Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10655/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 19221/2017 proposto da: Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gallicani, in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi, n. 66. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in Collurà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al controricorso su foglio separato, ai sensi del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questi tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 62, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 115/2017, depositata in data 10 febbraio 2017; jQ5n‘ ) n 1 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazi .G. 19221/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con deliberazione del 27 luglio 1988, n. 617 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto esecutivo volto alla realizzazione del nuovo stadio [OSCURATO:PERSONA] di Messina; tale opera è stata dichiarata di pubblica utilità, oltre che indifferibile ed urgente; l'immissione in possesso è avvenuta il 23 marzo 1991, in ottemperanza alla ordinanza del sindaco del 4 febbraio 1991, n. 538, con cui è stata autorizzata l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree per il periodo di cinque anni dalla immissione in possesso.

Avverso tale provvedimento i proprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione alla stima, segnatamente con riferimento alla determinazione della indennità di occupazione legittima dovuta ex art. 20 della legge n. 865 del 1971, dinanzi alla Corte di Appello di Messina, che, con sentenza n. 422 del 12 ottobre 1998, dopo avere individuato le aree coinvolte nell'espropriazione (particella n. 100 per metri quadri 111 e particella n. 436 per metri quadri 3460, per un totale complessivo di metri quadri 3571), e dopo avere quantificato il valore dell'area occupata in euro 67,14 a metro quadrato, ha determinato l'indennizzo spettante ai proprietari.

Nessuna opera è stata realizzata durante il periodo di occupazione legittima.

Una volta cessata l'efficacia della procedura espropriativa, il Comune di Messina, con delibera di giunta n. 1012 dell'8 settembre 2000, ha approvato il progetto avente ad oggetto il «lotto di completamento lavori di costruzione del nuovo stadio [OSCURATO:PERSONA]», che veniva dichiarato di pubblica utilità, nonché indifferibile ed urgente.

Con ordinanza n. 544 del 3 aprile 2001 è stata disposta, per la durata di cinque anni, l'occupazione temporanea urgente delle particelle di cui ai numeri 53,100,350 e 436 (per mq. 2.695,00).

Il Comune di Messina, con ordinanza n. 1415 del 30 luglio 2001, ha determinato l'indennità provvisoria di espropriazione per l'importo di euro 28.218,23, e quella di occupazione legittima, pari ad euro 1533,83.Tuttavia, è stata occupata una superficie di terreno maggiore rispetto a quello originariamente prevista, sicché il Comune, 2 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 21/2017 con ordinanza n. 193 dell'8 febbraio 2006 «previo espletamento dell'iter amministrativo imposto dalla legge» (cfr. pagina 14 del ricorso per cassazione), ha formulato altra offerta relativa all'integrazione della somma di danaro dovuto per indennità di occupazione legittimikOspropriazione, per la somma di euro 36.957,58, per indennità di espropriazione e di euro 6903,31, per indennità di occupazione legittima.

Con ordinanza n. 212 del 14 febbraio 2006 è stata pronunciata la definitiva occupazione di espropriazione delle seguenti aree: intera particella 53 di mq 470, sulla quale insisteva un fabbricato rurale di consistenza pari a metri cubi 432; una porzione di mq 1367 della particella 100; una porzione di mq 770 della particella 350 e una porzione di mq 3741 della particella 436, per un totale di metri quadri 6348.

2. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1386 del 2009, depositata il 22 giugno 2009, ha accolto la domanda degli attori di risarcimento del danno per occupazione usurpativa, condannando il Comune al pagamento della somma di euro 440.383,89, oltre interessi legali, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. La Corte d'appello di Messina ha rigettato il gravame proposto dal Comune; ha evidenziato che il Comune non aveva in alcun modo provato di avere occupato le porzioni di terreno della maggiore estensione di complessivi metri quadri 3653, sulla base di una efficace dichiarazione di pubblica utilità, sicché il comportamento del Comune di Messina non era assistito da alcun atto autoritativo legittimante.

L'appropriazione delle maggiori aree da parte del Comune era avvenuta in totale carenza di potere, a prescindere dalla loro successiva inclusione, o meno, nel provvedimento di esproprio.

Trattavasi, quindi, di occupazione usurpativa pura, con attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento al diritto soggettivo dei proprietari al risarcimento del danno da fatto illecito.

