CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 3 luglio 2023, n. 4060/3/2023; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2 02 5 da l Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di [OSCURATO:PERSONA] COMPENSIsecondo grado del Lazio il 3 luglio 2023, n. 4060/3/2023, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. 09720190014124177000 emanata in suo danno dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in dipendenza di avviso di accertamento per l’omesso e/o carente versamento della TARI relativa agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, per la somma totale di € 8.144,23, ha accolto l’appello proposto dalmedesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 9 febbraio 2022, n. 1537/40/2022, con condanna alla sola rifusione delle spese del giudizio di secondo grado. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva «dichiarato estinto il giudizio ex art 45, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, ponendo le spese della parte a carico della parte che le ha anticipate. Rilevava infatti che all’udienza del 11 febbraio 2021, con ordinanza collegiale n. 288/21, ritualmente notificata, era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] 02 –Entrate, con onere a carico della richiedente Agenzia delle Entrate Riscossione, concedendo termine per l’incombente di giorni novanta dalla datadi notifica del provvedimento, come previsto dall’art. 14, c. 2 del D.lgs. n. 546/92, e che alla data indicata, veniva constatata la mancata chiamata in causa del Comune, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, di tal che la causa veniva decisa nel senso sopra indicato» - sul rilievo, per un verso, che «la Commissione provinciale ha dichiarato l’estinzione del processo non considerando che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con il rispettivo Ente impositore, il che comporta l’inapplicabilità dell’art. 45, comma 1, d.lgs. 546/1992», e, per altro verso, che l’agente della riscossione non avesse provato la rituale notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento. Pronunciando sulle spesegiudiziali, il giudice di appello ha condannato l’appellata alla sola rifusione di quelle del secondo grado in favore dell’appellante, senza adottare alcuna pronuncia suquelle del primo grado. 3. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciaviolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 della legge 13 giugno 1942, n.794, 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ., 2233, secondo comma, cod. civ., con riferimento all’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ald.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. 8 marzo2018, n. 37, rispetto agli artt. 3, 24 , 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., nonché agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6, 13 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, parametrati con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dalla sentenza impugnata con la sola condanna alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado con liquidazione dei compensi in misura inferiore ai parametri minimi, senza alcuna motivazione per l’omessa liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. 1.1 Il predetto motivo è fondato. 1.2 In disparte l’inappropriato richiamo all’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (non ravvisabile nella fattispecie, in base alla stessa prospettazione del ricorso), la censura attinge la sentenza impugnata, sia in relazione alla tacita ed immotivata compensazione delle spese del primo grado di giudizio, sia in relazione alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio «in misura inferiore rispetto a quella stabilita per i minimi tariffari di legge di per sé inderogabili, oltre relativi aumenti ex artt. 15 e 17-bis del D.lgs. 546/92, finanche ex art. 4, I comma-bis, ex D.M. 55/2014». 1.3 Sotto il primo aspetto, è pacifico che la violazione delle norme relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso, mentre, all'infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltà, in sede di appello, di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento delle spese di primo grado (Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1986, n. 2504; Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2005, n. 2574; Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2003, nn. 17049 e 17067; Cass., Sez. 2^, 27 settembre 2013, n. 22283; Cass., Sez. 2^, 14 aprile 2016, n. 7403; Cass., Sez. 6^-2, 11 maggio 2017, nn. 11704, 11705, 11706 e 11707; Cass., Sez. 3^, 30 aprile 2018, n. 10336). 1.4Ciò non di meno, a nche nel giudizio tributario, le “ gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080). 1.5Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, le «gravied eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660). Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processo tributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720). 1.6Nella specie, il giudice di appello nemmeno ha statuito sulle spese del giudizio di prime cure, lasciando ritenere un’implicita compensazione. Invero, il principio di soccombenza è sancito, in linea generale, dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che detta una specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell’art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione delle spese nel processo tributario. Per cui, anche per la fattispecie in disamina, vale il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propriaomissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 740; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19137; Cass., Sez. 2^, 13 gennaio 2025, n. 856). A giustificazione di tale assunto si è anche detto che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni -di merito o processuali -che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2006, n. 25141; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2008, n. 19456; Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823; Cass., Sez. 3^, 12 dicembre 2022, n. 36182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2025, n. 6640). 1.7Nella specie, quindi, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, astenendosi - senza alcuna giustificazione - dalla regolamentazione delle spese giudiziali di primo grado. 1.8. Sotto il secondo aspetto, il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensi a favore del difensore, che sarebbero inferiori (per il secondo grado) ai minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 1.9 Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standarddel valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 1.10Considerando il valore della causa (€ 8.144,23 ), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione dei compensi è palesemente al di sotto dei parametri minimi (nella misura di € 1.983,00). 1.11 In definitiva, si deve procedere alla liquidazione dei compensi per il giudizio di primo grado ed alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di secondo grado, tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato. 1.12 Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantumdella liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla statuizione sulle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna dell’agente della riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e delle spese del giudizio di secondo grado, liquidandole, rispettivamente, per il primo grado, nella misura di € 2.800,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 3.400,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge,e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, per il primo grado, nella misura di € 2.800,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 3.400,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Roma, per dichiarato anticipo; condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese del giudizi o di legittimità i n favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di€ 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessor