'invocata riqualificazione dei singoli episodi nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è stata posta in termini del tutto generici innanzi alla Corte d'appello, la quale ha confermato la valutazione espressa dal primo giudice, che, con argomentare non censurabile in questa sede, ha evidenziato come i reati fine del sodalizio non potessero essere inquadrati nell'ambito della lieve entità, attesa la reiterazione delle condotte, l'entità della droga movimentata nel periodo di osservazione, il numero di assuntori riforniti, le modalità di realizzazione delle condotte (cfr. pag. 284 della sentenza di primo grado). D'altro canto, risulta di palmare evidenza, nei casi nei quali è stato appurato il quantitativo di sostanza ceduta ed il guadagno conseguito, come le condotte illecite avessero ad oggetto quantitativi rilevanti (si veda, a titolo di esempio, la cessione di cui al capo 30 della imputazione, che riguardava la vendita di sostanza stupefacente del tipo marijuana al prezzo di 350 euro). Peraltro, avendo i giudici di merito, con argomentazioni congrue e immuni da censure escluso la configurazione dell'associazione nei termini di /cui al comma sesto dell'art. 74 d.P.R. 309/90, non è sostenibile che per alcuni sodali si possa addivenire alla riqualificazione dei singoli episodi nell'ambito della fattispecie della lieve entità (cfr. Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025, Villini, Rv. 289062:"In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito, sicché, qualora esso ricomprenda fatti non riconducibili allo schema della lieve entità, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del [OSCURATO:PERSONA] è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità"). [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] vale la considerazione circa l'irrilevanza nel presente ambito delle valutazioni espresse dal G.i.p. in sede cautelare, godendo di piena autonomia il giudice della cognizione nella considerazione dei fatti sottoposti ai suo esame. I due provvedimenti (sentenza e ordinanza di custodia cautelare) sono, infatti, autonomi e non dipendenti l'uno dall'altro: ne consegue che è ben possibile che si addivenga a risultati differenti nell'ambito della vicenda cautelare rispetto all'esito del giudizio di cognizione. 10.4. Il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte 43di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione a questo fine (si veda Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, già richiamata in precedenza). Quanto alle doglianze riguardanti il profilo sanzionatorio, la individuazione della pena base, corrispondente al minimo edittale per il partecipe all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, non richiede una specifica motivazione. 5'44 Occorre poi rammentare come, nel giudizio di cassazione, g inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto alla possibilità che l'imputato possa beneficiare della sospensione condizionale della pena (motivo quarto di ricorso), si tratta di prospettazione palesemente priva di fondamento, essendo l'entità della pena irrogata ostativa alla concessione del beneficio. 11. [OSCURATO:PERSONA] 11.1. I motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputata sono inammissibid. Occorre rilevare, in diritto, come l'apparato argomentativo offerto dalle sentenze di merito a sostegno dell'esistenza dell'associazione e della partecipazione ad essa dell'imputata sia del tutto adeguato e aderente alle risultanze processuali illustrate nelle motivazioni. Come già detto in precedenza (paragrafo n. 10 dedicato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), attraverso il richiamo al contenuto delle conversazione intercettate ed alle dichiarazioni dei collaboratori, i giudici di merito hanno dato conto in modo puntuale della esistenza dell'associazione contestata ai capo 132) della rubrica. Si è posto in evidenza come il gruppo, costituito, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fosse dedito stabilmente ed in modo continuativo al traffico ed al commercio di sostanze stupefacenti. Nelle argomentazioni prodotte in motivazione - specie nella sentenza di primo grado, dove è dedicato, a pag. 266, un intero paragrafo all'associazione di cui si tratta - si riconoscono gli elementi strutturali tipici dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, messi in luce attraverso il richiamo alte modalità operative, alla esistenza di luoghi nei quali la sostanza stupefacente veniva custodita, tagliata e smerciata, alla tenuta di una contabilità del gruppo, alla divisione dei ruoli nell'ambito del sodalizio. 