La quota maggiore delle aree occupate non era coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità, né era possibile alcuna sanatoria semplicemente con l'integrazione dell'offerta di indennità di occupazione legittima. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Messina. 3 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 1 21/2017 r2 i

5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Collurà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il Comune ricorrente deduce la «illegittimità in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

Difetto di giurisdizione del giudice ex adverso adito».

In realtà, nella fattispecie in esame non si ravvisa una occupazione usurpativa, ma, tutt'al più una occupazione acquisitiva, in quanto il Comune di Messina ha correttamente, ed entro i termini che si era prefissato, condotto tutto l'iter volto all'espropriazione delle aree interessate alla realizzazione dell'opera pubblica.

In realtà, «nella documentazione versata in atti, nell'elaborato progettuale ove venne dichiarata l'opera di pubblica utilità» vi sarebbero state comprese «tutte le particelle nelle quali fu realizzata l'opera», oltre ad essere stati indicati i termini entro i quali i lavori dovevano essere iniziati e terminati e quello di vigenza dell'occupazione.

Del resto, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, «l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse».

Infatti, la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno per l'esecuzione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, è devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Il motivo è infondato. 2.1.Invero, l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o 4 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 221/2017 implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass., sez. un., 19 gennaio 2022, n. 1599).

Nella specie, sulla peculiare fattispecie della occupazione in sede espropriativa di una superficie superiore rispetto a quella fatta oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, si sono già pronunciate le sezioni unite di questa Corte, reputando esistente la giurisdizione del giudice ordinario.

2.2. Infatti, dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, istituita dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 e ribadita dall'art. 133, lettera g) della legge n. 104 del 2010, le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano e tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo aveva emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044; Cass., nn. 27994/2013; 16093/2009; 26798/2008; 14794/2007; 7256/207; 509/2011; 1787/2010).

Appartiene, invece, alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei « comportamenti» posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di mero fatto, a seguito della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale.

Quest'ultima ha dichiarato illegittimo l'art. 53, primo comma, del d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico delle espropriazioni, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, non 5 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R. . 19221/2017 /( /' esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno immediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Infatti, per la Corte costituzionale, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno immediatamente, il potere che la legge attribuisce per la cura dell'interesse pubblico. 2.3.In particolare, si è ritenuto che, nell'ipotesi del c.d.

«sconfinamento», che ricorre allorché l'opera di pubblica utilità sia stata realizzata in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dei presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (occupazioni usurpativa) e non è diverso da quello di un privato che leda i diritti dei terzi.

Al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2058 c.c. (Cass., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044 ;Cass., sez.un., 8 luglio 2019, n. 18272; Cass., sez.un., 23 gennaio 2017, n. 1642; Cass., sez.un., n. 7442/2008; 3723/2007; 27192/2006).

La fattispecie qualificabile come «occupazione usurpativa» è, dunque, ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, da aree legittimamente occupate (Cass., sez.un., 19 febbraio 2007, n. 3723).

Inoltre, deve rilevarsi che, come osservato da questa Corte, su tale sistema di riparto non incide l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 2001, sulla c.d.

« acquisizione sanante», trattandosi di norma che disciplina l'esercizio del potere ablativo ma che non per questo incide sul riparto di giurisdizione. 6 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G/. 1 21/2017 ? ,

3. Pertanto, poiché è pacifico che il Comune di Messina ha proceduto ad espropriare una superficie maggiore delle particelle di cui ai numeri 100,350 e 436 (per mq. 3.653), rispetto a quanto previsto nell'ordinanza del 3 aprile 2001 n. 544 (per mq. 2695), come accertato dal CTU Torre, per una superficie complessiva di mq 3653, di cui mq 350 relativi alla particella n. 100, mq 183 relativi alla particella n. 350, mq 3120 relativi alla particella 436, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per l'occupazione di una superficie superiore rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, di cui alla delibera di G.M. n. 1012 dell'8 settembre 2000, relativa ai «lavori di completamento dello stadio S. Filippo». 3.1.Tra l'altro, si è anche ritenuto, proprio in relazione alla legislazione della Sicilia, che, in tema di espropriazioni per pubblica utilità, l'art. 1 della legge reg.

Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, stabilisce che l'atto di approvazione dei progetti da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, e che in esso siano fissati i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori, nonché le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in tal modo differenziandosi dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, in cui la dichiarazione di pubblica utilità è parimenti implicita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, ma la previsione "ex lege" del termine triennale per l'inizio dei lavori rende superflua la fissazione dei termini previsti dall'art. 13 cit.; ne consegue che l'approvazione, secondo l'art. 1 della legge reg.

Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, di un progetto per la costruzione di un'opera pubblica non contenente la fissazione di detti termini, non attribuisce alcun potere ablatorio alla P.A. ed è inidonea ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato, il quale, quindi, può agire per il risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione (Cass., sez. 1, 23 giugno 2008, n. 17015).

Le pronunce richiamate, invece, dal Comune ricorrente, attengono a fattispecie diverse rispetto a quella dello «sconfinamento» (la Cass. n. 12182 del 12 giugno 2015, attiene alla legge regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 1986, n. 46; la pronuncia della Cass, a sez.un., 25 luglio 2016, n. 15284, concerne la fattispecie di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché 7 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22112017 illegittima, perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori e delle procedure di esproprio; la pronuncia di cui a Cass., sez.un., 12 giugno 2015, n. 12179 si riferisce alla perenzione della procedura espropriativa per mancata emanazione del decreto di esproprio nel quinquennio, ai sensi dell'art. 133, lett.g, c.p.a.; la pronuncia di questa Corte a sez.un., 27 maggio 2015,n. 10879, attiene alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità).

4. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Omesso-non corretto-esame di fatti decisivi per il giudizio, che ne hanno fatto scaturire il convincimento che la controversia aveva ad oggetto l'occupazione usurpativa».

Per il Comune in realtà sarebbe stato correttamente eseguito «l'iter tecnico-amministrativo prescritto dalla legge, procedendo all'integrazione dello stesso allorché la Direzione dei lavori gli ha attenzionato che erano state occupate porzioni di particelle non previste nel progetto originario».

Il Comune di Messina, dunque, avrebbe rappresentato «i provvedimenti amministrativi adottati durante tutte le fasi della procedura (versandoli in copia), ma inutilmente, sicché in questa fase del giudizio si confida in una rivisitazione dei fatti di causa».

Per il ricorrente nel progetto sarebbero state comprese tutte le particelle interessate all'opera, mentre l'amministrazione «accortasi di avere occupato aree maggiori rispetto a quelle originariamente previste, ha integrato la procedura amministrativa, sanando il vizio».

L'amministrazione, dunque, dopo aver rilevato che, all'interno delle particelle interessate alla procedura espropriativa, era stata occupata una «superficie di terreno maggiore rispetto a quella originariamente prevista», ancorché coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità, con ordinanza n. 193 dell'8 febbraio 2006, «previo espletamento dell'iter amministrativo imposto dalla legge» aveva formulato altra offerta relativa all'integrazione della somma di danaro dovuta per l'indennità di occupazione legittime di espropriazione.

Nell'elaborato progettuale in cui era stata dichiarata l'opera di pubblica utilità, vi erano comprese tutte le aree sulle quali vi è controversia, come risultanti nella determina finale di esproprio.

4.1. Il motivo è inammissibile. 8 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G719221/2017 i

4.2. Invero, il ricorrente, pur articolando il motivo di ricorso per cassazione, come omesso esame di fatti decisivi, in realtà chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, non consentita in questa sede.

4.3. Peraltro, il ricorrente non indica neppure il contenuto dei documenti richiamati all'interno del motivo di ricorso, né le circostanze di fatto sottese agli stessi, e neppure indica il dove, il come e il quando tali circostanze sono state oggetto di trattazione tra le parti (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8853).

4.4. Tra l'altro, il ricorrente, dopo avere sostanzialmente ammesso l'avvenuto occupazione di una porzione delle particelle superiore a quella oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, derivante ex lege dall'approvazione dell'opera pubblica, ha affermato, da un lato, che in realtà tutte le particelle interessate all'opera erano state inserite nel progetto (cfr. . pagina 10 del ricorso per cassazione «dimenticando che nel progetto erano comprese tutte le particelle interessate all'opera»; cfr. pagina 18 «nell'elaborato progettuale in cui venne dichiarata l'opera, di pubblica utilità [...] Vi erano comprese tutte le aree sulle quali oggi si controverta, così come risultare nella determina finale di esproprio [...]»), e dall'altro, che tale occupazione sarebbe stata sanata da un procedimento amministrativo successivo (cfr. pagina 10 del ricorso «l'amministrazione, accortasi di aver occupato aree maggiori rispetto a quelle originariamente previste, ha integrato la procedura amministrativa, sanando il vizio»; cfr. pagina 14 «l'amministrazione[...] con ordinanza n. 193, dell'8 febbraio 2006, previo espletamento dell'iter amministrativo imposto dalla legge, formulava altra offerta relativa all'integrazione della somma di denaro dovuta[...]).

