CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 35251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17998/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 04/2014, depositata il 03/01/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], agente di calciatori professionisti, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Rimini l’avviso di accertamento, ai fini Irpef, Irap, Iva, fondato su metodo analitico induttivo (art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), relativo al periodo di imposta 2004, che rideterminava il reddito dichiarato, pari a euro 28.559,66, nel maggiore reddito di euro 265.822,93; 2. la C.T.P., in parziale accoglimento del ricorso, con sentenza n. 338/01/10, annullò l’accertamento limitatamente ai maggiori corrispettivi relativi alla posizione dei calciatori Ferrante e Cossato, ridusse a euro 25.000,00 i maggiori corrispettivi relativi al calciatore Adani, e per il resto confermò l’atto impositivo; 3. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello del contribuente, per quanto qui rileva, sulla base delle seguenti ragioni: (i) dalla documentazione acquisita risultano “mandati di rappresentanza” con procura sportiva rilasciati dai calciatori al contribuente che non hanno una correlazione con le fatture emesse dalle società di famiglia (delle quali [OSCURATO:PERSONA] era socio al 50 per cento) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., le quali non svolgevano attività di agente o procuratore sportivo, ma attività di assistenza alle società di calcio e, infatti, avevano il codice di attività n. 74145 che corrisponde all’attività di “pubbliche relazioni”; (ii) sono infondati e vanno rigettati tutti i “motivi di doglianza” proposti dal contribuente, il quale, “nell’anno di imposta accertato”, non ha tenuto un comportamento conforme alla normativa fiscale e alle disposizioni della FIGC; 4. il contribuente ricorre, con sette motivi, illustrati anche con una memoria, per la cassazione della decisione di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«I. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. rubricato “Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha accolto un appello incidentale che l’Agenzia delle entrate non ha mai proposto; 2. con il secondo motivo [«II. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ovvero perché solo apparentemente motivata, in violazione dell’art. 132 c.p.c.»], si censura la motivazione apparente della sentenza impugnata; 3. con il terzo motivo [«III. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.»], si censura la sentenza impugnata che ha affermato la legittimità dell’accertamento, senza considerare che il contribuente avesse eccepito che la pretesa impositiva non era sorretta da una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti (come richiedono le norme in tema di accertamento analitico induttivo) e che si fondava su un solo elemento presuntivo rappresentato dalla differenza tra il compenso inizialmente pattuito e quanto personalmente percepito dal procuratore sportivo; 4. con il quarto motivo [«IV. Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare alcuni fatti decisivi della controversia, che erano stati oggetto di discussione tra le parti; 5. con il quinto motivo [«V. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973 recante il divieto della doppia imposizione.»], si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo l’accertamento senza considerare la violazione del divieto di doppia imposizione, visto che, nella specie, le due società di famiglia avevano già fatturato le prestazioni professionali del contribuente; 6. con il sesto motivo [«VI. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione al terzo motivo di appello con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986, e 6, d.P.R. n. 633 del 1972.»], si censura la sentenza impugnata che non ha pronunciato sul primo e sul secondo motivo di appello, con i quali il contribuente eccepiva la violazione del principio di cassa; 7. con il settimo motivo [«VII. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione dell’art. 116, co. 1, c.p.c. per omessa valutazione di elementi istruttori offerti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi di giudizio.»], si censura la sentenza impugnata che non ha considerato la valenza probatoria degli accordi di riduzione dei compensi intercorsi tra il contribuente e i calciatori, gli estratti conto bancari che mettevano in luce le incongruità dei movimenti rispetto all’entità della pretesa impositiva ed anche l’esistenza di un flusso in entrata di euro 500,00 al mese dal conto corrente paterno, che rappresentava chiaramente una “paghetta”, incompatibile con i cospicui redditi del procuratore sportivo accertati dall’ufficio; 8. il primo motivo è fondato; 8.1. ricorre il vizio di ultrapetizione poiché il dispositivo della sentenza in esame reca l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio che, dal canto suo, non aveva impugnato la decisione di primo grado; 9. il secondo motivo non è fondato; 9.1. per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.». Nel nostro caso, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, una motivazione esiste e la C.T.R., come sopra accennato (cfr. punto 3 del “Rilevato che”), illustra le ragioni del proprio convincimento; 10. il terzo motivo non è fondato; 10.1. la sentenza impugnata in parte qua è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che è il caso di ribadire, secondo cui «In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave» (Cass. 14/10/2020, n. 22184); 11. il quarto e il settimo motivo, suscettibili di esame congiunto perché connessi, sono fondati; 11.1. la sentenza di appello è lacunosa in quanto omette di esaminare una parte dei fatti rilevanti della controversia, sopra sinteticamente riprodotti (cfr. punto 7), e non valuta gli elementi di prova addotti dall’appellante a supporto dei motivi di appello; 12. il quinto motivo non è fondato; 12.1. la sentenza impugnata spiega con sufficiente chiarezza che non ricorre un’ipotesi di doppia imposizione in quanto le prestazioni fatturate dalle due società di famiglia riguardavano attività diverse da quella di procuratore sportivo svolta dal contribuente; 13. il sesto motivo è fondato; 13.1. dall’autosufficiente motivo di ricorso (cfr. pagg. 38 e 39 del ricorso per cassazione) risulta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul motivo di appello secondo cui l’accertamento si poneva in contrasto con il principio di cassa, quale criterio di tassazione dei redditi di lavoro autonomo; 14. in conclusione, accolti il primo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo, e rigettati gli altri, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo, il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte