CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6213-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 75773/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che 1.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione dell'ordinanza di estinzione del giudizio resa dal Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n. 75733/2017. La società ha premesso che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, ha accettato in pagamento, in luogo dell'adempimento, una cessione del credito pari a euro 546,00 dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], che era creditore di un risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Roma in data 23 luglio 2007. Ceduto il credito, la società non è riuscita a riscuoterlo, ed ha agito in giudizio davanti al GDP di Ostia citando la UGF [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA], tenute in solido a risarcire il sig. [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la somma oggetto di cessione ex art. 1260 c.c. ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento per le attività di recupero del credito. La società, inoltre, sospettando la non sussistenza del credito originario, ha chiesto, in via subordinata, la condanna dello stesso Sig. [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte per connessione oggettiva impropria, ex art. 1267, a garanzia della cessione pro solvendo, quale obbligato al pagamento ai sensi degli artt. 1218 e 1374 cc. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 177/2012, ha rigettato la domanda principale nei confronti delle cedute ed ha condannato il cedente all'adempimento di quanto, per contratto, dovuto in favore della società, a sua volta condannata alle spese in favore della ceduta. Con distinti atti di citazione in appello AC Soluzioni S.r.1 e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la suddetta decisione. Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Roma ha inizialmente disposto la notifica a Filabozzi, dichiarata poi nulla, e ne ha disposto la rinnovazione. A seguito della rinnovazione ha tuttavia deciso che "atteso che ai sensi dell 'art. 307, 4 comma, c.p.c., il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta, tra l'altro, di integrare il giudizio, non via abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (e tra questi vi rientra l'ipotesi di cui all'art. 102 c.p.c. di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari); (...)dichiara l'estinzione del giudizio". 3.- Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione la AC Soluzioni con un solo motivo. Nessuno degli intimati si è costituito. Considerato che 4.- Con l'unico motivo la società censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 307, comma 4, c.p.c., e per difetto di motivazione (art.360, n.3 e 4 c.p.c.) poiché, in seguito all'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe provveduto alla rinnovazione della notifica mediante consegna del plico all'[OSCURATO:PERSONA] in data 2 dicembre 2019, ma la notifica si è perfezionata in data 12 cAA„ dicembre 2019, oltre i termini ex art 163 bis cpc, da individuarsi nel 4 dicembre 2019 e nonostante la [OSCURATO:SOCIETA] avesse esibito nell'udienza del 4 marzo 2020 l'originale della notificazione nei termini di legge. Il motivo è fondato. Vale il principio di diritto per cui la notifica si perfeziona per il notificante nel momento della consegna al notificatore, e, per il destinatario, nel momento in cui è ritirato e, ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato, presso l'ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante, come nel caso di specie, di termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., incombe sul notificante l'onere di provare la tempestività della notifica, dovendo quest'ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva (Cass. sez. Un. 137 del 2000; Corte Cost. 477 del 2002 e 28 del 2004). Tale principio si fonda sull'illegittimità costituzionale di un'interpretazione che addebiti al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. (Cass. 21409/ 2004; Cass. 9279/ 2005). La ricorrente ha dimostrato di avere consegnato all'Ufficiale giudiziario la notifica entro il termine imposto, e dunque ciò basta al rispetto di tale termine. Il ritardo nella consegna, e dunque la circostanza che l'atto sia giunto a conoscenza della controparte oltre il detto termine, non è addebitabile al notificante e non può comportare per costui decadenze di sorta. Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio. P. Q .M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le speseiMk