5. L'avvenuta occupazione di una superficie delle particelle interessate in misura superiore rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità emerge dall'ordinanza 8 febbraio 2006, n. 193, con la quale il Comune di Messina ha proceduto all'integrazione dell'indennità di espropriazione pari ad euro 36.957,58 ed una integrazione dell'indennità di occupazione pari ad euro 6903,31 «in dipendenza dell'accertata avvenuta utilizzazione di una superficie maggiore rispetto alle previsioni progettuali».

Pertanto, risulta una occupazione maggiore per metri quadri 3653, di cui metri quadri 350 riferite alla particella n. 9 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 1 21/2017 100, metri quadri 183 riferite alla particella n. 350 m quadri 3120 riferite alla particella n. 436.

Ciò, del resto, emerge dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, riportate nel controricorso («considerato che, nella seconda procedura, l'ordinanza dirigenziale n. 544 del 3 aprile 2001 disponeva l'occupazione della particella 53 e di parte delle particelle 100,350 e 436 per un totale di 2695 m2; ritenuto che nel corso dei lavori, iniziati successivamente alla delibera di G.M. n. 1012 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (primo atto della seconda procedura), è stata acquisita una superficie aggiuntiva di 3653 m 2; [...]; Si può facilmente concludere che nel corso della prima procedura i fondi sono stati occupati soltanto temporaneamente senza essere oggetto di lavori invece, nella procedura successiva, è stata occupata, con decorrenza dal 15/5/2001, una superficie di 6348 m 2 (2695 m2 +3653) ed in seguito, irreversibilmente trasformata»).

Pertanto, in luogo dei metri quadri 2695,00 stabiliti dall'ordinanza dirigenziale n. 544 del 3 aprile 2001, in realtà era stata occupata una superficie di mq 6348,00, con una differenza, quindi, di mq 3653 (come del resto ritenuto anche dal tribunale di Messina «attraverso un confronto tra le aree da occupare secondo le previsioni progettuali e quelle effettivamente occupate il nominato CTU ha, infine, concluso affermando che invece dei 2695 m 2 stabiliti è stata occupata una superficie di mq 6348, con una differenza di 3653 m 2»). 5.1.Né si può ritenere che vi sia stata una sanatoria della maggiore area occupata, semplicemente con la mera integrazione dell'offerta delle indennità di occupazione di espropriazione intervenuta 1'8 febbraio 2006.

5.2. Inoltre, si è ritenuto che, in tema di espropriazione per pubblico interesse, la rinnovazione della procedura espropriativa - a differenza dell'istituto della proroga di una occupazione non scaduta - opera sempre in termini di soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non ha possibilità di raccordarsi "ex tunc"; ne consegue che, se medio tempore la realizzazione dell'opera sia già avvenuta, l'intera rinnovazione sarà disposta inutilmente e nella totale impossibilità di immutare il titolo di acquisizione dell'opera all'espropriante; se, viceversa, l'opera non sia stata realizzata e sia rimasta immutata, pur a termini scaduti, la condizione di occupazione del fondo, da ciò non deriva alcun impedimento perché l'espropriante possa riapprovare la 10 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 1 221/2017 r I dichiarazione di pubblica utilità e fissare nuovi termini, competendo al proprietario del fondo occupato il diritto di chiedere, una volta divenuta inefficace la prima dichiarazione ed in difetto di alcuna opera di irreversibile trasformazione del fondo, la restituzione dell'area indebitamente occupata e l'indennità per l'occupazione che si sia in tal guisa illegittimamente protratta (Cass., sez. 1, 9 febbraio 2001, n. 1836; Cass., sez.un., 26 marzo 2019, n. 8415; Cass., sez. 1, 8 febbraio 2006, n. 2811). 5.3.11 secondo motivo è, comunque, infondato, trattandosi di occupazione usurpativa che può dar luogo esclusivamente all'azione risarcitoria, e non certo ad opposizione alla stima, come deduce il ricorrente.

