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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 09063/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17023/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25186/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 del TRIBUNALE di Santa maria capua vetere dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06, per abbandono incontrollato di rifiuti, è inammissibile.

Riguardo al motivo proposto per violazione di legge in ordine all'art. 131 bis c.p., da una parte è generico, atteso che non indica i dati positivi valutabili per l'applicazione della fattispecie invocata, dall'latra non supera la adeguatezza della motivazione di supporto al contestato diniego, con cui si valorizza la ingente quantità di rifiuti e la inottemperanza alle prescrizioni impartite successivamente al sequestro dagli operanti, in linea con l'indirizzo per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione). (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, , Rv. 283044 - 01) Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9063/2026 Roma, lì, 09/03/2026 euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17023/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25186/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 del TRIBUNALE di Santa maria capua vetere dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine al reato ex art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06, per abbandono incontrollato di rifiuti, è inammissibile. Riguardo al motivo proposto per violazione di legge in ordine all'art. 131 bis c.p., da una parte è generico, atteso che non indica i dati positivi valutabili per l'applicazione della fattispecie invocata, dall'latra non supera la adeguatezza della motivazione di supporto al contestato diniego, con cui si valorizza la ingente quantità di rifiuti e la inottemperanza alle prescrizioni impartite successivamente al sequestro dagli operanti, in linea con l'indirizzo per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione). (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, , Rv. 283044 - 01) Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9063/2026 Roma, lì, 09/03/2026 euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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