CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N/ Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), valutando tutti gli elementi del fatto (sostanze, materiale e consistente somma di denaro rinvenuta) alla luce delle convergenti dichiarazioni dei numerosi acquirenti sentiti (pag. 3-5); rilevato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Anna Cris4lo [OSCURATO:PERSONA] r-71 5F- P O S I TATA - [OSCURATO:PERSONA],EL