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del Comune ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei contro ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 19221/2017 proposto da: Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gallicani, in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi, n. 66. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in Collurà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al controricorso su foglio separato, ai sensi del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questi tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 62, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 115/2017, depositata in data 10 febbraio 2017; jQ5n‘ ) n 1 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazi .G. 19221/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con deliberazione del 27 luglio 1988, n. 617 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto esecutivo volto alla realizzazione del nuovo stadio [OSCURATO:PERSONA] di Messina; tale opera è stata dichiarata di pubblica utilità, oltre che indifferibile ed urgente; l'immissione in possesso è avvenuta il 23 marzo 1991, in ottemperanza alla ordinanza del sindaco del 4 febbraio 1991, n. 538, con cui è stata autorizzata l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree per il periodo di cinque anni dalla immissione in possesso. Avverso tale provvedimento i proprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione alla stima, segnatamente con riferimento alla determinazione della indennità di occupazione legittima dovuta ex art. 20 della legge n. 865 del 1971, dinanzi alla Corte di Appello di Messina, che, con sentenza n. 422 del 12 ottobre 1998, dopo avere individuato le aree coinvolte nell'espropriazione (particella n. 100 per metri quadri 111 e particella n. 436 per metri quadri 3460, per un totale complessivo di metri quadri 3571), e dopo avere quantificato il valore dell'area occupata in euro 67,14 a metro quadrato, ha determinato l'indennizzo spettante ai proprietari. Nessuna opera è stata realizzata durante il periodo di occupazione legittima. Una volta cessata l'efficacia della procedura espropriativa, il Comune di Messina, con delibera di giunta n. 1012 dell'8 settembre 2000, ha approvato il progetto avente ad oggetto il «lotto di completamento lavori di costruzione del nuovo stadio [OSCURATO:PERSONA]», che veniva dichiarato di pubblica utilità, nonché indifferibile ed urgente. Con ordinanza n. 544 del 3 aprile 2001 è stata disposta, per la durata di cinque anni, l'occupazione temporanea urgente delle particelle di cui ai numeri 53,100,350 e 436 (per mq. 2.695,00). Il Comune di Messina, con ordinanza n. 1415 del 30 luglio 2001, ha determinato l'indennità provvisoria di espropriazione per l'importo di euro 28.218,23, e quella di occupazione legittima, pari ad euro 1533,83.Tuttavia, è stata occupata una superficie di terreno maggiore rispetto a quello originariamente prevista, sicché il Comune, 2 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 21/2017 con ordinanza n. 193 dell'8 febbraio 2006 «previo espletamento dell'iter amministrativo imposto dalla legge» (cfr. pagina 14 del ricorso per cassazione), ha formulato altra offerta relativa all'integrazione della somma di danaro dovuto per indennità di occupazione legittimikOspropriazione, per la somma di euro 36.957,58, per indennità di espropriazione e di euro 6903,31, per indennità di occupazione legittima. Con ordinanza n. 212 del 14 febbraio 2006 è stata pronunciata la definitiva occupazione di espropriazione delle seguenti aree: intera particella 53 di mq 470, sulla quale insisteva un fabbricato rurale di consistenza pari a metri cubi 432; una porzione di mq 1367 della particella 100; una porzione di mq 770 della particella 350 e una porzione di mq 3741 della particella 436, per un totale di metri quadri 6348. 2. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1386 del 2009, depositata il 22 giugno 2009, ha accolto la domanda degli attori di risarcimento del danno per occupazione usurpativa, condannando il Comune al pagamento della somma di euro 440.383,89, oltre interessi legali, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. La Corte d'appello di Messina ha rigettato il gravame proposto dal Comune; ha evidenziato che il Comune non aveva in alcun modo provato di avere occupato le porzioni di terreno della maggiore estensione di complessivi metri quadri 3653, sulla base di una efficace dichiarazione di pubblica utilità, sicché il comportamento del Comune di Messina non era assistito da alcun atto autoritativo legittimante. L'appropriazione delle maggiori aree da parte del Comune era avvenuta in totale carenza di potere, a prescindere dalla loro successiva inclusione, o meno, nel provvedimento di esproprio. Trattavasi, quindi, di occupazione usurpativa pura, con attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento al diritto soggettivo dei proprietari al risarcimento del danno da fatto illecito. La quota maggiore delle aree occupate non era coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità, né era possibile alcuna sanatoria semplicemente con l'integrazione dell'offerta di indennità di occupazione legittima. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Messina. 