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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07778/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 14/09/2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 14/11/2011, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e alla recidiva reiterata infraquinquennale specifica, lo condannava, con la diminuente del rito, alla pena principale di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di 10 anni.

Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 14/09/2020, ha escluso l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e ha ridotto ad anni 2 la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 216 e 223

I. fall. e vizi di motivazione, in relazione alla qualificazione dei fatti contestati come distrattivi, nonché, in subordine, riqualificazione degli stessi a titolo di bancarotta o preferenziale.

Quanto alla contestazione relativa alla locazione dell'immobile alla madre del ricorrente, sono censurabili le argomentazioni civilistiche della sentenza impugnata, in quanto la vicenda deve essere esaminata in concreto e la locatrice dell'immobile era creditrice della società, sicché il contratto di locazione era un vincolo inamovibile da parte di un'eventuale procedura concorsuale, sicché non si ravvisa la portata distrattiva del fatto, posto che il canone di locazione poco distava dal valore di mercato della locazione.

Quanto alla contestazione relativa alla vendita dell'immobile alla figlia, tale immobile era stato acquistato per un valore di 67 mila euro, rivenduto a 103 mila euro e nuovamente rivenduto al prezzo di mercato di 100 mila curo, somme di cui semmai non vi è prova dell'origine, ma neppure della provenienza illecita, sicché anche in questo caso si tratta di un'operazione a tutela di una creditore rispetto agli altri.

Sono ravvisabili gli estremi della bancarotta preferenziale, poiché sotto il profilo psicologico Sarazzi ha inteso favorire il primo dei creditori certi, ossia la madre, che aveva patito l'escussione della fideiussione in favore della fallita.3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In limine, rileva la Corte che le censure articolate dall'impugnazione risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Le doglianze relative al fatto distrattivo concretizzatosi nella locazione dell'immobile alla madre del ricorrente sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni.

2.1. La sentenza impugnata richiama la decisione di primo grado in punto di ricostruzione della vicenda, rilevando che, con contratto sottoscritto il 30/09/2011 (meno di due mesi prima della dichiarazione di fallimento della società), l'imputato aveva concesso in locazione alla madre un immobile della società per la durata di 4 anni, prorogabile per ulteriori 8 anni, con il canone mensile fissato in 200 euro; lo stesso Sarazzi aveva poi prelevato dalla cassa della società le somme con le quali aveva ottenuto i vaglia postali pattuiti per il pagamento dell'anticipo dei canoni, vaglia peraltro da lui stesso sottoscritti.

La Corte di appello ha puntualmente esaminato e disatteso la tesi difensiva fondata sulla deduzione che la vicenda riguarderebbe l'adempimento di un credito vantato dalla madre di Sarazzi (escussione bancaria di un pegno fidejussorio), osservando che, se questa fosse stata la causale dell'operazione, non vi sarebbe stato bisogno di un contratto di locazione (sottoscrivendo il quale la prospettata creditrice - invece che rientrare della propria esposizione a titolo di garanzia — assumeva un'ulteriore obbligazione a titolo di canone di locazione), ma sarebbe stato sufficiente l'adempimento dell'obbligazione sottostante la concessione del pegno; al contrario, rileva il giudice di appello, la finalità dell'operazione era quella di assicurare una locazione di lungo termine a favore della madre di Sarazzi ed effettuare il pagamento alla società con denaro proveniente dalla stessa società, tutto ciò in assenza di qualsiasi attestazione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria in capo alla società dopo l'escussione bancaria della garante, che, dunque, avrebbe potuto iscriversi nuovamente al passivo sociale per l'intera cifra del credito vantato, che non risultava, nemmeno in parte, estinto.

A ulteriore conferma dell'infondatezza dell'ipotesi difensiva della bancarotta preferenziale, rileva ancora la Corte distrettuale, depone l'analisi del flusso monetario sottostante all'emissioni dei titoli e al loro successivo incasso, analisi che rende del tutto evidente come Sarazzi abbia utilizzato lo schermo contrattuale per sottrarre alle casse sociali, in modo del tutto illegittimo, la provvista per il rilascio dei vaglia e, quindi, far uscire dalla casa sociale la somma astrattamente necessaria a titolo di pagamento anticipato di ben 12 annualità del contratto di locazione con la madre.

2.2. Le doglianze proposte dal ricorso sono, come anticipato, meramente reiterative e, comunque, totalmente estranee alla necessaria disamina critica del ragionamento dei giudici di merito, risolvendosi in frammentarie deduzioni manifestamente incapaci di inficiare la motivazione della sentenza impugnata nella ricostruzione di quel doppio depauperamento subìto dalla fallita, dell'immobile e del possibile ricavo dalla sua locazione, da una parte, e, dall'altro, delle somme distratte dalla cassa sociale per costituire la provvista dei vaglia.

3. Anche le doglianze relative alla vendita dell'immobile alla figlia di Sarazzi sono inammissibili.

3.1. La vicenda, osserva la sentenza impugnata, ricalca lo stesso schema della prima.

In data 02/03/2011, Sarazzi, quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., stipulava con la figlia il contratto di compravendita relativo a un immobile della società, per un corrispettivo dichiarato di 103 mila euro, da corrispondere ratealmente entro il 02/09/2011.

Anche in questo caso, firmatario di tutti gli ordini di pagamento risulta Sarazzi, che otteneva l'emissione di 11 vaglia postali consegnando il corrispondente denaro in contanti, con la richiesta di indicare quale emittente degli stessi vaglia la figlia acquirente dell'immobile.

Rileva il giudice di appello che il denaro apparentemente acquisito a titolo di pagamento non viene poi contabilizzato, con il risultato di spogliare la società, con un solo atto contrattuale, di due cespiti, ossia dell'immobile e del suo controvalore, mai reperito dalla curatela.

E' evidente, ad avviso dei giudici di merito, che il denaro utilizzato da Sarazzi per i vaglia postali a nome della figlia proveniva dalle casse sociali, non avendo mai l'imputato neppure allegato elementi di segno contrario, tanto più in considerazione delle clausole contrattuali che consentivano la rateizzazione senza la previsione di interessi e la mancata iscrizione di ipoteca legale, così da rendere più rapida la circolazione del bene dopo che la società l'aveva venduto.3.2.

Le doglianze del ricorrente sono inammissibili.

Quelle che fanno leva sulla mancata prova della provenienza delle somme utilizzate per ottenere i vaglia ànnputano il discorso giustificativo dei giudici di merito del complesso degli elementi indiziari valorizzati, tra in quali le modalità del pagamento, la mancata previsione di interessi, la mancata iscrizione di ipoteca legale.

In ogni caso, anche a voler escludere che dette somme siano state prelevate dalla cassa sociale della fallita, resta il dato del mancato versamento in tale cassa del corrispettivo, rispetto al quale il dato conoscitivo tratto da quanto riferito dal curatore non è oggetto di puntuale disamina critica.

Meramente assertiva e priva di correlazione con gli argomenti dei giudici di merito è l'affermazione secondo cui l'operazione sarebbe stata volta alla tutela di un creditore.

