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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25752/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07616/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il difensore elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 101; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di PALERMO – Sez.

MESSINA n. 3945/02/2015 depositata il 18/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con l’avviso di accertamento n.

TY01A203079, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] di Messina dell’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno d’imposta 2006 maggiori ricavi per euro 103.752,00 e redditi non dichiarati per [OSCURATO:PERSONA] euro 63.392,00, con una somma pretesa pari ad euro 35.073,00 a titolo di imposte Irpef, addizionali regionali, sanzioni e interessi.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina.

3. La CTP di Messina respingeva il ricorso e compensava le spese di lite con la sentenza n. 427/10/14 del 23/01/2014.

4. La contribuente interponeva appello avverso la pronuncia; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio spiegando appello incidentale e chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale.

La CTR di Palermo, sez. dist. di Messina, con la sentenza n. 3945/01/2015 depositata il 18/09/2015 ha rigettato l’impugnazione principale e ha compensato le spese di lite.

5. Avverso la pronuncia della CTR di Palermo, sez. stacc. di Messina, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini con controricorso ma ha depositato memoria ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

6. Con successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all’art. 1, commi 231- 252, della legge 29/12/2022 n. 197, ha documentato di aver pagato le prime rate del dovuto e ha chiesto di disporre l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Considerato che:

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231- 252, della legge 29/12/2022 n. 197 e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

La rinuncia del ricorrente determina, in effetti, l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 03/10/2018, n. 24083).

2. Con riguardo alla regolazione delle spese va ricordato che «in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass. 27/04/2018, n. 10198).

3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07616/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il difensore elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 101; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di PALERMO – Sez. MESSINA n. 3945/02/2015 depositata il 18/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con l’avviso di accertamento n. TY01A203079, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] di Messina dell’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno d’imposta 2006 maggiori ricavi per euro 103.752,00 e redditi non dichiarati per [OSCURATO:PERSONA] euro 63.392,00, con una somma pretesa pari ad euro 35.073,00 a titolo di imposte Irpef, addizionali regionali, sanzioni e interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina. 3. La CTP di Messina respingeva il ricorso e compensava le spese di lite con la sentenza n. 427/10/14 del 23/01/2014. 4. La contribuente interponeva appello avverso la pronuncia; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio spiegando appello incidentale e chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale. La CTR di Palermo, sez. dist. di Messina, con la sentenza n. 3945/01/2015 depositata il 18/09/2015 ha rigettato l’impugnazione principale e ha compensato le spese di lite. 5. Avverso la pronuncia della CTR di Palermo, sez. stacc. di Messina, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini con controricorso ma ha depositato memoria ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. 6. Con successiva memoria [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all’art. 1, commi 231- 252, della legge 29/12/2022 n. 197, ha documentato di aver pagato le prime rate del dovuto e ha chiesto di disporre l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Considerato che: 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231- 252, della legge 29/12/2022 n. 197 e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. La rinuncia del ricorrente determina, in effetti, l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 03/10/2018, n. 24083). 2. Con riguardo alla regolazione delle spese va ricordato che «in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass. 27/04/2018, n. 10198). 3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; comp
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