CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 15230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che si procede per reato perseguibile a querela; Vista la remissione della querela della persona offesa di cui al verbale CC della Stazione di Campobasso del 10/03/2026 e l'accettazione dell'imputata di cui al verbale CC della Stazione di Perugia il 16/03/2026; rilevato, pertanto, che è sopravvenuta una causa di estinzione del reato, da rilevarsi, a cura del Collegio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; che, pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condannandosi ex lege la ricorrente alle spese del presente giudizio in assenza di diverso accordo tra le parti; P.Q.M P.Q.M2 J4P,k 2026' 2