4. I rilievi che precedono, nel dar conto dell'inammissibilità delle censure afferenti alla qualificazione dei fatti sub specie di bancarotta fraudolenta per distrazione, rendono ragione anche della manifesta infondatezza delle deduzioni difensive volte a sostenere la qualificazione dei fatti in termini di bancarotta preferenziale.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/02/2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 14/09/2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 14/11/2011, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e alla recidiva reiterata infraquinquennale specifica, lo condannava, con la diminuente del rito, alla pena principale di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di 10 anni. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 14/09/2020, ha escluso l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e ha ridotto ad anni 2 la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 216 e 223 I. fall. e vizi di motivazione, in relazione alla qualificazione dei fatti contestati come distrattivi, nonché, in subordine, riqualificazione degli stessi a titolo di bancarotta o preferenziale. Quanto alla contestazione relativa alla locazione dell'immobile alla madre del ricorrente, sono censurabili le argomentazioni civilistiche della sentenza impugnata, in quanto la vicenda deve essere esaminata in concreto e la locatrice dell'immobile era creditrice della società, sicché il contratto di locazione era un vincolo inamovibile da parte di un'eventuale procedura concorsuale, sicché non si ravvisa la portata distrattiva del fatto, posto che il canone di locazione poco distava dal valore di mercato della locazione. Quanto alla contestazione relativa alla vendita dell'immobile alla figlia, tale immobile era stato acquistato per un valore di 67 mila euro, rivenduto a 103 mila euro e nuovamente rivenduto al prezzo di mercato di 100 mila curo, somme di cui semmai non vi è prova dell'origine, ma neppure della provenienza illecita, sicché anche in questo caso si tratta di un'operazione a tutela di una creditore rispetto agli altri. Sono ravvisabili gli estremi della bancarotta preferenziale, poiché sotto il profilo psicologico Sarazzi ha inteso favorire il primo dei creditori certi, ossia la madre, che aveva patito l'escussione della fideiussione in favore della fallita.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In limine, rileva la Corte che le censure articolate dall'impugnazione risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Le doglianze relative al fatto distrattivo concretizzatosi nella locazione dell'immobile alla madre del ricorrente sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni. 2.1. La sentenza impugnata richiama la decisione di primo grado in punto di ricostruzione della vicenda, rilevando che, con contratto sottoscritto il 30/09/2011 (meno di due mesi prima della dichiarazione di fallimento della società), l'imputato aveva concesso in locazione alla madre un immobile della società per la durata di 4 anni, prorogabile per ulteriori 8 anni, con il canone mensile fissato in 200 euro; lo stesso Sarazzi aveva poi prelevato dalla cassa della società le somme con le quali aveva ottenuto i vaglia postali pattuiti per il pagamento dell'anticipo dei canoni, vaglia peraltro da lui stesso sottoscritti. La Corte di appello ha puntualmente esaminato e disatteso la tesi difensiva fondata sulla deduzione che la vicenda riguarderebbe l'adempimento di un credito vantato dalla madre di Sarazzi (escussione bancaria di un pegno fidejussorio), osservando che, se questa fosse stata la causale dell'operazione, non vi sarebbe stato bisogno di un contratto di locazione (sottoscrivendo il quale la prospettata creditrice - invece che rientrare della propria esposizione a titolo di garanzia — assumeva un'ulteriore obbligazione a titolo di canone di locazione), ma sarebbe stato sufficiente l'adempimento dell'obbligazione sottostante la concessione del pegno; al contrario, rileva il giudice di appello, la finalità dell'operazione era quella di assicurare una locazione di lungo termine a favore della madre di Sarazzi ed effettuare il pagamento alla società con denaro proveniente dalla stessa società, tutto ciò in assenza di qualsiasi attestazione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria in capo alla società dopo l'escussione bancaria della garante, che, dunque, avrebbe potuto iscriversi nuovamente al passivo sociale per l'intera cifra del credito vantato, che non risultava, nemmeno in parte, estinto. A ulteriore conferma dell'infondatezza dell'ipotesi difensiva della bancarotta preferenziale, rileva ancora la Corte distrettuale, depone l'analisi del flusso monetario sottostante all'emissioni dei titoli e al loro successivo incasso, analisi che rende del tutto evidente come Sarazzi abbia utilizzato lo schermo contrattuale per sottrarre alle casse sociali, in modo del tutto illegittimo, la provvista per il rilascio dei vaglia e, quindi, far uscire dalla casa sociale la somma astrattamente necessaria a titolo di pagamento anticipato di ben 12 annualità del contratto di locazione con la madre. 2.2. Le doglianze proposte dal ricorso sono, come anticipato, meramente reiterative e, comunque, totalmente estranee alla necessaria disamina critica del ragionamento dei giudici di merito, risolvendosi in frammentarie deduzioni manifestamente incapaci di inficiare la motivazione della sentenza impugnata nella ricostruzione di quel doppio depauperamento subìto dalla fallita, dell'immobile e del possibile ricavo dalla sua locazione, da una parte, e, dall'altro, delle somme distratte dalla cassa sociale per costituire la provvista dei vaglia. 3. Anche le doglianze relative alla vendita dell'immobile alla figlia di Sarazzi sono inammissibili. 3.1. La vicenda, osserva la sentenza impugnata, ricalca lo stesso schema della prima. In data 02/03/2011, Sarazzi, quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., stipulava con la figlia il contratto di compravendita relativo a un immobile della società, per un corrispettivo dichiarato di 103 mila euro, da corrispondere ratealmente entro il 02/09/2011. Anche in questo caso, firmatario di tutti gli ordini di pagamento risulta Sarazzi, che otteneva l'emissione di 11 vaglia postali consegnando il corrispondente denaro in contanti, con la richiesta di indicare quale emittente degli stessi vaglia la figlia acquirente dell'immobile. Rileva il giudice di appello che il denaro apparentemente acquisito a titolo di pagamento non viene poi contabilizzato, con il risultato di spogliare la società, con un solo atto contrattuale, di due cespiti, ossia dell'immobile e del suo controvalore, mai reperito dalla curatela. E' evidente, ad avviso dei giudici di merito, che il denaro utilizzato da Sarazzi per i vaglia postali a nome della figlia proveniva dalle casse sociali, non avendo mai l'imputato neppure allegato elementi di segno contrario, tanto più in considerazione delle clausole contrattuali che consentivano la rateizzazione senza la previsione di interessi e la mancata iscrizione di ipoteca legale, così da rendere più rapida la circolazione del bene dopo che la società l'aveva venduto.3.2. Le doglianze del ricorrente sono inammissibili. Quelle che fanno leva sulla mancata prova della provenienza delle somme utilizzate per ottenere i vaglia ànnputano il discorso giustificativo dei giudici di merito del complesso degli elementi indiziari valorizzati, tra in quali le modalità del pagamento, la mancata previsione di interessi, la mancata iscrizione di ipoteca legale. In ogni caso, anche a voler escludere che dette somme siano state prelevate dalla cassa sociale della fallita, resta il dato del mancato versamento in tale cassa del corrispettivo, rispetto al quale il dato conoscitivo tratto da quanto riferito dal curatore non è oggetto di puntuale disamina critica. Meramente assertiva e priva di correlazione con gli argomenti dei giudici di merito è l'affermazione secondo cui l'operazione sarebbe stata volta alla tutela di un creditore. 4. I rilievi che precedono, nel dar conto dell'inammissibilità delle censure afferenti alla qualificazione dei fatti sub specie di bancarotta fraudolenta per distrazione, rendono ragione anche della manifesta infondatezza delle deduzioni difensive volte a sostenere la qualificazione dei fatti in termini di bancarotta preferenziale. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Consigliere est