3 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 1 21/2017 r2 i 5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Collurà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione il Comune ricorrente deduce la «illegittimità in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. Difetto di giurisdizione del giudice ex adverso adito». In realtà, nella fattispecie in esame non si ravvisa una occupazione usurpativa, ma, tutt'al più una occupazione acquisitiva, in quanto il Comune di Messina ha correttamente, ed entro i termini che si era prefissato, condotto tutto l'iter volto all'espropriazione delle aree interessate alla realizzazione dell'opera pubblica. In realtà, «nella documentazione versata in atti, nell'elaborato progettuale ove venne dichiarata l'opera di pubblica utilità» vi sarebbero state comprese «tutte le particelle nelle quali fu realizzata l'opera», oltre ad essere stati indicati i termini entro i quali i lavori dovevano essere iniziati e terminati e quello di vigenza dell'occupazione. Del resto, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, «l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse». Infatti, la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno per l'esecuzione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, è devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 2. Il motivo è infondato. 2.1.Invero, l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o 4 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 221/2017 implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass., sez. un., 19 gennaio 2022, n. 1599). Nella specie, sulla peculiare fattispecie della occupazione in sede espropriativa di una superficie superiore rispetto a quella fatta oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, si sono già pronunciate le sezioni unite di questa Corte, reputando esistente la giurisdizione del giudice ordinario. 2.2. Infatti, dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, istituita dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 e ribadita dall'art. 133, lettera g) della legge n. 104 del 2010, le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano e tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo aveva emesso oppure dal giudice amministrativo (Cass., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044; Cass., nn. 27994/2013; 16093/2009; 26798/2008; 14794/2007; 7256/207; 509/2011; 1787/2010). Appartiene, invece, alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei « comportamenti» posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di mero fatto, a seguito della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale. Quest'ultima ha dichiarato illegittimo l'art. 53, primo comma, del d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico delle espropriazioni, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, non 5 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R. . 19221/2017 /( /' esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno immediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. Infatti, per la Corte costituzionale, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno immediatamente, il potere che la legge attribuisce per la cura dell'interesse pubblico. 2.3.In particolare, si è ritenuto che, nell'ipotesi del c.d. «sconfinamento», che ricorre allorché l'opera di pubblica utilità sia stata realizzata in un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dei presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, e la occupazione e/o trasformazione del terreno non può che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, configurando un comportamento illecito (comune) a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (occupazioni usurpativa) e non è diverso da quello di un privato che leda i diritti dei terzi. Al quale conseguentemente l'interessato può reagire davanti al giudice ordinario, sia invocando la tutela restitutoria sia, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, optando per il risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2058 c.c. (Cass., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 25044 ;Cass., sez.un., 8 luglio 2019, n. 18272; Cass., sez.un., 23 gennaio 2017, n. 1642; Cass., sez.un., n. 7442/2008; 3723/2007; 27192/2006). La fattispecie qualificabile come «occupazione usurpativa» è, dunque, ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, da aree legittimamente occupate (Cass., sez.un., 19 febbraio 2007, n. 3723). Inoltre, deve rilevarsi che, come osservato da questa Corte, su tale sistema di riparto non incide l'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 2001, sulla c.d. « acquisizione sanante», trattandosi di norma che disciplina l'esercizio del potere ablativo ma che non per questo incide sul riparto di giurisdizione. 6 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G/. 