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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2020

ECLI:EU:T:2020:111
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0183_INF

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑183/19) «Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Modifiche del regolamento del Parlamento – Interpellanze principali – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare – Provvedimenti d’esecuzione – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 130) (v. punti 11, 12)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 15, 16, 18, 19)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 22, 25, 27‑30)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Criteri (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 31‑35)

5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 36, 38‑41) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione P8_TA(2019)0046 del Parlamento, del 31 gennaio 2019, sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo: titolo I, capitoli 1 e 4, titolo V, capitolo 3, titolo VII, capitoli 4 e 5, titolo VIII, capitolo 1, titolo XII, titolo XIV e allegato II [2018/2170(REG)].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0183_INF Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑183/19) «Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Modifiche del regolamento del Parlamento – Interpellanze principali – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare – Provvedimenti d’esecuzione – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 130) (v. punti 11, 12) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 15, 16, 18, 19) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 22, 25, 27‑30) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Criteri (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 31‑35) 5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 36, 38‑41) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione P8_TA(2019)0046 del Parlamento, del 31 gennaio 2019, sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo: titolo I, capitoli 1 e 4, titolo V, capitolo 3, titolo VII, capitoli 4 e 5, titolo VIII, capitolo 1, titolo XII, titolo XIV e allegato II [2018/2170(REG)]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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