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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 23401/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17657-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2018/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 1231/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] commercianti R.G.N.17657/2020 Cron.

Rep.

Ud.10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestionedegli artigiani e dei commercianti.

Riteneva la Corte che non dovesse computarsi, nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione predetta, il reddito percepito in qualità di socio di capitale in due s.r.l. ovenon svolgeva alcuna attività lavorativa.

Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo.

Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90.

Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte controricorrente, poiché l’atto d’impugnazione si mostra sufficientemente perspicuo nell’individuare le ragioni di critica alla sentenza, e prospetta una questione di puro diritto.

Tanto premesso, il motivo è da respingere.

Risulta dagli atti che il controricorrente è socio di due società a responsabilità limitata in seno alle quali non ha svolto alcuna attività lavorativa.

L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione.

Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”.

In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali –come è la s.r.l. – presso le quali non si svolga attività lavorativa.

Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1.

In concl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17657-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2018/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 1231/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] commercianti R.G.N.17657/2020 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestionedegli artigiani e dei commercianti. Riteneva la Corte che non dovesse computarsi, nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione predetta, il reddito percepito in qualità di socio di capitale in due s.r.l. ovenon svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte controricorrente, poiché l’atto d’impugnazione si mostra sufficientemente perspicuo nell’individuare le ragioni di critica alla sentenza, e prospetta una questione di puro diritto. Tanto premesso, il motivo è da respingere. Risulta dagli atti che il controricorrente è socio di due società a responsabilità limitata in seno alle quali non ha svolto alcuna attività lavorativa. L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione. Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”. In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali –come è la s.r.l. – presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1. In concl
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