1 21/2017 ? , 3. Pertanto, poiché è pacifico che il Comune di Messina ha proceduto ad espropriare una superficie maggiore delle particelle di cui ai numeri 100,350 e 436 (per mq. 3.653), rispetto a quanto previsto nell'ordinanza del 3 aprile 2001 n. 544 (per mq. 2695), come accertato dal CTU Torre, per una superficie complessiva di mq 3653, di cui mq 350 relativi alla particella n. 100, mq 183 relativi alla particella n. 350, mq 3120 relativi alla particella 436, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per l'occupazione di una superficie superiore rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, di cui alla delibera di G.M. n. 1012 dell'8 settembre 2000, relativa ai «lavori di completamento dello stadio S. Filippo». 3.1.Tra l'altro, si è anche ritenuto, proprio in relazione alla legislazione della Sicilia, che, in tema di espropriazioni per pubblica utilità, l'art. 1 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, stabilisce che l'atto di approvazione dei progetti da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, e che in esso siano fissati i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori, nonché le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in tal modo differenziandosi dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, in cui la dichiarazione di pubblica utilità è parimenti implicita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, ma la previsione "ex lege" del termine triennale per l'inizio dei lavori rende superflua la fissazione dei termini previsti dall'art. 13 cit.; ne consegue che l'approvazione, secondo l'art. 1 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, di un progetto per la costruzione di un'opera pubblica non contenente la fissazione di detti termini, non attribuisce alcun potere ablatorio alla P.A. ed è inidonea ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato, il quale, quindi, può agire per il risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione (Cass., sez. 1, 23 giugno 2008, n. 17015). Le pronunce richiamate, invece, dal Comune ricorrente, attengono a fattispecie diverse rispetto a quella dello «sconfinamento» (la Cass. n. 12182 del 12 giugno 2015, attiene alla legge regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 1986, n. 46; la pronuncia della Cass, a sez.un., 25 luglio 2016, n. 15284, concerne la fattispecie di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché 7 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 22112017 illegittima, perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori e delle procedure di esproprio; la pronuncia di cui a Cass., sez.un., 12 giugno 2015, n. 12179 si riferisce alla perenzione della procedura espropriativa per mancata emanazione del decreto di esproprio nel quinquennio, ai sensi dell'art. 133, lett.g, c.p.a.; la pronuncia di questa Corte a sez.un., 27 maggio 2015,n. 10879, attiene alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità). 4. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Omesso-non corretto-esame di fatti decisivi per il giudizio, che ne hanno fatto scaturire il convincimento che la controversia aveva ad oggetto l'occupazione usurpativa». Per il Comune in realtà sarebbe stato correttamente eseguito «l'iter tecnico-amministrativo prescritto dalla legge, procedendo all'integrazione dello stesso allorché la Direzione dei lavori gli ha attenzionato che erano state occupate porzioni di particelle non previste nel progetto originario». Il Comune di Messina, dunque, avrebbe rappresentato «i provvedimenti amministrativi adottati durante tutte le fasi della procedura (versandoli in copia), ma inutilmente, sicché in questa fase del giudizio si confida in una rivisitazione dei fatti di causa». Per il ricorrente nel progetto sarebbero state comprese tutte le particelle interessate all'opera, mentre l'amministrazione «accortasi di avere occupato aree maggiori rispetto a quelle originariamente previste, ha integrato la procedura amministrativa, sanando il vizio». L'amministrazione, dunque, dopo aver rilevato che, all'interno delle particelle interessate alla procedura espropriativa, era stata occupata una «superficie di terreno maggiore rispetto a quella originariamente prevista», ancorché coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità, con ordinanza n. 193 dell'8 febbraio 2006, «previo espletamento dell'iter amministrativo imposto dalla legge» aveva formulato altra offerta relativa all'integrazione della somma di danaro dovuta per l'indennità di occupazione legittime di espropriazione. Nell'elaborato progettuale in cui era stata dichiarata l'opera di pubblica utilità, vi erano comprese tutte le aree sulle quali vi è controversia, come risultanti nella determina finale di esproprio. 4.1. Il motivo è inammissibile. 8 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G719221/2017 i 4.2. Invero, il ricorrente, pur articolando il motivo di ricorso per cassazione, come omesso esame di fatti decisivi, in realtà chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, non consentita in questa sede. 4.3. Peraltro, il ricorrente non indica neppure il contenuto dei documenti richiamati all'interno del motivo di ricorso, né le circostanze di fatto sottese agli stessi, e neppure indica il dove, il come e il quando tali circostanze sono state oggetto di trattazione tra le parti (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8853). 