CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 10242/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 5/07/2021 non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Castrovillari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di euro 500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Considerato che, con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, stante l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il gravame proposto dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 16 novembre 2021, è stato convertito in ricorso per cassazione. Rilevato che l'impugnazione proposta dalla difesa proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere__ dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale di questa Corte, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale c" vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Considerato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore