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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34699/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita' del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VITERBO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 18.12.20241 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4000 di ammenda e disponendo che una quota dell'ammenda pari al 20% alimentasse il fondo contro l'incidentalità notturna con la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di meritgt si evince che in data 7 marzo 2020 veniva segnalato un incidente in Via del [OSCURATO:PERSONA] in Roma e gli operanti, intervenuti sul posto, constatavano che l'odierno imputato, alla guida del veicolo Smart, aveva tamponato un autobus di linea in orario notturno.

Ricoverato presso il [OSCURATO:PERSONA] I, tramite gli esami ematici si accertava lo stato di ebbrezza del medesimo ( pari a 1,89 g/I).

3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce/ ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. 13), cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata rinuncia ex art. 495, comma 4 bis, cod.proc.pen.

Si assume che la Corte di merito non si é compiutamente pronunciata in ordine al motivo afferente alla lesione del diritto di difesa, per avere il giudice di primo grado, dopo aver sentito un solo teste, senza revocare l'ordinanza amnnissiva delle prove e senza alcuna motivazione, invitato le parti a concludere.

Con il secondo motivo deduce/ ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato ex art. 186 C.d.S. per mancanza dell'elemento oggettivo. /14.,é2 Si assume che gli elementi valutati ai fini della condanna Onp carenti.

Con il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione circa la mancanza della declaratoria di assoluzione per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. 4.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero nel giudizio di primo grado, segnatamente all'udienza del 17.11.20231 il giudice, ammesse le prove, ha escusso un teste del Pubblico Ministero, quindi ha dichiarato chiusa l'istruttoria ed ha invitato le parti a concludere senza revocare l'ordinanza ammissiva delle prove e senza che la difesa dell'imputato avesse avanzatt)alcuna richiesta o sollevato eccezioni.

Ebbene, nella specie, ricorre un'ipotesi di nullità di ordine generale non assolutà che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma 2, cod. proc. pen.

Declinando tale principio generale, si é affermato che la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assisté e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni. (Sez.3, n.29649 del 27/03/2018, Rv. 273590).

In altri termini, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa, e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n.7108 del 14/12/2015 dep. 2016, Rv. 266076 ).

D'altra parte, il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. (Sez.5, n. 9687 del 02/12/2014, dep. 2015, Rv.263184).

2. Il secondo motivo é inammissibile.

Ed invero, la-doglianza é generica e reiterativa della medesima censura proposta in appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata che già aveva ritenuto la doglianza inammissibile in quanto generica.

3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.Va premesso che nella valutazione sulla applicazione dell'art. 131 bis cod.pen, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Occorre, pertanto, tenere conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

Ebbene, nella specie la Corte di merito, con motivazione congrua ed esente da aporie logiche, ha motivato il diniego della richiesta pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. con il fatto che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità non potendo valorizzarsi le circostanze dedotte dalla difesa dell'imputato ma dovendosi, invece, valutare le modalità del fatto, atteso che l'imputato aveva tenuto una condotta particolarmente pericolosa andando ad impattare con la sua auto contro un autobus.

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita' del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VITERBO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18.12.20241 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4000 di ammenda e disponendo che una quota dell'ammenda pari al 20% alimentasse il fondo contro l'incidentalità notturna con la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di meritgt si evince che in data 7 marzo 2020 veniva segnalato un incidente in Via del [OSCURATO:PERSONA] in Roma e gli operanti, intervenuti sul posto, constatavano che l'odierno imputato, alla guida del veicolo Smart, aveva tamponato un autobus di linea in orario notturno. Ricoverato presso il [OSCURATO:PERSONA] I, tramite gli esami ematici si accertava lo stato di ebbrezza del medesimo ( pari a 1,89 g/I). 3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Con il primo deduce/ ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. 13), cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata rinuncia ex art. 495, comma 4 bis, cod.proc.pen. Si assume che la Corte di merito non si é compiutamente pronunciata in ordine al motivo afferente alla lesione del diritto di difesa, per avere il giudice di primo grado, dopo aver sentito un solo teste, senza revocare l'ordinanza amnnissiva delle prove e senza alcuna motivazione, invitato le parti a concludere. Con il secondo motivo deduce/ ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato ex art. 186 C.d.S. per mancanza dell'elemento oggettivo. /14.,é2 Si assume che gli elementi valutati ai fini della condanna Onp carenti. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione circa la mancanza della declaratoria di assoluzione per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero nel giudizio di primo grado, segnatamente all'udienza del 17.11.20231 il giudice, ammesse le prove, ha escusso un teste del Pubblico Ministero, quindi ha dichiarato chiusa l'istruttoria ed ha invitato le parti a concludere senza revocare l'ordinanza ammissiva delle prove e senza che la difesa dell'imputato avesse avanzatt)alcuna richiesta o sollevato eccezioni. Ebbene, nella specie, ricorre un'ipotesi di nullità di ordine generale non assolutà che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma 2, cod. proc. pen. Declinando tale principio generale, si é affermato che la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assisté e non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni. (Sez.3, n.29649 del 27/03/2018, Rv. 273590). In altri termini, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa, e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n.7108 del 14/12/2015 dep. 2016, Rv. 266076 ). D'altra parte, il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. (Sez.5, n. 9687 del 02/12/2014, dep. 2015, Rv.263184). 2. Il secondo motivo é inammissibile. Ed invero, la-doglianza é generica e reiterativa della medesima censura proposta in appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata che già aveva ritenuto la doglianza inammissibile in quanto generica. 3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.Va premesso che nella valutazione sulla applicazione dell'art. 131 bis cod.pen, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Occorre, pertanto, tenere conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. Ebbene, nella specie la Corte di merito, con motivazione congrua ed esente da aporie logiche, ha motivato il diniego della richiesta pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. con il fatto che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità non potendo valorizzarsi le circostanze dedotte dalla difesa dell'imputato ma dovendosi, invece, valutare le modalità del fatto, atteso che l'imputato aveva tenuto una condotta particolarmente pericolosa andando ad impattare con la sua auto contro un autobus. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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