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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25613/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha rigettato, quale giudice dell'esecuzione, la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione della somma a lei sequestrata nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti in relazione ai reati sanzionati dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e conclusosi, il 21 luglio 2010, con sentenza di applicazione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della pena, condizionalmente sospesa, di un anno e dieci mesi di reclusione e 1.400 euro di multa.

Ha spiegato che, in origine, il decreto di sequestro preventivo — emesso sino alla concorrenza dell'importo di 63.300 euro, somma, di provenienza illecita, che la Targa aveva destinato al pagamento di un immobile acquistato da una società di cui ella deteneva una quota — aveva colpito i beni sociali e, successivamente, era stato trasferito, su impulso dell'amministratore della società, sulle quote della Targa e, quindi, dopo la loro alienazione, sul ricavato della vendita, affidato alla custodia di un professionista nominato dal Giudice per le indagini preliminari.

Ha aggiunto che, non essendosi provveduto con la sentenza di patteggiamento né successivamente, il vincolo sulla somma di denaro si è protratto nel corso degli anni e ritenuto che, versandosi in ipotesi di confisca c.d. diretta, e non per equivalente, di utilità che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, debba procedersi all'adozione del provvedimento ablatorio.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge sostanziale e processuale per avere il giudice dell'esecuzione disatteso la richiesta di restituzione e disposto, anzi, la confisca sul fallace presupposto della natura «diretta» o, in alternativa, «per sproporzione» della confisca che, invece, avrebbe potuto essere pronunciata solo «per equivalente», cioè in forza di una norma, l'art. 648-quater, cod. pen. che, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie perché introdotta in epoca posteriore rispetto alla commissione, da parte sua, dei fatti illeciti accertati con la sentenza del 21 luglio 2010.

Con il secondo motivo, deduce — in via subordinata ed in chiave, ancora, di violazione di legge sostanziale e processuale — che la confisca avrebbe dovuto essere, comunque, circoscritta alla misura del profitto da lei tratto grazie all'operazione di riciclaggio e reimpiego, non coincidente con quello ricavato dall'autore del reato presupposto, cui ella è rimaste estranea.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve prendersi atto dell'irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in materia di confisca.

2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell'esecuzione in materia, tra l'altro, di confisca e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione, senza formalità, di un'ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, l'interessato e il difensore, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'articolo 666, imperniate sull'instaurazione del contraddittorio camerale.

La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha da tempo chiarito che «In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01).

Da ultimo, in linea con la costante produzione della Corte di cassazione, è stato ribadito che qualora, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, anziché provvedere de plano sull'istanza di parte, abbia fissato udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., il rimedio proponibile resta quello dell'opposizione (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01).

3. Considerato che, nel caso in esame, la Targa avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha rigettato, quale giudice dell'esecuzione, la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione della somma a lei sequestrata nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti in relazione ai reati sanzionati dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e conclusosi, il 21 luglio 2010, con sentenza di applicazione, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della pena, condizionalmente sospesa, di un anno e dieci mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. Ha spiegato che, in origine, il decreto di sequestro preventivo — emesso sino alla concorrenza dell'importo di 63.300 euro, somma, di provenienza illecita, che la Targa aveva destinato al pagamento di un immobile acquistato da una società di cui ella deteneva una quota — aveva colpito i beni sociali e, successivamente, era stato trasferito, su impulso dell'amministratore della società, sulle quote della Targa e, quindi, dopo la loro alienazione, sul ricavato della vendita, affidato alla custodia di un professionista nominato dal Giudice per le indagini preliminari. Ha aggiunto che, non essendosi provveduto con la sentenza di patteggiamento né successivamente, il vincolo sulla somma di denaro si è protratto nel corso degli anni e ritenuto che, versandosi in ipotesi di confisca c.d. diretta, e non per equivalente, di utilità che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, debba procedersi all'adozione del provvedimento ablatorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge sostanziale e processuale per avere il giudice dell'esecuzione disatteso la richiesta di restituzione e disposto, anzi, la confisca sul fallace presupposto della natura «diretta» o, in alternativa, «per sproporzione» della confisca che, invece, avrebbe potuto essere pronunciata solo «per equivalente», cioè in forza di una norma, l'art. 648-quater, cod. pen. che, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie perché introdotta in epoca posteriore rispetto alla commissione, da parte sua, dei fatti illeciti accertati con la sentenza del 21 luglio 2010. Con il secondo motivo, deduce — in via subordinata ed in chiave, ancora, di violazione di legge sostanziale e processuale — che la confisca avrebbe dovuto essere, comunque, circoscritta alla misura del profitto da lei tratto grazie all'operazione di riciclaggio e reimpiego, non coincidente con quello ricavato dall'autore del reato presupposto, cui ella è rimaste estranea.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve prendersi atto dell'irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in materia di confisca. 2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell'esecuzione in materia, tra l'altro, di confisca e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione, senza formalità, di un'ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, l'interessato e il difensore, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'articolo 666, imperniate sull'instaurazione del contraddittorio camerale. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha da tempo chiarito che «In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01). Da ultimo, in linea con la costante produzione della Corte di cassazione, è stato ribadito che qualora, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, anziché provvedere de plano sull'istanza di parte, abbia fissato udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., il rimedio proponibile resta quello dell'opposizione (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01). 3. Considerato che, nel caso in esame, la Targa avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G
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