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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 05933/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12123/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Isola ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3206/2024 depositata il 26/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12123/2025 Numero sezionale 79/2026 Numero di raccolta generale 5933/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12123/2025 Numero sezionale 79/2026 Numero di raccolta generale 5933/2026 Data pubblicazione 16/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12123/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Isola ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3206/2024 depositata il 26/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12123/2025 Numero sezionale 79/2026 Numero di raccolta generale 5933/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12123/2025 Numero sezionale 79/2026 Numero di raccolta generale 5933/2026 Data pubblicazione 16/03/2026