44Tutto ciò rende evidente come vi sia la prova della permanenza del vincolo associativo, diversamente da come prospettato nel ricorso. Proprio il ruolo svolto dalla imputata nel sodalizio rende evidente come le attività illecite compiute dal gruppo nel settore degli stupefacenti fossero destinate a perdurare ai di là del singolo episodio di spaccio. La imputata non solo era dedita all'attività del commercio in modo stabile e continuativo, ma si occupava anche di tenere la contabilità del gruppo. Al riguardo, particolarmente significativa è la conversazione registrata in data 12/6/2017, nella quale l'imputata, colloquiando con il suo interlocutore, manifestava la sua preoccupazione per ammanchi di cassa che si erano verificati durante la tenuta dei conti, affermando che aveva la necessità di recuperare 10-12 mila euro in pochi giorni, circostanza che rende apprezzabile, peraltro, il consistente volume di affari collegato al traffico di stupefacenti del sodalizio. L'appartenenza della imputata all'associazione - di cui dubita il difensore - si ricava dunque dal contenuto delle conversazioni registrate, che rivelano in modo chiaro, come rimarcato dalla Corte d'appello in sentenza, il contributo prestato nell'attività associativa dal (¦ imputata ed il suo pieno coinvolgimento nelle dinamiche del sodalizio (non meno significativa è la conversazione nella quale hi imputata sollecitava [OSCURATO:PERSONA] a provvedere al rifornimento delía droga da smerciare, essendosi accorta che stava terminando). Orbene, appare evidente come la motivazione della sentenza risulti immune dai vizi segnalati dalla difesa, essendo stati i colloqui intercettati valutati sulla base di parametri logici in alcun modo censurabili. Né vale ad escludere la ricostruzione proposta dai giudici di merito il fatto che il tempo di osservazione che aveva riguardato l'imputata fosse stato di breve durata. Tale aspetto, secondo orientamento consolidato di questa Corte/ non rileva ai fini della esclusione del reato (cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Sermone, Rv. 282122 - 01: «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»). 11.2. Parimenti priva di pregio è la critica in ordine alla motivazione addotta dai giudici in sentenza con riferimento alla mancata concessione 45delle attenuanti generiche. In ordine a tale aspetto, la Corte di merito ha posto in rilievo l'importanza dei contributo fornito dalla ricorrente alla vita del sodalizio. Trattasi di motivazione immune da censure (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). 11.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Dal tenore delle conversazioni registrate, di cui dà ampiamente conto il primo giudice, non è sostenibile che l'associazione fosse dedita alla realizzazione di fatti di lieve entità (significativo è il giro di affari che ruotava intorno all'associazione ed il rilevante quantitativo di stupefacenti movimentati, circostanze rese evidenti dal tenore della conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] discuteva della necessità di recuperare 10-12 mila euro per il pagamento dei fornitori; dal sequestro operato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trovati in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana; dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] si riforniva più volte alla settimana dal gruppo di [OSCURATO:PERSONA], dal quale acquistava circa 300-500 grammi di sostanza stupefacente alla volta). La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che "in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non risulta configurabile nei caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, !a condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità" (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025 PG Covelli, Rv. 288651 - 02; si veda anche Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025, Villini, Rv. 289062, così massimata:"In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito, sicché, qualora esso ricomprenda fatti non riconducibili alio schema della lieve entità, la 46configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del [OSCURATO:PERSONA] è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità"). 11.4. Quanto ai trattamento sanzionatorio (motivo quarto di ricorso), si ribadiscono i principi già richiamati in precedenza: la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui ali'articolo 133 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, il che deve senz'altro escluso nel caso in esame. Non è superfluo rimarcare come la pena base sia stata individuata nel minimo edittale per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e che gli aumenti determinati a titolo di continuazione sono stati contenuti in mesi uno di reclusione per ciascun reato fine. 12. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro reAo-Isi QA, VAMitblE_ 1.7a (,"1—AA, H4/..f rk tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost, sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q. P.Q.M