4.4. Tra l'altro, il ricorrente, dopo avere sostanzialmente ammesso l'avvenuto occupazione di una porzione delle particelle superiore a quella oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, derivante ex lege dall'approvazione dell'opera pubblica, ha affermato, da un lato, che in realtà tutte le particelle interessate all'opera erano state inserite nel progetto (cfr. . pagina 10 del ricorso per cassazione «dimenticando che nel progetto erano comprese tutte le particelle interessate all'opera»; cfr. pagina 18 «nell'elaborato progettuale in cui venne dichiarata l'opera, di pubblica utilità [...] Vi erano comprese tutte le aree sulle quali oggi si controverta, così come risultare nella determina finale di esproprio [...]»), e dall'altro, che tale occupazione sarebbe stata sanata da un procedimento amministrativo successivo (cfr. pagina 10 del ricorso «l'amministrazione, accortasi di aver occupato aree maggiori rispetto a quelle originariamente previste, ha integrato la procedura amministrativa, sanando il vizio»; cfr. pagina 14 «l'amministrazione[...] con ordinanza n. 193, dell'8 febbraio 2006, previo espletamento dell'iter amministrativo imposto dalla legge, formulava altra offerta relativa all'integrazione della somma di denaro dovuta[...]). 5. L'avvenuta occupazione di una superficie delle particelle interessate in misura superiore rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità emerge dall'ordinanza 8 febbraio 2006, n. 193, con la quale il Comune di Messina ha proceduto all'integrazione dell'indennità di espropriazione pari ad euro 36.957,58 ed una integrazione dell'indennità di occupazione pari ad euro 6903,31 «in dipendenza dell'accertata avvenuta utilizzazione di una superficie maggiore rispetto alle previsioni progettuali». Pertanto, risulta una occupazione maggiore per metri quadri 3653, di cui metri quadri 350 riferite alla particella n. 9 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 1 21/2017 100, metri quadri 183 riferite alla particella n. 350 m quadri 3120 riferite alla particella n. 436. Ciò, del resto, emerge dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, riportate nel controricorso («considerato che, nella seconda procedura, l'ordinanza dirigenziale n. 544 del 3 aprile 2001 disponeva l'occupazione della particella 53 e di parte delle particelle 100,350 e 436 per un totale di 2695 m2; ritenuto che nel corso dei lavori, iniziati successivamente alla delibera di G.M. n. 1012 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (primo atto della seconda procedura), è stata acquisita una superficie aggiuntiva di 3653 m 2; [...]; Si può facilmente concludere che nel corso della prima procedura i fondi sono stati occupati soltanto temporaneamente senza essere oggetto di lavori invece, nella procedura successiva, è stata occupata, con decorrenza dal 15/5/2001, una superficie di 6348 m 2 (2695 m2 +3653) ed in seguito, irreversibilmente trasformata»). Pertanto, in luogo dei metri quadri 2695,00 stabiliti dall'ordinanza dirigenziale n. 544 del 3 aprile 2001, in realtà era stata occupata una superficie di mq 6348,00, con una differenza, quindi, di mq 3653 (come del resto ritenuto anche dal tribunale di Messina «attraverso un confronto tra le aree da occupare secondo le previsioni progettuali e quelle effettivamente occupate il nominato CTU ha, infine, concluso affermando che invece dei 2695 m 2 stabiliti è stata occupata una superficie di mq 6348, con una differenza di 3653 m 2»). 5.1.Né si può ritenere che vi sia stata una sanatoria della maggiore area occupata, semplicemente con la mera integrazione dell'offerta delle indennità di occupazione di espropriazione intervenuta 1'8 febbraio 2006. 5.2. Inoltre, si è ritenuto che, in tema di espropriazione per pubblico interesse, la rinnovazione della procedura espropriativa - a differenza dell'istituto della proroga di una occupazione non scaduta - opera sempre in termini di soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non ha possibilità di raccordarsi "ex tunc"; ne consegue che, se medio tempore la realizzazione dell'opera sia già avvenuta, l'intera rinnovazione sarà disposta inutilmente e nella totale impossibilità di immutare il titolo di acquisizione dell'opera all'espropriante; se, viceversa, l'opera non sia stata realizzata e sia rimasta immutata, pur a termini scaduti, la condizione di occupazione del fondo, da ciò non deriva alcun impedimento perché l'espropriante possa riapprovare la 10 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 1 221/2017 r I dichiarazione di pubblica utilità e fissare nuovi termini, competendo al proprietario del fondo occupato il diritto di chiedere, una volta divenuta inefficace la prima dichiarazione ed in difetto di alcuna opera di irreversibile trasformazione del fondo, la restituzione dell'area indebitamente occupata e l'indennità per l'occupazione che si sia in tal guisa illegittimamente protratta (Cass., sez. 1, 9 febbraio 2001, n. 1836; Cass., sez.un., 26 marzo 2019, n. 8415; Cass., sez. 1, 8 febbraio 2006, n. 2811). 5.3.11 secondo motivo è, comunque, infondato, trattandosi di occupazione usurpativa che può dar luogo esclusivamente all'azione risarcitoria, e non certo ad opposizione alla stima, come deduce il ricorrente. 6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del Comune ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei contro ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 10655/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris