CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22412/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoVincenzo Cardile;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, n.2950/2023 depositata il 30/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 20292/2024Numero sezionale 1835/2026Numero di raccolta generale 22412/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]